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Document 32012R0671
Regulation (EU) No 671/2012 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2012 amending Council Regulation (EC) No 73/2009 as regards the application of direct payments to farmers in respect of the year 2013
Regolamento (UE) n. 671/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 luglio 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine all’applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013
Regolamento (UE) n. 671/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 luglio 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine all’applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013
GU L 204 del 31.7.2012, pp. 11–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1307
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31.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/11 |
REGOLAMENTO (UE) N. 671/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 luglio 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine all’applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 42, primo comma, e l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
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(1) |
I nuovi regimi di sostegno per gli agricoltori previsti dalla politica agricola comune si applicheranno a decorrere dal 1o gennaio 2014 e sostituiranno i regimi attuali. Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (4), dovrebbe continuare a costituire la base per la concessione di un sostegno al reddito degli agricoltori nel 2013. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 73/2009 ha istituito un regime di riduzione obbligatoria e progressiva dei pagamenti diretti («modulazione»), applicabile fino all’anno civile 2012, che comprende un’esenzione dei pagamenti diretti fino a un importo di 5 000 EUR. Di conseguenza, gli importi netti totali dei pagamenti diretti («massimali netti») che possono essere concessi in uno Stato membro dopo l’applicazione della modulazione sono stati fissati fino all’anno civile 2012. Per mantenere nell’anno civile 2013 l’importo dei pagamenti diretti a un livello simile a quello del 2012, tenendo adeguatamente conto dell’ingresso dei nuovi Stati membri in tale regime, ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno creare un meccanismo di aggiustamento per l’anno civile 2013 con effetto equivalente a quello della modulazione e dei massimali netti. Date le specificità del sostegno nelle regioni ultraperiferiche nell’ambito della politica agricola comune, è opportuno non applicare questo meccanismo di aggiustamento agli agricoltori di tali regioni. |
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(3) |
Per l’ordinato funzionamento dei pagamenti diretti che gli Stati membri devono effettuare in relazione alle domande presentate nell’anno civile 2013 è necessario prorogare i massimali netti fissati per gli anni civili 2012 e 2013 aggiustandoli, se necessario, in particolare tenendo conto degli aumenti derivanti dall’ingresso dei nuovi Stati membri nel regime dei pagamenti diretti. |
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(4) |
Parallelamente alla modulazione obbligatoria, il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (5), ha consentito agli Stati membri di applicare una riduzione («modulazione volontaria») a tutti gli importi dei pagamenti diretti da erogare nei loro territori per un dato anno civile fino all’anno civile 2012. Per mantenere l’importo dei pagamenti diretti da effettuare in relazione alle domande presentate nell’anno civile 2013 a un livello analogo a quello del 2012, gli Stati membri che hanno fatto ricorso alla modulazione volontaria per l’anno civile 2012 dovrebbero continuare ad avere la possibilità di ridurre i pagamenti diretti per l’anno civile 2013 e di utilizzare i fondi così generati per finanziare i programmi di sviluppo rurale. Pertanto, è appropriato prevedere la possibilità di ridurre ulteriormente l’importo dei pagamenti diretti applicando un sistema di aggiustamento volontario dei pagamenti diretti per l’anno civile 2013. Tale riduzione dovrebbe integrare l’aggiustamento obbligatorio dei pagamenti diretti previsto per l’anno civile 2013. |
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(5) |
Se uno Stato membro ha applicato tassi di modulazione volontaria differenziati su base regionale per l’anno civile 2012, dovrebbe avere tale possibilità anche per l’anno civile 2013. Per salvaguardare il livello del sostegno diretto agli agricoltori, l’applicazione combinata dell’aggiustamento obbligatorio e volontario dei pagamenti diretti nell’anno civile 2013 non dovrebbe comportare una riduzione dei pagamenti diretti superiore alle riduzioni applicate nel 2012 attraverso la somma della modulazione obbligatoria e di quella volontaria. Di conseguenza, il tasso massimo di aggiustamento dei pagamenti diretti da applicare per l’anno civile 2013 in ciascuna regione non dovrebbe superare le riduzioni risultanti dalla somma della modulazione obbligatoria e di quella volontaria applicate per l’anno civile 2012. |
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(6) |
Se uno Stato membro ha fatto ricorso all’opzione prevista all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 378/2007, decidendo di non applicare il tasso massimo per il contributo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) agli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria nel periodo di programmazione 2007-2013, la stessa opzione dovrebbe essere disponibile per detto Stato membro in relazione ai fondi ottenuti mediante l’aggiustamento volontario dei pagamenti diretti, al fine di assicurare continuità nel finanziamento della spesa pubblica delle misure di sviluppo rurale nel 2014. Per motivi di coerenza, le disposizioni in materia di prefinanziamento per i programmi di sviluppo rurale non dovrebbero applicarsi neanche a tali fondi. |
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(7) |
Secondo il meccanismo di introduzione progressiva previsto nell’atto di adesione del 2005, il livello dei pagamenti diretti in Bulgaria e in Romania continua ad essere inferiore a quello dei pagamenti diretti applicabile negli altri Stati membri nel 2013 dopo l’aggiustamento dei pagamenti agli agricoltori nel corso del periodo transitorio. È pertanto opportuno che il meccanismo di aggiustamento non si applichi agli agricoltori in Bulgaria e in Romania. |
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(8) |
I nuovi Stati membri sono stati autorizzati a concedere pagamenti diretti nazionali integrativi a seguito dell’introduzione progressiva dei pagamenti diretti in tali Stati membri. Tale possibilità cesserà nel 2013, una volta portato a termine il calendario per la graduale introduzione dei pagamenti diretti nei nuovi Stati membri. Nei nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie, i pagamenti diretti nazionali integrativi hanno svolto un ruolo importante per sostenere il reddito degli agricoltori in determinati settori. Per quanto riguarda Cipro, lo stesso vale per gli aiuti concessi dallo Stato. Pertanto, e al fine di evitare nel 2013 una riduzione improvvisa e consistente del sostegno nei settori che beneficiano fino al 2012 di pagamenti diretti nazionali complementari e, nel caso di Cipro, di aiuti concessi dagli Stati, è opportuno prevedere per tali Stati membri la possibilità di concedere, previa autorizzazione della Commissione, aiuti nazionali transitori agli agricoltori nel 2013. Onde garantire la continuità del livello di sostegno agli agricoltori nel 2013, solo i settori che hanno beneficiato nel 2012 di pagamenti diretti nazionali integrativi e, nel caso di Cipro, di aiuti concessi dallo Stato dovrebbero essere ammissibili all’aiuto nazionale transitorio, e se quest’ultimo è concesso, esso dovrebbe essere concesso secondo le medesime condizioni applicate a tali pagamenti nel 2012. |
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(9) |
I trasferimenti finanziari al FEASR previsti dagli articoli 134 e 135 del regolamento (CE) n. 73/2009 sono connessi al quadro finanziario pluriennale del periodo 2007-2013. I pagamenti diretti che gli Stati membri devono effettuare in relazione alle domande presentate nell’anno civile 2013 avranno effetto nell’esercizio finanziario 2014 e rientreranno quindi nel prossimo quadro finanziario pluriennale. Nell’ambito di tale quadro, gli importi disponibili per la programmazione dello sviluppo rurale includono già gli importi corrispondenti ai trasferimenti finanziari previsti dagli articoli 134 e 135 del regolamento (CE) n. 73/2009. Pertanto, è opportuno sopprimere i suddetti trasferimenti finanziari. |
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(10) |
Per facilitare un utilizzo più efficiente dei fondi, il regolamento (CE) n. 73/2009 ha previsto la possibilità che gli Stati membri concedano un aiuto al di sopra dei loro massimali nazionali fino ad un importo il cui livello assicuri il mantenimento dell’aiuto nei limiti della sottoesecuzione del massimale nazionale. Detto regolamento ha previsto che tali importi siano utilizzati per il finanziamento di specifiche azioni di sostegno o siano trasferiti al FEASR ai sensi dell’articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009. Poiché la possibilità di concedere un aiuto al di sopra dei massimali nazionali sarà abolita all’entrata in vigore del nuovo sistema di sostegno diretto, il trasferimento finanziario al FEASR previsto dall’articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 dovrebbe essere mantenuto solo fino al 31 dicembre 2013. |
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(11) |
La possibilità di rendere disponibili gli importi risultanti dall’applicazione dell’aggiustamento volontario quale sostegno integrativo dell’Unione nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale e del finanziamento a titolo del FEASR per l’esercizio finanziario 2014 e la proroga dei trasferimenti finanziari previsti dall’articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 non dovrebbero pregiudicare il futuro aggiustamento del livello dei pagamenti diretti ai fini di una distribuzione più equa del sostegno diretto tra gli Stati membri previsto nel quadro del nuovo sistema di sostegno diretto. |
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(12) |
Nel contesto del rispetto della disciplina di bilancio, è necessario definire, per l’esercizio finanziario 2014, il massimale per le spese finanziate dal FEAGA tenendo conto degli importi massimi fissati dal regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale adottato dal Consiglio conformemente all’articolo 312, paragrafo 2, del trattato, degli importi risultanti dall’aggiustamento volontario e degli importi risultanti dall’applicazione dell’articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 per tale esercizio finanziario. |
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(13) |
Per garantire la corretta applicazione degli aggiustamenti dei pagamenti diretti che gli Stati membri devono effettuare in relazione alle domande presentate nel 2013 e della disciplina finanziaria per l’anno civile 2013, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato riguardo alle disposizioni pertinenti relative alla base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri devono applicare agli agricoltori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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(14) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 gli Stati membri avevano la possibilità di decidere di utilizzare, dall’anno successivo, una certa percentuale dei loro massimali nazionali per l’erogazione di un sostegno specifico per i loro agricoltori, nonché di rivedere una precedente decisione decidendo di modificare tale sostegno o di porvi fine. È opportuno prevedere un’ulteriore revisione di tali decisioni per l’anno civile 2013. |
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(15) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la presentazione degli importi risultanti dall’aggiustamento volontario. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di vigilanza da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (6). |
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(16) |
Riguardo alla fissazione degli importi risultanti dall’aggiustamento volontario, alla fissazione del saldo netto disponibile per le spese del FEAGA relativamente all’esercizio finanziario 2014 e all’autorizzazione della concessione di aiuti nazionali transitori, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011. |
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(17) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 73/2009, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 73/2009 è modificato come segue:
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1) |
l’articolo 8 è così modificato:
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2) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 10 bis Aggiustamento dei pagamenti diretti nel 2013 1. Gli importi dei pagamenti diretti che superano i 5 000 EUR, da concedere a un agricoltore nell’anno civile 2013, sono ridotti del 10 %. 2. La riduzione di cui al paragrafo 1 è maggiorata di quattro punti percentuali per gli importi superiori a 300 000 EUR. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori in Bulgaria e in Romania e nei dipartimenti francesi d’oltremare, nelle Azzorre e a Madera, nelle isole Canarie e nelle isole dell’Egeo. 4. In deroga al paragrafo 1, la riduzione ivi prevista è dello 0 % nei nuovi Stati membri diversi dalla Bulgaria e dalla Romania. Articolo 10 ter Aggiustamento volontario dei pagamenti diretti nel 2013 1. Gli Stati membri che hanno applicato l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007 per l’anno civile 2012 possono applicare una riduzione («aggiustamento volontario») a tutti gli importi dei pagamenti diretti che devono essere erogati nel loro territorio per l’anno civile 2013. L’aggiustamento volontario si applica ad integrazione dell’aggiustamento dei pagamenti diretti previsto dall’articolo 10 bis del presente regolamento. L’aggiustamento volontario può essere differenziato su base regionale purché lo Stato membro si sia avvalso dell’opzione prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 378/2007. 2. Il tasso massimo di riduzione risultante dal combinato disposto dell’articolo 10 bis e del paragrafo 1 del presente articolo non è superiore al tasso percentuale di riduzione risultante dal combinato disposto dell’articolo 7 del presente regolamento e dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007 applicato agli importi da erogare agli agricoltori per l’anno civile 2012 nelle regioni interessate. 3. Gli importi risultanti dall’applicazione dell’aggiustamento volontario non sono superiori agli importi netti fissati dalla Commissione per l’anno civile 2012 ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007. 4. Gli importi risultanti dall’applicazione dell’aggiustamento volontario sono messi a disposizione, nello Stato membro in cui sono generati, come sostegno dell’Unione nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale e finanziati dal FEASR. 5. Entro l’8 ottobre 2012 gli Stati membri decidono e comunicano alla Commissione quanto segue:
Articolo 10 quater Importi risultanti dall’aggiustamento volontario e dall’applicazione dell’articolo 136 1. In base agli importi comunicati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 10 ter, paragrafo 5, la Commissione adotta atti di esecuzione, senza far ricorso alla procedura di cui agli articoli 141, paragrafo 2 o 141 ter, paragrafo 2 che fissano gli importi risultanti dall’aggiustamento volontario. 2. Gli importi stabiliti ai sensi del paragrafo 1, nonché gli importi risultanti dall’applicazione dell’articolo 136 per l’esercizio finanziario 2014, sono aggiunti alla ripartizione annua per Stato membro del contributo del FEASR ai programmi di sviluppo rurale. 3. Gli Stati membri possono decidere di superare il tasso massimo di contributo del FEASR relativamente agli importi aggiunti alla ripartizione annua per Stato membro di cui al paragrafo 2. Gli importi aggiunti alla ripartizione annua per Stato membro, di cui al paragrafo 2, non sono soggetti al pagamento dell’importo unico a titolo di prefinanziamento per i programmi di sviluppo rurale. 4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme per la presentazione degli importi di cui al paragrafo 2 nei piani di finanziamento dei programmi di sviluppo rurale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 141 ter, paragrafo 2. Articolo 10 quinquies Massimale netto del FEAGA 1. Il massimale per le spese del FEAGA relativamente all’esercizio finanziario 2014 è calcolato sottraendo agli importi massimi per esso stabiliti dal regolamento adottato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 312, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli importi di cui all’articolo 10 quater, paragrafo 2, del presente regolamento. 2. La Commissione adotta atti di esecuzione, senza far ricorso alla procedura di cui agli articoli 141, paragrafo 2 o 141 ter, paragrafo 2, che stabiliscono il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA relativamente all’esercizio finanziario 2014 in base ai dati di cui al paragrafo 1.»; |
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3) |
all’articolo 11, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, nell’esercizio finanziario 2014, l’adeguamento di cui al primo comma è determinato tenendo conto delle previsioni relative al finanziamento dei pagamenti diretti e della spesa connessa al mercato della PAC stabiliti nel regolamento adottato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 312, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, aumentate degli importi di cui all’articolo 10 ter del presente regolamento e degli importi risultanti dall’applicazione dell’articolo 136 dello stesso per l’esercizio finanziario 2014 prima dell’aggiustamento dei pagamenti diretti previsto dall’articolo 10 bis del presente regolamento, ma senza tener conto del margine di 300 milioni di EUR.»; |
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4) |
all’articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria su una proposta della Commissione presentata entro il 31 marzo dell’anno civile in relazione al quale si applicano gli adattamenti di cui al paragrafo 1, fissano tali adattamenti entro il 30 giugno dello stesso anno civile.»; |
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5) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 11 bis Delega di poteri Per garantire l’applicazione ottimale degli aggiustamenti dei pagamenti diretti nel 2013 e della disciplina finanziaria per l’anno civile 2013, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 141 bis, recanti norme sulla base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri applicano agli agricoltori a motivo degli aggiustamenti dei pagamenti nel 2013 di cui all’articolo 10 bis e della disciplina finanziaria di cui all’articolo 11.»; |
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6) |
all’articolo 68, paragrafo 8, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «8. Entro il 1o settembre 2012 gli Stati membri che hanno adottato la decisione di cui all’articolo 69, paragrafo 1 possono riesaminarla e decidere di, a partire dal 2013:»; |
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7) |
l’articolo 69, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. Entro il 1o agosto 2009, il 1o agosto 2010, il 1o agosto 2011 o entro il 1o settembre 2012, gli Stati membri possono decidere di utilizzare, a partire dall’anno successivo a tale decisione, fino al 10 % dei loro massimali nazionali di cui all’articolo 40 oppure, nel caso di Malta, l’importo di 2 000 000 di EUR, a titolo del sostegno specifico previsto dall’articolo 68, paragrafo 1.»; |
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8) |
all’articolo 131, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere, entro il 1o agosto 2009, il 1o agosto 2010, il 1o agosto 2011 o il 1o settembre 2012, di utilizzare, a decorrere dall’anno successivo a tale decisione, fino al 10 % dei rispettivi massimali nazionali di cui all’articolo 40 per concedere un sostegno agli agricoltori come indicato all’articolo 68, paragrafo 1 e a norma del capitolo 5 del titolo III, a seconda dei casi.»; |
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9) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 133 bis Aiuti nazionali transitori 1. Ad eccezione della Bulgaria e della Romania, i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie hanno la possibilità di concedere aiuti nazionali transitori nel 2013. Salvo nel caso di Cipro, la concessione di tali aiuti è soggetta all’autorizzazione della Commissione, da accordare conformemente al paragrafo 5. 2. Gli aiuti nazionali transitori possono essere concessi agli agricoltori nei settori per i quali i pagamenti diretti nazionali integrativi e, nel caso di Cipro, gli aiuti concessi dallo Stato sono stati autorizzati nel 2012 ai sensi degli articoli 132 e 133. 3. Le condizioni per la concessione degli aiuti sono identiche a quelle autorizzate per la concessione dei pagamenti per il 2012 ai sensi degli articoli 132 e 133. 4. L’importo totale degli aiuti che possono essere concessi agli agricoltori in ciascuno dei settori di cui al paragrafo 2 è limitato a una dotazione finanziaria specifica per settore, che è pari alla differenza tra:
Per Cipro, le dotazioni finanziarie specifiche per settore sono indicate nell’allegato XVII bis. 5. Sulla base di una notifica presentata, la Commissione adotta atti di esecuzione, senza applicare la procedura di cui all’articolo 141, paragrafo 2 o all’articolo 141 ter, paragrafo 2 che autorizzano gli aiuti nazionali transitori e:
6. I nuovi Stati membri possono decidere, in base a criteri obiettivi ed entro i limiti autorizzati dalla Commissione ai sensi del paragrafo 5, gli importi degli aiuti nazionali transitori da erogare.»; |
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10) |
gli articoli 134 e 135 sono soppressi; |
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11) |
l’articolo 136 è soppresso; |
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12) |
l’articolo 139 è sostituito dal seguente: «Articolo 139 Aiuti concessi dagli Stati In deroga all’articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (*1), gli articoli 107, 108 e 109 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento a norma degli articoli 41, 57, 64, 68, 69, 70 e 71, dell’articolo 82, paragrafo 2, dell’articolo 86, dell’articolo 98, paragrafo 4, dell’articolo 111, paragrafo 5, dell’articolo 120, dell’articolo 129, paragrafo 3, e degli articoli 131, 132, 133 e 133 bis del medesimo. |
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13) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 141 bis Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 11 bis è conferito alla Commissione per un periodo che va dal 1o settembre 2012 al 31 dicembre 2013. 3. La delega di potere di cui all’articolo 11 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 141 ter Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato per lo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (*2). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. |
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14) |
all’allegato IV è aggiunta la colonna seguente:
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15) |
è aggiunto il seguente allegato: «ALLEGATO XVII bis AIUTI NAZIONALI TRANSITORI A CIPRO
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.
In deroga al secondo comma:
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a) |
le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento:
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b) |
l’articolo 1, punti 1, lettera b), e 11, del presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014. |
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2012
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
A. D. MAVROYIANNIS
(1) GU C 191 del 29.6.2012, pag. 116.
(2) Parere del 4 maggio 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Posizione del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 luglio 2012.
(4) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.