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Document 32012R1246

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1246/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 616/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi e che deroga al suddetto regolamento per il periodo 2012-2013

OJ L 352, 21.12.2012, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 024 P. 54 - 57

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1246/oj

21.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1246/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 616/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi e che deroga al suddetto regolamento per il periodo 2012-2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Gli accordi in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Brasile e tra l’Unione europea e la Thailandia, approvati con decisione 2012/792/UE del Consiglio (2), prevedono l’assegnazione di nuovi quantitativi di carni di pollame trasformate al Brasile, alla Thailandia e ad altri paesi terzi. È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (3) in modo da tener conto dei nuovi quantitativi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 616/2007 prevede specifiche modalità di gestione dei contingenti tariffari in base all’origine dei prodotti. I nuovi contingenti vanno gestiti allo stesso modo.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 616/2007.

(4)

Gli accordi con il Brasile e la Thailandia entrano in vigore il 1o marzo 2013, mentre i contingenti in questione sono aperti su base annua per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno. È quindi opportuno introdurre deroghe a determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 616/2007, come modificato dal presente regolamento. In particolare, il quantitativo annuo per l’anno contingentale 2012/2013 deve essere ridotto proporzionalmente. Inoltre, non essendo possibile presentare in anticipo domande per i nuovi contingenti che entreranno in vigore il 1o marzo 2013, occorre stabilire un unico periodo contingentale che va dal 1o marzo 2013 al 30 giugno 2013 e prevedere una deroga al normale periodo di presentazione delle domande di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 616/2007. Il periodo di validità dei titoli di importazione va modificato di conseguenza.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 616/2007

Il regolamento (CE) n. 616/2007 è così modificato:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Sono aperti i contingenti tariffari di cui all’allegato I del presente regolamento per l’importazione dei prodotti oggetto degli accordi tra l’Unione e il Brasile e tra l’Unione e la Thailandia, approvati con decisione 2007/360/CE e con decisione 2012/792/UE del Consiglio (4).

I contingenti tariffari sono aperti su base annua per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno.

2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Eccezion fatta per i gruppi 3, 4B, 5B e 6B, il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuo è ripartito in quattro sottoperiodi nella maniera seguente:

a)

30 % nel sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre;

b)

30 % nel sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre;

c)

20 % nel sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo;

d)

20 % nel sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno.

2.   Il quantitativo annuo fissato per i contingenti dei gruppi 3, 4B, 5B e 6B non è suddiviso in sottoperiodi.

3.   I quantitativi annui stabiliti per i contingenti dei gruppi 5A e 5B sono gestiti in una prima fase assegnando diritti di importazione e, in una seconda fase, rilasciando titoli di importazione.»;

3)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, primo e secondo comma, i termini «gruppo 5» sono sostituiti dai termini «gruppi 5A e 5B»;

b)

al paragrafo 4, i termini «gruppi 3, 6 e 8» sono sostituiti dai termini «gruppi 3, 6A, 6B e 8»;

c)

il paragrafo 5 è così modificato:

i)

nel primo comma, i termini «gruppo 5» sono sostituiti dai termini «gruppi 5A e 5B»;

ii)

nel secondo comma, lettera b), i termini «gruppi 3, 6 e 8» sono sostituiti dai termini «gruppi 3, 6A, 6B e 8»;

iii)

nel terzo comma, i termini «gruppo 5» sono sostituiti dai termini «gruppi 5A e 5B»;

d)

al paragrafo 6, i termini «gruppi 3, 6 e 8» sono sostituiti dai termini «gruppi 3, 6A, 6B e 8»;

e)

al paragrafo 7, terzo comma, i termini «gruppi 3 e 6» sono sostituiti dai termini «gruppi 3, 6A e 6B»;

4)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La domanda di diritto di importazione per i gruppi 5A e 5B e la domanda di titolo di importazione per gli altri gruppi possono essere presentate esclusivamente nei primi sette giorni del terzo mese che precede ciascun periodo o sottoperiodo contingentale.»;

b)

al paragrafo 2, i termini «gruppo 5» sono sostituiti dai termini «gruppi 5A e 5B» e i termini «gruppi 1, 4 e 7» sono sostituiti dai termini «gruppi 1, 4A, 4B e 7»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Entro il quattordicesimo giorno del mese di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali richiesti, espressi in chilogrammi, ripartiti per numero d’ordine e origine.»;

d)

al paragrafo 5, primo e secondo comma, i termini «gruppo 5» sono sostituiti dai termini «gruppi 5A e 5B»;

5)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

alla lettera a), i termini «gruppo 5» sono sostituiti dai termini «gruppi 5A e 5B»;

ii)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

per i gruppi 5A e 5B entro il decimo giorno del mese successivo a ciascun periodo o sottoperiodo contingentale, i quantitativi coperti dai titoli che hanno rilasciato durante tale periodo o sottoperiodo.»;

b)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per i gruppi 3, 4B, 5B e 6B, la comunicazione di cui al primo comma, lettera a), non si applica.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I quantitativi di cui ai paragrafi 1 e 3 sono espressi in chilogrammi e ripartiti per numero d’ordine. I quantitativi di cui al paragrafo 2 sono espressi in chilogrammi e ripartiti per numero d’ordine e origine.»;

6)

all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (5), la validità dei titoli di importazione è di 150 giorni a decorrere dal primo giorno del periodo o del sottoperiodo contingentale per il quale sono stati rilasciati.

Per i gruppi 5A e 5B, la validità dei titoli è di 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di rilascio effettivo del titolo, conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008. I diritti di importazione sono validi a decorrere dal primo giorno del periodo o del sottoperiodo contingentale per il quale la domanda è stata presentata, fino al 30 giugno dello stesso periodo contingentale.

7)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1.   L’immissione in libera pratica nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 1 del presente regolamento è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle competenti autorità brasiliane (per i gruppi 1, 4A, 4B e 7) e thailandesi (per i gruppi 2, 5A e 5B) conformemente agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2.   Il paragrafo 1 non si applica ai gruppi 3, 6A, 6B e 8.»;

8)

l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Deroghe al regolamento (CE) n. 616/2007

Per il periodo contingentale dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013 e relativamente ai contingenti tariffari corrispondenti ai numeri d’ordine 09.4251, 09.4252, 09.4253, 09.4254, 09.4255, 09.4256, 09.4257, 09.4258, 09.4259, 09.4260, 09.4261, 09.4262, 09.4263, 09.4264 e 09.4265 di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 616/2007 come modificato dall’articolo 1 del presente regolamento, si applicano le seguenti deroghe:

a)

il periodo contingentale è compreso tra il 1o marzo e il 30 giugno 2013 e il quantitativo annuo è ridotto del 67 %;

b)

non si applicano i sottoperiodi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 616/2007;

c)

la domanda di titolo di importazione e la domanda di diritto di importazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del suddetto regolamento possono essere presentate esclusivamente nei primi sette giorni del mese di gennaio 2013;

d)

i titoli di importazione per tutti i gruppi eccetto i gruppi 5A e 5B sono validi dal 1o marzo 2013 al 30 giugno 2013.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 351 del 21.12.2012, pag. 47.

(3)  GU L 147 del 5.6.2007, pag. 3.

(4)  GU L 351 del 21.12.2012, pag. 47.»;

(5)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.»;


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Carni di pollame salate o in salamoia  (1)

Stato

Numero del gruppo

Periodicità della gestione

Numero d’ordine

Codice NC

Dazio doganale

Quantitativi annui

(tonnellate)

Brasile

1

Trimestrale

09.4211

ex 0210 99 39

15,4 %

170 807

Thailandia

2

Trimestrale

09.4212

ex 0210 99 39

15,4 %

92 610

Altri

3

Annuale

09.4213

ex 0210 99 39

15,4 %

828


Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino

Stato

Numero del gruppo

Periodicità della gestione

Numero d’ordine

Codice NC

Dazio doganale

Quantitativi annui

(tonnellate)

Brasile

4A

Trimestrale

09.4214

1602 32 19

8 %

79 477

09.4251

1602 32 11

630 EUR/t

15 800

09.4252

1602 32 30

10,9 %

62 905

4B

Annuale

09.4253

1602 32 90

10,9 %

295

Thailandia

5A

Trimestrale

09.4215

1602 32 19

8 %

160 033

09.4254

1602 32 30

10,9 %

14 000

09.4255

1602 32 90

10,9 %

2 100

09.4256

1602 39 29

10,9 %

13 500

5B

Annuale

09.4257

1602 39 21

630 EUR/t

10

09.4258

ex 1602 39 85 (2)

10,9 %

600

09.4259

ex 1602 39 85 (3)

10,9 %

600

Altri

6A

Trimestrale

09.4216

1602 32 19

8 %

11 443

09.4260

1602 32 30

10,9 %

2 800

6B

Annuale

09.4261

1602 32 11

630 EUR/t

340

09.4262

1602 32 90

10,9 %

470

09.4263

1602 39 29

10,9 %

220

09.4264

ex 1602 39 85 (2)

10,9 %

148

09.4265

ex 1602 39 85 (3)

10,9 %

125


Preparazioni di carne di tacchino

Stato

Numero del gruppo

Periodicità della gestione

Numero d’ordine

Codice NC

Dazio doganale

Quantitativi annui

(tonnellate)

Brasile

7

Trimestrale

09.4217

1602 31

8,5 %

92 300

Altri

8

Trimestrale

09.4218

1602 31

8,5 %

11 596»


(1)  L’applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC, a condizione che la carne salata o in salamoia di cui trattasi sia carne di pollame di cui al codice NC 0207.

(2)  Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame pari o superiore al 25 % ma inferiore al 57 %.

(3)  Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame inferiore al 25 %.


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