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Document 32008R0275
Council Regulation (EC) No 275/2008 of 17 March 2008 amending Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
Regolamento (CE) n. 275/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008 , che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Regolamento (CE) n. 275/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008 , che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
OJ L 85, 27.3.2008, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
27.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 85/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 275/2008 DEL CONSIGLIO
del 17 marzo 2008
che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il titolo II D delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), prevede l’applicazione di un dazio forfettario del 3,5 % ad valorem alle merci contenute in piccole spedizioni inviate da un privato a un altro privato o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore totale di dette merci non superi, per spedizione o per viaggiatore, 350 EUR. |
(2) |
Il dazio forfettario del 3,5 % ad valorem e il massimale di 350 EUR sono stati stabiliti dal regolamento (CE) n. 866/97 del Consiglio, del 12 maggio 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 per quanto concerne le disposizioni preliminari della nomenclatura tariffaria e statistica (2). Da allora queste disposizioni non sono più state modificate. |
(3) |
Dal 1997 le aliquote del dazio doganale per le merci normalmente importate dai viaggiatori nei loro bagagli personali o contenute in piccole spedizioni inviate da un privato a un altro privato sono state ridotte di circa il 20 %. È pertanto appropriato ridurre l’aliquota forfettaria di un punto percentuale, portandola al 2,5 %. È opportuno che tale aliquota sia applicata solo alle merci importate per le quali la tariffa doganale comune non reca la menzione «esenzione». |
(4) |
Considerato l’andamento dell’inflazione all’interno e all’esterno della Comunità per i prodotti importati normalmente in questi casi e visto il numero crescente di viaggiatori e di spedizioni private, è opportuno aumentare il massimale a 700 EUR al fine di facilitare lo sdoganamento in tali casi. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I, parte prima, titolo II, del regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:
1) |
il punto D.1 è sostituito dal seguente:
|
2) |
nel punto D.3 i termini «negli articoli da 29 a 31 e da 45 a 49 del regolamento (CEE) n. 918/83» sono sostituiti dai termini «negli articoli da 29 a 31 e nell’articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/83.»; |
3) |
nel punto D.4 «350 EUR» è sostituito da «700 EUR»; |
4) |
nel punto D.5 «350 EUR» è sostituito da «700 EUR». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o dicembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
I. JARC
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/2007 della Commissione (GU L 303 del 21.11.2007, pag. 3).
(2) GU L 124 del 16.5.1997, pag. 1.
(3) GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.»;