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Document 32014R0319
Commission Regulation (EU) No 319/2014 of 27 March 2014 on the fees and charges levied by the European Aviation Safety Agency, and repealing Regulation (EC) No 593/2007 Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014 , relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007 Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014 , relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007 Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 93 del 28.3.2014, pp. 58–80
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; abrogato da 32019R2153
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28.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/58 |
REGOLAMENTO (UE) N. 319/2014 DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 2014
relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 64, paragrafo 1,
previa consultazione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Le entrate dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito «l’Agenzia») sono costituite da un contributo dell’Unione e dei paesi terzi europei che sono parti degli accordi di cui all’articolo 66 del regolamento (CE) n. 216/2008, dai diritti pagati dai richiedenti di certificati e approvazioni rilasciati, mantenuti o modificati dall’Agenzia, e dagli onorari per pubblicazioni, trattamento dei ricorsi, formazione e altri servizi prestati dall’Agenzia. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 593/2007 (2) della Commissione ha stabilito i diritti e gli onorari che devono essere riscossi dall’Agenzia. Tuttavia, le tariffe devono essere adeguate al fine di garantire un equilibrio tra le spese sostenute dall’Agenzia per le corrispondenti operazioni di certificazione e i servizi erogati, e i ricavi a copertura di tali costi. |
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(3) |
È necessario che i diritti e gli onorari di cui al presente regolamento siano fissati in modo trasparente, equo e uniforme. |
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(4) |
I diritti riscossi dall’Agenzia non devono compromettere la competitività delle industrie europee interessate. Inoltre, devono fondarsi su basi che tengano debitamente conto della capacità contributiva delle piccole imprese. |
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(5) |
Premesso che la sicurezza dell’aviazione civile è la priorità preminente, l’Agenzia deve tenere pienamente conto del rapporto costi-benefici nell’espletamento delle funzioni affidatele. |
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(6) |
L’ubicazione geografica delle imprese sul territorio degli Stati membri non deve costituire un fattore di discriminazione. Di conseguenza, le spese di trasporto sostenute in connessione con le operazioni di certificazione effettuate per conto di tali imprese devono essere aggregate e suddivise fra i richiedenti. |
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(7) |
Il presente regolamento prevede la possibilità per l’Agenzia di imporre diritti per operazioni di certificazione che non sono menzionate nell’allegato del presente regolamento, ma che rientrano nel mandato del regolamento (CE) n. 216/2008. |
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(8) |
È opportuno che il richiedente abbia la possibilità di ottenere un’indicazione dell’importo indicativo da pagare per l’operazione di certificazione o il servizio fornito. I criteri che servono per determinare l’importo devono essere chiari, uniformi e pubblici. Qualora non sia possibile determinare tale importo in anticipo, è opportuno che l’Agenzia definisca principi trasparenti per determinare l’importo da versare per la fornitura del servizio o della certificazione. |
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(9) |
È opportuno stabilire i termini per il pagamento dei diritti e degli onorari riscossi a norma del presente regolamento. |
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(10) |
È opportuno che siano definite misure appropriate da adottare in caso di mancato pagamento, quali la sospensione dell’iter della domanda, l’annullamento delle relative omologazioni, la cessazione della fornitura di qualsiasi altro servizio allo stesso richiedente nonché il recupero degli importi dovuti secondo le modalità disponibili. |
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(11) |
Agli operatori deve essere garantita una buona visibilità finanziaria in modo da poter prevedere in anticipo l’ammontare dei diritti che saranno tenuti a corrispondere. Al tempo stesso, è necessario garantire l’equilibrio tra la spesa globale sostenuta dall’Agenzia per eseguire le operazioni di certificazione e i servizi forniti e le entrate complessive costituite dai diritti e onorari riscossi. In conformità alle disposizioni del regolamento finanziario quadro (3), diritti e onorari devono essere fissati a un livello tale da evitare un disavanzo o un notevole accumulo di avanzi. Pertanto, quando un disavanzo o un avanzo significativo diviene ricorrente in base ai risultati finanziari e alle previsioni dell’Agenzia, è necessario rendere obbligatoria una revisione dei livelli di diritti e onorari. |
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(12) |
Le parti interessate devono essere consultate prima di introdurre qualsiasi modifica dei diritti. Inoltre, l’Agenzia deve fornire periodicamente alle parti interessate le informazioni relative alla base e alle modalità di calcolo dei diritti. Tali informazioni devono fornire alle parti interessate un’idea delle spese sostenute dall’Agenzia e della sua produttività. |
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(13) |
Le tariffe fissate dal presente regolamento devono basarsi sulle previsioni dell’Agenzia in relazione al suo carico di lavoro e ai costi corrispondenti. È opportuno che la revisione delle tariffe segua una procedura che consenta di apportare modifiche senza indebiti ritardi sulla base dell’esperienza acquisita dall’Agenzia nell’applicazione del presente regolamento, nel costante monitoraggio delle risorse e della metodologia di lavoro e degli incrementi di efficienza connessi e dalla valutazione continua del fabbisogno finanziario. In tale contesto, va osservato che l’Agenzia, entro gennaio 2016, avrà l’obbligo di coprire, con i proventi dei diritti e degli onorari, i contributi al regime pensionistico del suo personale [finanziato attraverso i diritti e gli oneri dell’Agenzia]. È necessario adeguare diritti e onorari per soddisfare tale requisito finanziario. |
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(14) |
I costi relativi ai servizi forniti dall’Agenzia nel settore della gestione del traffico aereo e dei servizi di navigazione aerea (ATM/ANS) dovranno diventare ammissibili al finanziamento tramite diritti imposti a carico degli utenti dei servizi di navigazione aerea in conformità all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 391/2013 della Commissione (4). |
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(15) |
È ragionevole che il pagamento integrale dei diritti di ricorso avverso le decisioni dell’Agenzia costituisca un prerequisito per l’ammissibilità del ricorso. |
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(16) |
Gli accordi di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, costituiscono una base per la valutazione dell’effettivo carico di lavoro richiesto per la certificazione di prodotti di paesi terzi. In linea di principio, tali accordi contengono una descrizione della procedura di convalida da parte dell’Agenzia dei certificati rilasciati da un paese terzo con il quale l’Unione ha stipulato un accordo, procedura che deve comportare un volume di lavoro diverso da quello richiesto dalla procedura seguita per le attività di certificazione dell’Agenzia. |
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(17) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. |
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(18) |
È opportuno pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 593/2007, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento determina i casi in cui sono dovuti diritti e onorari, ne stabilisce gli importi e le relative modalità di pagamento.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «diritti»: le somme riscosse dall’Agenzia e dovute dai richiedenti per operazioni di certificazione;
b) «onorari»: le somme riscosse dall’Agenzia e dovute dai richiedenti che fruiscono dei servizi forniti dall’Agenzia diversi dalla certificazione o, in caso di ricorso, dalla persona fisica o giuridica che propone il ricorso;
c) «operazioni di certificazione»: tutte le attività svolte dall’Agenzia direttamente o indirettamente necessarie al rilascio, al mantenimento e alla modifica di certificati di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative regole di attuazione;
d) «servizio»: tutte le attività svolte dall’Agenzia, diverse da operazioni di certificazione, compresa la fornitura di merci;
e) «richiedente»: qualsiasi persona fisica o giuridica che chieda di beneficiare di un’operazione di certificazione o di un servizio fornito dall’Agenzia;
Articolo 3
Determinazione di diritti e onorari
1) I diritti e gli onorari sono richiesti e riscossi esclusivamente dall’Agenzia in conformità al presente regolamento.
2) Gli Stati membri non riscuotono diritti per le operazioni di certificazione neppure nel caso in cui li effettuino per conto dell’Agenzia. L’Agenzia rimborsa gli Stati membri per le operazioni di certificazione che questi ultimi effettuano per suo conto.
3) Diritti e onorari sono espressi e riscossi in euro.
4) Gli importi di cui alle parti I e II dell’allegato sono indicizzati ogni anno in funzione del tasso di inflazione conformemente al metodo descritto nella parte IV dell’allegato.
5) In deroga ai diritti di cui all’allegato, i diritti per le operazioni di certificazione effettuate nell’ambito di un accordo bilaterale tra l’Unione e un paese terzo possono essere soggetti a disposizioni specifiche stabilite nel rispettivo accordo bilaterale.
Articolo 4
Pagamento di diritti e onorari
1) L’Agenzia stabilisce le modalità di pagamento di diritti e onorari, descrivendo a quali condizioni essa effettua l’imposizione delle operazioni di certificazione e dei servizi. L’Agenzia pubblica i termini nel sito Internet dell’Agenzia.
2) Il richiedente versa l’importo dovuto integralmente, comprese le eventuali spese bancarie relative al pagamento, entro 30 giorni di calendario dalla data di notifica della fattura al richiedente.
3) Se il pagamento di una fattura non è pervenuto all’Agenzia dopo la scadenza del periodo di cui al paragrafo 2, l’Agenzia può addebitare interessi di mora per ogni giorno di calendario di ritardo.
4) Il tasso d’interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 8 punti percentuali.
5) Qualora l’Agenzia abbia prova del fatto che la capacità finanziaria del richiedente è a rischio, può rifiutare una domanda a meno che il richiedente fornisca una garanzia bancaria o un deposito vincolato.
6) L’Agenzia può inoltre rifiutare una domanda qualora il richiedente non abbia versato gli importi dovuti per operazioni di certificazione o servizi forniti dall’Agenzia, a meno che il richiedente abbia corrisposto nel frattempo i suddetti importi.
Articolo 5
Spese di viaggio
1) Nel caso in cui un’operazione di certificazione o un servizio, di cui alla parte I e alla parte II punto 1 dell’allegato, sono effettuati, interamente o in parte, al di fuori dei territori degli Stati membri, il richiedente è tenuto a pagare le spese di viaggio secondo la formula:
2) Per i servizi di cui alla parte II, punto 2, il richiedente versa, indipendentemente dall’ubicazione geografica in cui il servizio viene effettuato, le spese di viaggio secondo la formula:
3) Ai fini dell’applicazione delle formule di cui ai paragrafi 1 e 2, vale quanto segue:
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d |
= |
spese di viaggio dovute; |
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v |
= |
costi di trasporto; |
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a |
= |
tariffe standard per funzionario della Commissione per «diarie» comprendenti alloggio, vitto, spostamenti locali all’interno del luogo della missione e altre spese varie (5); |
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h1 |
= |
tempo di viaggio (tempo impiegato dagli esperti rispetto al viaggio in questione), addebitato in base all’aliquota oraria stabilita alla parte II punto 1 dell’allegato; |
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h2 |
= |
tempo di viaggio (tempo impiegato dagli esperti rispetto al viaggio in questione), addebitato in base all’aliquota oraria stabilita alla parte II punto 2 dell’allegato; |
|
e |
= |
media delle spese di viaggio all’interno dei territori degli Stati membri, incluso il tempo medio passato sui mezzi di trasporto all’interno dei territori degli Stati membri, moltiplicato per la tariffa oraria indicata alla parte II punto 1 dell’allegato. Essa è soggetta a revisione annuale e indicizzazione. |
Articolo 6
Indicazione dell’importo
1) Il richiedente può chiedere una stima finanziaria per gli importi da versare.
2) Se il richiedente chiede una stima finanziaria o una modifica di quest’ultima, l’attività è sospesa fino a quando la corrispondente stima è stata fornita dall’Agenzia e accettata dal richiedente.
3) Il preventivo è modificato dall’Agenzia qualora l’operazione si riveli più semplice e più rapida di quanto previsto inizialmente o, al contrario, più complessa e più lunga di quanto l’Agenzia poteva ragionevolmente prevedere.
CAPO II
DIRITTI
Articolo 7
Disposizioni generali concernenti il pagamento dei diritti
1) L’operazione di certificazione è subordinata al pagamento anticipato dell’intero importo dei diritti dovuti, a meno che l’Agenzia decida altrimenti, tenuto debitamente conto dei rischi finanziari. L’Agenzia può fatturare i diritti in un’unica soluzione dopo aver ricevuto la domanda o all’inizio del periodo annuale o del periodo di sorveglianza.
2) Il diritto che il richiedente deve corrispondere per una determinata operazione di certificazione è costituito da:
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a) |
una quota forfettaria stabilita alla parte I dell’allegato; oppure |
|
b) |
una cifra variabile. |
3) La quota variabile di cui al paragrafo 2, lettera b), è stabilita moltiplicando il numero effettivo di ore lavorative e la tariffa oraria di cui alla parte II, punto 1 dell’allegato.
4) In applicazione di futuri regolamenti relativi alle operazioni di certificazione che dovranno essere svolte dall’Agenzia in conformità alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008, l’Agenzia può riscuotere diritti conformemente alla parte II, punto 1 dell’allegato per operazioni di certificazione diverse da quelle contemplate dall’allegato fino al momento in cui le disposizioni specifiche attinenti ai diritti da riscuotere da parte dell’Agenzia possono essere inserite nel presente regolamento.
Articolo 8
Termini di pagamento
1) I diritti di cui alle tabelle da 1 a 4 della parte I sono riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi. Per il periodo successivo ai primi 12 mesi, i diritti sono pari a 1/365o del diritto annuo applicabile per giorno.
2) I diritti di cui alla tabella 5 della parte I dell’allegato, sono riscossi per domanda.
3) I diritti di cui alla tabella 6 della parte I dell’allegato, sono riscossi per periodo di 12 mesi.
4) I diritti relativi alle organizzazioni di cui alle tabelle da 7 a 11 della parte I dell’allegato sono riscossi come segue:
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a) |
i diritti relativi all’approvazione sono riscossi per domanda; |
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b) |
i diritti relativi alla sorveglianza sono riscossi per periodi di 12 mesi; |
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c) |
ogni modifica intervenuta nell’organizzazione che ne condiziona l’approvazione comporta il ricalcolo dei diritti di sorveglianza dovuti a partire dal successivo periodo di 12 mesi. |
Articolo 9
Decadenza della domanda
1) La domanda può essere respinta se i diritti dovuti per un’operazione di certificazione non sono pervenuti alla scadenza del termine di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e dopo che l’Agenzia ha consultato il richiedente.
2) Il saldo dei diritti dovuti, calcolati su base oraria per l’attuale periodo di dodici mesi ma senza superare l’importo del diritto fisso applicabile, viene versato integralmente nel momento in cui l’Agenzia interrompe l’attività relativa all’operazione di certificazione, assieme alle spese di viaggio e alle altre somme dovute, nei seguenti casi:
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a) |
se l’Agenzia respinge la domanda; oppure |
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b) |
l’agenzia deve interrompere un’operazione di certificazione poiché il richiedente:
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3) Ove, su domanda del richiedente, l’Agenzia riprende l’operazione di certificazione interrotta in precedenza, l’Agenzia riscuote un nuovo diritto, a prescindere da quelli già versati per le operazioni interrotte.
Articolo 10
Sospensione o revoca del certificato
1) Se i diritti dovuti non sono pervenuti al momento della scadenza del termine di cui all’articolo 4, paragrafo 2, l’Agenzia può sospendere o revocare il certificato di cui trattasi, previa consultazione del richiedente.
2) Se l’Agenzia sospende il certificato a causa del mancato pagamento dei diritti annuali o dei diritti relativi alla sorveglianza o perché il richiedente non ottempera ai requisiti previsti, il relativo periodo di tariffazione non viene interrotto e il richiedente è tenuto a pagare per il periodo di sospensione.
3) Se l’Agenzia revoca il certificato, il saldo dei diritti dovuti, calcolati su base oraria per il periodo di dodici mesi in corso ma senza superare l’importo del diritto fisso applicabile, deve essere pagato integralmente assieme ad eventuali altri importi dovuti in quel momento.
Articolo 11
Restituzione o trasferimento di certificati
Se il titolare del certificato restituisce o trasferisce il certificato in questione, il saldo dei diritti dovuti, calcolati su base oraria per il periodo di dodici mesi in corso ma senza superare l’importo del diritto fisso applicabile, deve essere pagato integralmente alla data in cui avviene la restituzione o il trasferimento, assieme alle spese di viaggio e a tutti gli altri importi dovuti in quel momento.
Articolo 12
Operazioni di certificazione su base eccezionale
Viene applicata una maggiorazione eccezionale ai diritti riscossi per compensare integralmente i costi sostenuti dall’Agenzia per soddisfare una particolare domanda del richiedente se, a causa di tale richiesta, viene eseguita in via eccezionale un’operazione di certificazione come segue:
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a) |
destinandovi categorie di personale che l’Agenzia normalmente non incaricherebbe in base alle proprie procedure abituali, oppure |
|
b) |
destinandovi un numero di effettivi che consente di eseguire l’operazione più rapidamente di quanto previsto dalle procedure abituali dell’Agenzia. |
CAPO III
ONORARI
Articolo 13
Onorari
1) L’importo degli onorari riscossi dall’Agenzia per i servizi elencati nella parte II, punto 1, dell’allegato è pari al costo reale del servizio fornito. A tal fine il tempo impiegato dall’Agenzia viene fatturato in base alla tariffa oraria prevista nel suddetto elenco.
2) L’importo degli onorari riscossi dall’Agenzia per servizi diversi da quelli elencati nella parte II, punto 1, dell’allegato è pari al costo reale del servizio fornito. A tal fine il tempo impiegato dall’Agenzia per fornire il servizio viene fatturato in base alla tariffa oraria indicata nella parte II, punto 2, dell’allegato.
3) I costi che l’Agenzia può dover sostenere per lo svolgimento di servizi particolari che non possono essere adeguatamente determinati e addebitati utilizzando la tariffa oraria vengono addebitati secondo quanto prevedono le procedure amministrative interne.
Articolo 14
Riscossione degli onorari
Salvo decisione contraria dell’Agenzia, tenuto debitamente conto dei rischi finanziari, gli onorari sono riscossi precedentemente alla fornitura del servizio.
CAPO IV
MEZZI DI RICORSO
Articolo 15
Esame dei ricorsi
1) Per il trattamento dei ricorsi presentati a norma dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 216/2008 sono corrisposti degli onorari. Gli importi degli onorari sono calcolati secondo il metodo indicato alla parte III dell’allegato. Il ricorso è ammissibile soltanto se il relativo onorario è stato versato entro il termine previsto al paragrafo 3.
2) Una persona giuridica che propone il ricorso deve presentare all’Agenzia un certificato sottoscritto da un funzionario autorizzato nel quale viene precisato il fatturato del ricorrente. Il suddetto certificato deve essere allegato alla notifica del ricorso.
3) Gli onorari per il ricorso sono versati secondo la procedura applicabile istituita dall’Agenzia entro 60 giorni di calendario dalla data di presentazione del ricorso all’Agenzia.
4) Se il ricorso si conclude a favore del ricorrente, l’Agenzia provvede al rimborso degli onorari versati.
CAPO V
PROCEDURE DELL'AGENZIA
Articolo 16
Disposizioni generali
1) L’Agenzia deve distinguere quali entrate e spese sono imputabili alle operazioni di certificazione e ai servizi forniti.
Al fine di distinguere le entrate e le spese previste al primo comma:
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a) |
i diritti e gli onorari riscossi dall’Agenzia sono destinati a un conto distinto e sono oggetto di una contabilità separata; |
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b) |
l’Agenzia redige ed utilizza una contabilità analitica per le proprie entrate e spese. |
2) I diritti e gli onorari sono oggetto di una valutazione globale provvisoria all’inizio di ciascun esercizio finanziario. Tale valutazione ha luogo sulla base dei precedenti risultati finanziari dell’Agenzia, del bilancio preventivo delle spese e delle entrate e del programma di lavoro previsto.
3) Se, alla fine dell’esercizio finanziario, le entrate globali derivanti dai diritti riscossi, che costituiscono un’entrata assegnata all’Agenzia a norma dell’articolo 64, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 216/2008, superano il costo complessivo delle operazioni di certificazione, l’eccedente viene utilizzato per finanziare operazioni di certificazione in conformità all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario dell’Agenzia.
Articolo 17
Valutazione e revisione
1) L’Agenzia comunica ogni anno alla Commissione, al consiglio d’amministrazione e all’organo consultivo delle parti interessate, istituiti a norma dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 216/2008, informazioni sugli elementi che concorrono a determinare il livello dei diritti. Tali informazioni consistono in particolare in una ripartizione delle spese relative agli esercizi anteriori e posteriori.
2) L’allegato del regolamento è riesaminato periodicamente dall’Agenzia per garantire che informazioni significative relative alle ipotesi alla base delle previsioni concernenti le entrate e le spese dell’Agenzia trovino debito riscontro negli importi dei diritti e degli onorari da essa riscossi.
Se necessario, il presente regolamento può essere riveduto entro un massimo di cinque anni dall’entrata in vigore. Se necessario, esso viene modificato tenendo conto, in particolare, delle entrate dell’Agenzia e dei relativi costi.
3) L’Agenzia consulta l’organo consultivo delle parti interessate di cui al paragrafo 1 prima di esprimere un parere su qualsiasi proposta di modifica degli importi di cui all’allegato. Nel corso di tale consultazione, l’Agenzia espone le motivazioni alla base del cambiamento proposto.
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 18
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 593/2007 è abrogato.
Articolo 19
Disposizioni transitorie
1) Il presente regolamento si applica nel modo seguente:
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a) |
i diritti relativi alla domanda di cui alla parte I e alla parte II dell’allegato si applicano a qualsiasi domanda che venga presentata dopo l’entrata in vigore del presente regolamento; |
|
b) |
i diritti annuali e relativi alla sorveglianza di cui alle tabelle da 1 a 4 e da 6 a 12 della parte I dell’allegato si applicano a qualsiasi operazione di certificazione in corso a partire dalla successiva rata annua dovuta dopo l’entrata in vigore del presente regolamento; |
|
c) |
le tariffe orarie di cui alla parte II dell’allegato si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento alle operazioni in corso addebitabili su base oraria; |
|
d) |
l’indicizzazione di cui all’articolo 3, paragrafo 4, ha luogo il 1o gennaio di ogni anno successivo all’entrata in vigore del presente regolamento, a decorrere dal gennaio 2015. |
2) In deroga all’articolo 18, i regolamenti della Commissione (CE) n. 488/2005 (6) e (CE) 593/2007 continuano ad essere applicabili in relazione a tutti i diritti e onorari che non ricadono nell’ambito di applicazione del presente regolamento ai sensi dell’articolo 20.
Articolo 20
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 593/2007 della Commissione, del 31 maggio 2007, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 140 dell’1.6.2007, pag. 3).
(3) Progetto di regolamento delegato della Commissione sul regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che dovrebbe entrare in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2014.
(4) Regolamento delegato (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (GU L 128, del 9.5.2013, pag. 31).
(5) Cfr. «attuali aliquote per indennità giornaliere» comunicate sul sito Internet EuropeAid della Commissione (http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm), ultimo aggiornamento del 5 luglio 2013.
(6) Regolamento (CE) n. 488/2005 della Commissione, del 21 marzo 2005, relativo ai diritti e agli oneri riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 81, del 30.3.2005, pag 7).
ALLEGATO
CONTENUTO
|
Parte I: |
Operazioni soggette a un diritto fisso |
|
Parte II: |
Operazioni soggette a tariffazione oraria |
|
Parte III: |
Onorari per il trattamento dei ricorsi |
|
Parte IV: |
Tasso d'inflazione annuo |
|
Parte V: |
Nota esplicativa |
PARTE I
Operazioni soggette a un diritto fisso
Tabella 1
Certificati di omologazione e certificati ristretti di omologazione
[di cui ai capitoli B e O della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012] (1)
|
|
Diritti fissi (EUR) |
|
Aeromobili a velatura fissa |
|
|
Oltre 150 t |
1 785 000 |
|
Compresi tra 50 e 150 t |
1 530 000 |
|
Compresi tra 22 e 50 t |
510 000 |
|
Compresi tra 5,7 t e 22 t (inclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) |
382 500 |
|
Compresi tra 2 t e 5,7 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) |
263 800 |
|
Fino a 2 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) |
13 940 |
|
Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti |
6 970 |
|
Velivoli sportivi leggeri |
5 230 |
|
Aeromobili ad ala rotante |
|
|
Grandi |
464 000 |
|
Medi |
185 600 |
|
Piccoli |
23 240 |
|
Velivoli ad ala rotante ultraleggeri |
23 240 |
|
Altri |
|
|
Palloni |
6 970 |
|
Dirigibili grandi |
38 630 |
|
Dirigibili medi |
15 450 |
|
Dirigibili piccoli |
7 730 |
|
Propulsione |
|
|
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW |
395 000 |
|
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW |
263 300 |
|
Motori non a turbina |
34 860 |
|
CS-22.H, CS-VLR App. Motori B |
17 430 |
|
Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t |
11 910 |
|
Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t |
3 400 |
|
Elica Classe CS-22 j |
1 700 |
|
Parti e pertinenze |
|
|
Valore superiore a 20 000 EUR |
8 780 |
|
Valore compreso tra 2 000 e 20 000 EUR |
5 020 |
|
Valore inferiore a 2 000 EUR |
2 910 |
|
Unità di potenza ausiliarie (APU) |
208 800 |
Tabella 2
Modelli derivati dei certificati di omologazione e dei certificati ristretti di omologazione
|
|
Diritti fissi (2) EUR |
|
Aeromobili a velatura fissa |
|
|
Oltre 150 t |
614 100 |
|
Compresi tra 50 e 150 t |
368 500 |
|
Compresi tra 22 e 50 t |
245 600 |
|
Compresi tra 5,7 kg e 22 t (inclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) |
196 500 |
|
Compresi tra 2 e 5,7 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) |
93 000 |
|
Fino a 2 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) |
3 250 |
|
Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti |
2 790 |
|
Velivoli sportivi leggeri |
2 090 |
|
Aeromobili ad ala rotante |
|
|
Grandi |
185 600 |
|
Medi |
116 000 |
|
Piccoli |
11 600 |
|
Velivoli ad ala rotante ultraleggeri |
6 970 |
|
Altri |
|
|
Palloni |
2 790 |
|
Dirigibili grandi |
23 200 |
|
Dirigibili medi |
9 280 |
|
Dirigibili piccoli |
4 640 |
|
Propulsione |
|
|
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW |
80 800 |
|
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW |
69 600 |
|
Motori non a turbina |
11 620 |
|
CS-22.H, CS-VLR App. Motori B |
5 810 |
|
Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t |
2 910 |
|
Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t |
890 |
|
Elica Classe CS-22 j |
450 |
|
Parti e pertinenze |
|
|
Valore superiore a 20 000 EUR |
|
|
Valore compreso tra 2 000 e 20 000 EUR |
|
|
Valore inferiore a 2 000 EUR |
|
|
Unità di potenza ausiliarie (APU) |
53 900 |
Tabella 3
Certificati di omologazione supplementari
[di cui al capitolo E della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012]
|
|
Diritti fissi (3) (EUR) |
||
|
|
Comples-so |
Normale |
Semplice |
|
Aeromobili a velatura fissa |
|||
|
Oltre 150 t |
60 200 |
12 850 |
3 660 |
|
Compresi tra 50 e 150 t |
36 130 |
10 280 |
2 880 |
|
Compresi tra 22 e 50 t |
24 090 |
7 710 |
2 620 |
|
Compresi tra 5,7 e 22 t (inclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) |
14 450 |
5 140 |
2 620 |
|
Compresi tra 2 e 5,7 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) |
4 420 |
2 030 |
1 020 |
|
Fino a 2 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) |
1 860 |
1 160 |
580 |
|
Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti |
290 |
290 |
290 |
|
Velivoli sportivi leggeri |
220 |
220 |
220 |
|
Aeromobili ad ala rotante |
|||
|
Grandi |
46 400 |
6 960 |
2 320 |
|
Medi |
23 200 |
4 640 |
1 860 |
|
Piccoli |
9 280 |
3 480 |
1 160 |
|
Velivoli ad ala rotante passeggeri |
1 050 |
460 |
290 |
|
Altri |
|||
|
Palloni |
990 |
460 |
290 |
|
Dirigibili grandi |
11 600 |
9 280 |
4 640 |
|
Dirigibili medi |
4 640 |
3 710 |
1 860 |
|
Dirigibili piccoli |
2 320 |
1 860 |
930 |
|
Propulsione |
|||
|
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW |
11 600 |
6 960 |
4 640 |
|
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW |
6 960 |
5 460 |
3 640 |
|
Motori non a turbina |
3 250 |
1 450 |
730 |
|
CS-22.H, CS-VLR App. Motori B |
1 630 |
730 |
350 |
|
Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t |
2 320 |
1 160 |
580 |
|
Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t |
1 740 |
870 |
440 |
|
Elica Classe CS-22 j |
870 |
440 |
220 |
|
Parti e pertinenze |
|||
|
Valore superiore a 20 000 EUR |
|
|
|
|
Valore compreso tra 2 000 e 20 000 EUR |
|
|
|
|
Valore inferiore a 2 000 EUR |
|
|
|
|
Unità di potenza ausiliarie (APU) |
6 960 |
4 640 |
2 320 |
Tabella 4
Modifiche di maggiore entità e riparazioni maggiori
[di cui ai capitoli D e M della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012]
|
|
Diritti fissi (4) (EUR) |
||
|
|
Comples-so |
Normale |
Semplice |
|
Aeromobili a velatura fissa |
|||
|
Oltre 150 t |
50 800 |
9 330 |
3 330 |
|
Compresi tra 50 e 150 t |
25 420 |
7 000 |
2 140 |
|
Compresi tra 22 e 50 t |
20 340 |
4 670 |
1 670 |
|
Compresi tra 5,7 e 22 t (inclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) |
12 710 |
2 330 |
1 670 |
|
Compresi tra 2 e 5,7 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) |
3 490 |
1 630 |
810 |
|
Fino a 2 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) |
1 280 |
580 |
290 |
|
Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti |
290 |
290 |
290 |
|
Velivoli sportivi leggeri |
220 |
220 |
220 |
|
Aeromobili ad ala rotante |
|||
|
Grandi |
34 800 |
6 960 |
2 320 |
|
Medi |
18 560 |
4 640 |
1 620 |
|
Piccoli |
7 430 |
3 480 |
930 |
|
Velivoli ad ala rotante ultraleggeri |
990 |
460 |
290 |
|
Altri |
|||
|
Palloni |
990 |
460 |
290 |
|
Dirigibili grandi |
9 280 |
6 960 |
4 640 |
|
Dirigibili medi |
3 710 |
2 780 |
1 860 |
|
Dirigibili piccoli |
1 860 |
1 390 |
930 |
|
Propulsione |
|||
|
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW |
6 410 |
2 360 |
1 420 |
|
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW |
3 480 |
1 180 |
710 |
|
Motori non a turbina |
1 510 |
700 |
350 |
|
CS-22.H, CS-VLR App. Motori B |
700 |
350 |
290 |
|
Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t |
1 250 |
290 |
290 |
|
Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t |
940 |
290 |
290 |
|
Elica Classe CS-22 j |
470 |
150 |
150 |
|
Parti e pertinenze |
|||
|
Valore superiore a 20 000 EUR |
|
|
|
|
Valore compreso tra 2 000 e 20 000 EUR |
|
|
|
|
Valore inferiore a 2 000 EUR |
|
|
|
|
Unità di potenza ausiliarie (APU) |
3 480 |
1 160 |
700 |
Tabella 5
Modifiche di minore entità e riparazioni minori
[di cui ai capitoli D e M della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012]
|
|
Diritti fissi (5) (EUR) |
|
Aeromobili a velatura fissa |
|
|
Oltre 150 t |
890 |
|
Compresi tra 50 e 150 t |
890 |
|
Compresi tra 22 e 50 t |
890 |
|
Compresi tra 5,7 e 22 t (inclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) |
890 |
|
Compresi tra 2 e 5,7 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) |
290 |
|
Fino a 2 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) |
290 |
|
Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti |
290 |
|
Velivoli sportivi leggeri |
220 |
|
Aeromobili ad ala rotante |
|
|
Grandi |
460 |
|
Medi |
460 |
|
Piccoli |
460 |
|
Velivoli ad ala rotante ultraleggeri |
290 |
|
Altri |
|
|
Palloni |
290 |
|
Dirigibili grandi |
810 |
|
Dirigibili medi |
460 |
|
Dirigibili piccoli |
460 |
|
Propulsione |
|
|
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW |
600 |
|
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW |
600 |
|
Motori non a turbina |
290 |
|
CS-22.H, CS-VLR App. Motori B |
290 |
|
Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t |
290 |
|
Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t |
290 |
|
Elica Classe CS-22 j |
150 |
|
Parti e pertinenze |
|
|
Valore superiore a 20 000 EUR |
|
|
Valore compreso tra 2 000 e 20 000 EUR |
|
|
Valore inferiore a 2 000 EUR |
|
|
Unità di potenza ausiliarie (APU) |
460 |
Tabella 6
Diritti annuali per titolari di certificati di omologazione EASA e certificati di omologazione ristretti e altri certificati di omologazione considerati riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 216/2008
[di cui ai capitoli B e O della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012]
|
|
||
|
|
Progettazione UE |
Progettazione non UE |
|
Aeromobili a velatura fissa |
||
|
Oltre 150 t |
1 078 000 |
385 400 |
|
Compresi tra 50 e 150 t |
852 900 |
252 600 |
|
Compresi tra 22 e 50 t |
257 000 |
96 300 |
|
Compresi tra 5,7 e 22 t (inclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) |
42 010 |
14 270 |
|
Compresi tra 2 e 5,7 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) |
4 650 |
1 630 |
|
Fino a 2 t (esclusi gli aeromobili ad alte prestazioni) |
2 320 |
780 |
|
Aeromobili ultraleggeri, motoalianti, alianti |
1 050 |
350 |
|
Velivoli sportivi leggeri |
780 |
260 |
|
Aeromobili ad ala rotante |
||
|
Grandi |
105 600 |
33 780 |
|
Medi |
52 800 |
18 610 |
|
Piccoli |
20 880 |
7 710 |
|
Velivoli ad ala rotante ultraleggeri |
3 490 |
1 160 |
|
Altri |
||
|
Palloni |
1 050 |
350 |
|
Dirigibili grandi |
3 480 |
1 160 |
|
Dirigibili medi |
2 320 |
770 |
|
Dirigibili piccoli |
1 860 |
620 |
|
Propulsione |
||
|
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW |
107 100 |
31 870 |
|
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW |
53 550 |
26 650 |
|
Motori non a turbina |
1 160 |
410 |
|
CS-22.H, CS-VLR App. Motori B |
580 |
290 |
|
Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo superiore a 5,7 t |
870 |
290 |
|
Elica per uso su aeromobile di peso massimo al decollo fino a 5,7 t |
440 |
150 |
|
Elica Classe CS-22 j |
220 |
70 |
|
Parti e pertinenze |
||
|
Valore superiore a 20 000 EUR |
4 500 |
1 500 |
|
Valore compreso tra 2 000 e 20 000 EUR |
2 250 |
750 |
|
Valore inferiore a 2 000 EUR |
1 130 |
540 |
|
Unità di potenza ausiliarie (APU) |
85 000 |
26 000 |
Tabella 7A
Approvazione DOA per le imprese di progettazione
[di cui al capitolo J della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012]
|
(EUR) |
|||||
|
Diritti di approvazione |
|||||
|
|
DOA 1 A |
DOA 1 B DOA 2 A |
DOA 1C DOA 2 B DOA 3 A |
DOA 2C DOA 3 B |
DOA 3C |
|
Personale coinvolto inferiore a 10 |
13 600 |
10 700 |
8 000 |
5 400 |
4 180 |
|
da 10 a 49 |
38 250 |
27 320 |
16 390 |
10 930 |
|
|
da 50 a 399 |
109 300 |
82 000 |
54 600 |
41 830 |
|
|
da 400 a 999 |
218 600 |
163 900 |
136 600 |
115 000 |
|
|
da 1 000 a 2 499 |
437 200 |
|
|
|
|
|
da 2 000 a 5 000 |
655 700 |
|
|
|
|
|
Più di 5 000 |
3 643 000 |
|
|
|
|
|
Diritti per la sorveglianza |
|||||
|
Personale coinvolto inferiore a 10 |
6 800 |
5 350 |
4 000 |
2 700 |
2 090 |
|
da 10 a 49 |
19 130 |
13 660 |
8 200 |
5 460 |
|
|
da 50 a 399 |
54 600 |
40 980 |
27 320 |
21 860 |
|
|
da 400 a 999 |
109 300 |
82 000 |
68 300 |
60 100 |
|
|
da 1 000 a 2 499 |
218 600 |
|
|
|
|
|
da 2 000 a 5 000 |
327 900 |
|
|
|
|
|
Più di 5 000 |
1 822 000 |
|
|
|
|
Tabella 7 B
Approvazione DOA per le imprese di progettazione
[di cui al capitolo J della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012]
|
(EUR) |
||
|
Categoria |
Descrizione |
Procedura alternativa di approvazione di impresa di progettazione |
|
1 A |
Certificazione di omologazione. |
7 500 |
|
1B |
Certificazione di omologazione — solo il mantenimento dell’aeronavigabilità |
3 000 |
|
2 A |
Certificati di omologazione supplementari (STC) e/o riparazioni di maggiore entità |
6 000 |
|
2B |
STC e/o riparazioni di maggiore entità — solo il mantenimento dell’aeronavigabilità |
2 500 |
|
3 A |
ETSOA |
6 000 |
|
3B |
ETSOA — solo il mantenimento dell’aeronavigabilità |
3 000 |
Tabella 8
Approvazione dell’impresa di produzione (POA)
[di cui al capitolo G della sezione A dell’allegato I del regolamento (CE) n. 748/2012]
|
(EUR) |
||
|
|
Diritti di approvazione |
Diritti per la sorveglianza |
|
Fatturato (9) inferiore a 1 000 000 EUR |
10 460 |
7 550 |
|
compreso tra 1 000 000 e 4 999 999 |
58 000 |
36 790 |
|
compreso tra 5 000 000 e 9 999 999 |
206 400 |
49 050 |
|
compreso tra 10 000 000 e 49 999 999 |
309 600 |
73 600 |
|
compreso tra 50 000 000 e 99 999 999 |
358 000 |
174 000 |
|
compreso tra 100 000 000 e 499 999 999 |
417 600 |
232 000 |
|
compreso tra 500 000 000 e 999 999 999 |
732 100 |
464 000 |
|
superiore a 1 999 999 999 |
2 784 000 |
2 207 000 |
Tabella 9
Approvazione dell’impresa di manutenzione
(di cui all’allegato I, capitolo F, e allegato II del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione) (10)
|
(EUR) |
||
|
|
Diritti di approvazione (11) |
Diritti per la sorveglianza (11) |
|
Personale coinvolto inferiore a 5 |
3 490 |
2 670 |
|
compreso tra 5 e 9 |
5 810 |
4 650 |
|
compreso tra 10 e 49 |
15 000 |
12 000 |
|
compreso tra 50 e 99 |
24 000 |
24 000 |
|
compreso tra 100 e 499 |
32 080 |
32 080 |
|
compreso tra 500 e 999 |
44 300 |
44 300 |
|
Oltre 999 |
62 200 |
62 200 |
|
Classifica tecnica |
Diritto fisso calcolato in base alla classifica tecnica (12) |
Diritto fisso calcolato in base alla classifica tecnica (12) |
|
A 1 |
12 780 |
12 780 |
|
A 2 |
2 910 |
2 910 |
|
A 3 |
5 810 |
5 810 |
|
A 4 |
580 |
580 |
|
B 1 |
5 810 |
5 810 |
|
B 2 |
2 910 |
2 910 |
|
B 3 |
580 |
580 |
|
C |
580 |
580 |
Tabella 10
Approvazione delle organizzazioni che svolgono attività di formazione sulla manutenzione
[di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 2042/2003]
|
|
Diritti fissi (EUR) |
Diritti di sorveglianza (EUR) |
|
Personale coinvolto inferiore a 5 |
3 490 |
2 670 |
|
compreso tra 5 e 9 |
9 880 |
7 670 |
|
compreso tra 10 e 49 |
21 260 |
19 660 |
|
compreso tra 50 e 99 |
41 310 |
32 730 |
|
Oltre 99 |
54 400 |
50 000 |
|
|
||
|
Diritto per il secondo e successivo strumento aggiuntivo |
3 330 |
2 500 |
|
Diritto per il secondo e successivo corso di formazione aggiuntivo |
3 330 |
|
|
Diritto per approvazione dei corsi di addestramento |
|
3 330 |
Tabella 11
Approvazione di un’impresa di gestione del mantenimento della navigabilità
[di cui alla parte M, capitolo G, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2042/2003]
|
|
Diritti fissi (13) (EUR) |
|
Diritti di approvazione |
50 000 |
|
Diritti per la sorveglianza |
50 000 |
|
Classifica tecnica |
Diritti fissi calcolati sulla base della classifica tecnica (14) (EUR) — Approvazione iniziale |
Diritti fissi calcolati sulla base della classifica tecnica (14) (EUR) — Sorveglianza |
|
A1 = aeromobili sopra 5,7 t |
12 500 |
12 500 |
|
A2 = aeromobili sotto 5,7 t |
6 250 |
6 250 |
|
A3 Elicotteri |
6 250 |
6 250 |
|
A4: tutti gli altri |
6 250 |
6 250 |
Tabella 12
Accettazione di approvazioni equivalenti alle approvazioni di cui alla «parte 145» e alla «parte 147» in conformità di vigenti accordi bilaterali
|
(EUR) |
|
|
Approvazioni nuove, per domanda e per periodo di 12 mesi |
1 700 |
|
Rinnovi di approvazioni esistenti, per periodo di 12 mesi |
850 |
PARTE II
Operazioni di certificazione soggette a tariffazione oraria
1) Tariffa oraria
|
Tariffa oraria applicabile (EUR/h) |
233 (*1) |
|
Base oraria relativa alle diverse operazioni (15): |
|
|
Produzione senza approvazione |
Numero effettivo di ore |
|
Metodi alternativi di conformità alle direttive di aeronavigabilità |
Numero effettivo di ore |
|
Sostegno alla convalida (accettazione dell’EASA Certificazione da parte di autorità estere) |
Numero effettivo di ore |
|
Accettazione da parte dell’EASA delle relazioni del comitato di revisione della manutenzione |
Numero effettivo di ore |
|
Trasferimento di certificati |
Numero effettivo di ore |
|
Certificato dell’organizzazione di formazione approvata |
Numero effettivo di ore |
|
Certificato del centro aeromedico |
Numero effettivo di ore |
|
Certificato dell’organizzazione ATM-ANS |
Numero effettivo di ore |
|
Certificato dell’organizzazione di formazione dei controllori del traffico aereo |
Numero effettivo di ore |
|
Dati operativi relativi ai certificati di omologazione, Modifiche al certificato di omologazione e al certificato di omologazione supplementare |
Numero effettivo di ore |
|
Accettazione da parte dell’EASA delle relazioni del comitato di revisione della manutenzione |
Numero effettivo di ore |
|
Certificato di abilitazione per dispositivi di simulazione per addestramento di volo |
Numero effettivo di ore |
|
Approvazione delle condizioni di volo ai fini del rilascio del permesso di volo |
3 ore |
|
Nuovo rilascio amministrativo di documenti |
1 ora |
|
Certificato di aeronavigabilità per l’esportazione (E-CoA) per aeromobili CS 25 |
6 ore |
|
Certificato di aeronavigabilità per l’esportazione (E-CoA) per altri aeromobili |
2 ore |
2) Tariffa oraria per servizi, diversi da quelli di cui al punto 1
|
Tariffa oraria applicabile (EUR/h) |
221 (*2) |
PARTE III
Onorari per il trattamento dei ricorsi
Tutte le domande di ricorso sono soggette ad un onorario fisso indicato nella tabella, moltiplicato per il coefficiente relativo alla corrispondente categoria di onorari applicabili alla persona o all’impresa in questione.
|
Diritto fisso |
10 000 EUR |
|
Categorie di onorari applicabili alle persone fisiche |
Coefficiente |
|
|
0,1 |
|
Categorie di onorari applicabili alle imprese in funzione del fatturato del ricorrente (in euro) |
Coefficiente |
|
inferiore a 100 001 |
0,25 |
|
compreso tra 1 100 001 e 1 200 000 |
0,5 |
|
compreso tra 1 200 001 e 2 500 000 |
0,75 |
|
compreso tra 2 500 001 e 5 000 000 |
1 |
|
compreso tra 5 000 001 e 50 000 000 |
2,5 |
|
compreso tra 50 000 001 e 500 000 000 |
5 |
|
compreso tra 500 000 001 e 1 000 000 000 |
7,5 |
|
superiore a 1 000 000 000 |
10 |
PARTE IV
Tasso d'inflazione annuo
|
Tasso d'inflazione annuo applicabile: |
IPCA Eurostat (tutte le voci) — EU 27 (2005 = 100) Variazione percentuale/media dei 12 mesi |
|
Valore del tasso da applicare: |
Valore del tasso 3 mesi prima dell’applicazione dell’indicizzazione |
PARTE V
Nota esplicativa
|
(1) |
Le «specifiche di certificazione» (CS) richiamate nel presente allegato sono quelle adottate a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008 e pubblicate nella pubblicazione ufficiale dell’Agenzia in base alla decisione 2003/8 dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) del 30 ottobre 2003 (www.easa.europa.eu). |
|
(2) |
«Velivoli ad ala rotante di grandi dimensioni» si riferisce ai CS 29 e CS 27 cat. A; «velivoli ad ala rotante di piccole dimensioni» si riferisce a CS 27 con peso massimo al decollo (MTOW) inferiore a 3 175 kg e limitati a 4 posti, compreso il pilota; «velivoli ad ala rotante di medie dimensioni» si riferisce ad altri CS 27. |
|
(3) |
Nelle Tabelle 1, 2 e 6 della parte I, i valori delle «parti e pertinenze» si riferiscono ai prezzi che figurano nel pertinente listino prezzi del costruttore. |
|
(4) |
La MTOW del primo certificato di omologazione e successivamente della maggior parte (più del 50 %) dei relativi modelli contemplati dal presente certificato di omologazione determina la categoria di MTOW applicabile. |
|
(5) |
Aeromobili ad alte prestazioni nella categoria di peso fino a 5 700 kg (12 500 lbs) si riferisce a quegli aeromobili con un Mmo superiore a 0,6 e/o un’altezza operativa massima superiore a 25 000 piedi. Vengono addebitati come previsto nelle categorie «superiore a 5 700 kg (12 500 lbs) fino a 22 t». |
|
(6) |
Per «modello derivato» si intende un certificato di omologazione modificato, secondo la definizione e la richiesta del titolare del certificato di omologazione. |
|
(7) |
Nelle tabelle 3 e 4 della parte I, «Semplice», «Standard» e «Complesso» si riferiscono a quanto segue:
|
|
(8) |
Nella tabella 7 della parte I, le imprese di progettazione sono classificate come segue:
|
|
(9) |
Nelle tabelle 7, 9 e 10 della parte I, il numero del personale considerato è quello del personale che partecipa alle attività che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo. |
|
(10) |
Certificazione dei prodotti in conformità a determinate specifiche di aeronavigabilità, le relative modifiche, le riparazioni e la loro aeronavigabilità continua, sono contabilizzate come definito nelle tabelle da 1 a 6. |
|
(11) |
Revisioni e/o modifiche singole al manuale di volo di un aeromobile sono contabilizzate come una modifica apportata al corrispondente prodotto. |
|
(12) |
«Dirigibili piccoli» si riferisce a:
«Dirigibili medi» si riferisce a dirigibili a gas con un volume superiore a 2 000 m3 fino a 15 000 m3; «Dirigibili grandi» si riferisce a dirigibili a gas con un volume superiore a 15 000 m3. |
(1) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).
(2) Per modelli derivati che comportano modifiche sostanziali al progetto di tipo, descritto al capitolo B della sezione A dell’allegato I al regolamento (UE) n. 748/2012, si applica il diritto del rispettivo certificato di omologazione o certificato ristretto di omologazione, come definito alla tabella 1.
(3) Per certificati di omologazione supplementari che comportano modifiche sostanziali, di cui al capitolo B della sezione A dell’allegato I al regolamento (UE) n. 748/2012, si applica il diritto del rispettivo certificato di omologazione o certificato ristretto di omologazione, come definito alla tabella 1.
(4) Per modifiche di maggiore entità che comportano modifiche sostanziali, di cui al capitolo B della sezione A dell’allegato I al regolamento (UE) n. 748/2012, si applica il diritto del rispettivo certificato di omologazione o certificato ristretto di omologazione, come definito alla tabella 1.
(5) I diritti elencati nella presente tabella non si applicano alle modifiche e riparazioni di minore entità effettuate da un’impresa di progettazione conformemente al paragrafo 21 A.263, lettera c), punto 2), della parte 21, del capitolo J della sezione A dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012.
(6) Per la versione cargo di un aeromobile munito di proprio certificato di omologazione si applica un coefficiente dello 0,85 al diritto riscosso per la equivalente versione passeggeri.
(7) Per i titolari di certificati multipli di omologazione e/o certificati multipli ristretti di omologazione, è praticata una riduzione dell’importo del diritto annuo sul secondo e sui successivi certificati di omologazione, o di omologazione ristretta, per prodotti della stessa categoria, come indicato nella seguente tabella:
|
Prodotti della medesima categoria |
Riduzione applicata all’importo del diritto fisso |
|
1o |
0 % |
|
2o |
10 % |
|
3o |
20 % |
|
4o |
30 % |
|
5o |
40 % |
|
6o |
50 % |
|
7o |
60 % |
|
8o |
70 % |
|
9o |
80 % |
|
10o |
90 % |
|
11o e prodotti successivi |
100 % |
(8) Per aeromobili dei quali a livello mondiale sono registrati meno di 50 esemplari, le attività relative al mantenimento dell’aeronavigabilità sono calcolate su base oraria, alla tariffa oraria indicata nella parte II, paragrafo 1, dell’allegato, fino all’importo massimo applicabile alla corrispondente categoria di aeromobili. Il diritto fisso annuale è applicabile a meno che il titolare del certificato dimostri che meno di 50 campioni sono registrati a livello mondiale. Per prodotti, parti o pertinenze che non costituiscono l’aeromobile, la limitazione si applica al numero di aeromobili sui quali il prodotto, la parte o la pertinenza in questione è stata installata.
(9) Il fatturato considerato è quello relativo alle attività che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo.
(10) Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1).
(11) l diritto da applicare si compone di un diritto fisso calcolato sulla base del numero del personale coinvolto nell’operazione, più il diritto o i diritti fissi calcolati sulla base della classifica tecnica.
(12) Le organizzazioni che detengono diverse classifiche A e B sono soggette soltanto al diritto più elevato. Per le organizzazioni che detengono diverse classifiche C e/o D, ciascuna classifica è soggetta al diritto corrispondente alla classifica «C».
(13) l diritto da applicare si compone di un diritto fisso più il diritto o i diritti fissi calcolati sulla base della classifica tecnica.
(14) Le organizzazioni che detengono diverse classifiche A e B sono soggette soltanto al diritto più elevato.
(*1) Comprese spese di viaggio all’interno degli Stati membri
(15) Si tratta di un elenco non tassativo di operazioni. L’elenco delle prestazioni nella presente parte è soggetto a una revisione periodica. La mancata inclusione di un’operazione nella presente parte non implica automaticamente che una determinata operazione non possa essere effettuata dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea.
(*2) escluse le spese di viaggio
(*3) Il termine «significativo» è definito nel paragrafo 21 A.101, lettera b) nell’allegato I del regolamento (CE) n. 748/2012 [e analogamente in FAA 14CFR 21.101, lettera b)].
(*4) Per le definizioni di «base», «non-base», «livello 1», «livello 2», «componenti critici» e «autorità di certificazione», cfr. l’accordo bilaterale applicabile in base al quale avviene la convalida.
(*5) I criteri di accettazione automatica dell’EASA per le modifiche di maggiore entità di livello 2 sono definite nell’accordo bilaterale applicabile in base al quale avviene la convalida.