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Document 32011R0999
Council Regulation (EU) No 999/2011 of 10 October 2011 amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in respect of Belarus
Regolamento (UE) n. 999/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Regolamento (UE) n. 999/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia
GU L 265 del 11.10.2011, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
11.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 265/6 |
REGOLAMENTO (UE) N. 999/2011 DEL CONSIGLIO
del 10 ottobre 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2011/666/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che modifica la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006 (2), dispone il congelamento delle attività del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia. |
(2) |
Con il regolamento (UE) n. 588/2011, del 20 giugno 2011 (3), il Consiglio ha aggiunto ulteriori nominativi all’elenco delle persone oggetto del congelamento delle attività. Questi ulteriori nominativi comprendono delle entità. |
(3) |
Con decisione 2011/666/PESC, il Consiglio ha deciso che dovrebbe essere prevista una deroga al congelamento delle attività, al fine di garantire che alle società dell’UE non sia vietato recuperare fondi a esse dovuti dalle entità figuranti nell’elenco in virtù di contratti stipulati prima dell’inserimento di tali entità nell’elenco. |
(4) |
Questa misura rientra nell’ambito di applicazione del trattato e, pertanto, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel regolamento (CE) n. 765/2006 è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 4 bis
In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, ove un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo di cui all’allegato I o all’allegato IA sia dovuto in virtù di un contratto o di un accordo concluso, o di un’obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo in questione, prima della data di inserimento nell’elenco di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché:
i) |
l’autorità competente interessata abbia stabilito che il pagamento non è destinato, direttamente o indirettamente, a una persona, un’entità o un organismo elencati nell’allegato I o nell’allegato IA, né utilizzato a suo beneficio; e |
ii) |
lo Stato membro interessato abbia informato, almeno due settimane prima del rilascio dell’autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione di tale decisione e della sua intenzione di concedere l’autorizzazione.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2011
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.
(3) GU L 161 del 21.6.2011, pag. 1.