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Document 32009R0399
Regulation (EC) No 399/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Council Regulation (EC) No 1172/98 on statistical returns in respect of the carriage of goods by road, as regards the implementing powers conferred on the Commission
Regolamento (CE) n. 399/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
Regolamento (CE) n. 399/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
GU L 126 del 21.5.2009, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 22/02/2012; abrogato da 32012R0070
21.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 126/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 399/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 aprile 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio (3) stabilisce che taluni provvedimenti siano adottati a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4). |
(2) |
La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio (5), che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato con la procedura di cui all’articolo 251 del trattato. |
(3) |
Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati secondo le procedure applicabili. |
(4) |
Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1172/98 la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare le caratteristiche della raccolta dei dati e il contenuto degli allegati, nonché di adottare requisiti minimi di precisione per i risultati statistici trasmessi dagli Stati membri e le modalità di attuazione di detto regolamento, compresi i provvedimenti atti a adeguarlo al progresso economico e tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di detto regolamento devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1172/98, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche
Il regolamento (CE) n. 1172/98 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. L’adeguamento delle caratteristiche della raccolta dei dati e il contenuto degli allegati sono stabiliti dalla Commissione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.»; |
2) |
l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Precisione dei risultati I metodi di raccolta e di elaborazione delle informazioni devono essere concepiti in modo tale che i risultati statistici trasmessi dagli Stati membri soddisfino requisiti minimi di precisione, che tengano conto delle caratteristiche strutturali del trasporto stradale negli Stati membri. I requisiti di precisione sono adottati dalla Commissione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.»; |
3) |
all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le modalità di trasmissione dei dati di cui al paragrafo 1, incluse all’occorrenza le tabelle statistiche basate su tali dati, sono fissate secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 10, paragrafo 2.»; |
4) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Diffusione dei risultati Le disposizioni relative alla diffusione dei risultati statistici inerenti ai trasporti di merci su strada, inclusi la struttura e il contenuto dei risultati da diffondere, sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 10, paragrafo 2.»; |
5) |
l’articolo 9 è soppresso; |
6) |
l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera a), e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.» |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
P. NEČAS
(1) GU C 211 del 19.8.2008, pag. 36.
(2) Parere del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 marzo 2009.
(3) GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1.
(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(5) GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.
(6) GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.