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Document 32014R0319

Regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014 , relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007 Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 93 del 28.3.2014, pp. 58–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; abrogato da 32019R2153

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/319/oj

28.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/58


REGOLAMENTO (UE) N. 319/2014 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2014

relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 64, paragrafo 1,

previa consultazione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea,

considerando quanto segue:

(1)

Le entrate dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito «l’Agenzia») sono costituite da un contributo dell’Unione e dei paesi terzi europei che sono parti degli accordi di cui all’articolo 66 del regolamento (CE) n. 216/2008, dai diritti pagati dai richiedenti di certificati e approvazioni rilasciati, mantenuti o modificati dall’Agenzia, e dagli onorari per pubblicazioni, trattamento dei ricorsi, formazione e altri servizi prestati dall’Agenzia.

(2)

Il regolamento (CE) n. 593/2007 (2) della Commissione ha stabilito i diritti e gli onorari che devono essere riscossi dall’Agenzia. Tuttavia, le tariffe devono essere adeguate al fine di garantire un equilibrio tra le spese sostenute dall’Agenzia per le corrispondenti operazioni di certificazione e i servizi erogati, e i ricavi a copertura di tali costi.

(3)

È necessario che i diritti e gli onorari di cui al presente regolamento siano fissati in modo trasparente, equo e uniforme.

(4)

I diritti riscossi dall’Agenzia non devono compromettere la competitività delle industrie europee interessate. Inoltre, devono fondarsi su basi che tengano debitamente conto della capacità contributiva delle piccole imprese.

(5)

Premesso che la sicurezza dell’aviazione civile è la priorità preminente, l’Agenzia deve tenere pienamente conto del rapporto costi-benefici nell’espletamento delle funzioni affidatele.

(6)

L’ubicazione geografica delle imprese sul territorio degli Stati membri non deve costituire un fattore di discriminazione. Di conseguenza, le spese di trasporto sostenute in connessione con le operazioni di certificazione effettuate per conto di tali imprese devono essere aggregate e suddivise fra i richiedenti.

(7)

Il presente regolamento prevede la possibilità per l’Agenzia di imporre diritti per operazioni di certificazione che non sono menzionate nell’allegato del presente regolamento, ma che rientrano nel mandato del regolamento (CE) n. 216/2008.

(8)

È opportuno che il richiedente abbia la possibilità di ottenere un’indicazione dell’importo indicativo da pagare per l’operazione di certificazione o il servizio fornito. I criteri che servono per determinare l’importo devono essere chiari, uniformi e pubblici. Qualora non sia possibile determinare tale importo in anticipo, è opportuno che l’Agenzia definisca principi trasparenti per determinare l’importo da versare per la fornitura del servizio o della certificazione.

(9)

È opportuno stabilire i termini per il pagamento dei diritti e degli onorari riscossi a norma del presente regolamento.

(10)

È opportuno che siano definite misure appropriate da adottare in caso di mancato pagamento, quali la sospensione dell’iter della domanda, l’annullamento delle relative omologazioni, la cessazione della fornitura di qualsiasi altro servizio allo stesso richiedente nonché il recupero degli importi dovuti secondo le modalità disponibili.

(11)

Agli operatori deve essere garantita una buona visibilità finanziaria in modo da poter prevedere in anticipo l’ammontare dei diritti che saranno tenuti a corrispondere. Al tempo stesso, è necessario garantire l’equilibrio tra la spesa globale sostenuta dall’Agenzia per eseguire le operazioni di certificazione e i servizi forniti e le entrate complessive costituite dai diritti e onorari riscossi. In conformità alle disposizioni del regolamento finanziario quadro (3), diritti e onorari devono essere fissati a un livello tale da evitare un disavanzo o un notevole accumulo di avanzi. Pertanto, quando un disavanzo o un avanzo significativo diviene ricorrente in base ai risultati finanziari e alle previsioni dell’Agenzia, è necessario rendere obbligatoria una revisione dei livelli di diritti e onorari.

(12)

Le parti interessate devono essere consultate prima di introdurre qualsiasi modifica dei diritti. Inoltre, l’Agenzia deve fornire periodicamente alle parti interessate le informazioni relative alla base e alle modalità di calcolo dei diritti. Tali informazioni devono fornire alle parti interessate un’idea delle spese sostenute dall’Agenzia e della sua produttività.

(13)

Le tariffe fissate dal presente regolamento devono basarsi sulle previsioni dell’Agenzia in relazione al suo carico di lavoro e ai costi corrispondenti. È opportuno che la revisione delle tariffe segua una procedura che consenta di apportare modifiche senza indebiti ritardi sulla base dell’esperienza acquisita dall’Agenzia nell’applicazione del presente regolamento, nel costante monitoraggio delle risorse e della metodologia di lavoro e degli incrementi di efficienza connessi e dalla valutazione continua del fabbisogno finanziario. In tale contesto, va osservato che l’Agenzia, entro gennaio 2016, avrà l’obbligo di coprire, con i proventi dei diritti e degli onorari, i contributi al regime pensionistico del suo personale [finanziato attraverso i diritti e gli oneri dell’Agenzia]. È necessario adeguare diritti e onorari per soddisfare tale requisito finanziario.

(14)

I costi relativi ai servizi forniti dall’Agenzia nel settore della gestione del traffico aereo e dei servizi di navigazione aerea (ATM/ANS) dovranno diventare ammissibili al finanziamento tramite diritti imposti a carico degli utenti dei servizi di navigazione aerea in conformità all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 391/2013 della Commissione (4).

(15)

È ragionevole che il pagamento integrale dei diritti di ricorso avverso le decisioni dell’Agenzia costituisca un prerequisito per l’ammissibilità del ricorso.

(16)

Gli accordi di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, costituiscono una base per la valutazione dell’effettivo carico di lavoro richiesto per la certificazione di prodotti di paesi terzi. In linea di principio, tali accordi contengono una descrizione della procedura di convalida da parte dell’Agenzia dei certificati rilasciati da un paese terzo con il quale l’Unione ha stipulato un accordo, procedura che deve comportare un volume di lavoro diverso da quello richiesto dalla procedura seguita per le attività di certificazione dell’Agenzia.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(18)

È opportuno pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 593/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento determina i casi in cui sono dovuti diritti e onorari, ne stabilisce gli importi e le relative modalità di pagamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a)   «diritti»: le somme riscosse dall’Agenzia e dovute dai richiedenti per operazioni di certificazione;

b)   «onorari»: le somme riscosse dall’Agenzia e dovute dai richiedenti che fruiscono dei servizi forniti dall’Agenzia diversi dalla certificazione o, in caso di ricorso, dalla persona fisica o giuridica che propone il ricorso;

c)   «operazioni di certificazione»: tutte le attività svolte dall’Agenzia direttamente o indirettamente necessarie al rilascio, al mantenimento e alla modifica di certificati di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative regole di attuazione;

d)   «servizio»: tutte le attività svolte dall’Agenzia, diverse da operazioni di certificazione, compresa la fornitura di merci;

e)   «richiedente»: qualsiasi persona fisica o giuridica che chieda di beneficiare di un’operazione di certificazione o di un servizio fornito dall’Agenzia;

Articolo 3

Determinazione di diritti e onorari

1)   I diritti e gli onorari sono richiesti e riscossi esclusivamente dall’Agenzia in conformità al presente regolamento.

2)   Gli Stati membri non riscuotono diritti per le operazioni di certificazione neppure nel caso in cui li effettuino per conto dell’Agenzia. L’Agenzia rimborsa gli Stati membri per le operazioni di certificazione che questi ultimi effettuano per suo conto.

3)   Diritti e onorari sono espressi e riscossi in euro.

4)   Gli importi di cui alle parti I e II dell’allegato sono indicizzati ogni anno in funzione del tasso di inflazione conformemente al metodo descritto nella parte IV dell’allegato.

5)   In deroga ai diritti di cui all’allegato, i diritti per le operazioni di certificazione effettuate nell’ambito di un accordo bilaterale tra l’Unione e un paese terzo possono essere soggetti a disposizioni specifiche stabilite nel rispettivo accordo bilaterale.

Articolo 4

Pagamento di diritti e onorari

1)   L’Agenzia stabilisce le modalità di pagamento di diritti e onorari, descrivendo a quali condizioni essa effettua l’imposizione delle operazioni di certificazione e dei servizi. L’Agenzia pubblica i termini nel sito Internet dell’Agenzia.

2)   Il richiedente versa l’importo dovuto integralmente, comprese le eventuali spese bancarie relative al pagamento, entro 30 giorni di calendario dalla data di notifica della fattura al richiedente.

3)   Se il pagamento di una fattura non è pervenuto all’Agenzia dopo la scadenza del periodo di cui al paragrafo 2, l’Agenzia può addebitare interessi di mora per ogni giorno di calendario di ritardo.

4)   Il tasso d’interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 8 punti percentuali.

5)   Qualora l’Agenzia abbia prova del fatto che la capacità finanziaria del richiedente è a rischio, può rifiutare una domanda a meno che il richiedente fornisca una garanzia bancaria o un deposito vincolato.

6)   L’Agenzia può inoltre rifiutare una domanda qualora il richiedente non abbia versato gli importi dovuti per operazioni di certificazione o servizi forniti dall’Agenzia, a meno che il richiedente abbia corrisposto nel frattempo i suddetti importi.

Articolo 5

Spese di viaggio

1)   Nel caso in cui un’operazione di certificazione o un servizio, di cui alla parte I e alla parte II punto 1 dell’allegato, sono effettuati, interamente o in parte, al di fuori dei territori degli Stati membri, il richiedente è tenuto a pagare le spese di viaggio secondo la formula:

Formula

2)   Per i servizi di cui alla parte II, punto 2, il richiedente versa, indipendentemente dall’ubicazione geografica in cui il servizio viene effettuato, le spese di viaggio secondo la formula:

Formula

3)   Ai fini dell’applicazione delle formule di cui ai paragrafi 1 e 2, vale quanto segue:

d

=

spese di viaggio dovute;

v

=

costi di trasporto;

a

=

tariffe standard per funzionario della Commissione per «diarie» comprendenti alloggio, vitto, spostamenti locali all’interno del luogo della missione e altre spese varie (5);

h1

=

tempo di viaggio (tempo impiegato dagli esperti rispetto al viaggio in questione), addebitato in base all’aliquota oraria stabilita alla parte II punto 1 dell’allegato;

h2

=

tempo di viaggio (tempo impiegato dagli esperti rispetto al viaggio in questione), addebitato in base all’aliquota oraria stabilita alla parte II punto 2 dell’allegato;

e

=

media delle spese di viaggio all’interno dei territori degli Stati membri, incluso il tempo medio passato sui mezzi di trasporto all’interno dei territori degli Stati membri, moltiplicato per la tariffa oraria indicata alla parte II punto 1 dell’allegato. Essa è soggetta a revisione annuale e indicizzazione.

Articolo 6

Indicazione dell’importo

1)   Il richiedente può chiedere una stima finanziaria per gli importi da versare.

2)   Se il richiedente chiede una stima finanziaria o una modifica di quest’ultima, l’attività è sospesa fino a quando la corrispondente stima è stata fornita dall’Agenzia e accettata dal richiedente.

3)   Il preventivo è modificato dall’Agenzia qualora l’operazione si riveli più semplice e più rapida di quanto previsto inizialmente o, al contrario, più complessa e più lunga di quanto l’Agenzia poteva ragionevolmente prevedere.

CAPO II

DIRITTI

Articolo 7

Disposizioni generali concernenti il pagamento dei diritti

1)   L’operazione di certificazione è subordinata al pagamento anticipato dell’intero importo dei diritti dovuti, a meno che l’Agenzia decida altrimenti, tenuto debitamente conto dei rischi finanziari. L’Agenzia può fatturare i diritti in un’unica soluzione dopo aver ricevuto la domanda o all’inizio del periodo annuale o del periodo di sorveglianza.

2)   Il diritto che il richiedente deve corrispondere per una determinata operazione di certificazione è costituito da:

a)

una quota forfettaria stabilita alla parte I dell’allegato; oppure

b)

una cifra variabile.

3)   La quota variabile di cui al paragrafo 2, lettera b), è stabilita moltiplicando il numero effettivo di ore lavorative e la tariffa oraria di cui alla parte II, punto 1 dell’allegato.

4)   In applicazione di futuri regolamenti relativi alle operazioni di certificazione che dovranno essere svolte dall’Agenzia in conformità alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008, l’Agenzia può riscuotere diritti conformemente alla parte II, punto 1 dell’allegato per operazioni di certificazione diverse da quelle contemplate dall’allegato fino al momento in cui le disposizioni specifiche attinenti ai diritti da riscuotere da parte dell’Agenzia possono essere inserite nel presente regolamento.

Articolo 8

Termini di pagamento

1)   I diritti di cui alle tabelle da 1 a 4 della parte I sono riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi. Per il periodo successivo ai primi 12 mesi, i diritti sono pari a 1/365o del diritto annuo applicabile per giorno.

2)   I diritti di cui alla tabella 5 della parte I dell’allegato, sono riscossi per domanda.

3)   I diritti di cui alla tabella 6 della parte I dell’allegato, sono riscossi per periodo di 12 mesi.

4)   I diritti relativi alle organizzazioni di cui alle tabelle da 7 a 11 della parte I dell’allegato sono riscossi come segue:

a)

i diritti relativi all’approvazione sono riscossi per domanda;

b)

i diritti relativi alla sorveglianza sono riscossi per periodi di 12 mesi;

c)

ogni modifica intervenuta nell’organizzazione che ne condiziona l’approvazione comporta il ricalcolo dei diritti di sorveglianza dovuti a partire dal successivo periodo di 12 mesi.

Articolo 9

Decadenza della domanda

1)   La domanda può essere respinta se i diritti dovuti per un’operazione di certificazione non sono pervenuti alla scadenza del termine di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e dopo che l’Agenzia ha consultato il richiedente.

2)   Il saldo dei diritti dovuti, calcolati su base oraria per l’attuale periodo di dodici mesi ma senza superare l’importo del diritto fisso applicabile, viene versato integralmente nel momento in cui l’Agenzia interrompe l’attività relativa all’operazione di certificazione, assieme alle spese di viaggio e alle altre somme dovute, nei seguenti casi:

a)

se l’Agenzia respinge la domanda; oppure

b)

l’agenzia deve interrompere un’operazione di certificazione poiché il richiedente:

i)

non dispone di risorse sufficienti;

ii)

non ottempera ai requisiti previsti; oppure

iii)

rinuncia alla domanda o rinvia il proprio progetto.

3)   Ove, su domanda del richiedente, l’Agenzia riprende l’operazione di certificazione interrotta in precedenza, l’Agenzia riscuote un nuovo diritto, a prescindere da quelli già versati per le operazioni interrotte.

Articolo 10

Sospensione o revoca del certificato

1)   Se i diritti dovuti non sono pervenuti al momento della scadenza del termine di cui all’articolo 4, paragrafo 2, l’Agenzia può sospendere o revocare il certificato di cui trattasi, previa consultazione del richiedente.

2)   Se l’Agenzia sospende il certificato a causa del mancato pagamento dei diritti annuali o dei diritti relativi alla sorveglianza o perché il richiedente non ottempera ai requisiti previsti, il relativo periodo di tariffazione non viene interrotto e il richiedente è tenuto a pagare per il periodo di sospensione.

3)   Se l’Agenzia revoca il certificato, il saldo dei diritti dovuti, calcolati su base oraria per il periodo di dodici mesi in corso ma senza superare l’importo del diritto fisso applicabile, deve essere pagato integralmente assieme ad eventuali altri importi dovuti in quel momento.

Articolo 11

Restituzione o trasferimento di certificati

Se il titolare del certificato restituisce o trasferisce il certificato in questione, il saldo dei diritti dovuti, calcolati su base oraria per il periodo di dodici mesi in corso ma senza superare l’importo del diritto fisso applicabile, deve essere pagato integralmente alla data in cui avviene la restituzione o il trasferimento, assieme alle spese di viaggio e a tutti gli altri importi dovuti in quel momento.

Articolo 12

Operazioni di certificazione su base eccezionale

Viene applicata una maggiorazione eccezionale ai diritti riscossi per compensare integralmente i costi sostenuti dall’Agenzia per soddisfare una particolare domanda del richiedente se, a causa di tale richiesta, viene eseguita in via eccezionale un’operazione di certificazione come segue:

a)

destinandovi categorie di personale che l’Agenzia normalmente non incaricherebbe in base alle proprie procedure abituali, oppure

b)

destinandovi un numero di effettivi che consente di eseguire l’operazione più rapidamente di quanto previsto dalle procedure abituali dell’Agenzia.

CAPO III

ONORARI

Articolo 13

Onorari

1)   L’importo degli onorari riscossi dall’Agenzia per i servizi elencati nella parte II, punto 1, dell’allegato è pari al costo reale del servizio fornito. A tal fine il tempo impiegato dall’Agenzia viene fatturato in base alla tariffa oraria prevista nel suddetto elenco.

2)   L’importo degli onorari riscossi dall’Agenzia per servizi diversi da quelli elencati nella parte II, punto 1, dell’allegato è pari al costo reale del servizio fornito. A tal fine il tempo impiegato dall’Agenzia per fornire il servizio viene fatturato in base alla tariffa oraria indicata nella parte II, punto 2, dell’allegato.

3)   I costi che l’Agenzia può dover sostenere per lo svolgimento di servizi particolari che non possono essere adeguatamente determinati e addebitati utilizzando la tariffa oraria vengono addebitati secondo quanto prevedono le procedure amministrative interne.

Articolo 14

Riscossione degli onorari

Salvo decisione contraria dell’Agenzia, tenuto debitamente conto dei rischi finanziari, gli onorari sono riscossi precedentemente alla fornitura del servizio.

CAPO IV

MEZZI DI RICORSO

Articolo 15

Esame dei ricorsi

1)   Per il trattamento dei ricorsi presentati a norma dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 216/2008 sono corrisposti degli onorari. Gli importi degli onorari sono calcolati secondo il metodo indicato alla parte III dell’allegato. Il ricorso è ammissibile soltanto se il relativo onorario è stato versato entro il termine previsto al paragrafo 3.

2)   Una persona giuridica che propone il ricorso deve presentare all’Agenzia un certificato sottoscritto da un funzionario autorizzato nel quale viene precisato il fatturato del ricorrente. Il suddetto certificato deve essere allegato alla notifica del ricorso.

3)   Gli onorari per il ricorso sono versati secondo la procedura applicabile istituita dall’Agenzia entro 60 giorni di calendario dalla data di presentazione del ricorso all’Agenzia.

4)   Se il ricorso si conclude a favore del ricorrente, l’Agenzia provvede al rimborso degli onorari versati.

CAPO V

PROCEDURE DELL'AGENZIA

Articolo 16

Disposizioni generali

1)   L’Agenzia deve distinguere quali entrate e spese sono imputabili alle operazioni di certificazione e ai servizi forniti.

Al fine di distinguere le entrate e le spese previste al primo comma:

a)

i diritti e gli onorari riscossi dall’Agenzia sono destinati a un conto distinto e sono oggetto di una contabilità separata;

b)

l’Agenzia redige ed utilizza una contabilità analitica per le proprie entrate e spese.

2)   I diritti e gli onorari sono oggetto di una valutazione globale provvisoria all’inizio di ciascun esercizio finanziario. Tale valutazione ha luogo sulla base dei precedenti risultati finanziari dell’Agenzia, del bilancio preventivo delle spese e delle entrate e del programma di lavoro previsto.

3)   Se, alla fine dell’esercizio finanziario, le entrate globali derivanti dai diritti riscossi, che costituiscono un’entrata assegnata all’Agenzia a norma dell’articolo 64, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 216/2008, superano il costo complessivo delle operazioni di certificazione, l’eccedente viene utilizzato per finanziare operazioni di certificazione in conformità all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario dell’Agenzia.

Articolo 17

Valutazione e revisione

1)   L’Agenzia comunica ogni anno alla Commissione, al consiglio d’amministrazione e all’organo consultivo delle parti interessate, istituiti a norma dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 216/2008, informazioni sugli elementi che concorrono a determinare il livello dei diritti. Tali informazioni consistono in particolare in una ripartizione delle spese relative agli esercizi anteriori e posteriori.

2)   L’allegato del regolamento è riesaminato periodicamente dall’Agenzia per garantire che informazioni significative relative alle ipotesi alla base delle previsioni concernenti le entrate e le spese dell’Agenzia trovino debito riscontro negli importi dei diritti e degli onorari da essa riscossi.

Se necessario, il presente regolamento può essere riveduto entro un massimo di cinque anni dall’entrata in vigore. Se necessario, esso viene modificato tenendo conto, in particolare, delle entrate dell’Agenzia e dei relativi costi.

3)   L’Agenzia consulta l’organo consultivo delle parti interessate di cui al paragrafo 1 prima di esprimere un parere su qualsiasi proposta di modifica degli importi di cui all’allegato. Nel corso di tale consultazione, l’Agenzia espone le motivazioni alla base del cambiamento proposto.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 593/2007 è abrogato.

Articolo 19

Disposizioni transitorie

1)   Il presente regolamento si applica nel modo seguente:

a)

i diritti relativi alla domanda di cui alla parte I e alla parte II dell’allegato si applicano a qualsiasi domanda che venga presentata dopo l’entrata in vigore del presente regolamento;

b)

i diritti annuali e relativi alla sorveglianza di cui alle tabelle da 1 a 4 e da 6 a 12 della parte I dell’allegato si applicano a qualsiasi operazione di certificazione in corso a partire dalla successiva rata annua dovuta dopo l’entrata in vigore del presente regolamento;

c)

le tariffe orarie di cui alla parte II dell’allegato si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento alle operazioni in corso addebitabili su base oraria;

d)

l’indicizzazione di cui all’articolo 3, paragrafo 4, ha luogo il 1o gennaio di ogni anno successivo all’entrata in vigore del presente regolamento, a decorrere dal gennaio 2015.

2)   In deroga all’articolo 18, i regolamenti della Commissione (CE) n. 488/2005 (6) e (CE) 593/2007 continuano ad essere applicabili in relazione a tutti i diritti e onorari che non ricadono nell’ambito di applicazione del presente regolamento ai sensi dell’articolo 20.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 593/2007 della Commissione, del 31 maggio 2007, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 140 dell’1.6.2007, pag. 3).

(3)  Progetto di regolamento delegato della Commissione sul regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che dovrebbe entrare in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2014.

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (GU L 128, del 9.5.2013, pag. 31).

(5)  Cfr. «attuali aliquote per indennità giornaliere» comunicate sul sito Internet EuropeAid della Commissione (http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm), ultimo aggiornamento del 5 luglio 2013.

(6)  Regolamento (CE) n. 488/2005 della Commissione, del 21 marzo 2005, relativo ai diritti e agli oneri riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 81, del 30.3.2005, pag 7).


ALLEGATO

CONTENUTO

Parte I:

Operazioni soggette a un diritto fisso

Parte II:

Operazioni soggette a tariffazione oraria

Parte III:

Onorari per il trattamento dei ricorsi

Parte IV:

Tasso d'inflazione annuo

Parte V:

Nota esplicativa

PARTE I

Operazioni soggette a un diritto fisso

Tabella 1

Certificati di omologazione e certificati ristretti di omologazione

[di cui ai capitoli B e O della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012] (1)

 

Diritti fissi (EUR)

Aeromobili a velatura fissa

Oltre 150 t

1 785 000

Compresi tra 50 e 150 t

1 530 000

Compresi tra 22 e 50 t

510 000

Compresi tra 5,7 t e 22 t (inclusi gli aeromobili ad alte prestazioni)

382 500

Compresi tra 2 t e 5,7 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni)

263 800

Fino a 2 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni)

13 940

Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti

6 970

Velivoli sportivi leggeri

5 230

Aeromobili ad ala rotante

Grandi

464 000

Medi

185 600

Piccoli

23 240

Velivoli ad ala rotante ultraleggeri

23 240

Altri

Palloni

6 970

Dirigibili grandi

38 630

Dirigibili medi

15 450

Dirigibili piccoli

7 730

Propulsione

Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000  kW

395 000

Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000  kW

263 300

Motori non a turbina

34 860

CS-22.H, CS-VLR App. Motori B

17 430

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t

11 910

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t

3 400

Elica Classe CS-22 j

1 700

Parti e pertinenze

Valore superiore a 20 000  EUR

8 780

Valore compreso tra 2 000 e 20 000  EUR

5 020

Valore inferiore a 2 000  EUR

2 910

Unità di potenza ausiliarie (APU)

208 800


Tabella 2

Modelli derivati dei certificati di omologazione e dei certificati ristretti di omologazione

 

Diritti fissi (2) EUR

Aeromobili a velatura fissa

Oltre 150 t

614 100

Compresi tra 50 e 150 t

368 500

Compresi tra 22 e 50 t

245 600

Compresi tra 5,7 kg e 22 t (inclusi gli aeromobili ad alte prestazioni)

196 500

Compresi tra 2 e 5,7 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni)

93 000

Fino a 2 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni)

3 250

Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti

2 790

Velivoli sportivi leggeri

2 090

Aeromobili ad ala rotante

Grandi

185 600

Medi

116 000

Piccoli

11 600

Velivoli ad ala rotante ultraleggeri

6 970

Altri

Palloni

2 790

Dirigibili grandi

23 200

Dirigibili medi

9 280

Dirigibili piccoli

4 640

Propulsione

Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000  kW

80 800

Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000  kW

69 600

Motori non a turbina

11 620

CS-22.H, CS-VLR App. Motori B

5 810

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t

2 910

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t

890

Elica Classe CS-22 j

450

Parti e pertinenze

Valore superiore a 20 000  EUR

 

Valore compreso tra 2 000 e 20 000  EUR

 

Valore inferiore a 2 000  EUR

 

Unità di potenza ausiliarie (APU)

53 900


Tabella 3

Certificati di omologazione supplementari

[di cui al capitolo E della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012]

 

Diritti fissi (3) (EUR)

 

Comples-so

Normale

Semplice

Aeromobili a velatura fissa

Oltre 150 t

60 200

12 850

3 660

Compresi tra 50 e 150 t

36 130

10 280

2 880

Compresi tra 22 e 50 t

24 090

7 710

2 620

Compresi tra 5,7 e 22 t (inclusi gli aeromobili ad alte prestazioni)

14 450

5 140

2 620

Compresi tra 2 e 5,7 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni)

4 420

2 030

1 020

Fino a 2 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni)

1 860

1 160

580

Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti

290

290

290

Velivoli sportivi leggeri

220

220

220

Aeromobili ad ala rotante

Grandi

46 400

6 960

2 320

Medi

23 200

4 640

1 860

Piccoli

9 280

3 480

1 160

Velivoli ad ala rotante passeggeri

1 050

460

290

Altri

Palloni

990

460

290

Dirigibili grandi

11 600

9 280

4 640

Dirigibili medi

4 640

3 710

1 860

Dirigibili piccoli

2 320

1 860

930

Propulsione

Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000  kW

11 600

6 960

4 640

Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000  kW

6 960

5 460

3 640

Motori non a turbina

3 250

1 450

730

CS-22.H, CS-VLR App. Motori B

1 630

730

350

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t

2 320

1 160

580

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t

1 740

870

440

Elica Classe CS-22 j

870

440

220

Parti e pertinenze

Valore superiore a 20 000  EUR

 

 

 

Valore compreso tra 2 000 e 20 000  EUR

 

 

 

Valore inferiore a 2 000  EUR

 

 

 

Unità di potenza ausiliarie (APU)

6 960

4 640

2 320


Tabella 4

Modifiche di maggiore entità e riparazioni maggiori

[di cui ai capitoli D e M della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012]

 

Diritti fissi (4) (EUR)

 

Comples-so

Normale

Semplice

Aeromobili a velatura fissa

Oltre 150 t

50 800

9 330

3 330

Compresi tra 50 e 150 t

25 420

7 000

2 140

Compresi tra 22 e 50 t

20 340

4 670

1 670

Compresi tra 5,7 e 22 t (inclusi gli aeromobili ad alte prestazioni)

12 710

2 330

1 670

Compresi tra 2 e 5,7 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni)

3 490

1 630

810

Fino a 2 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni)

1 280

580

290

Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti

290

290

290

Velivoli sportivi leggeri

220

220

220

Aeromobili ad ala rotante

Grandi

34 800

6 960

2 320

Medi

18 560

4 640

1 620

Piccoli

7 430

3 480

930

Velivoli ad ala rotante ultraleggeri

990

460

290

Altri

Palloni

990

460

290

Dirigibili grandi

9 280

6 960

4 640

Dirigibili medi

3 710

2 780

1 860

Dirigibili piccoli

1 860

1 390

930

Propulsione

Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000  kW

6 410

2 360

1 420

Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000  kW

3 480

1 180

710

Motori non a turbina

1 510

700

350

CS-22.H, CS-VLR App. Motori B

700

350

290

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t

1 250

290

290

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t

940

290

290

Elica Classe CS-22 j

470

150

150

Parti e pertinenze

Valore superiore a 20 000  EUR

 

 

 

Valore compreso tra 2 000 e 20 000  EUR

 

 

 

Valore inferiore a 2 000  EUR

 

 

 

Unità di potenza ausiliarie (APU)

3 480

1 160

700


Tabella 5

Modifiche di minore entità e riparazioni minori

[di cui ai capitoli D e M della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012]

 

Diritti fissi (5) (EUR)

Aeromobili a velatura fissa

Oltre 150 t

890

Compresi tra 50 e 150 t

890

Compresi tra 22 e 50 t

890

Compresi tra 5,7 e 22 t (inclusi gli aeromobili ad alte prestazioni)

890

Compresi tra 2 e 5,7 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni)

290

Fino a 2 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni)

290

Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti

290

Velivoli sportivi leggeri

220

Aeromobili ad ala rotante

Grandi

460

Medi

460

Piccoli

460

Velivoli ad ala rotante ultraleggeri

290

Altri

Palloni

290

Dirigibili grandi

810

Dirigibili medi

460

Dirigibili piccoli

460

Propulsione

Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000  kW

600

Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000  kW

600

Motori non a turbina

290

CS-22.H, CS-VLR App. Motori B

290

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t

290

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t

290

Elica Classe CS-22 j

150

Parti e pertinenze

Valore superiore a 20 000  EUR

 

Valore compreso tra 2 000 e 20 000  EUR

 

Valore inferiore a 2 000  EUR

 

Unità di potenza ausiliarie (APU)

460


Tabella 6

Diritti annuali per titolari di certificati di omologazione EASA e certificati di omologazione ristretti e altri certificati di omologazione considerati riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 216/2008

[di cui ai capitoli B e O della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012]

 

Diritti fissi (6)  (7)  (8) (EUR)

 

Progettazione UE

Progettazione non UE

Aeromobili a velatura fissa

Oltre 150 t

1 078 000

385 400

Compresi tra 50 e 150 t

852 900

252 600

Compresi tra 22 e 50 t

257 000

96 300

Compresi tra 5,7 e 22 t (inclusi gli aeromobili ad alte prestazioni)

42 010

14 270

Compresi tra 2 e 5,7 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni)

4 650

1 630

Fino a 2 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni)

2 320

780

Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti

1 050

350

Velivoli sportivi leggeri

780

260

Aeromobili ad ala rotante

Grandi

105 600

33 780

Medi

52 800

18 610

Piccoli

20 880

7 710

Velivoli ad ala rotante ultraleggeri

3 490

1 160

Altri

Palloni

1 050

350

Dirigibili grandi

3 480

1 160

Dirigibili medi

2 320

770

Dirigibili piccoli

1 860

620

Propulsione

Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000  kW

107 100

31 870

Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000  kW

53 550

26 650

Motori non a turbina

1 160

410

CS-22.H, CS-VLR App. Motori B

580

290

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t

870

290

Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t

440

150

Elica Classe CS-22 j

220

70

Parti e pertinenze

Valore superiore a 20 000  EUR

4 500

1 500

Valore compreso tra 2 000 e 20 000  EUR

2 250

750

Valore inferiore a 2 000  EUR

1 130

540

Unità di potenza ausiliarie (APU)

85 000

26 000


Tabella 7A

Approvazione DOA per le imprese di progettazione

[di cui al capitolo J della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012]

(EUR)

Diritti di approvazione

 

DOA 1 A

DOA 1 B

DOA 2 A

DOA 1C

DOA 2 B

DOA 3 A

DOA 2C

DOA 3 B

DOA 3C

Personale coinvolto inferiore a 10

13 600

10 700

8 000

5 400

4 180

da 10 a 49

38 250

27 320

16 390

10 930

 

da 50 a 399

109 300

82 000

54 600

41 830

 

da 400 a 999

218 600

163 900

136 600

115 000

 

da 1 000 a 2 499

437 200

 

 

 

 

da 2 000 a 5 000

655 700

 

 

 

 

Più di 5 000

3 643 000

 

 

 

 

Diritti per la sorveglianza

Personale coinvolto inferiore a 10

6 800

5 350

4 000

2 700

2 090

da 10 a 49

19 130

13 660

8 200

5 460

 

da 50 a 399

54 600

40 980

27 320

21 860

 

da 400 a 999

109 300

82 000

68 300

60 100

 

da 1 000 a 2 499

218 600

 

 

 

 

da 2 000 a 5 000

327 900

 

 

 

 

Più di 5 000

1 822 000

 

 

 

 


Tabella 7 B

Approvazione DOA per le imprese di progettazione

[di cui al capitolo J della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012]

(EUR)

Categoria

Descrizione

Procedura alternativa di approvazione di impresa di progettazione

1 A

Certificazione di omologazione.

7 500

1B

Certificazione di omologazione — solo il mantenimento dell’aeronavigabilità

3 000

2 A

Certificati di omologazione supplementari (STC) e/o riparazioni di maggiore entità

6 000

2B

STC e/o riparazioni di maggiore entità — solo il mantenimento dell’aeronavigabilità

2 500

3 A

ETSOA

6 000

3B

ETSOA — solo il mantenimento dell’aeronavigabilità

3 000


Tabella 8

Approvazione dell’impresa di produzione (POA)

[di cui al capitolo G della sezione A dell’allegato I del regolamento (CE) n. 748/2012]

(EUR)

 

Diritti di approvazione

Diritti per la sorveglianza

Fatturato (9) inferiore a 1 000 000  EUR

10 460

7 550

compreso tra 1 000 000 e 4 999 999

58 000

36 790

compreso tra 5 000 000 e 9 999 999

206 400

49 050

compreso tra 10 000 000 e 49 999 999

309 600

73 600

compreso tra 50 000 000 e 99 999 999

358 000

174 000

compreso tra 100 000 000 e 499 999 999

417 600

232 000

compreso tra 500 000 000 e 999 999 999

732 100

464 000

superiore a 1 999 999 999

2 784 000

2 207 000


Tabella 9

Approvazione dell’impresa di manutenzione

(di cui all’allegato I, capitolo F, e allegato II del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione) (10)

(EUR)

 

Diritti di approvazione (11)

Diritti per la sorveglianza (11)

Personale coinvolto inferiore a 5

3 490

2 670

compreso tra 5 e 9

5 810

4 650

compreso tra 10 e 49

15 000

12 000

compreso tra 50 e 99

24 000

24 000

compreso tra 100 e 499

32 080

32 080

compreso tra 500 e 999

44 300

44 300

Oltre 999

62 200

62 200

Classifica tecnica

Diritto fisso calcolato in base alla classifica tecnica (12)

Diritto fisso calcolato in base alla classifica tecnica (12)

A 1

12 780

12 780

A 2

2 910

2 910

A 3

5 810

5 810

A 4

580

580

B 1

5 810

5 810

B 2

2 910

2 910

B 3

580

580

C

580

580


Tabella 10

Approvazione delle organizzazioni che svolgono attività di formazione sulla manutenzione

[di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 2042/2003]

 

Diritti fissi (EUR)

Diritti di sorveglianza (EUR)

Personale coinvolto inferiore a 5

3 490

2 670

compreso tra 5 e 9

9 880

7 670

compreso tra 10 e 49

21 260

19 660

compreso tra 50 e 99

41 310

32 730

Oltre 99

54 400

50 000

 

Diritto per il secondo e successivo strumento aggiuntivo

3 330

2 500

Diritto per il secondo e successivo corso di formazione aggiuntivo

3 330

 

Diritto per approvazione dei corsi di addestramento

 

3 330

Tabella 11

Approvazione di un’impresa di gestione del mantenimento della navigabilità

[di cui alla parte M, capitolo G, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2042/2003]

 

Diritti fissi (13) (EUR)

Diritti di approvazione

50 000

Diritti per la sorveglianza

50 000


Classifica tecnica

Diritti fissi calcolati sulla base della classifica tecnica (14) (EUR) — Approvazione iniziale

Diritti fissi calcolati sulla base della classifica tecnica (14) (EUR) — Sorveglianza

A1 = aeromobili sopra 5,7 t

12 500

12 500

A2 = aeromobili sotto 5,7 t

6 250

6 250

A3 Elicotteri

6 250

6 250

A4: tutti gli altri

6 250

6 250

Tabella 12

Accettazione di approvazioni equivalenti alle approvazioni di cui alla «parte 145» e alla «parte 147» in conformità di vigenti accordi bilaterali

(EUR)

Approvazioni nuove, per domanda e per periodo di 12 mesi

1 700

Rinnovi di approvazioni esistenti, per periodo di 12 mesi

850

PARTE II

Operazioni di certificazione soggette a tariffazione oraria

1)   Tariffa oraria

Tariffa oraria applicabile (EUR/h)

233  (*1)


Base oraria relativa alle diverse operazioni (15):

Produzione senza approvazione

Numero effettivo di ore

Metodi alternativi di conformità alle direttive di aeronavigabilità

Numero effettivo di ore

Sostegno alla convalida (accettazione dell’EASA Certificazione da parte di autorità estere)

Numero effettivo di ore

Accettazione da parte dell’EASA delle relazioni del comitato di revisione della manutenzione

Numero effettivo di ore

Trasferimento di certificati

Numero effettivo di ore

Certificato dell’organizzazione di formazione approvata

Numero effettivo di ore

Certificato del centro aeromedico

Numero effettivo di ore

Certificato dell’organizzazione ATM-ANS

Numero effettivo di ore

Certificato dell’organizzazione di formazione dei controllori del traffico aereo

Numero effettivo di ore

Dati operativi relativi ai certificati di omologazione, Modifiche al certificato di omologazione e al certificato di omologazione supplementare

Numero effettivo di ore

Accettazione da parte dell’EASA delle relazioni del comitato di revisione della manutenzione

Numero effettivo di ore

Certificato di abilitazione per dispositivi di simulazione per addestramento di volo

Numero effettivo di ore

Approvazione delle condizioni di volo ai fini del rilascio del permesso di volo

3 ore

Nuovo rilascio amministrativo di documenti

1 ora

Certificato di aeronavigabilità per l’esportazione (E-CoA) per aeromobili CS 25

6 ore

Certificato di aeronavigabilità per l’esportazione (E-CoA) per altri aeromobili

2 ore

2)   Tariffa oraria per servizi, diversi da quelli di cui al punto 1

Tariffa oraria applicabile (EUR/h)

221  (*2)

PARTE III

Onorari per il trattamento dei ricorsi

Tutte le domande di ricorso sono soggette ad un onorario fisso indicato nella tabella, moltiplicato per il coefficiente relativo alla corrispondente categoria di onorari applicabili alla persona o all’impresa in questione.

Diritto fisso

10 000  EUR


Categorie di onorari applicabili alle persone fisiche

Coefficiente

 

0,1


Categorie di onorari applicabili alle imprese in funzione del fatturato del ricorrente (in euro)

Coefficiente

inferiore a 100 001

0,25

compreso tra 1 100 001 e 1 200 000

0,5

compreso tra 1 200 001 e 2 500 000

0,75

compreso tra 2 500 001 e 5 000 000

1

compreso tra 5 000 001 e 50 000 000

2,5

compreso tra 50 000 001 e 500 000 000

5

compreso tra 500 000 001 e 1 000 000 000

7,5

superiore a 1 000 000 000

10

PARTE IV

Tasso d'inflazione annuo

Tasso d'inflazione annuo applicabile:

IPCA Eurostat (tutte le voci) — EU 27 (2005 = 100)

Variazione percentuale/media dei 12 mesi

Valore del tasso da applicare:

Valore del tasso 3 mesi prima dell’applicazione dell’indicizzazione

PARTE V

Nota esplicativa

(1)

Le «specifiche di certificazione» (CS) richiamate nel presente allegato sono quelle adottate a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008 e pubblicate nella pubblicazione ufficiale dell’Agenzia in base alla decisione 2003/8 dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) del 30 ottobre 2003 (www.easa.europa.eu).

(2)

«Velivoli ad ala rotante di grandi dimensioni» si riferisce ai CS 29 e CS 27 cat. A; «velivoli ad ala rotante di piccole dimensioni» si riferisce a CS 27 con peso massimo al decollo (MTOW) inferiore a 3 175 kg e limitati a 4 posti, compreso il pilota; «velivoli ad ala rotante di medie dimensioni» si riferisce ad altri CS 27.

(3)

Nelle Tabelle 1, 2 e 6 della parte I, i valori delle «parti e pertinenze» si riferiscono ai prezzi che figurano nel pertinente listino prezzi del costruttore.

(4)

La MTOW del primo certificato di omologazione e successivamente della maggior parte (più del 50 %) dei relativi modelli contemplati dal presente certificato di omologazione determina la categoria di MTOW applicabile.

(5)

Aeromobili ad alte prestazioni nella categoria di peso fino a 5 700 kg (12 500 lbs) si riferisce a quegli aeromobili con un Mmo superiore a 0,6 e/o un’altezza operativa massima superiore a 25 000 piedi. Vengono addebitati come previsto nelle categorie «superiore a 5 700 kg (12 500 lbs) fino a 22 t».

(6)

Per «modello derivato» si intende un certificato di omologazione modificato, secondo la definizione e la richiesta del titolare del certificato di omologazione.

(7)

Nelle tabelle 3 e 4 della parte I, «Semplice», «Standard» e «Complesso» si riferiscono a quanto segue:

 

Semplice

Normale

Complesso

Certificati EASA di omologazione supplementare (STC)

Modifiche progettuali EASA di maggiore entità

Riparazioni EASA di maggiore entità

STC, modifiche progettuali o riparazioni di maggiore entità, che implichino soltanto metodi di giustificazione correnti e comprovati, per i quali una serie completa di dati (descrizione, lista di controllo e documenti di conformità) può essere trasmessa al momento della domanda e dei quali il richiedente ha un’esperienza comprovata, e che possono essere valutati dal responsabile del progetto di certificazione, da solo o con la partecipazione di un solo esperto della disciplina

Tutti gli altri STC, modifiche progettuali o riparazioni di maggiore entità

Modifica progettuale di maggiore entità o STC significativo (*3)

STC convalidati conformemente ad un accordo bilaterale

Base (*4)

Non base (*4)

STC non base (*4) quando l’autorità di certificazione (*4) ha classificato la modifica come «di portata significativa» (*3)

Modifica progettuale di maggiore entità convalidata conformemente ad un accordo bilaterale

Modifiche progettuali di maggiore entità di livello 2 (*4) se non sono accettate automaticamente (*5)

Livello 1 (*4)

Modifiche progettuali di maggiore entità di livello 1 (*4) quando l’autorità di certificazione (*4) ha classificato la modifica come «di portata significativa» (*3)

Riparazioni di maggiore entità convalidate conformemente ad un accordo bilaterale

n.d.

(accettazione automatica)

Riparazioni su componenti critici (*4)

n.d.

(8)

Nella tabella 7 della parte I, le imprese di progettazione sono classificate come segue:

Campo di applicazione dell’accordo rispetto alle imprese di progettazione

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

DOA 1

Titolari di certificati di omologazione del tipo

Altamente complesso/grande

Complesso/medio-piccolo

Poco complesso/molto piccolo

DOA 2

STC/Modifiche/Riparazioni

Senza limiti

Limitato

(campi tecnici)

Limitato

(dimensioni dell’aeromobile)

DOA 3

Modifiche/Riparazioni di minore entità

(9)

Nelle tabelle 7, 9 e 10 della parte I, il numero del personale considerato è quello del personale che partecipa alle attività che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo.

(10)

Certificazione dei prodotti in conformità a determinate specifiche di aeronavigabilità, le relative modifiche, le riparazioni e la loro aeronavigabilità continua, sono contabilizzate come definito nelle tabelle da 1 a 6.

(11)

Revisioni e/o modifiche singole al manuale di volo di un aeromobile sono contabilizzate come una modifica apportata al corrispondente prodotto.

(12)

«Dirigibili piccoli» si riferisce a:

tutti i dirigibili ad aria calda a prescindere dalla loro dimensione;

i dirigibili a gas fino ad un volume di 2 000 m3;

«Dirigibili medi» si riferisce a dirigibili a gas con un volume superiore a 2 000 m3 fino a 15 000 m3;

«Dirigibili grandi» si riferisce a dirigibili a gas con un volume superiore a 15 000 m3.


(1)  Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

(2)  Per modelli derivati che comportano modifiche sostanziali al progetto di tipo, descritto al capitolo B della sezione A dell’allegato I al regolamento (UE) n. 748/2012, si applica il diritto del rispettivo certificato di omologazione o certificato ristretto di omologazione, come definito alla tabella 1.

(3)  Per certificati di omologazione supplementari che comportano modifiche sostanziali, di cui al capitolo B della sezione A dell’allegato I al regolamento (UE) n. 748/2012, si applica il diritto del rispettivo certificato di omologazione o certificato ristretto di omologazione, come definito alla tabella 1.

(4)  Per modifiche di maggiore entità che comportano modifiche sostanziali, di cui al capitolo B della sezione A dell’allegato I al regolamento (UE) n. 748/2012, si applica il diritto del rispettivo certificato di omologazione o certificato ristretto di omologazione, come definito alla tabella 1.

(5)  I diritti elencati nella presente tabella non si applicano alle modifiche e riparazioni di minore entità effettuate da un’impresa di progettazione conformemente al paragrafo 21 A.263, lettera c), punto 2), della parte 21, del capitolo J della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012.

(6)  Per la versione cargo di un aeromobile munito di proprio certificato di omologazione si applica un coefficiente dello 0,85 al diritto riscosso per la equivalente versione passeggeri.

(7)  Per i titolari di certificati multipli di omologazione e/o certificati multipli ristretti di omologazione, è praticata una riduzione dell’importo del diritto annuo sul secondo e sui successivi certificati di omologazione, o di omologazione ristretta, per prodotti della stessa categoria, come indicato nella seguente tabella:

Prodotti della medesima categoria

Riduzione applicata all’importo del diritto fisso

1o

0  %

2o

10  %

3o

20  %

4o

30  %

5o

40  %

6o

50  %

7o

60  %

8o

70  %

9o

80  %

10o

90  %

11o e prodotti successivi

100  %

(8)  Per aeromobili dei quali a livello mondiale sono registrati meno di 50 esemplari, le attività relative al mantenimento dell’aeronavigabilità sono calcolate su base oraria, alla tariffa oraria indicata nella parte II, paragrafo 1, dell’allegato, fino all’importo massimo applicabile alla corrispondente categoria di aeromobili. Il diritto fisso annuale è applicabile a meno che il titolare del certificato dimostri che meno di 50 campioni sono registrati a livello mondiale. Per prodotti, parti o pertinenze che non costituiscono l’aeromobile, la limitazione si applica al numero di aeromobili sui quali il prodotto, la parte o la pertinenza in questione è stata installata.

(9)  Il fatturato considerato è quello relativo alle attività che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo.

(10)  Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1).

(11)  l diritto da applicare si compone di un diritto fisso calcolato sulla base del numero del personale coinvolto nell’operazione, più il diritto o i diritti fissi calcolati sulla base della classifica tecnica.

(12)  Le organizzazioni che detengono diverse classifiche A e B sono soggette soltanto al diritto più elevato. Per le organizzazioni che detengono diverse classifiche C e/o D, ciascuna classifica è soggetta al diritto corrispondente alla classifica «C».

(13)  l diritto da applicare si compone di un diritto fisso più il diritto o i diritti fissi calcolati sulla base della classifica tecnica.

(14)  Le organizzazioni che detengono diverse classifiche A e B sono soggette soltanto al diritto più elevato.

(*1)  Comprese spese di viaggio all’interno degli Stati membri

(15)  Si tratta di un elenco non tassativo di operazioni. L’elenco delle prestazioni nella presente parte è soggetto a una revisione periodica. La mancata inclusione di un’operazione nella presente parte non implica automaticamente che una determinata operazione non possa essere effettuata dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea.

(*2)  escluse le spese di viaggio

(*3)  Il termine «significativo» è definito nel paragrafo 21 A.101, lettera b) nell’allegato I del regolamento (CE) n. 748/2012 [e analogamente in FAA 14CFR 21.101, lettera b)].

(*4)  Per le definizioni di «base», «non-base», «livello 1», «livello 2», «componenti critici» e «autorità di certificazione», cfr. l’accordo bilaterale applicabile in base al quale avviene la convalida.

(*5)  I criteri di accettazione automatica dell’EASA per le modifiche di maggiore entità di livello 2 sono definite nell’accordo bilaterale applicabile in base al quale avviene la convalida.


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