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Document 32008E0187

Posizione comune 2008/187/PESC del Consiglio, del 3 marzo 2008 , concernente misure restrittive nei confronti del governo illegale di Anjouan nell'Unione delle Comore

GU L 59 del 4.3.2008, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/07/2008; abrogato da 32008E0611

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/187/oj

4.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 59/32


POSIZIONE COMUNE 2008/187/PESC DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 2008

concernente misure restrittive nei confronti del governo illegale di Anjouan nell'Unione delle Comore

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera del 25 ottobre 2007 indirizzata al Segretario generale/Alto Rappresentante, il presidente della commissione dell'Unione africana (UA) ha chiesto il sostegno dell'Unione europea e degli Stati membri per le sanzioni che il Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana ha deciso il 10 ottobre 2007 di imporre nei confronti delle autorità illegali di Anjouan nell'Unione delle Comore, in seguito alle elezioni presidenziali svoltesi in questo paese in condizioni insoddisfacenti.

(2)

L'Unione europea dovrebbe sostenere la decisione dell'UA di attuare sanzioni nei confronti del governo illegale di Anjouan e delle persone ad esso associate in risposta al rifiuto persistente di adoperarsi alla creazione di condizioni favorevoli per la stabilità e la riconciliazione nelle Comore e al fine di indurre le autorità illegali di Anjouan ad accettare che si tengano nuove elezioni che dovrebbero essere credibili e trasparenti e svolgersi in modo corretto.

(3)

È necessaria un'azione della Comunità per attuare alcune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio dei membri del governo illegale di Anjouan nell'Unione delle Comore (in appresso «Anjouan») e delle persone ad essi associate, elencati nell'allegato.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

a)

in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;

b)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;

c)

in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

4.   Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 e 4.

6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione europea, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto ad Anjouan.

7.   Lo Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

8.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da singoli membri del governo illegale di Anjouan, dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi ad essi associati di cui all'elenco dell'allegato.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato.

3.   Alle condizioni che ritiene appropriate l'autorità competente può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione avendo stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all'allegato e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie purché lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica.

4.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati a misure restrittive,

purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

Articolo 3

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta di uno Stato membro o della Commissione, adotta modifiche all'elenco riportato nell'allegato, ove necessario in funzione dell'evoluzione politica ad Anjouan.

Articolo 4

La presente posizione comune si applica per un periodo di 12 mesi. Essa è oggetto d'esame continuo ed è, se del caso, abrogata, rinnovata o modificata tenuto conto dell'evoluzione politica ad Anjouan.

Articolo 5

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data della sua adozione.

Articolo 6

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PODOBNIK


ALLEGATO

Elenco dei membri del governo illegale di Anjouan e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad essi associati di cui agli articoli 1 e 2

Nome

Mohamed Bacar

Sesso

M

Funzione

Autoproclamatosi Presidente

Titolo

Colonnello

Luogo di nascita

Barakani

Data di nascita

5.5.1962

Numero del passaporto

01AB01951/06/160, data di rilascio: 1.12.2006

Nome

Jaffar Salim

Sesso

M

Funzione

«Ministro dell'interno»

Luogo di nascita

Mutsamudu

Data di nascita

26.6.1962

Numero del passaporto

06BB50485/20 950, data di rilascio: 1.2.2007

Nome

Mohamed Abdou Madi

Sesso

M

Funzione

«Ministro della cooperazione»

Luogo di nascita

Mjamaoué

Data di nascita

1956

Numero del passaporto

05BB39478, data di rilascio: 1.8.2006

Nome

Ali Mchindra

Sesso

M

Funzione

«Ministro dell'istruzione»

Luogo di nascita

Cuvette

Data di nascita

20.11.1958

Numero del passaporto

03819, data di rilascio: 3.7.2004

Nome

Houmadi Souf

Sesso

M

Funzione

«Ministro della funzione pubblica»

Luogo di nascita

Sima

Data di nascita

1963

Numero del passaporto

51427, date of issuedata di rilascio: 4.3.2007

Nome

Rehema Boinali

Sesso

M

Funzione

«Ministro dell'energia»

Luogo di nascita

 

Data di nascita

1967

Numero del passaporto

540355, data di rilascio: 7.4.2007

Nome

Dhoihirou Halidi

Sesso

M

Titolo

Capo di Gabinetto

Funzione

Alto funzionario strettamente collegato al governo illegale di Anjouan

Luogo di nascita

Bambao Msanga

Data di nascita

8.3.1965

Numero del passaporto

64528, data di rilascio: 19.9.2007

Nome

Abdou Bacar

Sesso

M

Titolo

Tenente colonnello

Funzione

Militare di alto rango attivo nel sostegno al governo illegale di Anjouan

Luogo di nascita

Barakani

Data di nascita

2.5.1954

Numero del passaporto

54621, data di rilascio: 23.4.2007


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