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Document 32008D0080

2008/80/CE: Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2007 , relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica d’Austria su taluni gas fluorurati ad effetto serra [notificata con il numero C(2007) 6646] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 24, 29.1.2008, p. 45–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/80(1)/oj

29.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/45


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2007

relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica d’Austria su taluni gas fluorurati ad effetto serra

[notificata con il numero C(2007) 6646]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/80/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

I.   FATTI E PROCEDIMENTO

(1)

Il 29 giugno 2007, la Repubblica d’Austria ha notificato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra, alcune disposizioni nazionali adottate nel 2002 [BGBl. II n. 447/2002 — Ordinanza n. 447 del ministero federale dell’agricoltura, delle foreste, dell’ambiente e della gestione delle acque sui divieti e le restrizioni per gli idrocarburi parzialmente fluorurati e totalmente fluorurati e per l’esafluoruro di zolfo (ordinanza HFC-PFC-SF6), pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale il 10 dicembre 2002], modificate successivamente dall’ordinanza pubblicata nella BGB1. II n. 139/2007 del 21 giugno 2007.

(2)

Nella sua lettera il governo austriaco esprime l’intenzione della Repubblica d’Austria di mantenere in vigore fino al 31 dicembre 2012 disposizioni nazionali più rigorose rispetto a quelle previste dal regolamento, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 842/2006.

1.   NORMATIVA COMUNITARIA

1.1.   ARTICOLO 95, PARAGRAFI 4, 5 E 6, DEL TRATTATO CE

(3)

L’articolo 95, paragrafo 4, del trattato prevede che «allorché, dopo l’adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 30 o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.»

(4)

L’articolo 95, paragrafo 5, del trattato prevede che «[…] fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l’adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l’adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell’introduzione delle stesse.»

(5)

A norma dell’articolo 95, paragrafo 6, la Commissione, entro sei mesi dalla notifica, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

1.2.   REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006

(6)

Il regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra è volto a prevenire e contenere le emissioni di taluni gas fluorurati (HFC, PFC e SF6) contemplati dal protocollo di Kyoto.

(7)

Esso prevede inoltre un numero limitato di divieti di uso e di immissione in commercio quando esistono a livello comunitario alternative economicamente vantaggiose e quando non è possibile migliorare il contenimento e il recupero.

(8)

Il regolamento ha una doppia base giuridica: l’articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE per tutte le disposizioni e l’articolo 95 del trattato CE per le disposizioni previste dagli articoli 7, 8 e 9, che hanno implicazioni in materia di libera circolazione delle merci all’interno del mercato unico CE.

(9)

L’articolo 9 del regolamento disciplina l’immissione in commercio e più precisamente vieta l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati contemplati dal regolamento, o il cui funzionamento dipende da tali gas. Al paragrafo 3, lettera a), esso stabilisce che gli Stati membri che hanno adottato entro il 31 dicembre 2005 disposizioni nazionali più rigorose di quelle individuate nel medesimo articolo, e che ricadono nel campo di applicazione del regolamento, possono mantenere in vigore dette disposizioni nazionali fino al 31 dicembre 2012. Ai sensi del paragrafo 3, lettera b), del medesimo articolo, dette misure devono essere notificate alla Commissione, unitamente alla relativa giustificazione, e devono essere compatibili con il trattato.

(10)

Il regolamento si applica a decorrere dal 4 luglio 2007, ad eccezione dell’articolo 9 e dell’allegato II, che si applicano a decorrere dal 4 luglio 2006.

2.   LE DISPOSIZIONI NAZIONALI NOTIFICATE

(11)

Le disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica d’Austria sono state introdotte con l’ordinanza n. 447/2002 del 10 dicembre 2002, modificata dall’ordinanza n. 139/2007 del 21 giugno 2007.

(12)

L’ordinanza n. 447/2002 (di seguito «l’ordinanza») riguarda i gas a effetto serra classificati nell’ambito del protocollo di Kyoto, la maggior parte dei quali presenta un elevato potenziale di riscaldamento globale [idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) e esafluoruro di zolfo (SF6)], ed è volta a rispettare gli obiettivi di riduzione delle emissioni dell’Austria.

(13)

L’ordinanza vieta l’immissione in commercio e l’uso dei gas a effetto serra sopramenzionati, nonché il loro utilizzo in determinati prodotti, unità e attrezzature, a meno che non siano utilizzati a fini di ricerca, sviluppo o analisi. Le disposizioni dettagliate in materia di divieti e condizioni di autorizzazione figurano ai paragrafi da 4 a 17 dell’ordinanza.

(14)

Le modifiche apportate nel 2007 riflettono la decisione della Corte costituzionale austriaca di annullare (con decisioni del 9 giugno 2005 e del 1o dicembre 2005, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta ufficiale federale il 9 agosto 2005 e il 24 febbraio 2006) il valore limite di 3 000 fissato per il potenziale di riscaldamento globale per gli HFC di cui all'articolo 12, paragrafo 2, terzo rigo, dell’ordinanza n. 447/2002 e la clausola di eccezione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, terzo rigo, lettera a), della stessa ordinanza, in quanto non conformi alla legge.

(15)

Le modifiche apportate nel 2007 hanno introdotto inoltre un’attenuazione delle restrizioni riguardanti il settore della refrigerazione e della climatizzazione, al fine di allinearle alle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006. L’ordinanza modificata non si applica più alle apparecchiature di refrigerazione e climatizzazione mobili. Per quanto riguarda gli apparecchi fissi, i divieti riguardano esclusivamente le piccole unità inseribili (plug in) il cui carico di refrigerazione è inferiore o pari a 150 g e alle apparecchiature autonome il cui carico di refrigerazione è pari a 20 kg o superiore. Per altre applicazioni sono stati definiti dei parametri tecnici volti ad assicurare che i refrigeranti non vengano utilizzati in misura maggiore rispetto a quanto ritenuto necessario in base allo stato dell’arte. Inoltre sono state apportate delle modifiche al regime applicabile agli aerosol contenenti HFC e all’utilizzo di SF6 al fine di garantirne la conformità alla legislazione comunitaria.

(16)

Con lettera datata 1o agosto 2007 la Commissione ha informato il governo austriaco di avere ricevuto la notifica e ha comunicato che il periodo di sei mesi previsto per il suo esame a norma dell’articolo 95, paragrafo 6 del trattato, decorreva dal 30 giugno 2007, il giorno successivo al ricevimento della notifica.

(17)

Con lettera datata 12 ottobre 2007 la Commissione ha informato della notifica gli altri Stati membri, concedendo loro 30 giorni di tempo per inviare eventuali osservazioni. La Commissione ha inoltre pubblicato un avviso riguardante la notifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) per informare gli interessati delle disposizioni nazionali dell’Austria, nonché delle motivazioni presentate.

II.   VALUTAZIONE

1.   VALUTAZIONE DELL’AMMISSIBILITÀ

(18)

La notifica è stata esaminata alla luce dell’articolo 95, paragrafi 4 e 5, del trattato CE e in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006.

(19)

L’articolo 95, paragrafo 4, riguarda i casi in cui, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione, lo Stato membro ritiene necessario mantenere in vigore le disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 30 del trattato o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro.

(20)

Tuttavia, poiché le misure adottate nel 2002 sono state modificate nel 2007, è opportuno valutare se l’articolo 95, paragrafo 5, si applichi alle disposizioni dell’ordinanza modificate dopo l’adozione del regolamento (CE) n. 842/2006. Dette disposizioni, se avessero alterato la sostanza di quelle in vigore prima dell’atto di armonizzazione, avrebbero dovuto essere notificate alla Commissione prima dell’adozione e avrebbero dovuto essere fondate su nuove prove scientifiche, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro, insorto dopo l’adozione della misura di armonizzazione.

(21)

L’analisi dell’atto modificativo ha permesso di concludere che le modifiche introdotte nel 2007 erano volte a sopprimere disposizioni (punti 10 e 12 dell’ordinanza di modifica), a ridurne il campo di applicazione ad usi o prodotti più specifici senza aggiungere nuove prescrizioni (punti 1, 3 e 10 dell’ordinanza di modifica) o ad introdurre ulteriori possibilità di deroga alle restrizioni imposte dall’ordinanza del 2002 (punti 6 e 7 dell’ordinanza di modifica). Sono stati inoltre introdotti riferimenti al regolamento (CE) n. 842/2006 e requisiti specifici che tengono in considerazione le misure di armonizzazione (punti 1, 8 e 9 dell’ordinanza di modifica).

(22)

Non sono state individuate misure che abbiano alterato la sostanza delle disposizioni in vigore prima dell’adozione dell’atto di armonizzazione introducendo ulteriori restrizioni. Le modifiche in oggetto, pertanto, non contenevano nuove misure da ritenersi più rigorose delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 842/2006 ma hanno limitato l’impatto delle disposizioni in questione sul mercato interno. È pertanto opportuno applicare l’articolo 95, paragrafo 4, alla valutazione di tutte le disposizioni dell’ordinanza, comprese quelle modificate nel 2007.

(23)

L’ordinanza, tuttavia, contiene disposizioni più rigorose rispetto al regolamento (CE) n. 842/2006, poiché prevede il divieto di importazione, vendita e uso di prodotti contenenti gas fluorurati dopo il 1o gennaio 2006, nonché il divieto di importazione, vendita e uso di gas fluorurati, nuovi e recuperati, dopo il 1o gennaio 2006, mentre il divieto di immissione in commercio previsto dal regolamento è meno restrittivo, in quanto si applica solo ai prodotti elencati nell’allegato II. Il regolamento, inoltre, impone restrizioni solo all’uso di SF6, mentre la misura austriaca regolamenta anche l’uso di HFC e PFC. L’ordinanza austriaca, nella misura in cui prevede divieti più estesi per l’immissione in commercio e impone maggiori controlli in materia di utilizzo, è più rigorosa della normativa attualmente in vigore a livello comunitario.

(24)

Secondo le autorità austriache tale normativa è necessaria per consentire all’Austria di rispettare, entro il 2012, gli obblighi sottoscritti nell’ambito del protocollo di Kyoto, e cioè la riduzione del 13 % del livello totale delle emissioni di gas ad effetto serra rispetto ai livelli del 1990, un obiettivo che richiede uno sforzo concertato nella lotta contro ogni fonte di emissioni di gas ad effetto serra.

(25)

La compatibilità è esaminata sulla base dell’articolo 95, paragrafi 4 e 6 del trattato, tenendo in considerazione il regolamento (CE) n. 842/2006. Secondo l’articolo 95, paragrafo 4, la notifica deve precisare le esigenze importanti di cui all’articolo 30 o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro che la giustificano.

(26)

Alla luce di quanto esposto, la Commissione ritiene che la richiesta avanzata dalla Repubblica d’Austria in merito all’autorizzazione a mantenere le proprie disposizioni nazionali su taluni gas fluorurati ad effetto serra sia ammissibile ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE.

2.   VALUTAZIONE DI MERITO

(27)

In conformità all’articolo 95, paragrafo 4, e all’articolo 95, paragrafo 6, primo comma, del trattato CE, la Commissione deve accertarsi che siano soddisfatte tutte le condizioni che consentono ad uno Stato membro di mantenere in vigore le proprie disposizioni nazionali in deroga ad una misura d’armonizzazione comunitaria. In particolare, le disposizioni nazionali devono essere giustificate dalle esigenze importanti di cui all’articolo 30 del trattato o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, non devono essere uno strumento di discriminazione o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e non devono rappresentare un ostacolo inutile o sproporzionato al funzionamento del mercato interno.

2.1.   L’ONERE DELLA PROVA

(28)

La Commissione, nel valutare se le misure nazionali notificate ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, siano giustificate, deve fondarsi sui motivi addotti dallo Stato membro notificante. Ciò significa che, secondo il trattato CE, spetta allo Stato membro richiedente dimostrare che le misure nazionali di cui chiede il mantenimento sono giustificate.

2.2.   GIUSTIFICAZIONE PER MOTIVI ATTINENTI ALLE ESIGENZE IMPORTANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 30 O RELATIVI ALLA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE O DELL’AMBIENTE DI LAVORO

2.2.1.   Posizione dell’Austria

(29)

Per giustificare il mantenimento delle disposizioni nazionali le autorità austriache fanno riferimento all’impegno della Repubblica d’Austria nell’ambito del protocollo di Kyoto. L’adozione dell’ordinanza ha contribuito al rispetto dell’impegno a ridurre le emissioni, entro il 2012, del 13 % rispetto ai livelli del 1990, il che corrisponde a un’emissione massima di 67 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti.

(30)

L’Austria ha inviato lo studio «Analisi dello stato dell’arte in alcuni settori di applicazione dei gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale», del maggio 2006. Secondo quanto riportato nello studio, nel 2003 i gas fluorurati contemplati dall’ordinanza costituivano oltre il 2 % delle emissioni di gas a effetto serra in Austria e si prevedeva un raddoppio dell’incidenza entro il 2010 circa. L’ordinanza costituiva pertanto parte integrante della strategia climatica nazionale.

(31)

Il governo austriaco ritiene che l’ordinanza abbia lo scopo di proteggere l’ambiente e che sia necessaria e proporzionata alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni di gas fluorurati. Secondo il governo austriaco, pertanto, l’ordinanza è compatibile con il trattato.

2.2.2.   Valutazione della posizione dell’Austria

(32)

Dopo avere esaminato le informazioni inviate dall’Austria, la Commissione ritiene che la richiesta di mantenere in vigore misure più rigorose rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 842/2006, in particolare dopo che tali misure sono state ravvicinate a detto regolamento, può essere ritenuta compatibile con il trattato per le ragioni esposte di seguito.

(33)

L’ordinanza n. 447/2002 è stata oggetto di un procedimento di infrazione avviato dalla Commissione nel 2004, ossia prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 842/2006. Nella lettera di messa in mora inviata all’Austria, la Commissione sottolineava che il divieto di utilizzare HFC nei sistemi di refrigerazione e condizionamento d’aria poteva essere considerato sproporzionato, poiché si tratta di sistemi chiusi nei quali è possibile ridurre al minimo le emissioni di HFC assicurando che il funzionamento, la manutenzione e il riciclaggio si svolgano correttamente.

(34)

Il procedimento si basava sugli articoli 28, 29 e 30 del trattato CE. A seguito dell’adozione del regolamento (CE) n. 842/2006 e alla notifica, da parte dell’Austria, di misure nazionali più rigorose, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, il procedimento di infrazione è stato chiuso.

(35)

Nella lettera di messa in mora la Commissione sosteneva che le misure austriache potevano essere contrarie all’articolo 28 del trattato CE per le seguenti ragioni: in primo luogo, il divieto di utilizzare HFC come agenti raffreddanti e refrigeranti non sembrava necessario e proporzionato rispetto allo scopo di garantire un’adeguata riduzione, tramite mezzi ragionevoli ed efficaci, delle emissioni di gas ad effetto serra per proteggere l’ambiente. In secondo luogo, per quanto riguardava l’uso di HFC come agenti estinguenti, la Commissione riteneva che la soglia GWP (potenziale di riscaldamento della Terra) prevista dall’ordinanza poteva costituire una discriminazione arbitraria rispetto a prodotti provenienti da altri Stati membri.

(36)

Queste preoccupazioni sono state affrontate dall’ordinanza di modifica n. 139/2007. Le modifiche apportate all’ordinanza nel 2007 hanno comportato l’eliminazione o l’attenuazione di alcuni divieti, pertanto le misure notificate non costituiscono un ostacolo al funzionamento del mercato interno, in conformità all’articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE.

(37)

Per quanto riguarda l’uso di HFC nelle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria, il divieto così come rivisto non si applica più alle apparecchiature utilizzate per il raffreddamento dei computer, indipendentemente dalle dimensioni del carico di refrigerazione, alle apparecchiature che contengono tra 150 g e 20 kg di carico, alle apparecchiature autonome con carichi di refrigerazione fino a 20 kg, alle unità compatte con carico di 0,5 kg per kw né agli apparecchi fissi interconnessi di grandi dimensioni con carico di refrigerazione inferiore o pari a 100 kg. Il divieto non si applica quindi alla maggior parte dei sistemi di refrigerazione e condizionamento d’aria. Queste modifiche riflettono le conclusioni dello studio del maggio 2006 inviato alla Commissione. Il divieto relativo all’uso di HFC come agenti estinguenti è stato eliminato in sede di revisione.

2.2.2.1.   Giustificazione ambientale

(38)

Nell’ambito del protocollo di Kyoto, la CE si è impegnata a ridurre le emissioni collettive di gas ad effetto serra degli Stati membri nel periodo 2008-2012 almeno dell’8 % rispetto ai livelli del 1990. Nel corso delle discussioni svoltesi successivamente all’interno della CE, la Repubblica d’Austria si è impegnata a ridurre del 13 % il proprio livello complessivo di emissioni di gas ad effetto serra in tale periodo (3).

(39)

L’ordinanza rientra in una strategia più ampia messa in atto dall’Austria per raggiungere l’obiettivo di riduzione delle emissioni stabilito dal protocollo di Kyoto e il conseguente accordo sulla ripartizione degli oneri adottato a livello comunitario.

(40)

La strategia comprende tutte le fonti di emissione di gas ad effetto serra incluse nel protocollo di Kyoto. Le misure relative ai gas fluorurati rientrano perciò nello sforzo globale volto a soddisfare tali obblighi. Si prevede che in assenza di una maggiore regolamentazione le emissioni dei gas fluorurati raddoppieranno entro il 2010, a fronte dell’uso crescente dei sistemi di refrigerazione e anche in conseguenza della progressiva eliminazione degli HCFC dal settore della refrigerazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (4).

(41)

Alla luce di quanto esposto, la Commissione ritiene che la giustificazione ambientale fornita dalla Repubblica d’Austria, ossia la riduzione e la prevenzione delle emissioni di gas fluorurati, sia ragionevole e valida.

2.2.2.2.   Pertinenza e proporzionalità dell’ordinanza austriaca in relazione all’obiettivo di ottenere una maggiore riduzione di gas fluorurati ad effetto serra

(42)

Al fine di ridurre ulteriormente e prevenire le emissioni di gas fluorurati, l’Austria ha deciso nel 2002 di optare per divieti selettivi relativi all’immissione in commercio di nuove apparecchiature. La decisione era basata su ricerche sull’esistenza e sulla disponibilità di alternative prive di gas fluorurati. Le misure sono successivamente state riviste nel 2006 per includere nuove prove e nuovi sviluppi scientifici e tecnologici e per far fronte alle preoccupazioni espresse dalla Commissione in merito alla loro proporzionalità.

(43)

Si ricorda inoltre che l’articolo 9, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 842/2006, consente di mantenere in vigore le disposizioni nazionali fino al 31 dicembre 2012; considerando altresì che la notifica della Repubblica d’Austria faceva riferimento a tale articolo del regolamento, ne consegue che l’ordinanza si applica per un periodo limitato.

(44)

L’ordinanza prevede la concessione di esenzioni laddove risulti che non sono disponibili alternative all’uso di HFC nelle schiume e nei prodotti contenenti schiume. Ulteriori esenzioni sono state estese all’uso di HFC in aerosol a fini ludico-decorativi destinati all’esportazione.

(45)

Pur rilevando che l’ordinanza ha alcune implicazioni sulla libera circolazione delle merci all’interno della Comunità europea, la Commissione, dopo l’analisi sopra riportata, ha concluso che l’ordinanza è giustificata da un punto di vista ambientale e che tiene conto delle implicazioni dei divieti previsti sul mercato interno, in particolare perché si basa su un’analisi dell’esistenza e della disponibilità di alternative nelle specifiche circostanze presenti in Austria, supportata dalla possibilità di concedere esenzioni individuali.

2.3.   ASSENZA DI DISCRIMINAZIONI ARBITRARIE E RESTRIZIONI DISSIMULATE NEL COMMERCIO TRA GLI STATI MEMBRI

(46)

A norma dell’articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE, la Commissione approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri.

(47)

È opportuno ricordare che una domanda ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE deve essere valutata alla luce delle condizioni stabilite anche nel paragrafo 6 dello stesso articolo. Se una di queste condizioni non è rispettata, la domanda deve essere respinta senza che sia necessario esaminare le altre condizioni.

(48)

Le norme nazionali notificate sono generali e si applicano sia ai prodotti nazionali sia ai prodotti importati. Una volta che le norme relative all’uso degli HFC sono state rese conformi al regolamento (CE) n. 842/2006, non vi sono prove che le disposizioni nazionali notificate possano essere usate come strumento di discriminazione arbitraria tra operatori economici nella Comunità.

(49)

Con riferimento ai limiti di acquisto da altri Stati del SEE, compresi gli Stati membri dell’Unione europea, resta inteso che tali disposizioni sono volte ad assicurare, nell’ambito di applicazione delle misure, il pari trattamento dell’insieme delle sostanze o dei prodotti indipendentemente dalla loro origine (prodotti sul territorio nazionale, importati o acquistati sul mercato interno). Le merci importate dall’esterno del territorio del SEE sono soggette alle disposizioni relative all’immissione in commercio. Lo stesso vale per le merci acquistate da uno Stato del SEE che non è membro dell’UE; in questo caso le misure si basano su due diversi elementi della disposizione, in quanto la transazione rappresenta allo stesso tempo un’immissione in commercio e un acquisto da uno Stato del SEE. Tuttavia è necessario che ciò non comporti un trattamento discriminatorio delle merci in questione.

(50)

L’obiettivo dell’ordinanza è la protezione dell’ambiente e non vi sono indicazioni che l’ordinanza, nelle sue intenzioni o nell’attuazione, dia luogo a discriminazioni arbitrarie o restrizioni dissimulate al commercio.

(51)

La Commissione ritiene che non esistano prove che le norme nazionali notificate dalle autorità austriache costituiscono un ostacolo al funzionamento del mercato interno sproporzionato all’obiettivo perseguito.

III.   CONCLUSIONE

(52)

Alla luce delle considerazioni esposte, la Commissione ritiene che la richiesta della Repubblica d’Austria, inviata il 29 giugno 2007, di mantenere in vigore fino al 31 dicembre 2012 la legislazione nazionale, più rigorosa rispetto al regolamento (CE) n. 842/2006 per quanto riguarda l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati, o il cui funzionamento dipende da tali gas, è ammissibile.

(53)

La Commissione ritiene inoltre che le norme nazionali adottate nel 2002, come modificate nel 2007:

soddisfino esigenze relative alla protezione dell’ambiente,

tengano conto dell’esistenza e della disponibilità tecnica ed economica di alternative rispetto alle applicazioni vietate in Austria e che il loro impatto economico sarà presumibilmente limitato,

non siano un mezzo di discriminazione arbitraria,

non costituiscano una restrizione dissimulata nel commercio tra Stati membri, e

siano pertanto compatibili con il trattato.

La Commissione ritiene pertanto che possano essere mantenute in vigore.

Va tuttavia rilevato che le esenzioni previste nel paragrafo 8, punto 2, dell’ordinanza non possono essere concesse dopo il 4 luglio 2008 per le schiume monocomponenti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e all’allegato II del regolamento (CE) n. 842/2006, a meno che ciò non sia necessario per rispettare norme di sicurezza nazionali.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le disposizioni nazionali relative a taluni gas fluorurati ad effetto serra che la Repubblica d’Austria ha notificato alla Commissione con lettera del 29 giugno 2007 e che sono più rigorose del regolamento (CE) n. 842/2006 per quanto riguarda l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati, o il cui funzionamento dipende da tali gas. La Repubblica d’Austria è autorizzata a mantenerle in vigore fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 2

La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU C 245 del 19.10.2007, pag. 4.

(3)  Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l’approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l’adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1).

(4)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 899/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 24).


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