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Document 32008R1116
Commission Regulation (EC) No 1116/2008 of 11 November 2008 entering certain names in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Bœuf de Bazas (PGI), Kainuun rönttönen (PGI))
Regolamento (CE) n. 1116/2008 della Commissione, dell’ 11 novembre 2008 , recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bœuf de Bazas (IGP), Kainuun rönttönen (IGP)]
Regolamento (CE) n. 1116/2008 della Commissione, dell’ 11 novembre 2008 , recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bœuf de Bazas (IGP), Kainuun rönttönen (IGP)]
GU L 301 del 12.11.2008, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
12.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1116/2008 DELLA COMMISSIONE
dell’11 novembre 2008
recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bœuf de Bazas (IGP), Kainuun rönttönen (IGP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Bœuf de Bazas» presentata dalla Francia e la domanda di registrazione della denominazione «Kainuun rönttönen» presentata dalla Finlandia sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione delle suddette denominazioni, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le denominazioni che figurano nell’allegato del presente regolamento sono registrate.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 73 del 19.3.2008, pag. 26 (Bœuf de Bazas); GU C 74 del 20.3.2008, pag. 72 (Kainuun rönttönen).
ALLEGATO
1. |
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato
FRANCIA Bœuf de Bazas (IGP) |
2. |
Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento
FINLANDIA Kainuun rönttönen (IGP) |