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Document 32007D0182

2007/182/CE: Decisione della Commissione, del 19 marzo 2007 , relativa ad uno studio sulla malattia del dimagrimento cronico nei cervidi [notificata con il numero C(2007) 860] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 84, 24.3.2007, p. 37–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M, 24.8.2007, p. 373–379 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 033 P. 270 - 276

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/11/2017; abrogato da 32017R1972

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/182/oj

24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/37


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2007

relativa ad uno studio sulla malattia del dimagrimento cronico nei cervidi

[notificata con il numero C(2007) 860]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/182/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La malattia del dimagrimento cronico è una forma di encefalopatia spongiforme trasmissibile (EST) che colpisce i cervidi ed è diffusa nell’America settentrionale; finora non è mai stata segnalata la sua presenza nella Comunità.

(2)

Nel parere emesso il 3 giugno 2004, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha raccomandato una sorveglianza mirata dei cervidi nella Comunità. Tale sorveglianza dovrà accertare l’eventuale presenza di EST nei cervidi. Di conseguenza, occorre provvedere a che gli Stati membri realizzino studi nella scia di tale parere.

(3)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce norme per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle EST negli animali. Tale regolamento, modificato dal regolamento (CE) n. 1923/2006, dispone l’istituzione di programmi di sorveglianza delle EST nei cervidi. Nella presente decisione è pertanto possibile prevedere la realizzazione di studi sulle EST nei cervidi da parte degli Stati membri.

(4)

Tali studi devono riguardare i cervidi selvatici e i cervidi di allevamento. Dal momento che il campionamento dei cervi selvatici va effettuato principalmente durante la stagione della caccia, di durata limitata, la presente decisione deve applicarsi dopo l’adozione del regolamento (CE) n. 1923/2006, affinché gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per disporre del numero di campioni richiesto.

(5)

Gli Stati membri devono presentare una relazione annuale contenente i risultati di tali studi sui cervidi. L’accertata presenza di un caso positivo di EST nei cervidi deve essere segnalata immediatamente alla Commissione.

(6)

Gli Stati membri devono provvedere a che i cervidi esaminati per diagnosticare l’EST non entrino nella catena alimentare commerciale prima che le prove diano risultati negativi.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Campo d’applicazione

La presente decisione stabilisce le norme relative ad uno studio finalizzato ad accertare la presenza della malattia del dimagrimento cronico nei cervidi (di seguito «lo studio»).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni indicate nell’allegato I.

Articolo 3

Oggetto dell’indagine

1.   Gli Stati membri realizzano uno studio finalizzato ad accertare la presenza della malattia del dimagrimento cronico nei cervidi conformemente alle prescrizioni minime enunciate nell’allegato II.

2.   Gli Stati membri completano il loro studio entro e non oltre la fine della stagione venatoria 2007.

Articolo 4

Provvedimenti adottati dagli Stati membri in seguito alle prove per diagnosticare la malattia del dimagrimento cronico

Dopo le prove di accertamento della malattia del dimagrimento cronico, gli Stati membri adottano i provvedimenti di cui all’allegato III.

Articolo 5

Relazioni presentate dagli Stati membri alla Commissione

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti relazioni:

a)

una relazione immediatamente successiva alla scoperta di un caso positivo o all’ottenimento di risultati non comprovanti la presenza di encefalopatia spongiforme trasmissibile nei cervidi;

b)

una relazione annuale sui risultati degli studi, conformemente all’allegato IV.

Articolo 6

Sintesi delle relazioni presentate dalla Commissione agli Stati membri

La Commissione presenta agli Stati membri un riepilogo delle relazioni di cui all’articolo 5.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1923/2006 (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO I

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«specie bersaglio»: il cervo (Cervus elaphus) selvatico e di allevamento e/o il cervo a coda bianca (Odocoileus virginianus) selvatico;

b)

«Stati membri bersaglio»: gli Stati membri le cui popolazioni di specie bersaglio consentono di ottenere le dimensioni del campione richieste sul piano statistico; questi ultimi, elencati nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato II, variano in funzione della specie bersaglio e a seconda che si tratti di animali selvatici o di allevamento;

c)

«cervidi che presentano segni clinici o malati»: i cervidi che presentano un comportamento anormale e/o disturbi locomotori e/o un cattivo stato generale;

d)

«cervidi feriti o uccisi sulle strade»: cervidi investiti da veicoli di cui è impossibile determinare lo stato ante mortem;

e)

«cervidi morti/abbattuti»: cervidi rinvenuti senza vita nell’azienda o nei boschi e cervidi di allevamento abbattuti a causa del loro stato di salute o della loro età;

f)

«cervidi sani macellati»: cervidi di allevamento sani macellati nell’impianto di macellazione o in azienda;

g)

«cervidi sani abbattuti durante la caccia»: cervidi selvatici uccisi nella stagione della caccia;

h)

«gruppi bersaglio»: cervidi quali definiti ai punti da c) a g).


ALLEGATO II

Prescrizioni minime per uno studio finalizzato ad accertare la presenza della malattia del dimagrimento cronico nei cervidi

1.   Campionamento delle specie bersaglio da parte degli Stati membri bersaglio.

a)

Gli Stati membri bersaglio prelevano campioni destinati all’accertamento della malattia del dimagrimento cronico conformemente alla tabella 1 per la loro popolazione di cervi rossi e di cervi della Virginia selvatici e conformemente alla tabella 2 per la loro popolazione di cervi rossi di allevamento.

Tali campioni possono essere prelevati da tutti i gruppi besaglio negli Stati membri bersaglio.

b)

L’autorità competente degli Stati membri bersaglio tiene conto dei criteri in appresso nel selezionare i campioni delle specie bersaglio:

i)

tutti i cervidi devono avere più di 18 mesi; l’età degli animali viene calcolata in base alla dentizione, a segni evidenti di maturità o ad altre informazioni affidabili;

ii)

nel caso dei cervidi sani abbattuti durante la caccia, i campioni sono prelevati in particolare da soggetti maschi;

iii)

nel caso dei cervidi sani macellati, i campioni sono prelevati in particolare da soggetti maschi e femmine più anziani;

c)

L’autorità competente degli Stati membri bersaglio tiene conto dell’esposizione ad eventuali fattori di rischio potenziale in appresso nel selezionare i campioni delle specie bersaglio:

i)

zone a forte densità di cervidi;

ii)

elevata incidenza di scrapie;

iii)

elevata incidenza di ESB;

iv)

cervidi che hanno assunto alimenti potenzialmente contaminati da EST;

v)

cervidi presenti in aziende o regioni nelle quali in passato sono state registrate importazioni di cervidi o di prodotti derivanti da cervidi originari di regioni colpite dalla malattia del dimagrimento cronico.

d)

L’autorità competente degli Stati membri bersaglio procedono a prelievi di campioni scelti a caso per selezionare le specie bersaglio da campionare.

2.   Campionamento in vista dell’accertamento della malattia del dimagrimento cronico in tutte le specie di cervidi nell’insieme degli Stati membri.

Tutti gli Stati membri prelevano campioni destinati all’accertamento della malattia del dimagrimento cronico, in ordine prioritario, da tutti i cervidi che presentano segni clinici o malati e dai cervidi morti o abbattuti, nonché dai cervidi di tutte le specie feriti o uccisi sulle strade. L’autorità competente degli Stati membri adotta misure di sensibilizzazione appropriate per far sì che il maggior numero possibile di tali cervidi sia oggetto di una prova intesa ad accertare la malattia del dimagrimento cronico.

Tabella 1

Cervo (Cervus elaphus) e cervo a coda bianca (Odocoileus virginianus) selvatici

 

Popolazione di specie bersaglio

Dimensione del campione

Repubblica ceca

25 000

598

Germania

150 000

598

Spagna

220 000-290 000

598

Francia

100 000

598

Italia

44 000

598

Lettonia

28 000

598

Ungheria

74 000

598

Austria

150 000

598

Polonia

600 000

598

Slovacchia

38 260

598

Finlandia

30 000

598

Regno Unito

382 500

598


Tabella 2

Cervo (Cervus elaphus elaphus) di allevamento

 

Popolazione di specie bersaglio

Dimensione del campione

Repubblica ceca

> 9 000

576

Germania

11 500

598

Francia

17 000

598

Irlanda

10 000

581

Austria

10 000

581

Regno Unito

28 000

598

3.   Campionamento e analisi di laboratorio

Per ciascun cervide appartenente ai campioni di cui ai punti 1 e 2 del presente allegato viene prelevato ed esaminato un campione dell’obex. Se è necessario effettuare un test biologico viene conservato un campione parziale in frigorifero o congelatore fino a quando le prove non diano risultati negativi.

L’autorità competente degli Stati membri devono far riferimento all’allegato X, capitolo C, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001 per gli orientamenti relativi ai metodi e protocolli.

I test rapidi di cui all’allegato X, capito C, punto 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 utilizzati per diagnosticare un’encefalopatia spongiforme trasmissibile (EST) nell’obex dei bovini o dei piccoli ruminanti sono considerati idonei al campionamento previsto ai punti 1 e 2 del presente allegato. Gli Stati membri possono anche ricorrere all’immunoistochimica ai fini dello screening; a tale scopo superano una prova di idoneità del laboratorio di riferimento comunitario (LRC). Quando uno Stato membro non è in grado di confermare un risultato positivo di un test rapido, trasmette i tessuti appropriati all’LRC per conferma. In caso di risultati positivi per le EST, si applica il protocollo previsto all’allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), sottopunti i) e ii), del regolamento (CE) n. 999/2001.

4.   Analisi genotipica

Il genoma della proteina prionica è determinato per ogni caso positivo di EST nei cervidi, conformemente alle linee direttive del laboratorio di riferimento comunitario per le EST.


ALLEGATO III

Misure successive ai test sui cervidi

1.

Quando un cervide destinato ad essere immesso in commercio per il consumo umano è stato selezionato ai fini dei test di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, gli Stati membri fanno sì che sia garantita la tracciabilità della carcassa e che questa non sia autorizzata alla vendita prima che il test rapido non dia risultato negativo.

2.

Per quanto possibile, e nei casi in cui si applichi il punto 1, il cacciatore, il guardiacaccia o l’allevatore, qualora noto, è informato del fatto che campioni sono sottoposti a test di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico e i risultati positivi di un test rapido gli sono comunicati quanto prima tramite mezzi autorizzati.

3.

Gli Stati membri si riservano il diritto di conservare il materiale in vista di altre prove diagnostiche o a fini di ricerca fino a quando i risultati del test rapido di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico non sono negativi.

4.

Per quanto possibile, eccezion fatta per il materiale da trattenere in vista di altre prove diagnostiche o a fini di ricerca, tutte le parti del corpo di un animale risultato positivo al test rapido, compresa la pelle, sono immediatamente distrutte in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a), b) o e), del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1).


(1)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.


ALLEGATO IV

Obblighi in materia di dichiarazione e di notifica

1.   Obblighi degli Stati membri

Informazioni che devono figurare nelle relazioni degli Stati membri sui risultati dello studio relativo alla malattia del dimagrimento cronico

a)

Il numero dei campioni di cervidi sottoposti ai test, ripartiti per gruppo bersaglio secondo i seguenti criteri:

specie,

cervidi di allevamento o selvatici,

gruppo bersaglio,

sesso,

età.

b)

I risultati dei test rapidi e di conferma (numero dei risultati positivi e negativi) e, ove possibile, dei test di discriminazione, il tessuto prelevato, nonché il test rapido e la tecnica di conferma utilizzati.

c)

La collocazione geografica, compreso il paese d’origine dei casi accertati di EST, qualora non coincida con lo Stato membro che effettua la segnalazione.

d)

Il genotipo e la specie di ogni cervide dichiarato positivo all’EST.

2.   Periodi di riferimento

I risultati del campionamento relativo alla malattia del dimagrimento cronico relativi all’anno precedente sono comunicati in una relazione annuale.

Tale relazione è presentata quanto prima, ma non oltre sei mesi dalla fine di ogni anno oggetto di studio.

La relazione relativa al 2007 riguarda i risultati della stagione venatoria 2007, anche se alcuni campioni sono stati prelevati nel 2008.


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