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Document 32014D0368
2014/368/EU: Commission Implementing Decision of 16 June 2014 amending Implementing Decision 2011/778/EU authorising certain Member States to provide for temporary derogations from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of seed potatoes originating in certain provinces of Canada (notified under document C(2014) 3878)
2014/368/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 giugno 2014 , che modifica la decisione di esecuzione 2011/778/UE che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada [notificata con il numero C(2014) 3878]
2014/368/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 giugno 2014 , che modifica la decisione di esecuzione 2011/778/UE che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada [notificata con il numero C(2014) 3878]
GU L 178 del 18.6.2014, p. 27–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 178/27 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2014
che modifica la decisione di esecuzione 2011/778/UE che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada
[notificata con il numero C(2014) 3878]
(I testi in lingua greca, italiana, maltese, portoghese e spagnola sono i soli facenti fede)
(2014/368/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione 2011/778/UE della Commissione (2) prevede una deroga per quanto riguarda l'importazione in Grecia, Spagna, Italia, Cipro, Malta e Portogallo di tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada, subordinatamente a determinate condizioni. |
(2) |
La deroga concessa dalla decisione di attuazione 2011/778/UE era limitata nel tempo. Il Portogallo ha chiesto di prolungare tale deroga. La situazione che giustifica siffatta deroga resta immutata per cui la deroga dovrebbe continuare ad applicarsi. È ragionevole ritenere che le patate importate continueranno ad essere conformi alla legislazione dell'Unione. Tale decisione istituisce anche meccanismi adeguati per garantire il monitoraggio delle condizioni di applicazione delle deroghe. È pertanto opportuno prorogare le autorizzazioni per le deroghe concesse in tale decisione per un periodo più lungo di quelle concesse dalle decisioni precedenti, cioè fino al 31 marzo 2024. |
(3) |
La decisione di esecuzione 2011/778/UE dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza. |
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione 2011/778/UE è così modificata:
1) |
all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
L'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 L'autorizzazione a concedere deroghe in conformità all'articolo 1 viene revocata anteriormente al 31 marzo 2024 qualora:
|
Articolo 2
La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Malta e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione