This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32006D0782
2006/782/EC: Council Decision of 24 October 2006 amending Decision 90/424/EEC on expenditure in the veterinary field
2006/782/CE: Decisione del Consiglio, del 24 ottobre 2006 , che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario
2006/782/CE: Decisione del Consiglio, del 24 ottobre 2006 , che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario
GU L 328 del 24.11.2006, p. 57–58
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 17/06/2009; abrog. impl. da 32009D0470 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.
24.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 328/57 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 ottobre 2006
che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario
(2006/782/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
dopo aver consultato il Comitato economico e sociale europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (3), prevede che gli Stati membri possano ricevere un contributo finanziario della Comunità per l’eradicazione di alcune malattie degli animali. La decisione prevede attualmente la possibilità di concedere il contributo finanziario della Comunità anche per l’eradicazione dell’anemia infettiva del salmone (ISA) e della necrosi ematopoietica infettiva (IHN), che possono colpire i salmonidi. |
(2) |
Le iniziative di lotta contro l’ISA e l’IHN possono beneficiare del contributo finanziario della Comunità unicamente a norma del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (4). |
(3) |
Alla luce dell’adozione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (5), occorre modificare la decisione 90/424/CEE affinché il contributo finanziario della Comunità possa essere concesso anche per le misure di eradicazione adottate dagli Stati membri per lottare contro altre malattie degli animali d’acquacoltura, fatte salve le disposizioni comunitarie di controllo. |
(4) |
Gli Stati membri possono ricevere contributi finanziari a sostegno del settore nazionale della pesca e dell’acquacoltura a norma del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, sul Fondo europeo per la pesca (6). L’articolo 32 di tale regolamento autorizza gli Stati membri a destinare fondi per l’eradicazione delle malattie nell’acquacoltura ai sensi della decisione 90/424/CEE. |
(5) |
È opportuno stanziare i fondi per l’eradicazione delle malattie degli animali d’acquacoltura nel quadro dei programmi operativi istituiti a norma del regolamento (CE) n. 1198/2006 il cui bilancio viene fissato all’inizio del periodo di programmazione. |
(6) |
I contributi finanziari comunitari destinati alla lotta contro le malattie degli animali d’acquacoltura dovrebbero essere oggetto di un esame volto a verificare il rispetto delle disposizioni di lotta stabilite dalla direttiva 2006/88/CE, conformemente alle procedure applicabili a tale esame e controllo per alcune malattie degli animali terrestri. |
(7) |
È quindi opportuno applicare le procedure per il contributo finanziario di cui alla decisione 90/424/CEE anche all’utilizzo del contributo finanziario destinato alla lotta contro le malattie degli animali d’acquacoltura a norma del regolamento (CE) n. 1198/2006. |
(8) |
È opportuno che la presente decisione si applichi contemporaneamente alla direttiva 2006/88/CE. |
(9) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 90/424/CEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 90/424/CEE è modificata come segue:
1) |
all'articolo 3, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti trattini:
|
2) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 3 ter Gli Stati membri possono stanziare fondi nel quadro dei programmi operativi stabiliti a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, sul Fondo europeo per la pesca (7), per l’eradicazione delle malattie esotiche degli animali d’acquacoltura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della presente decisione, conformemente alle procedure definite all’articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, della presente decisione, purché siano rispettate le misure minime di lotta e eradicazione stabilite nella sezione 3 del capo V della direttiva 2006/88/CE, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (8). |
3) |
all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L'elenco figurante all'articolo 3, paragrafo 1, può essere completato, secondo la procedura prevista all'articolo 41, in funzione dell'evoluzione della situazione, al fine di includere le malattie che devono essere notificate conformemente alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (9), e le malattie trasmissibili agli animali d'acquacoltura, o modificato o ridotto per tener conto dei progressi realizzati nell'ambito delle azioni di lotta decise a livello comunitario contro talune malattie. |
4) |
all'articolo 24 è aggiunto il seguente paragrafo: «13. Gli Stati membri possono stanziare fondi nel quadro dei programmi operativi stabiliti a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1198/2006 per l’eradicazione delle malattie degli animali d’acquacoltura di cui all’allegato. I fondi sono assegnati conformemente alle procedure previste nel presente articolo, con i seguenti adattamenti:
L’eradicazione va effettuata conformemente all’articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE o nel quadro di un programma di eradicazione elaborato, approvato e condotto conformemente all’articolo 44, paragrafo 2, di detta direttiva.»; |
5) |
nell'allegato, gruppo I, sono aggiunti i seguenti trattini:
|
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o agosto 2008.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA
(1) Parere del 27 aprile 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 88 dell'11.4.2006, pag. 13. Parere reso a seguito di consultazione non obbligatoria.
(3) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).
(4) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 485/2005 (GU L 81 del 30.3.2005, pag. 1).
(5) Cfr. pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.
(7) GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.
(8) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.»;
(9) GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/216/CE della Commissione (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 27).»;