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Document 32007D0424

2007/424/CE: Decisione della Commissione, del 18 giugno 2007 , recante accettazione degli impegni offerti nel quadro della procedura anti-dumping concernente le importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia

GU L 159 del 20.6.2007, pp. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/09/2009; abrogato da 32009D0708

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/424/oj

20.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/42


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2007

recante accettazione degli impegni offerti nel quadro della procedura anti-dumping concernente le importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia

(2007/424/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

Mediante il regolamento (CE) n. 1888/2006 (2), la Commissione ha istituito dazi anti-dumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di determinati prodotti di grano dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia.

(2)

Dopo l’adozione delle misure anti-dumping provvisorie, la Commissione ha proseguito l’inchiesta sul dumping, sul pregiudizio, sul nesso di causalità e sull’interesse della Comunità. Le constatazioni e le conclusioni definitive dell’inchiesta sono esposte nel regolamento (CE) n. 682/2007 (3) del Consiglio che istituisce un dazio anti-dumping definitivo e raccoglie definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti di grano dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia.

(3)

L’inchiesta ha confermato il dumping causa di pregiudizio di cui sono oggetto le importazioni di determinati prodotti di grano dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia.

B.   IMPEGNO

(4)

A seguito dell’istituzione delle misure anti-dumping provvisorie, due produttori esportatori Thailandesi che hanno collaborato hanno offerto impegni sui prezzi, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

(5)

In base a tali impegni gli esportatori produttori si sono impegnati a vendere il prodotto in questione, così come definito nel regolamento (CE) n. 682/2007, entro i limiti di un tetto quantitativo, a un livello di prezzo o al di sopra di un livello di prezzo tale da eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Il numero di tipi di prodotti coperti dagli impegni è limitato a quelli che sono stati esportati da ciascuno dei produttori-esportatori interessati in quantità rappresentative durante il periodo dell’inchiesta. È stato offerto un prezzo all’importazione minimo diverso per ciascun tipo di prodotto coperto dagli impegni dal momento che il prezzo dei vari tipi di prodotti ha subito notevoli variazioni durante il periodo dell’inchiesta.

(6)

Conformemente agli impegni, i produttori esportatori hanno proposto di limitare le esportazioni verso la Comunità ad un determinato tetto quantitativo poiché durante il periodo dell’inchiesta non hanno solo venduto il prodotto in questione che essi avevano fabbricato, ma anche il prodotto in questione fabbricato da altri produttori. Per ciascun produttore esportatore, il tetto quantitativo è stato fissato a un livello corrispondente alla quantità esportata dei loro prodotti verso la Comunità durante il periodo dell’inchiesta. Le importazioni del prodotto in questione al di là del tetto quantitativo o al di fuori del campo di applicazione degli impegni saranno soggette ai dazi anti-dumping applicabili.

(7)

Inoltre, i produttori esportatori hanno proposto di non vendere il prodotto coperto dall’impegno agli stessi clienti nella Comunità europea cui essi vendono altri prodotti al fine di ridurre i rischi di violazione del prezzo mediante una compensazione incrociata dei prezzi.

(8)

I produttori-esportatori forniranno regolarmente alla Commissione informazioni particolareggiate in merito alle loro esportazioni verso la Comunità, in modo tale che l’impegno potrà essere controllato efficacemente dalla Commissione. D’altro canto, la struttura delle vendite di questa società è tale che la Commissione ritiene che il rischio di un mancato rispetto degli impegni convenuti sia limitato.

(9)

Dopo la notifica degli impegni offerti, l’industria comunitaria denunziante ha contestato queste offerte d’impegno. L’industria comunitaria ha sostenuto che i prezzi del prodotto in questione sono instabili e che pertanto il prodotto in questione non può essere oggetto di impegni. Inoltre, dal momento che i produttori esportatori hanno venduto altri prodotti contemporaneamente al prodotto coperto dall’impegno agli stessi clienti nella Comunità europea, l’industria comunitaria ha affermato che esisteva un rischio elevato di compensazioni incrociate, vale a dire che i prodotti non coperti dall’impegno potevano essere venduti a prezzi artificialmente bassi al fine di compensare i prezzi minimi dei prodotti coperti dall’impegno. Per questi motivi, l’industria comunitaria ha concluso che gli impegni costituivano una misura inappropriata in questo caso.

(10)

È opportuno rilevare che l’informazione sulla volatilità dei prezzi comunicata dall’industria comunitaria non è concludente. È vero infatti che i prezzi medi praticati nella Comunità dai produttori dell’industria comunitaria sono rimasti relativamente stabili durante il periodo considerato dalla presente inchiesta anti-dumping. Anche se l’industria comunitaria ha affermato che i prezzi in alcuni Stati membri erano più volatili che in altri, ha ammesso che queste cifre erano nettamente influenzate dai prezzi che erano oggetto di dumping da parte degli esportatori thailandesi. A tale proposito è opportuno segnalare che, come indicato al considerando (5), i prezzi minimi all’importazione proposti e i dazi anti-dumping applicabili al di là del tetto quantitativo o al di fuori del campo di applicazione degli impegni eliminano gli effetti pregiudizievoli del dumping e possono effettivamente introdurre un elemento di stabilità sul mercato.

(11)

Quanto al rischio di compensazione incrociata, come indicato nel considerando (7), gli impegni comprendono una disposizione secondo la quale i produttori esportatori hanno proposto di non vendere altri prodotti agli stessi clienti nella Comunità europea ai quali era stato venduto il prodotto coperto dall’impegno. Di conseguenza, gli impegni offerti limitano tale rischio in modo soddisfacente.

(12)

Tenuto conto di quanto precede, gli impegni offerti dai produttori esportatori thailandesi sono accettabili.

(13)

Al fine di consentire alla Commissione di garantire che le società rispettino i loro impegni, al momento della presentazione della richiesta di immissione in libera pratica nel quadro di tale impegno alle autorità doganali competenti, l’esenzione dal dazio anti-dumping è subordinata i) alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 682/2007; ii) al fatto che le merci importate siano state fabbricate, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo cliente indipendente nella Comunità e iii) al fatto che le merci dichiarate e presentate alla dogana corrispondano precisamente alla descrizione della fattura commerciale. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto in esame presentato in dogana, verrà riscossa l’appropriata aliquota del dazio anti-dumping.

(14)

D’altro canto, per garantire il rispetto degli impegni, gli importatori sono stati informati dal regolamento sopra menzionato che il mancato rispetto delle disposizioni di questo regolamento o il ritiro, da parte della Commissione, dell’accettazione degli impegni possono dare luogo a un debito doganale per le transazioni in questione.

(15)

In caso di violazione o di revoca degli impegni o in caso di ritiro dell’accettazione degli impegni da parte della Commissione, il dazio anti-dumping istituito conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base si applicherà automaticamente conformemente all’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli impegni offerti dai produttori esportatori di seguito indicati nel quadro del presente procedimento anti-dumping concernente l’importazione di determinati prodotti di grano dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia sono accettati.

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Thailandia

Malee Sampran Public Co., Ltd., Abico Bldg. 401/1 Phaholyothin Rd., Lumlookka,

Pathumthani 12130

A790

Sun Sweet Co., Ltd., 9 M. 1, Sanpatong, Chiangmai,

Thailand 50120

A792

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2007.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)   GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)   GU L 364 del 20.12.2006, pag. 68.

(3)  Cfr. pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale.


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