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Document 32013R0450

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 450/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013 , recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 maggio 2013

    GU L 132 del 16.5.2013, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/450/oj

    16.5.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 132/8


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 450/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 15 maggio 2013

    recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 maggio 2013

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

    visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

    (2)

    A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

    (3)

    A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

    (4)

    Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 16 maggio 2013, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

    (5)

    Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A decorrere dal 16 maggio 2013, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2013

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Jerzy PLEWA

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


    ALLEGATO I

    Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, dal paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 maggio 2013

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Dazio all'importazione (1)

    (EUR/t)

    1001 19 00

    1001 11 00

    FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

    0,00

    di media qualità

    0,00

    di bassa qualità

    0,00

    ex 1001 91 20

    FRUMENTO (grano) tenero da seme

    0,00

    ex 1001 99 00

    FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

    0,00

    1002 10 00

    1002 90 00

    SEGALA

    0,00

    1005 10 90

    GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

    0,00

    1005 90 00

    GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

    0,00

    1007 10 90

    1007 90 00

    SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

    0,00


    (1)  A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

    3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez,

    2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

    (2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.


    ALLEGATO II

    Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

    1.5.2013-14.5.2013

    1)

    Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

    (EUR/t)

     

    Frumento tenero (1)

    Granturco

    Frumento duro di alta qualità

    Frumento duro di media qualità (2)

    Frumento duro di bassa qualità (3)

    Borsa

    Minnéapolis

    Chicago

    Quotazione

    242,77

    195,50

    Prezzo fob USA

    251,21

    241,21

    221,21

    Premio sul Golfo

    26,75

    Premio sui Grandi Laghi

    30,49

    2)

    Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

    Spese di nolo: Golfo del Messico — Rotterdam:

    16,38 EUR/t

    Spese di nolo: Grandi Laghi — Rotterdam:

    50,28 EUR/t


    (1)  Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

    (2)  Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

    (3)  Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


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