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Document 32010O0030
2010/794/EU: Guideline of the European Central Bank of 13 December 2010 amending Guideline ECB/2000/7 on monetary policy instruments and procedures of the Eurosystem (ECB/2010/30)
2010/794/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 13 dicembre 2010 , che modifica l’Indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2010/30)
2010/794/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 13 dicembre 2010 , che modifica l’Indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2010/30)
GU L 336 del 21.12.2010, pp. 63–67
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; abrogato da 32011O0014
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21.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336/63 |
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 13 dicembre 2010
che modifica l’Indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema
(BCE/2010/30)
(2010/794/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.1 e l’articolo 14.3, in combinato disposto con l’articolo 3.1, primo trattino, l’articolo 18.2 e l’articolo 20, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
La realizzazione di una politica monetaria unica necessita che siano definiti gli strumenti e le procedure che l’Eurosistema, formato dalle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri che hanno adottato l’euro (di seguito «Stati membri partecipanti») e dalla Banca centrale europea (BCE), utilizza al fine di attuare tale politica monetaria unica in maniera uniforme in tutti gli Stati membri partecipanti. |
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(2) |
La BCE è investita dell’autorità di formulare gli indirizzi necessari per l’attuazione della politica monetaria unica e le BCN hanno l’obbligo di agire conformemente a tali indirizzi. |
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(3) |
L’indirizzo BCE/2000/7 del 31 agosto 2000 sugli strumenti di politica monetaria e sulle procedure dell’Eurosistema (1) necessita di essere modificato per riflettere i cambiamenti relativi all’assetto operativo della politica monetaria dell’Eurosistema, ed in particolare al fine di: a) introdurre nuovi criteri di idoneità per l’uso proprio di obbligazioni bancarie garantite non rispondenti ai requisiti della direttiva sugli OICVM aventi quali attività sottostanti mutui ipotecari su immobili ad uso commerciale; b) inserire i depositi a tempo determinato tra le garanzie ideonee per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema e per il credito infragiornaliero; c) modificare l’appendice 5 dell’allegato I a seguito dell’adozione dell’euro da parte dell’Estonia il 1o gennaio 2011 e del cambio di denominazione della Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche all’allegato I
L’allegato I all’Indirizzo BCE/2000/7 è modificato in modo conforme all’allegato al presente indirizzo.
Articolo 2
Verifica
1. Le BCN trasmettono alla BCE informazioni dettagliate riguardo ai testi e alle modalità con le quali intendono ottemperare a quanto previsto ai punti 1, 3 e 4 dell’allegato I al presente indirizzo al più tardi entro e non oltre il 31 dicembre 2010.
2. Le BCN trasmettono alla BCE informazioni dettagliate riguardo ai testi e alle modalità con le quali intendono ottemperare a quanto previsto al punto 2 dell’allegato I del presente indirizzo al più tardi entro l’8 gennaio 2011
Articolo 3
Entrata in vigore
1. Il presente indirizzo entra in vigore due giorni dopo la sua adozione.
2. I punti 1,3 e 4 dell’allegato al presente indirizzo trovano applicazione a partire dal 1o gennaio 2011.
3. Il punto 2 dell’allegato al presente indirizzo trova applicazione a partire dal 1o febbraio 2011.
Articolo 4
Destinatari
Le BCN degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 dicembre 2010.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
ALLEGATO
L’allegato I all’Indirizzo BCE/2000/7 è modificato come segue:
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1) |
nel capitolo 6.2.2, il primo paragrafo è sostituito dal seguente: «Nell’ambito del sistema unico delle attività idonee rientrano tre tipologie di attività non negoziabili: i depositi a tempo determinato effettuati dalle controparti idonee, i crediti e gli strumenti di debito garantiti da mutui residenziali (DGMR) non negoziabili (*1). (*1) Tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 vigerà un regime intermedio per i crediti, che consentirà a ciascuna banca centrale nazionale di definire la soglia minima dell’ammontare dei crediti stanziabili a garanzia, ad esclusione di quelli utilizzabili su base transfrontaliera, e di decidere se applicare una commissione di gestione. Dal 1o gennaio 2012 verrà applicato un regime unificato.»;" |
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2) |
il capitolo 6.2.3 è modificato come segue:
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3) |
nel capitolo 6.4.3 è aggiunto il seguente comma: « Depositi a tempo determinato I depositi a tempo determinato non sono soggetti all’applicazione di scarti di garanzia.»; |
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4) |
la tabella di cui all’appendice 5 è sostituita dalla seguente: «I siti Internet dell’Eurosistema
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(*1) Tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 vigerà un regime intermedio per i crediti, che consentirà a ciascuna banca centrale nazionale di definire la soglia minima dell’ammontare dei crediti stanziabili a garanzia, ad esclusione di quelli utilizzabili su base transfrontaliera, e di decidere se applicare una commissione di gestione. Dal 1o gennaio 2012 verrà applicato un regime unificato.»;
(*2) Le obbligazioni bancarie strutturate garantite da mutui per immobili residenziali presentate prima del 10 ottobre 2010 che non siano conformi a tali criteri possono continuare ad essere utilizzate fino al 31 marzo 2011. Le obbligazioni bancarie strutturate garantite da mutui ipotecari per immobili a carattere commerciale presentate prima del 1o febbraio 2011 che non siano conformi a tali criteri possono continuare ad essere utilizzate fino al 31 marzo 2011.»;»