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Document 32012D0046

2012/46/UE: Decisione del Consiglio, del 23 gennaio 2012 , relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici nei Paesi Bassi

GU L 26 del 28.1.2012, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2017; sostituito da 32017D0946

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/46(1)/oj

28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 26/32


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2012

relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici nei Paesi Bassi

(2012/46/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l’articolo 25,

vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI (2), in particolare l’articolo 20 e il capo 4 dell’allegato,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organismi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati.

(2)

L’articolo 25 della decisione 2008/615/GAI è pertanto applicabile e il Consiglio deve decidere all’unanimità se gli Stati membri hanno attuato le disposizioni del capo 6 di tale decisione.

(3)

L’articolo 20 della decisione 2008/616/GAI dispone che le decisioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI devono essere adottate sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve basarsi su una visita di valutazione e un’esperienza pilota.

(4)

A norma del capo 4, punto 1.1, dell’allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.

(5)

I Paesi Bassi hanno completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sullo scambio di dati dattiloscopici.

(6)

I Paesi Bassi hanno effettuato con successo un’esperienza pilota con la Germania.

(7)

Una visita di valutazione ha avuto luogo nei Paesi Bassi e il gruppo di valutazione tedesco ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.

(8)

È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, la visita di valutazione e l’esperienza pilota riguardante lo scambio di dati dattiloscopici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, i Paesi Bassi hanno attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e possono ricevere e trasmettere dati personali a norma dell’articolo 9 di tale decisione a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012

Per il Consiglio

La presidente

M. GJERSKOV


(1)   GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)   GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.


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