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Document 32008R1116

    Regolamento (CE) n. 1116/2008 della Commissione, dell’ 11 novembre 2008 , recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bœuf de Bazas (IGP), Kainuun rönttönen (IGP)]

    GU L 301 del 12.11.2008, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1116/oj

    12.11.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 301/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 1116/2008 DELLA COMMISSIONE

    dell’11 novembre 2008

    recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bœuf de Bazas (IGP), Kainuun rönttönen (IGP)]

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Bœuf de Bazas» presentata dalla Francia e la domanda di registrazione della denominazione «Kainuun rönttönen» presentata dalla Finlandia sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

    (2)

    Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione delle suddette denominazioni,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le denominazioni che figurano nell’allegato del presente regolamento sono registrate.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2008.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

    (2)  GU C 73 del 19.3.2008, pag. 26 (Bœuf de Bazas); GU C 74 del 20.3.2008, pag. 72 (Kainuun rönttönen).


    ALLEGATO

    1.

    Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato

    Classe 1.1.

    Carni fresche (e frattaglie)

    FRANCIA

    Bœuf de Bazas (IGP)

    2.

    Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento

    Classe 2.4.

    Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria

    FINLANDIA

    Kainuun rönttönen (IGP)


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