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Document JOL_2006_239_R_0001_01

2006/580/CE: Decisione del Consiglio, del 12 giugno 2006 , relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra
Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra
Protocollo n. 1 sui prodotti siderurgici (Protocollo n. 1 dell'ASA)
Protocollo n. 2 sugli scambi tra L'Albania e la Comunità nel settore dei prodotti agricoli trasformati (Protocollo n. 2 dell'ASA)
Protocollo n. 3 riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato (Protocollo n. 3 dell'ASA)
Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (Protocollo n. 4 dell'ASA)
Protocollo n. 5 sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale (Protocollo n. 6 dell'ASA)
Atto finale

GU L 239 del 1.9.2006, p. 1–247 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 239/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2006

relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra

(2006/580/EG)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e con l'articolo 300, paragrafo 3, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 12 giugno 2006, è necessario approvare l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra.

(2)

Le disposizioni commerciali contenute nell'accordo sono di carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente nella politica commerciale della Comunità verso paesi terzi non appartenenti alla regione dei Balcani occidentali.

(3)

È opportuno firmare e approvare l’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Sono approvati, a nome della Comunità, l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra (di seguito «l'accordo»), i relativi allegati e protocolli, nonché le dichiarazioni accluse all'atto finale.

2.   I testi di cui al paragrafo 1 sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo e a depositare lo strumento di approvazione di cui all'articolo 56 dell’accordo a nome della Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK


ACCORDO INTERINALE

sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la comunità europea, da una parte, e la repubblica di albania, dall'altra

LA COMUNITÀ EUROPEA,

di seguito denominata «la Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI ALBANIA,

di seguito denominata «l'Albania»,

dall'altra,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Albania, dall'altra (di seguito «l'accordo di stabilizzazione e di associazione»), è stato firmato a Lussemburgo il 12 giugno 2006.

(2)

L'accordo di stabilizzazione e di associazione mira ad instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano all'Albania di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti già avviati con l'Unione europea.

(3)

Occorre sviluppare i legami commerciali consolidando e ampliando i rapporti già avviati, in particolare con l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Albania sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica (di seguito «l'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica») firmato l'11 maggio 1992, che è entrato in vigore il 4 dicembre 1992.

(4)

A tal fine, occorre applicare prima possibile, mediante un accordo interinale, le disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione riguardanti gli scambi e le questioni commerciali.

(5)

Alcune disposizioni in materia di transito del protocollo n. 5 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, relative al traffico di transito stradale, sono direttamente collegate alla libera circolazione delle merci e dovrebbero pertanto essere inserite nel presente accordo interinale.

(6)

In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e dell'istituzione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, la commissione mista istituita dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica può esercitare i poteri conferiti dall'accordo di stabilizzazione e di associazione al consiglio di stabilizzazione e di associazione e al comitato di stabilizzazione e di associazione onde applicare l'accordo interinale,

LA COMUNITÀ EUROPEA

Ursula PLASSNIK,

Ministro federale degli affari esteri della Repubblica d'Austria,

presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea

Olli REHN,

Membro della Commissione europea responsabile dell'allargamento

L'ALBANIA

Sali BERISHA,

Primo Ministro

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 (articolo 2 dell'ASA)

La politica interna ed estera delle parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale e dello Stato di diritto, nonché dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2 (articolo 7 dell'ASA)

Il presente accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC ed è attuato in conformità di tali disposizioni, in particolare l'articolo XXIV del GATT 1994.

TITOLO II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 3 (articolo 16 dell'ASA)

1.   Nel corso di un periodo della durata massima di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Albania istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Esse tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito.

2.   Per classificare le merci negli scambi tra le parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.

3.   Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma del presente accordo.

4.   I dazi ridotti applicati all'Albania, calcolati nel modo indicato nel presente accordo, sono arrotondati a numeri interi secondo principi aritmetici comuni. Di conseguenza, tutte le cifre con meno di 50 (compreso) dopo la virgola sono arrotondate per difetto al numero intero più vicino e tutte le cifre con più di 50 dopo la virgola sono arrotondate per eccesso al numero intero più vicino.

5.   Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dai negoziati tariffari in sede di OMC, i suddetti dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 3 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.

6.   La Comunità e l'Albania si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

CAPITOLO I

Prodotti industriali

Articolo 4 (articolo 17 dell'ASA)

1.   Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o dell'Albania elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).

2.   Gli scambi tra le parti di prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.

Articolo 5 (articolo 18 dell'ASA)

1.   I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dell'Albania sono aboliti alla data di entrata in vigore del presente accordo.

2.   Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure di effetto equivalente relative ai prodotti originari dell'Albania sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 6 (articolo 19 dell'ASA)

1.   I dazi doganali applicabili alle importazioni in Albania di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate nell'allegato I sono aboliti alla data di entrata in vigore del presente accordo.

2.   I dazi doganali applicabili alle importazioni in Albania di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione è ridotto all'80 % del dazio di base,

il 1o gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione è ridotto al 60 % del dazio di base,

il 1o gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione è ridotto al 40 % del dazio di base,

il 1o gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione è ridotto al 20 % del dazio di base,

il 1o gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione è ridotto al 10 % del dazio di base,

il 1o gennaio del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.

3.   Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Albania di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 7 (articolo 20 dell'ASA)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Albania aboliscono, nei loro scambi, tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione.

Articolo 8 (articolo 21 dell'ASA)

1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Albania aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.

2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Albania aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

Articolo 9 (articolo 22 dell'ASA)

L'Albania si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali negli scambi con la Comunità più rapidamente di quanto previsto all'articolo 6 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta la situazione e formula le raccomandazioni del caso.

Articolo 10 (articolo 23 dell'ASA)

Il protocollo n. 1 determina il regime applicabile ai prodotti siderurgici di cui ai capitoli 72 e 73 della nomenclatura combinata.

CAPITOLO II

Agricoltura e pesca

Articolo 11 (articolo 24 dell'ASA)

Definizione

1.   Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità o dell'Albania.

2.   Per «prodotti agricoli e della pesca» si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).

3.   La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605, e sottovoci 051191, 2301 20 00 e 1902 20 10.

Articolo 12 (articolo 25 dell'ASA)

Il protocollo n. 2 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.

Articolo 13 (articolo 26 dell'ASA)

1.   Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari dell'Albania e le misure di effetto equivalente.

2.   Alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità e le misure di effetto equivalente.

Articolo 14 (articolo 27 dell'ASA)

Prodotti agricoli

1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari dell'Albania, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata.

Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.

2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità concede l'accesso in franchigia doganale per le importazioni nella Comunità dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari dell'Albania, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 1 000 t.

3.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania:

a)

abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato II (a);

b)

riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato II (b), in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;

c)

abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato II (c), entro i limiti dei contingenti tariffari indicati in tale allegato per ciascun prodotto.

4.   Il protocollo n. 3 determina il regime applicabile ai vini e alle bevande spiritose indicati nel protocollo stesso.

5.   L'Albania beneficia integralmente dei contingenti indicati nel presente accordo per il resto dell'anno di calendario nel quale lo stesso entra in vigore.

Articolo 15 (articolo 28 dell'ASA)

Pesci e prodotti della pesca

1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutti i dazi doganali sui pesci e sui prodotti della pesca, esclusi quelli elencati nell'allegato III, originari dell'Albania. I prodotti elencati all'allegato III sono soggetti alle disposizioni in esso contenute.

L'Albania beneficia integralmente dei contingenti indicati nel presente accordo per il resto dell'anno di calendario nel quale lo stesso entra in vigore.

2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania evita di applicare dazi doganali od oneri di effetto equivalente a un dazio doganale ai pesci e ai prodotti della pesca originari della Comunità.

Articolo 16 (articolo 29 dell'ASA)

Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, della sensibilità specifica di questi, delle norme delle politiche comuni della Comunità e delle politiche dell'Albania nei settori dell'agricoltura e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia albanese e delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC, entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo la Comunità e l'Albania esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.

Articolo 17 (articolo 30 dell'ASA)

Le disposizioni del presente capitolo non impediscono alle parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.

Articolo 18 (articolo 31 dell'ASA)

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare gli articoli 25 e 30, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle due parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 12, 14 e 15 provochino gravi perturbazioni sui mercati o ai dispositivi regolamentari interni dell'altra parte, le parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di una siffatta soluzione, la parte interessata può adottare le misure opportune che ritiene necessarie.

CAPITOLO III

Disposizioni comuni

Articolo 19 (articolo 32 dell'ASA)

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti tra le parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn. 1, 2 e 3.

Articolo 20 (articolo 33 dell'ASA)

Clausola di standstill

1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, né oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e l'Albania, né si aumentano quelli già applicati.

2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, né misure di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e l'Albania, né sono rese più restrittive quelle esistenti.

3.   Fatte salve le concessioni riconosciute a norma dell'articolo 13, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agricole dell'Albania e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati II e III.

Articolo 21 (articolo 34 dell'ASA)

Divieto di discriminazione fiscale

1.   Le parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse già esistano.

2.   I prodotti esportati nel territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.

Articolo 22 (articolo 35 dell'ASA)

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 23 (articolo 36 dell'ASA)

Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere

1.   Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

2.   Durante i periodi transitori di cui all'articolo 6, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e l'Albania o derivanti dagli accordi bilaterali conclusi dall'Albania per promuovere il commercio regionale.

3.   Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si avviano consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e dell'Albania sanciti nel presente accordo.

Articolo 24 (articolo 37 dell'ASA)

Dumping e sovvenzioni

1.   Nessuna disposizione del presente accordo vieta alle parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 25.

2.   Qualora una delle parti ritenga che negli scambi con l'altra parte stiano verificandosi pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, la prima parte può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.

Articolo 25 (articolo 38 dell'ASA)

Clausola di salvaguardia generale

1.   Si applicano tra le parti le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

2.   Qualora un prodotto di una parte venga importato nel territorio dell'altra parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio della parte importatrice, oppure

gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della parte importatrice,

la parte importatrice può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo.

3.   Le misure di salvaguardia bilaterali applicate alle importazioni dall'altra parte, la cui portata è limitata a quanto necessario per ovviare alle difficoltà insorte, consistono di norma nella sospensione dell'ulteriore riduzione di tutte le aliquote applicabili del dazio indicate nel presente accordo per il prodotto in questione o nell'aumento dell'aliquota del dazio applicabile a tale prodotto entro un limite massimo corrispondente all'aliquota della nazione più favorita applicabile allo stesso prodotto. Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito e non possono essere applicate per più di un anno. In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono prendere misure per un massimo di tre anni. Non si possono applicare misure di salvaguardia bilaterali alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno tre anni dallo scadere delle misure in questione.

4.   Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste oppure, nei casi in cui si applica il paragrafo 5, lettera b), prima possibile, la parte interessata, sia essa la Comunità o l'Albania, fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

5.   Ai fini dell'attuazione dei suddetti paragrafi, si applicano le seguenti disposizioni.

a)

Le difficoltà create dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposte all'esame del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora il consiglio di stabilizzazione e di associazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformità delle disposizioni del presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate a norma dell'articolo XIX del GATT e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia mantengono il livello/margine preferenziale concesso nel quadro del presente accordo.

b)

Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure provvisorie necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra parte.

Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

6.   Qualora la Comunità o l'Albania assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficoltà di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra parte.

Articolo 26 (articolo 39 dell'ASA)

Clausola di penuria

1.   Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo provochi:

a)

una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la parte esportatrice, oppure

b)

una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la parte esportatrice applichi restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure od oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano probabilmente comportare, gravi difficoltà per la parte esportatrice,

quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.

2.   Nello scegliere le misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Dette misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.

3.   Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o prima possibile, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la parte interessata, sia essa la Comunità o l'Albania, fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Le parti, nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, possono convenire su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficoltà. Qualora non venga raggiunto un accordo entro trenta giorni da quando la questione è stata presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la parte esportatrice può applicare le misure di cui al presente articolo alle esportazioni del prodotto in questione.

4.   Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata, sia essa la Comunità o l'Albania, può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra parte.

5.   Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

Articolo 27 (articolo 40 dell'ASA)

Monopoli di Stato

L'Albania procede al progressivo adeguamento dei monopoli nazionali a carattere commerciale in modo che, entro la fine del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, venga eliminata qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri e i cittadini albanesi per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e alla commercializzazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

Articolo 28 (articolo 41 dell'ASA)

Salvo diverse disposizioni del presente accordo, il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

Articolo 29 (articolo 42 dell'ASA)

Restrizioni autorizzate

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non devono costituire tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

Articolo 30 (articolo 43 dell'ASA)

1.   Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo, le parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarità e le frodi nel settore doganale.

2.   Quando una parte constata, in base ad informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi a norma del presente titolo, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.

3.   Ai fini del presente articolo, per «mancata cooperazione amministrativa» si intende, fra l'altro:

a)

la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;

b)

il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l'operazione;

c)

il reiterato rifiuto dell'autorizzazione ad effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nella concessione di tale autorizzazione.

Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell'altra parte, legato a informazioni oggettive relative alle irregolarità o alle frodi.

4.   L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

a)

la parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni e le informazioni oggettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, allo scopo di giungere ad una soluzione accettabile per entrambe le parti.

b)

Qualora le parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione.

c)

Le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della parte in questione. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee vengono notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione subito dopo l'adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

5.   Parallelamente alla notifica al comitato di stabilizzazione e di associazione a norma del paragrafo 4, lettera a), la parte interessata pubblica nella propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori in cui si indica che per il prodotto interessato si sono constatate, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.

Articolo 31 (articolo 44 dell'ASA)

Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, e in particolare nell'applicare le disposizioni del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all'importazione, la parte contraente che subisce dette conseguenze può chiedere al consiglio di stabilizzazione e di associazione di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure del caso onde risolvere la situazione.

Articolo 32 (articolo 45 dell'ASA)

L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie.

TITOLO III

ALTRE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI SCAMBI E LE QUESTIONI COMMERCIALI

Articolo 33 (articolo 59, paragrafo 1, dell'ASA)

Traffico di transito

1.   Ai fini del presente articolo si intende per:

a)

traffico comunitario di transito: il trasporto di merci in transito attraverso il territorio albanese, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro della Comunità, effettuato da un vettore stabilito nella Comunità;

b)

traffico albanese di transito: il trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Comunità, in partenza dall'Albania e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione dell'Albania.

2.   Le parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni al traffico comunitario di transito attraverso l'Albania e al traffico albanese di transito attraverso la Comunità.

3.   Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori della Comunità aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi di cui all'articolo 5 del protocollo n. 5 sui trasporti terrestri all'accordo di stabilizzazione e di associazione e, analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio della Comunità vicino alla frontiera con l'Albania, la questione viene sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell'articolo 43 del presente accordo. Le parti possono proporre misure temporanee eccezionali non discriminatorie ritenute necessarie per limitare o attenuare tali problemi.

4.   Le parti evitano di prendere misure unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunità e dell'Albania. Ciascuna parte prende tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell'altra parte.

5.   Le parti convengono di snellire il flusso delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito.

6.   Le parti decidono di favorire, nella misura necessaria, l'adozione di altre misure di semplificazione e di collaborare a tal fine.

7.   La cooperazione tra le parti si svolge nell'ambito del comitato di stabilizzazione e di associazione in conformità dell'articolo 43 del presente accordo. La commissione mista coordina, in particolare, le attività di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale, segnatamente il traffico di transito.

Articolo 34 (articolo 60 dell'ASA)

Le parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e l'Albania.

Articolo 35 (articolo 67 dell'ASA)

1.   Le parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra parte un calendario per la loro abolizione.

2.   Qualora uno o più Stati membri o l'Albania abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l'Albania, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o l'Albania, secondo il caso, informano senza indugio l'altra parte.

3.   Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

Articolo 36 (articolo 69 dell'ASA)

Le disposizioni del presente accordo non vietano alle parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

Articolo 37 (articolo 71 dell'ASA)

Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico

1.   Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e l'Albania:

i)

tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

ii)

lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o dell'Albania, o in una sua parte sostanziale;

iii)

qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2.   Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunità, in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato che istituisce la Comunità europea e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie.

3.   Le parti assicurano che vengano conferiti ad un organismo pubblico indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punti i) e ii), per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di diritti speciali.

4.   L'Albania istituisce un'autorità indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale autorità può autorizzare, tra l'altro, regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformità del paragrafo 2, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente.

5.   Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, presentando in particolare all'altra parte una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e la presentazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle parti, l'altra parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuto pubblico.

6.   L'Albania compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorità di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

7.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punto iii), le parti accettano che, durante i primi dieci anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dall'Albania venga valutato tenendo conto del fatto che l'Albania deve essere assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania presenta alla Commissione delle Comunità europee i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'autorità di cui al paragrafo 4 e la Commissione delle Comunità europee valutano quindi congiuntamente l'ammissibilità delle regioni dell'Albania e le corrispondenti intensità massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalità regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia.

8.   Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo II:

il paragrafo 1, punto iii), non si applica,

le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i), sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità a norma degli articoli 36 e 37 del trattato che istituisce la Comunità europea, e a strumenti comunitari specifici adottati su tale base.

9.   Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, le parti possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle parti, di misure antidumping o compensative conformemente agli articoli pertinenti del GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa.

Articolo 38 (articolo 72 dell'ASA)

Entro la fine del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania applica alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi i principi sanciti dal trattato che istituisce la Comunità europea, con particolare riguardo all'articolo 86.

I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo transitorio non comprendono la possibilità di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni dalla Comunità in Albania.

Articolo 39 (articolo 73 dell'ASA)

Proprietà intellettuale, industriale e commerciale

1.   A norma del presente articolo e dell'allegato IV, le parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2.   L'Albania prende tutte le misure necessarie per garantire, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.

3.   L'Albania si impegna a aderire, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui al paragrafo 1 dell'allegato IV. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di obbligare l'Albania ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore.

4.   Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Articolo 40 (articolo 74 dell'ASA)

Appalti pubblici

1.   Le parti sono favorevoli a una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito dell'OMC.

2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le società albanesi, stabilite o meno nella Comunità, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie.

Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il governo albanese avrà adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunità esaminerà periodicamente se l'Albania abbia effettivamente introdotto tale normativa.

3.   Entro e non oltre quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie non stabilite in Albania potranno accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Albania conformemente alla legge sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società albanesi.

4.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilità per l'Albania di garantire a tutte le società comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Albania possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società albanesi.

Articolo 41 (articolo 97 dell'ASA)

Dogane

1.   Le parti avviano una cooperazione in questo settore per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni che verranno adottate in campo commerciale e per ravvicinare il sistema doganale dell'Albania a quello comunitario, il che contribuirà a facilitare le misure di liberalizzazione previste nell'accordo di stabilizzazione e di associazione e il graduale ravvicinamento della legislazione doganale albanese all'acquis.

2.   La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di dogane.

3.   Il protocollo n. 5 definisce le regole di assistenza amministrativa reciproca tra le parti in materia doganale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 42

La commissione mista istituita dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, firmato a Bruxelles l'11 maggio 1992, esercita i poteri e svolge le funzioni conferiti dal presente accordo al consiglio di stabilizzazione e di associazione o al comitato di stabilizzazione e di associazione.

Fatto salvo l'articolo 43, la commissione mista opera secondo le stesse modalità seguite finora nell'ambito dell'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica.

Articolo 43 (articoli 117 e 118 dell'ASA)

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, la commissione mista ha il potere di prendere decisioni nel campo d'applicazione del presente accordo, nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione.

La commissione mista può altresì formulare adeguate raccomandazioni. Essa elabora decisioni e raccomandazioni previo accordo tra le parti.

La commissione mista adotta il proprio regolamento interno. Essa si riunisce ad intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedano. La commissione mista è presieduta a turno da ciascuna delle parti. Nei limiti del possibile, l'ordine del giorno delle riunioni della commissione mista viene stabilito in anticipo.

Articolo 44 (articolo 119 dell'ASA)

Ciascuna delle parti può deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.

Articolo 45 (articolo 123 dell'ASA)

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà.

Articolo 46 (articolo 124 dell'ASA)

L'accordo non impedisce ad una parte di prendere qualsiasi misura:

a)

ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;

b)

inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

c)

ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 47 (articolo 125 dell'ASA)

1.   Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

il regime applicato dall'Albania nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o filiali,

il regime applicato dalla Comunità nei confronti dell'Albania non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini, società o filiali albanesi.

2.   Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 48 (articolo 15 dell'ASA)

Cooperazione con i paesi candidati all'adesione all'Unione europea

1.   L'Albania può promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all'adesione all'Unione europea in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo. Scopo della convenzione è allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra l'Albania e detto paese alla parte pertinente delle relazioni tra quest'ultimo, la Comunità e i suoi Stati membri.

2.   L'Albania avvierà negoziati con la Turchia al fine di concludere, su basi reciprocamente vantaggiose, un accordo che istituisca una zona di libero scambio tra le parti in conformità dell'articolo XXIV del GATT.

I negoziati iniziano prima possibile, affinché l'accordo suddetto sia concluso entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 49 (articolo 126 dell'ASA)

1.   Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nel presente accordo.

2.   Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti.

3.   Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

Articolo 50 (articolo 127 dell'ASA)

Le parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano in alcun modo l'applicazione degli articoli 18, 24, 25, 26 e 30.

Articolo 51 (articolo 129 dell'ASA)

Gli allegati da I a IV e i protocolli nn. 1, 2, 3, 4 e 5 sono parte integrante del presente accordo.

I riferimenti contenuti negli allegati e nei protocolli riguardano gli articoli dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e rimandano agli articoli corrispondenti del presente accordo come indicato nei titoli degli articoli di quest'ultimo.

Articolo 52

Il presente accordo si applica fino all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione firmato a Lussemburgo il 12 giugno 2006.

Ciascuna parte può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra parte. Il presente accordo scade dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

Articolo 53 (articolo 132 dell'ASA)

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni precisate in detto trattato, e, dall'altro, al territorio dell'Albania.

Articolo 54 (articolo 133 dell'ASA)

Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.

Articolo 55 (articolo 134 dell'ASA)

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 56 (articolo 135 dell'ASA)

Il presente accordo è approvato o ratificato dalle parti secondo le rispettive procedure.

Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

All'entrata in vigore del presente accordo vengono sospesi gli articoli da 3 a 14 dell' accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, firmato l'11 maggio 1992.

Hecho en Luxemburgo, el doce de junio del dos mil seis.

V Lucemburku dne dvanáctého června dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den tolvte juni to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zwölften Juni zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta juunikuu kaheteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις δώδεκα Ιουνίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg on the twelfth day of June in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le douze juin deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dodici giugno duemilasei.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada divpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų birželio dvyliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év június tizenkettedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fit-tnax jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de twaalfde juni tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwunastego czerwca roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Luxemburgo, em doze de Junho de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa dvanásteho júna dvetisícšesť.

V Luxembourgu, dvanajstega junija leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissakahdentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tolfte juni tjugohundrasex.

Bërë në Luksemburg në datë dymbëdhjetë qershor të vitit dymijë e gjashtë.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Për Komunitetin Evropian

Image

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

På Republikken Albaniens vegne

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica di Albania

Albānijas Republikas vārdā -

Albanijos Respublikos vardu

az Albán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' l-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërisë

Image

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I —

Concessioni tariffarie accordate dall'Albania ai prodotti industriali della Comunità

Allegato II (a) —

Concessioni tariffarie accordate dall'Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a)]

Allegato II (b) —

Concessioni tariffarie accordate dall'Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b)]

Allegato II (c) —

Concessioni tariffarie accordate dall'Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c)]

Allegato III —

Concessioni comunitarie relative ai pesci e ai prodotti della pesca albanesi

Allegato IV —

Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

ALLEGATO I (Allegato I dell'asa)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL'ALBANIA AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ

(di cui all'articolo 19)

I dazi doganali vengono ridotti secondo il calendario seguente:

alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto all'80 % del dazio di base,

il 1o gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto al 60 % del dazio di base,

il 1o gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto al 40 % del dazio di base,

il 1o gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto al 20 % del dazio di base,

il 1o gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto al 10 % del dazio di base,

il 1o gennaio del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, i rimanenti dazi all'importazione saranno aboliti.

SA 8+

Designazione delle merci

2501 00 91

– – – –

Sale per l'alimentazione umana

2523

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati

2710 11 25

– – – – –

Altre benzine speciali

2710 11 41

– – – – – – – –

Benzine per motori aventi tenore di piombo inferiore o uguale a 0,013 g/l, aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95

2710 11 70

– – – – –

Carboturbi tipo benzina

 

– – – – –

Petrolio lampante

2710 19 21

– – – – – –

Carboturbi

2710 19 25

– – – – – –

Altro

2710 19 29

– – – – –

Altri oli medi

 

– – – –

Oli da gas

2710 19 31

– – – – –

Oli da gas destinati a subire un trattamento definito

2710 19 35

– – – – –

Oli da gas destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 31

 

– – – – –

Destinati ad altri usi:

2710 19 41

– – – – – –

Aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,05 %

2710 19 45

– – – – – –

Aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,05 % e inferiore o uguale a 0,2 %

2710 19 49

– – – – – –

Oli da gas destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,2 %

2710 19 69

– – – – – –

Oli combustibili destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2,8 %

2713 12 00

Coke di petrolio calcinato

2713 20 00

Bitume di petrolio

2713 90

Altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:

2713 90 10

– –

Destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 2803

2713 90 90

– –

Altri

3103 10 10

– –

Con tenore di pentaossido di difosforo superiore a 35 %, in peso

3103 10 90

– –

Altri

3304 91 00

– –

Ciprie, comprese le polveri compatte

3304 99 00

– –

Altre

3305 10 00

Shampoo

3305 30 00

Lacche per capelli

3305 90 10

– –

Lozioni per capelli

3305 90 90

– –

Altre

3306 10 00

Dentifrici

3307 10 00

Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba

3307 20 00

Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore

3401 11 00

– –

Saponi da toletta (compresi quelli ad uso medicinale)

3401 19 00

– –

Altri

3401 20 10

– –

Saponi in fiocchi, scaglie, granuli o polveri

3401 20 90

– –

Altri

3402 20 20

– –

Preparazioni tensioattive

3402 20 90

– –

Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire

3402 90 10

– –

Preparazioni tensioattive

3405 20 00

Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno

3405 30 00

Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli

3405 90 90

– –

Altri

3923 10 00

Scatole, casse, casellari e oggetti simili

 

Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci:

3923 21 00

– –

Di polimeri di etilene

3923 29

– –

Di altre materie plastiche:

3923 29 10

– – –

Di policloruro di vinile

3923 29 90

– – –

Altri

3924

Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche:

3924 10 00

Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina

3924 90

Altri:

 

– –

Di cellulosa rigenerata:

3924 90 11

– – –

Spugne

3924 90 19

– – –

Altri

3924 90 90

– –

Altri

3925 10 00

Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri

3926

Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914

 

Pneumatici rigenerati

4012 11 00

– –

Dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa)

4012 12 00

– –

Dei tipi utilizzati per autobus o autocarri

4012 13 90

– – –

Altri

4012 20 90

– –

Altri

4012 90 20

– –

Gomme piene o semipiene

6401 10

Calzature con puntale protettivo di metallo:

6401 10 10

– –

Con tomaie di gomma

6401 10 90

– –

Con tomaie di materia plastica

 

Altre calzature:

6401 91

– –

Che ricoprono il ginocchio:

6401 91 10

– – –

Altre calzature che ricoprono il ginocchio con tomaie di gomma

6401 91 90

– – –

Altre calzature che ricoprono il ginocchio con tomaie di materia plastica

6401 92

– –

Che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio:

6401 92 10

– – –

Altre calzature che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio con tomaie di gomma

6401 92 90

– – –

Altre calzature che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio con tomaie di materia plastica

6401 99

– –

Altre:

6401 99 10

– – –

Altre calzature con tomaie di gomma

6401 99 90

– – –

Altre calzature con tomaie di materia plastica

6402 99 50

– – – –

Pantofole ed altre calzature da camera

6404 19 90

– – –

Altre

6404 20

Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito

6404 20 10

– –

Pantofole ed altre calzature da camera

6404 20 90

– –

Altre

6405

Altre calzature:

6405 10

Con tomaie di cuoio naturale o ricostituito:

6405 10 10

– –

Altre calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, con suole esterne di legno o di sughero

6405 10 90

– –

Altre calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, con suole esterne di altre materie

6405 20

Con tomaie di materie tessili:

6405 20 10

– –

Con suole esterne di legno o di sughero

 

– –

Con suole esterne di altre materie:

6405 20 91

– – –

Pantofole ed altre calzature da camera

6405 20 99

– – –

Altre

6405 90

Altre

6405 90 10

– –

Con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito

6405 90 90

– –

Con suole esterne di altre materie

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti:

6406 10

Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide:

 

– –

Di cuoio naturale:

6406 10 11

– – –

Tomaie

6406 10 19

– – –

Parti di tomaie

6406 10 90

– –

Di altre materie

6904

Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica:

6904 10 00

Mattoni da costruzione di ceramica

6904 90 00

Altri

6905

Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia:

6905 10 00

Tegole

6905 90 00

Altre

6907

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto:

6908

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto:

7213 10 00

Aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (CECA)

7213 91 10

– – –

Del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo

7213 91 20

– – –

Del tipo utilizzato per il rinforzo dei pneumatici

 

– – –

Altre

7213 91 41

– – – –

Contenenti, in peso, 0,06 % o meno di carbonio

7213 91 49

– – – –

Contenenti, in peso, più di 0,06 % e meno di 0,25 % di carbonio

7213 91 70

– – – –

Contenenti, in peso, 0,25 % o più e non più di 0,75 % di carbonio

7212 91 90

– – – –

Contenenti, in peso, più di 0,75 % di carbonio

7213 99

– –

Altre:

7213 99 10

– – –

Contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

7214 10 00

Fucinate

7214 20 00

Aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione

7214 91 10

– – –

Contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

7214 91 90

– – –

Contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio (CECA)

7214 99

– –

Altre:

 

– – –

Contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

7214 99 10

– – – –

Del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo

 

– – – –

Altre, di sezione circolare con diametro:

7214 99 31

– – – – –

Uguale o superiore a 80 mm

7214 99 39

– – – – –

Inferiore a 80 mm

7214 99 50

– – – –

Altre

 

– – –

Contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio:

 

– – – –

Di sezione circolare con diametro:

7214 99 61

– – – – –

Uguale o superiore a 80 mm

7214 99 69

– – – – –

Inferiore a 80 mm

7214 99 80

– – – –

Altre

7214 99 90

– – –

Contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio

7306 60 31

– – – –

Inferiore o uguale a 2 mm

7306 60 39

– – – –

Superiore a 2 mm

7306 60 90

– – –

Di altre sezioni

7306 90 00

Altre

7326 90 97 00

– – –

Altri

7408 11 00

– –

Di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm

7408 19

– –

Altri:

7408 19 10

– – –

Di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 0,5 mm

7408 19 90

– – –

Di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non supera 0,5 mm

7413 00 91

– –

Di rame raffinato

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:

 

Fili per avvolgimenti:

8544 11

– –

Di rame:

8544 11 10

– – –

Smaltati o laccati

8544 11 90

– – –

Altri

8544 19

– –

Altri:

8544 19 10

– – –

Smaltati o laccati

8544 19 90

– – –

Altri

8544 20 00

Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali

8544 59 10

– – –

Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm

 

– – –

Altri

8544 59 20

– – – –

Per una tensione di 1 000 V

8544 59 80

– – – –

Per tensioni superiori a 80 V, ma inferiori a 1 000 V

8544 60

Altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V:

8544 60 10

– –

Con conduttori di rame

8544 60 90

– –

Con altri conduttori

9403 30

Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici:

 

– –

Di altezza inferiore o uguale a 80 cm:

9403 30 11

– – –

Scrivanie

9403 30 19

– – –

Altri

 

– –

Di altezza superiore a 80 cm:

9403 30 91

– – –

Armadi, classificatori e schedari

9403 30 99

– – –

Altri

9403 40

Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine:

9403 40 10

– –

Elementi di cucine componibili

9403 40 90

– –

Altri

9403 60 30

– –

Mobili di legno dei tipi utilizzati nei negozi

ALLEGATO II (a) [ALLEGATO II (a) dell'ASA]

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL'ALBANIA ALLE MATERIE PRIME AGRICOLE ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ

[di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a)]

In esenzione doganale per quantitativi illimitati a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice SA (1)

Designazione delle merci

0101 10 10

CAVALLI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA

0101 10 90

ASINI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA

0102 10 10

GIOVENCHE (BOVINI FEMMINE CHE NON HANNO ANCORA FIGLIATO) RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA, DESTINATE ALLA RIPRODUZIONE

0102 10 30

VACCHE RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA (ESCLUSE LE GIOVENCHE), BOVINI FEMMINE DESTINATE ALLA RIPRODUZIONE

0102 10 90

ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA (ESCLUSE LE GIOVENCHE E LE VACCHE)

0102 90 29

ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA DOMESTICA DI PESO SUPERIORE A 80 KG E INFERIORE O UGUALE A 160 KG (ESCLUSI GLI ANIMALI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE E GLI ANIMALI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA)

0103 10 00

ANIMALI DELLA SPECIE SUINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA

0103 91 10

ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, DI PESO INFERIORE A 50 KG (ESCLUSI I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA)

0103 91 90

ANIMALI VIVI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, DI PESO INFERIORE A 50 KG

0103 92 11

SCROFE VIVE, CHE HANNO FIGLIATO ALMENO UNA VOLTA, DI PESO UGUALE O SUPERIORE A 160 KG (ESCLUSE LE RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA)

0103 92 19

ANIMALI VIVI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, DI PESO UGUALE O SUPERIORE A 50 KG (ESCLUSE LE SCROFE CHE HANNO FIGLIATO ALMENO UNA VOLTA E DI UN PESO MINIMO DI 160 KG, E LE RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA)

0103 92 90

ANIMALI VIVI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, DI PESO UGUALE O SUPERIORE A 50 KG

0104 10 10

ANIMALI DELLA SPECIE OVINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA

0104 10 30

AGNELLI NON ANCORA USCITI DALL'ANNO (ESCLUSI I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA)

0104 10 80

ANIMALI VIVI DELLA SPECIE OVINA (ESCLUSI GLI AGNELLI E I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA)

0104 20 10

ANIMALI DELLA SPECIE CAPRINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA

0104 20 90

ANIMALI VIVI DELLA SPECIE CAPRINA (ESCLUSI I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA)

0105 11 11

PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE, DI RAZZE OVAIOLE DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G

0105 11 19

PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G (ESCLUSE LE RAZZE OVAIOLE)

0105 11 91

POLLAME DELLE RAZZE OVAIOLE, VIVO, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G (ESCLUSI I PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE)

0105 11 99

GALLINE VIVE, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G (ECCETTO TACCHINE E TACCHINI, FARAONE, PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE E RAZZE OVAIOLE)

0105 12 00

TACCHINE E TACCHINI DOMESTICI, VIVI, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G

0105 19 20

OCHE DOMESTICHE, VIVE, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G

0105 19 90

ANATRE E FARAONE DOMESTICHE, VIVE, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G

0105 92 00

GALLI E GALLINE, VIVI, DI PESO SUPERIORE A 185 G E INFERIORE O UGUALE A 2 KG

0106 11 00

PRIMATI VIVI

0106 19 10

CONIGLI DOMESTICI VIVI

0106 19 90

MAMMIFERI VIVI [ESCLUSI PRIMATI, BALENE, DELFINI E MARSOVINI (MAMMIFERI DELLA SPECIE DEI CETACEI), LAMANTINI E DUGONGHI (MAMMIFERI DELLA SPECIE DEI SIRENI), CAVALLI, ASINI, MULI, BARDOTTI, BOVINI, MAIALI, PECORE, CAPRE E CONIGLI DOMESTICI]

0106 20 00

RETTILI, VIVI (SERPENTI, TARTARUGHE MARINE, ALLIGATORI, CAIMANI, IGUANE, GAVIALI E LUCERTOLE, ECC.)

0106 31 00

UCCELLI RAPACI, VIVI

0106 32 00

PSITTACIFORMI, VIVI, COMPRESI PAPPAGALLI, COCORITE, ARE E CACATUA

0106 39 10

PICCIONI VIVI

0106 39 90

UCCELLI VIVI (ECCETTO RAPACI, PSITTACIFORMI (COMPRESI PAPPAGALLI, COCORITE, ARE E CACATUA) E PICCIONI)

0106 90 00

ANIMALI VIVI (ECCETTO MAMMIFERI, RETTILI, UCCELLI, PESCI, CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI E COLTURE DI MICRORGANISMI, ECC.)

0205 00 11

CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, FRESCHE O REFRIGERATE

0205 00 19

CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, CONGELATE

0205 00 20

CARNI FRESCHE O REFRIGERATE

0205 00 80

CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, CONGELATE

0205 00 90

CARNI DI ANIMALI DELLE SPECIE ASININA O MULESCA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE

0206 10 10

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHE O REFRIGERATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI

0206 29 10

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI (ECCETTO LINGUE E FEGATI)

0206 30 00

PEZZI FRESCHI O REFRIGERATI

0206 41 00

FEGATI COMMESTIBILI, CONGELATI

0206 80 10

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLE SPECIE OVINA O CAPRINA, EQUINA, ASININA E MULESCA, FRESCHE O REFRIGERATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI

0206 90 10

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLE SPECIE OVINA O CAPRINA, EQUINA E MULESCA, CONGELATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI

0404 10 02

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %

0404 10 04

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 ED INFERIORE O UGUALE A 27 %

0404 10 06

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %

0404 10 12

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %

0404 10 14

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 E INFERIORE O UGUALE A 27 %

0404 10 16

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %

0407 00 11

UOVA DI TACCHINE O DI OCHE DA COVA

0407 00 19

UOVA DI VOLATILI DA CORTILE DA COVA (ESCLUSE TACCHINE E OCHE)

0410 00 00

UOVA DI TARTARUGA, NIDI DI UCCELLI E ALTRI PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE NON NOMINATI ALTROVE

0504 00 00

BUDELLA, VESCICHE E STOMACI DI ANIMALI, INTERI O IN PEZZI, DIVERSI DA QUELLI DI PESCI

0601 10 10

BULBI DI GIACINTI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO

0601 10 20

BULBI DI NARCISI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO

0601 10 30

BULBI DI TULIPANI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO

0601 10 40

BULBI DI GLADIOLI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO

0601 10 90

BULBI, CIPOLLE, TUBERI, RADICI TUBEROSE, ZAMPE E RIZOMI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO (ECCETTO QUELLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO, GIACINTI, NARCISI, TULIPANI, GLADIOLI E PIANTE E RADICI DI CICORIA)

0601 20 10

PIANTIMI, PIANTE E RADICI DI CICORIA (ESCLUSE LE RADICI DI CICORIA DELLA VARIETÀ CICHORIUM INTYBUS SATIVUM)

0601 20 30

BULBI DI ORCHIDEE, GIACINTI, NARCISI E TULIPANI, IN VEGETAZIONE O FIORITI

0601 20 90

BULBI, CIPOLLE, TUBERI, RADICI TUBEROSE, ZAMPE E RIZOMI, IN VEGETAZIONE E FIORITI (ECCETTO QUELLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO, ORCHIDEE, GIACINTI, NARCISI, TULIPANI E PIANTE E RADICI DI CICORIA)

0602 10 90

TALEE SENZA RADICI E MARZE (ECCETTO VITI)

0602 20 90

ALBERI, ARBUSTI, ARBOSCELLI E CESPUGLI, DA FRUTTA COMMESTIBILE, ANCHE INNESTATI (ECCETTO BARBATELLE DI VITI)

0602 30 00

RODODENDRI E AZALEE, ANCHE INNESTATI

0602 40 10

ROSAI, ANCHE INNESTATI

0602 40 90

ROSAI INNESTATI

0602 90 10

BIANCO DI FUNGHI (MICELIO)

0602 90 20

BARBATELLE DI ANANASSI

0602 90 30

PIANTIMI DI ORTAGGI E PIANTIMI DI FRAGOLE

0602 90 41

ALBERI, ARBUSTI E ARBOSCELLI DA BOSCO

0602 90 45

TALEE RADICATE E GIOVANI PIANTE DI ALBERI, ARBUSTI E ARBOSCELLI DA PIEN'ARIA (ECCETTO ALBERI DA FRUTTA, DI NOCI E DA BOSCO)

0602 90 49

ALBERI, ARBUSTI E ARBOSCELLI DA PIEN'ARIA, INCLUSE LE RADICI (ECCETTO TALEE, BARBATELLE E GIOVANI PIANTE, NONCHÉ ALBERI DA FRUTTA, DI NOCI E DA BOSCO)

0602 90 51

PIANTE VIVACI DA PIEN'ARIA

0602 90 59

PIANTE VIVACI DA PIEN'ARIA, COMPRESE LE RADICI, NON NOMINATE ALTROVE

0602 90 70

TALEE RADICATE E GIOVANI PIANTE DA APPARTAMENTO (ESCLUSE LE CACTACEE)

0602 90 91

PIANTE DA FIORI CON BOCCIOLI O FIORITE, DA APPARTAMENTO (ESCLUSE LE CACTACEE)

0602 90 99

PIANTE VIVE DA APPARTAMENTO E CACTACEE (ECCETTO TALEE RADICATE, GIOVANI PIANTE E PIANTE DA FIORI CON BOCCIOLI O FIORITE)

0701 10 00

PATATE DA SEMINA

0703 20 00

AGLI, FRESCHI O REFRIGERATI

0705 21 00

CICORIE WITLOOF, FRESCHE O REFRIGERATE

0706 90 30

BARBAFORTE O CREN, FRESCA O REFRIGERATA

0709 51 00

FUNGHI DEL GENERE AGARICUS, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 59 10

FUNGHI GALLETTI O GALLINACCI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 59 30

FUNGHI PORCINI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 59 90

FUNGHI COMMESTIBILI, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO FUNGHI GALLETTI O GALLINACCI, FUNGHI PORCINI, FUNGHI DEL GENERE AGARICUS E TARTUFI)

0711 51 00

FUNGHI DEL GENERE «AGARICUS», TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI

0711 90 10

PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», TEMPORANEAMENTE CONSERVATI MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI (ECCETTO PEPERONI)

0711 90 50

CIPOLLE, TEMPORANEAMENTE CONSERVATE, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE

0711 90 80

ORTAGGI O LEGUMI, TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI (ECCETTO OLIVE, CAPPERI, CETRIOLI E CETRIOLINI, FUNGHI E TARTUFI)

0712 31 00

FUNGHI SECCHI DEL GENERE AGARICUS, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATI O POLVERIZZATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI

0712 32 00

ORECCHIE DI GIUDA (AURICULARIA SPP.) SECCHE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATE O POLVERIZZATE, MA NON ALTRIMENTI PREPARATE

0712 33 00

TREMELLE (TREMELLA SPP.) SECCHE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATE O POLVERIZZATE, MA NON ALTRIMENTI PREPARATE

0712 39 00

FUNGHI E TARTUFI SECCHI, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATI O POLVERIZZATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI [ECCETTO QUELLI DEL GENERE AGARICUS, LE ORECCHIE DI GIUDA (AURICULARIA SPP.) E LE TREMELLE (TREMELLA SPP.)]

0713 10 10

PISELLI (PISUM SATIVUM), SECCHI E SGRANATI, DESTINATI ALLA SEMINA

0713 33 10

FAGIOLI COMUNI (PHASEOLUS VULGARIS), SECCHI E SGRANATI, DESTINATI ALLA SEMINA

0713 40 00

LENTICCHIE, SECCHIE E SGRANATE, ANCHE DECORTICATE O SPEZZATE

0713 50 00

FAVE (VICIA FABA VAR. MAJOR) E FAVETTE (VICIA FABA VAR. EQUINA E VICIA FABA VAR. MINOR), SECCHE, ANCHE DECORTICATE O SPEZZATE

0713 90 00

LEGUMI DA GRANELLA SECCHI, SGRANATI

0713 90 10

LEGUMI DA GRANELLA SECCHI, SGRANATI, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCETTO PISELLI, CECI, FAGIOLI, LENTICCHIE, FAVE E FAVETTE)

0713 90 90

LEGUMI DA GRANELLA SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA E PISELLI, CECI, FAGIOLI, LENTICCHIE, FAVE E FAVETTE)

0714.10.10

PELLETS OTTENUTI A PARTIRE DA FARINE E SEMOLINI DI MANIOCA

0714 10 91

MANIOCA PRESENTATA FRESCA E INTERA OPPURE CONGELATA SENZA PELLE, ANCHE TAGLIATA IN PEZZI, UTILIZZATA PER IL CONSUMO UMANO, CONDIZIONATA IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O INFERIORE A 28 KG

0714 10 99

MANIOCA PRESENTATA FRESCA O SECCA, INTERA O TAGLIATA IN PEZZI (ECCETTO QUELLA DELLE VOCI 0714 10 10 E 0714 10 91)

0714 20 10

PATATE DOLCI, FRESCHE, INTERE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO

0714 20 90

PATATE DOLCI, SECCHE

0714 90 11

RADICI DI ARROW-ROOT E DI SALEP E SIMILI RADICI E TUBERI, PRESENTATI FRESCHI E INTERI OPPURE CONGELATI SENZA PELLE (ECCETTO LA MANIOCA E LE PATATE DOLCI) AD ALTO TENORE DI AMIDO, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI, UTILIZZATI PER IL CONSUMO UMANO, CONDIZIONATI IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O INFERIORE A 28 KG

0714 90 19

RADICI DI ARROW-ROOT E DI SALEP E SIMILI RADICI E TUBERI (ECCETTO LA MANIOCA E LE PATATE DOLCI) AD ALTO TENORE DI AMIDO (ECCETTO QUELLI DELLA VOCE 0714 90 11)

0714 90 90

RADICI E TUBERI AD ALTO TENORE DI FECOLA O DI INULINA (ECCETTO QUELLI DELLE VOCI DA 0714 10 10 A 0714 90 10)

0801 22 00

NOCI DEL BRASILE, FRESCHE O SECCHE, SGUSCIATE

0802 11 10

MANDORLE AMARE CON GUSCIO, FRESCHE O SECCHE

0802 11 90

MANDORLE CON GUSCIO, FRESCHE O SECCHE (ECCETTO MANDORLE AMARE)

0802 12 10

MANDORLE AMARE SGUSCIATE, FRESCHE O SECCHE

0802 12 90

MANDORLE SGUSCIATE, FRESCHE O SECCHE (ECCETTO MANDORLE AMARE)

0802 90 20

NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI DI PECAN, FRESCHE O SECCHE, ANCHE SGUSCIATE O DECORTICATE

0802 90 50

PINOLI O SEMI DEL PINO DOMESTICO, FRESCHI O SECCHI, SGUSCIATI O DECORTICATI

0802 90 60

NOCI MACADAMIA, FRESCHE O SECCHE, SGUSCIATE O DECORTICATE

0803 00 90

BANANE ESSICCATE, COMPRESE QUELLE DA CUOCERE

0804 40 00

AVOCADI, FRESCHI O SECCHI

0805 40 00

POMPELMI E POMELI, FRESCHI O SECCHI

0805 90 00

AGRUMI, FRESCHI O SECCHI (ECCETTO ARANCE, LIMONI (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM), LIMETTE (CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA), POMPELMI E POMELI, MANDARINI, COMPRESI TANGERINI E SATSUMA, CLEMENTINE, WILKINGS E SIMILI IBRIDI DI AGRUMI)

0806 20 11

UVE DI CORINTO, PRESENTATE IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 2 KG

0806 20 12

UVA SULTANINA, PRESENTATA IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 2 KG

0806 20 18

UVE SECCHE (ECCETTO UVE DI CORINTO E UVA SULTANINA), PRESENTATE IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 2 KG

0806 20 91

UVE DI CORINTO, PRESENTATE IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 2 KG

0806 20 92

UVA SULTANINA, PRESENTATA IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 2 KG

0806 20 98

UVE SECCHE (ECCETTO UVE DI CORINTO E UVA SULTANINA), PRESENTATE IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 2 KG

0810 30 30

RIBES ROSSO, FRESCO

0810 40 10

MIRTILLI ROSSI FRESCHI

0810 60 00

DURIAN, FRESCHI

0811 20 11

LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI, RIBES A GRAPPOLI (NERO, BIANCO E ROSSO) E UVA SPINA, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %

0811 20 19

LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI, RIBES A GRAPPOLI (NERO, BIANCO E ROSSO) E UVA SPINA, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 13 %

0811 20 39

RIBES NERI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI

0811 90 11

GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, ANCHE COTTI

0811 90 31

GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, ANCHE COTTI

0812 90 10

ALBICOCCHE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE

0812 90 30

PAPAIE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE

0812 90 40

MIRTILLI NERI (FRUTTI DEL VACCINIUM MYRTILLUS) TEMPORANEAMENTE CONSERVATI MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI

0812 90 50

RIBES NERI (CASSIS) TEMPORANEAMENTE CONSERVATI MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI

0812 90 60

LAMPONI TEMPORANEAMENTE CONSERVATI MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI

0812 90 70

GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI

0813 50 19

MISCUGLI DI ALBICOCCHE, MELE, PESCHE, COMPRESE PESCHE NOCI, PERE, PAPAIE, SECCHE, O ALTRA FRUTTA SECCA NON NOMINATI ALTROVE, COMPRESE LE PRUGNE (ECCETTO MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO)

0813 50 31

MISCUGLI FORMATI ESCLUSIVAMENTE DA NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA

0813 50 39

MISCUGLI FORMATI ESCLUSIVAMENTE DA FRUTTA A GUSCIO COMMESTIBILE DELLE VOCI 0801 E 0802 (ECCETTO NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA)

0813 50 91

MISCUGLI DI FRUTTA SECCA NON NOMINATI ALTROVE (ECCETTO PRUGNE O FICHI)

0814 00 00

SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI, COMPRESE QUELLE DI COCOMERI, FRESCHE, CONGELATE, PRESENTATE IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, OPPURE SECCHE

0901 90 10

BUCCE E PELLICOLE DI CAFFÈ

0908 10 00

NOCI MOSCATE

0908 20 00

MACIS

0908 30 00

AMOMI E CARDAMOMI

1001 90 10

SPELTA, DESTINATA ALLA SEMINA

1006 10 10

RISONE, DESTINATO ALLA SEMINA

1006 10 21

RISONE A GRANI TONDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 10 23

RISONE A GRANI MEDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 10 25

RISONE A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 10 27

RISONE A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 10 92

RISONE A GRANI TONDI [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED) E QUELLO DESTINATO ALLA SEMINA]

1006 10 94

RISONE A GRANI MEDI [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED) E QUELLO DESTINATO ALLA SEMINA]

1006 10 96

RISONE A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3 [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED) E QUELLO DESTINATO ALLA SEMINA]

1006 10 98

RISONE A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3 [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED) E QUELLO DESTINATO ALLA SEMINA]

1006 20 11

RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI TONDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 20 13

RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI MEDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 20 15

RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 20 17

RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 20 92

RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI TONDI [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 20 94

RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI MEDI [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 20 96

RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3 [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 20 98

RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3 [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 30 21

RISO SEMILAVORATO, A GRANI TONDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 30 23

RISO SEMILAVORATO, A GRANI MEDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 30 25

RISO SEMILAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 30 27

RISO SEMILAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 30 42

RISO SEMILAVORATO, A GRANI TONDI [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 30 44

RISO SEMILAVORATO, A GRANI MEDI [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 30 46

RISO SEMILAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3 [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 30 48

RISO SEMILAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 3 [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 30 61

RISO LAVORATO, A GRANI TONDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 30 63

RISO LAVORATO, A GRANI MEDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 30 65

RISO LAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 30 67

RISO LAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 30 92

RISO LAVORATO, A GRANI TONDI [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 30 94

RISO LAVORATO, A GRANI MEDI [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 30 96

RISO LAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3 [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 30 98

RISO LAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3 [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 40 00

ROTTURE DI RISO

1007 00 10

SORGO DA GRANELLA IBRIDO, DESTINATO ALLA SEMINA

1007 00 90

SORGO DA GRANELLA (ECCETTO QUELLO IBRIDO DESTINATO ALLA SEMINA)

1008 10 00

GRANO SARACENO

1008 20 00

MIGLIO (ECCETTO IL SORGO DA GRANELLA)

1008 30 00

SCAGLIOLA

1008 90 10

TRITICALE

1008 90 90

CEREALI [ECCETTO FRUMENTO (GRANO) E FRUMENTO SEGALATO, SEGALA, ORZO, AVENA, GRANTURCO, RISO, GRANO SARACENO, MIGLIO, SCAGLIOLA, TRITICALE E SORGO DA GRANELLA]

1102 90 30

FARINA DI AVENA

1103 19 10

SEMOLE E SEMOLINI DI SEGALA

1103 19 30

SEMOLE E SEMOLINI DI ORZO

1103 19 40

SEMOLE E SEMOLINI DI AVENA

1103 19 50

SEMOLE E SEMOLINI DI RISO

1103 20 10

AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI SEGALA

1103 20 20

AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI ORZO

1103 20 30

AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI AVENA

1103 20 40

AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI GRANTURCO

1103 20 50

AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI RISO

1103 20 60

AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI FRUMENTO (GRANO)

1103 20 90

AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI CEREALI [ECCETTO SEGALA, ORZO, AVENA, GRANTURCO, RISO E FRUMENTO (GRANO)]

1104 12 10

CEREALI SCHIACCIATI DI AVENA

1104 19 30

CEREALI SCHIACCIATI O IN FIOCCHI DI SEGALA

1104 19 61

CEREALI SCHIACCIATI DI ORZO

1104 19 69

CEREALI IN FIOCCHI DI ORZO

1104 19 91

CEREALI IN FIOCCHI DI RISO

1104 22 20

CEREALI DI AVENA, DECORTICATI O PILATI (ECCETTO QUELLI SPUNTATI)

1104 22 30

CEREALI DI AVENA, MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI

1104 22 50

CEREALI DI AVENA, PERLATI

1104 22 90

CEREALI DI AVENA, SPEZZATI

1104 22 98

CEREALI DI AVENA [ECCETTO QUELLI SPUNTATI, MONDATI (DECORTICATI O PILATI) E TAGLIATI O SPEZZATI (DETTI «GRÜTZE» O «GRUTTEN»), PERLATI E SOLTANTO SPEZZATI]

1104 23 30

CEREALI DI GRANTURCO, PERLATI

1104 23 90

CEREALI DI GRANTURCO, SPEZZATI

1104 29 01

CEREALI DI ORZO MONDATI (DECORTICATI O PILATI)

1104 29 03

CEREALI DI ORZO MONDATI E TAGLIATI O SPEZZATI (DETTI «GRÜTZE» O «GRUTTEN»)

1104 29 05

CEREALI DI ORZO, PERLATI

1104 29 07

CEREALI DI ORZO, SOLTANTO SPEZZATI

1104 29 09

CEREALI DI ORZO [DIVERSI DA QUELLI MONDATI (DECORTICATI O PILATI) E TAGLIATI O SPEZZATI (DETTI «GRÜTZE» O «GRUTTEN»), PERLATI E SOLTANTO SPEZZATI]

1104 29 11

CEREALI DI FRUMENTO (GRANO), MONDATI, DECORTICATI O PILATI

1104 29 15

CEREALI DI SEGALA, MONDATI, DECORTICATI O PILATI

1104 29 19

CEREALI MONDATI, DECORTICATI O PILATI [ECCETTO ORZO, AVENA, GRANTURCO, RISO, FRUMENTO (GRANO) E SEGALA]

1104 29 31

CEREALI DI FRUMENTO (GRANO), PERLATI

1104 29 35

CEREALI DI SEGALA, PERLATI

1104 29 51

CEREALI DI FRUMENTO, SOLTANTO SPEZZATI

1104 29 55

CEREALI DI SEGALA, SOLTANTO SPEZZATI

1104 29 59

CEREALI, SOLTANTO SPEZZATI [DIVERSI DA ORZO, AVENA, GRANTURCO, FRUMENTO (GRANO) E SEGALA]

1104 29 81

CEREALI DI FRUMENTO (DIVERSI DA QUELLI MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI, PERLATI O SOLTANTO SPEZZATI)

1104 29 85

CEREALI DI SEGALA (DIVERSI DA QUELLI MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI, PERLATI O SOLTANTO SPEZZATI)

1104 30 10

GERMI DI FRUMENTO (GRANO), INTERI, SCHIACCIATI, IN FIOCCHI O MACINATI

1105 10 00

FARINE E SEMOLINI DI PATATE

1105 20 00

FIOCCHI, GRANULI E AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DI PATATE

1106 10 00

FARINE E SEMOLINI DI PISELLI, FAGIOLI, LENTICCHIE E ALTRI LEGUMI DA GRANELLA DELLA VOCE 0713

1106 20 10

FARINA E SEMOLINO DENATURATI DI SAGO O DI MANIOCA, ARROW-ROOT, SALEP, TOPINAMBUR, PATATE DOLCI E SIMILI RADICI E TUBERI AD ALTO TENORE DI FECOLA O DI INULINA

1106 20 90

FARINA E SEMOLINO DI SAGO E DI RADICE O TUBERI DI MANIOCA, ARROW-ROOT, SALEP, TOPINAMBUR, PATATE DOLCI E SIMILI RADICI E TUBERI AD ALTO TENORE DI FECOLA O DI INULINA (ECCETTO QUELLI DENATURATI)

1106 30 10

FARINE, SEMOLINI E POLVERI DI BANANE

1106 30 90

FARINE, SEMOLINI E POLVERI DI PRODOTTI DEL CAPITOLO 8 «FRUTTA COMMESTIBILE» (ECCETTO BANANE)

1107 10 11

MALTO DI FRUMENTO (GRANO) PRESENTATO IN FORMA DI FARINA (ECCETTO QUELLO TORREFATTO)

1107 10 19

MALTO DI FRUMENTO (GRANO) (ECCETTO QUELLO PRESENTATO IN FORMA DI FARINA E QUELLO TORREFATTO)

1107 10 91

MALTO PRESENTATO IN FORMA DI FARINA (ECCETTO QUELLO TORREFATTO E QUELLO PRESENTATO IN FORMA DI FARINA)

1107 10 99

MALTO (ECCETTO QUELLO TORREFATTO, DI FRUMENTO E IN FORMA DI FARINA)

1107 20 00

MALTO TORREFATTO

1108 19 10

AMIDO DI RISO

1108 20 00

INULINA

1109 00 00

GLUTINE DI FRUMENTO (GRANO), ANCHE ALLO STATO SECCO

1201 00 10

FAVE DI SOIA, DESTINATE ALLA SEMINA

1201 00 90

FAVE DI SOIA (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA SEMINA)

1202 10 10

ARACHIDI, CON GUSCIO, DESTINATE ALLA SEMINA

1203 00 00

COPRA

1204 00 10

SEMI DI LINO, DESTINATI ALLA SEMINA

1204 00 90

SEMI DI LINO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1205 10 10

SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % E UN COMPONENTE SOLIDO CHE CONTIENE MENO DI 30 MICROMOLE PER GRAMMO DI GLUCOSINOLATI, DESTINATI ALLA SEMINA

1205 10 90

SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % E UN COMPONENTE SOLIDO CHE CONTIENE MENO DI 30 MICROMOLE PER GRAMMO DI GLUCOSINOLATI, ANCHE FRANTUMATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1205 90 00

SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ALTO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È UGUALE O SUPERIORE A 2 % E UN COMPONENTE SOLIDO CHE CONTIENE 30 MICROMOLE O PIÙ PER GRAMMO DI GLUCOSINOLATI, ANCHE FRANTUMATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1206 00 10

SEMI DI GIRASOLE, DESTINATI ALLA SEMINA

1206 00 91

SEMI DI GIRASOLE, ANCHE SGUSCIATI E CON GUSCIO STRIATO GRIGIO E BIANCO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1206 00 99

SEMI DI GIRASOLE, ANCHE FRANTUMATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA, ANCHE SGUSCIATI E CON GUSCIO STRIATO GRIGIO E BIANCO)

1207 10 10

NOCI E MANDORLE DI PALMISTI, DESTINATE ALLA SEMINA

1207 10 90

NOCI E MANDORLE DI PALMISTI (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA SEMINA)

1207 20 10

SEMI DI COTONE, DESTINATI ALLA SEMINA

1207 20 90

SEMI DI COTONE (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1207 30 10

SEMI DI RICINO, DESTINATI ALLA SEMINA

1207 30 90

SEMI DI RICINO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1207 40 10

SEMI DI SESAMO, DESTINATI ALLA SEMINA

1207 40 90

SEMI DI SESAMO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1207 50 10

SEMI DI SENAPA, DESTINATI ALLA SEMINA

1207 50 90

SEMI DI SENAPA (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1207 60 10

SEMI DI CARTAMO, DESTINATI ALLA SEMINA

1207 60 90

SEMI DI CARTAMO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1207 91 10

SEMI DI PAPAVERO NERO O BIANCO, DESTINATI ALLA SEMINA

1207 91 90

SEMI DI PAPAVERO NERO O BIANCO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1207 99 20

SEMI E FRUTTI OLEOSI, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCETTO FRUTTA A GUSCIO COMMESTIBILE, OLIVE, FAVE DI SOIA, ARACHIDI, COPRA, SEMI DI LINO, SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA, SEMI DI GIRASOLE, NOCI E MANDORLE DI PALMISTI, SEMI DI COTONE, SEMI DI RICINO, SEMI DI SESAMO, SEMI DI SENAPA, SEMI DI CARTAMO)

1207 99 91

SEMI DI CANAPA (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1207 99 98

SEMI E FRUTTI OLEOSI, ANCHE FRANTUMATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA E FRUTTA A GUSCIO COMMESTIBILE, OLIVE, FAVE DI SOIA, ARACHIDI, COPRA, SEMI DI LINO, SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA, SEMI DI GIRASOLE, NOCI E MANDORLE DI PALMISTI, SEMI DI COTONE, SEMI DI RICINO, SEMI DI SESAMO, SEMI DI SENAPA, SEMI DI CARTAMO)

1208 10 00

FARINE E SEMOLINI DI FAVE DI SOIA

1208 90 00

FARINE E SEMOLINI DI SEMI O FRUTTI OLEOSI (ECCETTO SOIA E SENAPA)

1209 10 00

SEMI DI BARBABIETOLE DA ZUCCHERO, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 21 00

SEMI DI ERBA MEDICA, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 22 10

SEMI DI TRIFOGLIO VIOLETTO (TRIFOLIUM PRATENSE L.), DESTINATI ALLA SEMINA

1209 22 80

SEMI DI TRIFOGLIO (TRIFOLIUM SPP.), DESTINATI ALLA SEMINA [ECCETTO TRIFOGLIO VIOLETTO (TRIFOLIUM PRATENSE L.)]

1209 23 11

SEMI DI PALEO, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 23 15

SEMI DI FESTUCA ROSSA, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 23 80

SEMI DI FESTUCA, DESTINATI ALLA SEMINA [ECCETTO SEMI DI PALEO (FESTUCA PRATENSIS HUDS.) E DI FESTUCA ROSSA (FESTUCA RUBRA L.)]

1209 24 00

SEMI DI FIENAROLA O GRAMIGNA DEI PRATI DEL KENTUCKY, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 25 10

SEMI DI LOGLIO D'ITALIA (LOLIUM MULTIFLORUM L.), DESTINATI ALLA SEMINA

1209 25 90

SEMI DI LOGLIO INGLESE (LOLIUM PERENNE L.), DESTINATI ALLA SEMINA

1209 26 00

SEMI DI FLEOLO (CODA DI TOPO), DESTINATI ALLA SEMINA

1209 29 10

VECCE SPANNOCCHINA (POA TRIVIALIS L.) E FIENAROLA DA PALUDE (POA PALUSTRIS L.); GRAMIGNA PERENNE (DACTYLIS GLOMERATA L.); AGROSTIDE (AGROSTIDES), DESTINATE ALLA SEMINA

1209 29 50

SEMI DI LUPINI, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 29 60

SEMI DI BARBABIETOLE, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCETTO QUELLI DI BARBABIETOLE DA ZUCCHERO)

1209 29 80

SEMI DI PIANTE FORAGGIERE, DA SEMENTA [ECCETTO FRUMENTO (GRANO), SEMI DI FRUMENTO (GRANO), SEMI DI ERBA MEDICA, SEMI DI TRIFOGLIO (TRIFOLIUM SPP.), SEMI DI FESTUCA, SEMI DI FIENAROLA O GRAMIGNA DEI PRATI DEL KENTUCKY (POA PRATENSIS L.), SEMI DI LOGLIO (LOLIUM MULTIFLORUM LAM., LOLIUM PERENNE L.), SEMI DI FLEOLO (CODA DI TOPO)]

1209 30 00

SEMI DI PIANTE ERBACEE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE PER I LORO FIORI, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 91 10

SEMI DI CAVOLI-RAPA, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 91 30

SEMI DI BARBABIETOLE DA ORTO O «BARBABIETOLE ROSSE» (BETA VULGARIS VAR. CONDITIVA)

1209 91 90

SEMI DI ORTAGGI, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCETTO QUELLI DI CAVOLI-RAPA)

1209 99 10

SEMI DA BOSCO, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 99 91

SEMI DI PIANTE NON ERBACEE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE PER I LORO FIORI, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 99 99

SEMI, FRUTTI E SPORE DA SEMENTA (ECCETTO LEGUMI DA GRANELLA E GRANTURCO DOLCE, CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE, CEREALI, SEMI E FRUTTI OLEOSI, BARBABIETOLE, PIANTE FORAGGIERE, SEMI DI ORTAGGI, SEMI DA BOSCO E SEMI DI PIANTE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE PER I LORO FIORI)

1210 10 00

CONI DI LUPPOLO FRESCHI O SECCHI (ECCETTO QUELLI TRITATI, MACINATI O IN FORMA DI PELLETS)

1210 20 10

CONI DI LUPPOLO TRITATI, MACINATI O IN FORMA DI PELLETS, ARRICCHITI DI LUPPOLINA; LUPPOLINA

1210 20 90

CONI DI LUPPOLO TRITATI, MACINATI O IN FORMA DI PELLETS (ECCETTO QUELLI ARRICCHITI DI LUPPOLINA)

1211 90 97

PIANTE E PARTI DI PIANTE

1212 10 10

CARRUBE, FRESCHE O SECCHE, ANCHE FRANTUMATE

1212 10 91

SEMI DI CARRUBE, FRESCHI O SECCHI (ECCETTO QUELLI SGUSCIATI, FRANTUMATI O MACINATI)

1212 10 99

SEMI DI CARRUBE, FRESCHI O SECCHI, SGUSCIATI, FRANTUMATI O MACINATI

1212 30 00

NOCCIOLI E MANDORLE DI ALBICOCCHE, DI PESCHE O DI PRUGNE

1212 91 20

BARBABIETOLE DA ZUCCHERO, SECCHE, ANCHE POLVERIZZATE

1212 91 80

BARBABIETOLE DA ZUCCHERO, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE

1212 99 20

CANNE DA ZUCCHERO, FRESCHE, REFRIGERATE, CONGELATE O SECCHE, ANCHE FRANTUMATE

1212 99 80

NOCCIOLI E MANDORLE DI FRUTTI E ALTRI PRODOTTI VEGETALI (COMPRESE LE RADICI DI CICORIA NON TORREFATTE DELLA VARIETÀ CICHORIUM INTYBUS SATIVUM) IMPIEGATI PRINCIPALMENTE NELL'ALIMENTAZIONE UMANA, NON NOMINATI ALTROVE

1213 00 00

PAGLIA E LOLLA DI CEREALI, GREGGE, ANCHE TRINCIATE, MACINATE, PRESSATE O AGGLOMERATE IN FORMA DI PELLETS

1214 10 00

FARINA ED AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DI ERBA MEDICA

1214 90 10

BARBABIETOLE DA FORAGGIO, NAVONI-RUTABAGA E RADICI DA FORAGGIO

1214 90 90

FIENO, ERBA MEDICA, TRIFOGLIO, LUPINELLA

1214 90 91

AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI FIENO, TRIFOGLIO, LUPINELLA, CAVOLI DA FORAGGIO, LUPINO, VECCE E ALTRI SIMILI PRODOTTI DA FORAGGIO (ECCETTO NAVONI-RUTABAGA, BARBABIETOLE DA FORAGGIO E RADICI DA FORAGGIO)

1214 90 99

FIENO, ERBA MEDICA, TRIFOGLIO, LUPINELLA, CAVOLI DA FORAGGIO, LUPINO, VECCE E ALTRI SIMILI PRODOTTI DA FORAGGIO (ECCETTO QUELLI IN FORMA DI PELLETS, NAVONI-RUTABAGA, BARBABIETOLE DA FORAGGIO, RADICI DA FORAGGIO E FARINA DI ERBA MEDICA)

1301 10 00

GOMMA LACCA NATURALE

1301 20 00

GOMMA ARABICA NATURALE

1301 90 10

PRODOTTO DETTO «MASTICE DI HIOS» (MASTICE DELL'ALBERO DELLA SPECIE PISTACIA LENTISCUS)

1301 90 90

GOMME, RESINE, GOMMO-RESINE E BALSAMI [ECCETTO GOMMA ARABICA E PRODOTTO DETTO «MASTICE DI HIOS» (MASTICE DELL'ALBERO DELLA SPECIE PISTACIA LENTISCUS)], NATURALI

1302 11 00

OPPIO

1302 19 05

OLEORESINA DI VANIGLIA

1302 19 98

SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI (ECCETTO QUELLI DI LIQUIRIZIA, LUPPOLO, PIRETRO, RADICI DELLE PIANTE DA ROTENONE, QUASSIA AMARA, OPPIO, ALOE E MANNA, E GLI ESTRATTI VEGETALI MESCOLATI FRA LORO PER LA FABBRICAZIONE DI BEVANDE O DI PREPARAZIONI ALIMENTARI NONCHÉ DEI SUCCHI E DEGLI ESTRATTI VEGETALI MEDICINALI)

1302 32 90

MUCILLAGINI ED ISPESSENTI DI SEMI DI GUAR, ANCHE MODIFICATI

1302 39 00

MUCILLAGINI ED ISPESSENTI DERIVATI DA VEGETALI, ANCHE MODIFICATI (ECCETTO QUELLI DERIVATI DA CARRUBE, SEMI DI CARRUBE, SEMI DI GUAR E AGAR-AGAR)

1501 00 11

STRUTTO E ALTRI GRASSI DI MAIALE, FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI, DESTINATI AD USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE)

1501 00 90

GRASSI DI VOLATILI, FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI

1502 00 10

GRASSI DI ANIMALI DELLE SPECIE BOVINA, OVINA O CAPRINA, GREGGI O FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI, DESTINATI AD USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE)

1502 00 90

GRASSI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, OVINA O CAPRINA, GREGGI O FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI O INDUSTRIALI)

1503 00 11

STEARINA SOLARE E OLEOSTEARINA DESTINATE AD USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLE EMULSIONATE, MESCOLATE O ALTRIMENTI PREPARATE)

1503 00 19

STEARINA SOLARE E OLEOSTEARINA (ECCETTO QUELLE PER USI INDUSTRIALI E QUELLE EMULSIONATE, MESCOLATE O ALTRIMENTI PREPARATE)

1503 00 30

OLIO DI SEVO, DESTINATO AD USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE E QUELLO EMULSIONATO, MESCOLATO O ALTRIMENTI PREPARATO)

1503 00 90

OLIO DI SEVO, OLEOMARGARINA E OLIO DI STRUTTO (ECCETTO QUELLI EMULSIONATI, MESCOLATI O ALTRIMENTI PREPARATI, NONCHÉ L'OLIO DI SEVO PER USI INDUSTRIALI)

1504 10 10

OLI DI FEGATO DI PESCI E LORO FRAZIONI, AVENTI TENORE DI VITAMINA A INFERIORE O UGUALE A 2 500 UNITÀ INTERNAZIONALI PER GRAMMO, ANCHE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE)

1504 10 91

OLI DI FEGATO DI PESCI E LORO FRAZIONI, DI IPPOGLOSSI, ANCHE RAFFINATI, MA NON CHIMICAMENTE MODIFICATI (ECCETTO OLI DI FEGATO DI PESCI AVENTI TENORE DI VITAMINA A NON SUPERIORE A 2 500 UNITÀ INTERNAZIONALI PER GRAMMO)

1504 10 99

OLI DI FEGATO DI PESCI E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON CHIMICAMENTE MODIFICATI (OLI DI FEGATO DI PESCI AVENTI TENORE DI VITAMINA A NON SUPERIORE A 2 500 UNITÀ INTERNAZIONALI PER GRAMMO E DI IPPOGLOSSI)

1504 20 10

FRAZIONI SOLIDE DI GRASSI E OLI DI PESCI, ANCHE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE E GLI OLI DI FEGATO)

1504 20 90

GRASSI E OLI DI PESCI E FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE E GLI OLI DI FEGATO)

1504 30 10

FRAZIONI SOLIDE DI GRASSI E OLI DI MAMMIFERI MARINI, ANCHE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE)

1504 30 90

GRASSI, OLI E LORO FRAZIONI LIQUIDE DI MAMMIFERI MARINI, ANCHE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE)

1507 10 10

OLIO GREGGIO DI SOIA, ANCHE DEPURATO DELLE MUCILLAGINI, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1507 10 90

OLIO GREGGIO DI SOIA, ANCHE DEPURATO DELLE MUCILLAGINI (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1507 90 10

OLIO DI SOIA E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO CHIMICAMENTE MODIFICATO E QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1507 90 90

OLIO DI ARACHIDE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI, QUELLO CHIMICAMENTE MODIFICATO E QUELLO GREGGIO)

1508 10 10

OLIO GREGGIO DI ARACHIDE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1508 90 10

OLIO DI ARARCHIDE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO CHIMICAMENTE MODIFICATO, QUELLO GREGGIO E QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1511 10 10

OLIO GREGGIO DI PALMA, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1511 10 90

OLIO GREGGIO DI PALMA (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1511 90 11

FRAZIONI SOLIDE DI OLIO DI PALMA, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI DI PESO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

1511 90 19

FRAZIONI SOLIDE DI OLIO DI PALMA, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI DI PESO SUPERIORE A 1 KG

1511 90 91

OLIO DI PALMA E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO)

1511 90 99

OLIO DI PALMA E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1512 11 10

OLI GREGGI DI GIRASOLE O DI CARTAMO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1512 11 91

OLIO GREGGIO DI GIRASOLE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1512 11 99

OLIO GREGGIO DI CARTAMO (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1512 19 10

OLI DI GIRASOLE E DI CARTAMO E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGI)

1512 19 90

OLI DI GIRASOLE O DI CARTAMO

1512 19 91

OLIO DI GIRASOLE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1512 19 99

OLIO DI CARTAMO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1512 21 10

OLIO GREGGIO DI COTONE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1512 21 90

OLIO GREGGIO DI COTONE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1512 29 10

OLIO DI COTONE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO)

1512 29 90

OLIO DI COTONE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1513 11 10

OLIO GREGGIO DI COCCO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1513 11 91

OLIO GREGGIO DI COCCO, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1513 11 99

OLIO GREGGIO DI COCCO, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1513 19 11

FRAZIONI SOLIDE DI OLIO DI COCCO, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

1513 19 19

FRAZIONI SOLIDE DI OLIO DI COCCO, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG

1513 19 30

OLIO DI COCCO E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1513 19 91

OLIO DI COCCO E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1513 19 99

OLIO DI COCCO E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1513 21 10

OLI GREGGI DI PALMISTI

1513 21 11

OLI GREGGI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI)

1513 21 19

OLIO GREGGIO DI BABASSÙ, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1513 21 30

OLI GREGGI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI)

1513 21 90

OLI GREGGI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI O INDUSTRIALI)

1513 29 11

FRAZIONI SOLIDE DI OLI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

1513 29 19

FRAZIONI SOLIDE DI OLI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG

1513 29 30

OLI DI PALMISTI O DI BABASSÙ E LORO FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGI)

1513 29 50

OLI DI PALMISTI O DI BABASSÙ E LORO FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI E GREGGI)

1513 29 90

OLI GREGGI DI PALMISTI

1513 29 91

OLIO DI PALMISTI E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1513 29 99

OLIO DI BABASSÙ E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1514 11 10

OLI GREGGI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1514 11 90

OLI GREGGI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI E INDUSTRIALI)

1514 19 10

OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1514 19 90

OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, «CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO», E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI O INDUSTRIALI E GREGGI)

1514 91 10

OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ELEVATO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E OLI DI SENAPA, GREGGI, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1514 91 90

OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ELEVATO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E OLI DI SENAPA, GREGGI (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI E INDUSTRIALI)

1514 99 10

OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ELEVATO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E OLI DI SENAPA, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1514 99 90

OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ELEVATO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E OLI DI SENAPA, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI O INDUSTRIALI E GREGGI)

1515 11 00

OLIO GREGGIO DI LINO

1515 19 10

OLIO DI LINO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO)

1515 19 90

OLIO DI LINO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1515 21 10

OLIO GREGGIO DI GRANTURCO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1515 21 90

OLIO GREGGIO DI GRANTURCO (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1515 29 10

OLIO DI GRANTURCO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO)

1515 29 90

OLIO DI GRANTURCO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1515 30 10

OLIO DI RICINO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, DESTINATO ALLA PRODUZIONE DELL'ACIDO AMMINO-UNDECANOICO PER LA FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE O DI MATERIE PLASTICHE

1515 30 90

OLIO DI RICINO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO DESTINATO ALLA PRODUZIONE DELL'ACIDO AMMINO-UNDECANOICO PER LA FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE O DI MATERIE PLASTICHE)

1515 40 00

OLIO DI TUNG (DI ABRASIN) E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE

1515 50 11

OLIO GREGGIO DI SESAMO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1515 50 19

OLIO GREGGIO DI SESAMO (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1515 50 91

OLIO DI SESAMO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO GREGGIO)

1515 50 99

OLIO DI SESAMO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1515 90 21

OLIO GREGGIO DI SEMI DI TABACCO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1515 90 29

OLIO GREGGIO DI SEMI DI TABACCO (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1515 90 31

OLIO DI COTONE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO)

1515 90 39

OLIO DI SEMI DI TABACCO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1515 90 40

GRASSI E OLI VEGETALI GREGGI E LORO FRAZIONI, FISSI, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E QUELLI DI SOIA, ARACHIDE, OLIVA, PALMA, GIRASOLE, CARTAMO, COTONE, COCCO, PALMISTI, BABASSÙ, RAVIZZONE, COLZA, SENAPA, LINO)

1515 90 51

GRASSI E OLI VEGETALI GREGGI, SOLIDI, FISSI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI E QUELLI DI SOIA, ARACHIDE, OLIVA, PALMA, GIRASOLE, CARTAMO, COTONE, COCCO, PALMISTI, BABASSÙ, RAVIZZONE, COLZA, SENAPA, LINO, GRANTURCO)

1515 90 59

GRASSI E OLI VEGETALI GREGGI, FISSI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG, O GREGGI, LIQUIDI (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI E INDUSTRIALI E QUELLI DI SOIA, ARACHIDE, OLIVA, PALMA, GIRASOLE, CARTAMO, COTONE, COCCO, PALMISTI, BABASSÙ, RAVIZZONE, SENAPA)

1515 90 60

GRASSI E OLI VEGETALI E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE) PER USI TECNICI E INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA, I GRASSI E GLI OLI GREGGI E QUELLI DI SOIA, ARACHIDE, OLIVA, PALMA, GIRASOLE, CARTAMO, COTONE, COCCO, PALMISTI, BABASSÙ, RAVIZZONE, COLZA, SENAPA, LINO)

1515 90 91

GRASSI E OLI VEGETALI, FISSI, SOLIDI, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG, NON NOMINATI ALTROVE (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI E GREGGI)

1515 90 99

GRASSI E OLI VEGETALI, FISSI, SOLIDI, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG, NON NOMINATI ALTROVE (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI E GREGGI)

1516 10 10

GRASSI E OLI ANIMALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

1516 10 90

GRASSI E OLI ANIMALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG

1516 20 91

GRASSI E OLI VEGETALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI «OPALWAX» E ALTRIMENTI PREPARATI)

1516 20 95

OLI DI COLZA, DI LINO, DI RAVIZZONE, DI GIRASOLE, D'ILLIPÈ, DI KARITÈ, DI MAKORÈ, DI TOULOUCOUNA O DI BABASSÙ, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI

1516 20 96

OLI DI ARACHIDE, DI COTONE, DI SOIA O DI GIRASOLE (ECCETTO QUELLI DELLA SOTTOVOCE 1516 20 95); ALTRI OLI CON TENORE IN ACIDI GRASSI LIBERI INFERIORE AL 50 %, IN PESO, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG O IN ALTRA FORMA (ECCETTO QUELLI DI PALMISTI, ILLIPÈ, COCCO, RAVIZZONE, COLZA)

1516 20 98

GRASSI E OLI VEGETALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG O IN ALTRA FORMA (ECCETTO GRASSI, OLI VEGETALI E LORO FRAZIONI)

1517 10 90

MARGARINA, AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE INFERIORE O UGUALE A 10 % (ECCETTO QUELLA LIQUIDA)

1517 90 91

OLI VEGETALI ALIMENTARI, FISSI, FLUIDI, SEMPLICEMENTE MISCELATI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE INFERIORE O UGUALE A 10 % (ECCETTO QUELLI PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI, E MISCELE DI OLI DI OLIVA)

1517 90 99

MISCELE O PREPARAZIONI ALIMENTARI DI GRASSI OD OLI ANIMALI O VEGETALI E FRAZIONI DI DIFFERENTI GRASSI OD OLI ALIMENTARI, CON TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 10 % (ECCETTO OLI VEGETALI FISSI, FLUIDI, SEMPLICEMENTE MISCELATI E MISCELE O PREPARAZIONI CULINARIE UTILIZZATE PER LA SFORMATURA)

1518 00 31

OLI GREGGI VEGETALI, FISSI, FLUIDI, SEMPLICEMENTE MISCELATI, NON ALIMENTARI, NON NOMINATI ALTROVE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1518 00 39

OLI VEGETALI, FISSI, FLUIDI, SEMPLICEMENTE MISCELATI, NON ALIMENTARI, NON NOMINATI ALTROVE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGI)

1522 00 31

PASTE DI SAPONIFICAZIONE (SOAPSTOCKS) CONTENENTI OLIO AVENTE LE CARATTERISTICHE DELL'OLIO DI OLIVA

1602 49 11

LOMBATE E LORO PARTI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, PREPARATE O CONSERVATE, COMPRESI I MISCUGLI DI LOMBATE E PROSCIUTTI (ECCETTO I COLLARI)

1602 49 15

MISCUGLI DI PROSCIUTTI, SPALLE, LOMBATE, COLLARI E LORO PARTI, DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, PREPARATI O CONSERVATI (ECCETTO I MISCUGLI SOLTANTO DI LOMBATE E PROSCIUTTI O SOLTANTO DI COLLARI E SPALLE)

1602 49 50

CARNI, FRATTAGLIE E MISCUGLI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, PREPARATI O CONSERVATI, CONTENENTI MENO DEL 40 % DI CARNE O FRATTAGLIE DI OGNI SPECIE E LARDO E GRASSI DI OGNI SPECIE (ECCETTO SALSICCE E SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)

1602 50 10

CARNI O FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, PREPARATE O CONSERVATE, NON COTTE, COMPRESI I MISCUGLI DI CARNI O FRATTAGLIE COTTE E DI CARNI O FRATTAGLIE NON COTTE (ECCETTO SALSICCE E SALAMI E PRODOTTI SIMILI E PREPARAZIONI DI FEGATO)

1602 90 10

PREPARAZIONI DI SANGUE DI QUALSIASI ANIMALE (ECCETTO SALSICCE E SALAMI E PRODOTTI SIMILI)

1603 00 10

ESTRATTI E SUGHI DI CARNE, DI PESCI, DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

1603 00 80

ESTRATTI E SUGHI DI CARNE, DI PESCI, DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG O PRESENTATI DIVERSAMENTE

1701 11 10

ZUCCHERI GREGGI DI CANNA, DESTINATI AD ESSERE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI)

1701 11 90

ZUCCHERI GREGGI DI CANNA (ECCETTO QUELLI DESTINATI AD ESSERE RAFFINATI E QUELLI CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI)

1701 12 10

ZUCCHERI GREGGI DI BARBABIETOLA, DESTINATI AD ESSERE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI)

1701 12 90

ZUCCHERI GREGGI DI BARBABIETOLA (ECCETTO QUELLI DESTINATI AD ESSERE RAFFINATI E QUELLI CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI)

1702 20 10

ZUCCHERO D'ACERO, ALLO STATO SOLIDO, CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI

1702 30 10

ISOGLUCOSIO, ALLO STATO SOLIDO, NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO

1702 30 51

GLUCOSIO (DESTROSIO) IN POLVERE CRISTALLINA BIANCA, ANCHE AGGLOMERATA, NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, 99 % O PIÙ DI GLUCOSIO (ECCETTO L'ISOGLUCOSIO)

1702 30 59

GLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI GLUCOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI E NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, 99 % O PIÙ DI GLUCOSIO

1702 30 91

GLUCOSIO (DESTROSIO) IN POLVERE CRISTALLINA BIANCA, ANCHE AGGLOMERATA, NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 99 % DI GLUCOSIO (ECCETTO ISOGLUCOSIO)

1702 30 99

GLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI GLUCOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI E NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO E, IN PESO, MENO DI 99 % DI GLUCOSIO [ECCETTO ISOGLUCOSIO E GLUCOSIO (DESTROSIO)]

1702 40 10

ISOGLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO, CONTENTENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, DAL 20 % AL 50 % ESCLUSO DI FRUTTOSIO

1702 40 90

GLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI GLUCOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI, E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, DAL 20 % AL 50 % ESCLUSO DI FRUTTOSIO (ECCETTO ISOGLUCOSIO)

1702 60 10

ISOGLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO, CONTENTENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, 50 % O PIÙ DI FRUTTOSIO (ECCETTO IL FRUTTOSIO CHIMICAMENTE PURO)

1702 60 80

SCIROPPO DI INULINA, OTTENUTO DIRETTAMENTE DALL'IDROLISI DI INULINA O DI OLIGOFRUTTOSIO, CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO 50 % O PIÙ DI FRUTTOSIO SOTTO FORMA LIBERA O SOTTO FORMA DI SACCAROSIO

1702 60 95

FRUTTOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI FRUTTOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, 50 % O PIÙ DI FRUTTOSIO (ECCETTO ISOGLUCOSIO, SCIROPPO DI INULINA, FRUTTOSIO CHIMICAMENTE PURO)

1702 90 30

ISOGLUCOSIO SOTTO FORMA SOLIDA, OTTENUTO DA POLIMERI DI GLUCOSIO

1702 90 50

MALTODESTRINA SOTTO FORMA SOLIDA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA (ECCETTO QUELLE AROMATIZZATE O COLORATE)

1702 90 80

SCIROPPO DI INULINA, OTTENUTO DIRETTAMENTE DALL'IDROLISI DI INULINA O DI OLIGOFRUTTOSIO, CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO 50 % DI FRUTTOSIO, NON COMBINATO O SOTTO FORMA DI SACCAROSIO

1702 90 99

ZUCCHERI, COMPRESO LO ZUCCHERO INVERTITO, ALLO STATO SOLIDO, E SCIROPPI DI ZUCCHERI SENZA L'AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI (DIVERSI DALLO ZUCCHERO DI CANNA E DI BARBABIETOLA, DAL SACCAROSIO E DAL MALTOSIO, CHIMICAMENTE PURI, DAL LATTOSIO, DALLO SCIROPPO D'ACERO, DAL GLUCOSIO, DAL FRUTTOSIO E DALLA MALTODESTRINA E DALLO SCIROPPO DI MALTODESTRINA)

1703 10 00

MELASSI DI CANNA OTTENUTI DALL'ESTRAZIONE O DALLA RAFFINAZIONE DELLO ZUCCHERO

1703 90 00

MELASSI DI BARBABIETOLA OTTENUTI DALL'ESTRAZIONE O DALLA RAFFINAZIONE DELLO ZUCCHERO

1802 00 00

GUSCI E PELLICOLE (BUCCE) ED ALTRI RESIDUI DI CACAO

1902 20 30

PASTE ALIMENTARI, FARCITE DI CARNE O DI ALTRE SOSTANZE, ANCHE COTTE O ALTRIMENTI PREPARATE, CONTENENTI PIÙ DEL 20 % DI SALSICCE, DI SALAMI E SIMILI, CARNI, FRATTAGLIE E GRASSI, QUALUNQUE SIA LA LORO NATURA

2001 90 85

CAVOLI ROSSI, PREPARATI O CONSERVATI NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO

2001 90 99

ORTAGGI E LEGUMI, FRUTTA

2003 10 20

FUNGHI DEL GENERE AGARICUS, CONSERVATI TEMPORANEAMENTE MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, COMPLETAMENTE COTTI

2003 10 30

FUNGHI DEL GENERE AGARICUS, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO (ECCETTO QUELLI COMPLETAMENTE COTTI E CONSERVATI TEMPORANEAMENTE)

2003 20 00

TARTUFI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO

2003 90 00

FUNGHI, PREPARATI E CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO (ECCETTO QUELLI DEL GENERE AGARICUS)

2006 00 10

ZENZERO, CONSERVATO NELLO ZUCCHERO, SGOCCIOLATO, DIACCIATO O CRISTALLIZZATO

2008 19 51

NOCI DI COCCO, DI ACAGIÙ, DEL BRASILE, DI AREC (O DI BETEL), DI COLA E DI MACADAMIA, TOSTATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

2008 19 91

NOCI DI COCCO, DI ACAGIÙ, DEL BRASILE, DI AREC (O DI BETEL), DI COLA E DI MACADAMIA, TOSTATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

2008 20 11

ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 17 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG

2008 20 31

ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 19 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

2008 20 39

ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 19 %)

2008 20 59

ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 17 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG

2008 20 79

ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 19 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

2008 20 90

ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O SUPERIORE A 4,5 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O ALCOLE)

2008 20 91

ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O SUPERIORE A 4,5 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O ALCOLE)

2008 40 90

PERE, PREPARATE O CONSERVATE

2008 70 98

PESCHE, COMPRESE LE PESCHE NOCI

2008 80 90

FRAGOLE, PREPARATE

2008 92 16

MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI

2008 92 32

MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI

2008 92 34

MISCUGLI DI FRUTTA O ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS (ECCETTO QUELLI CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % E MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO E FRUTTA TROPICALE)

2008 92 36

MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI

2008 92 51

MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI

2008 92 72

MISCUGLI DI FRUTTA TROPICALE DI UN TIPO SPECIFICATO NELLA NOTA COMPLEMENTARE 7 DEL CAPITOLO 20, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI DI UN TIPO SPECIFICATO NELLE NOTE COMPLEMENTARI 7 E 8 DEL CAPITOLO 20, PREPARATI O CONSERVATI

2008 92 76

MISCUGLI DI FRUTTA TROPICALE DI UN TIPO SPECIFICATO NELLA NOTA COMPLEMENTARE 7 DEL CAPITOLO 20, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI DI UN TIPO SPECIFICATO NELLE NOTE COMPLEMENTARI 7 E 8 DEL CAPITOLO 20, PREPARATI O CONSERVATI

2008 92 78

MISCUGLI DI FRUTTA O ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG, (ECCETTO MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO, FRUTTA TROPICALE, ARACHIDI)

2008 92 92

MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI

2008 92 93

MISCUGLI DI FRUTTA O ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE E ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O SUPERIORE A 5 KG (ECCETTO MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO E FRUTTA TROPICALE)

2008 92 94

MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI

2008 92 96

MISCUGLI DI FRUTTA O ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE E ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE A 5 KG MA NON INFERIORE A 4,5 KG (ECCETTO MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO E FRUTTA TROPICALE)

2008 92 97

MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI

2008 99 11

ZENZERO, PREPARATO O CONSERVATO, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS

2008 99 26

MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, CARAMBOLE, PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % E CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO

2008 99 32

FRUTTI DELLA PASSIONE E GUAIAVE, CON TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS (ALTRIMENTI PREPARATI O CONSERVATI DI QUELLI DELLE VOCI 2006 E 2007)

2008 99 33

MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, CARAMBOLE, PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %

2008 99 34

FRUTTA, CON TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS (ECCETTO QUELLA DELLE VOCI DA 2008 11 10 A 2008 99 32 E ALTRIMENTI PREPARATA O CONSERVATA DI QUELLA DELLE VOCI 2006 E 2007)

2008 99 37

FRUTTA ED ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS, NON NOMINATE ALTROVE (ECCETTO QUELLE CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %)

2008 99 38

GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS

2008 99 40

FRUTTA ED ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS, NON NOMINATE ALTROVE (ECCETTO QUELLE CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %)

2008 99 41

ZENZERO, PREPARATO O CONSERVATO, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG

2008 99 46

FRUTTI DELLA PASSIONE, GUAIAVE E TAMARINDI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE E ALTRIMENTI PREPARATI O CONSERVATI DI QUELLI DELLE VOCI 2006 E 2007)

2008 99 47

MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, CARAMBOLE E PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG

2008 99 51

ZENZERO, PREPARATO O CONSERVATO, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

2008 99 61

FRUTTI DELLA PASSIONE E GUAIAVE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE E ALTRIMENTI PREPARATI O CONSERVATI DI QUELLI DELLE VOCI 2006 E 2007)

2008 99 62

MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, CARAMBOLE E PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI

2008 99 67

FRUTTA E ALTRE PARTI COMMESTIBILI

2009 29 91

SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)

2009 31 11

SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX INFERIORE O UGUALE A 20 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)

2009 39 11

SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)

2009 39 31

SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)

2009 39 39

SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)

2009 39 51

SUCCHI DI LIMONE, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)

2009 39 55

SUCCHI DI LIMONE, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)

2009 39 59

SUCCHI DI LIMONE, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE O DI ZUCCHERI)

2009 39 91

SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI LIMONE, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)

2009 39 95

SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI LIMONE, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)

2009 41 10

SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX INFERIORE O UGUALE A 20 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)

2009 41 91

SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX INFERIORE O UGUALE A 20 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)

2009 49 11

SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)

2009 49 30

SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)

2009 49 91

SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)

2009 49 93

SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)

2106 90 30

SCIROPPI DI ISOGLUCOSIO, AROMATIZZATI O COLORATI

2106 90 51

SCIROPPI DI LATTOSIO, AROMATIZZATI O COLORATI

2106 90 55

SCIROPPI DI GLUCOSIO O DI MALTODESTRINA, AROMATIZZATI O COLORATI

2106 90 59

SCIROPPI DI ZUCCHERO, AROMATIZZATI O COLORATI (ECCETTO GLI SCIROPPI DI ISOGLUCOSIO, LATTOSIO, GLUCOSIO E MALTODESTRINA)

2206 00 10

VINELLO

2206 00 31

SIDRO E SIDRO DI PERE, SPUMANTI

2206 00 51

SIDRO E SIDRO DI PERE, NON SPUMANTI, IN RECIPIENTI DI CAPACITÀ INFERIORE O UGUALE A 2 L

2301 10 00

FARINE, POLVERI E AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DI CARNI, DI FRATTAGLIE, NON ADATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA; CICCIOLI

2302 10 10

CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI GRANTURCO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI, AVENTI TENORE DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 35 %

2302 10 90

CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI GRANTURCO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI, AVENTI TENORE DI AMIDO SUPERIORE A 35 %

2302 20 10

CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI RISO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI, AVENTI TENORE DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 35 %

2302 20 90

CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI RISO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI, AVENTI TENORE DI AMIDO SUPERIORE A 35 %

2302 30 10

CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI DEL GRANO, AVENTI TENORE, IN PESO, DI AMIDO, INFERIORE O UGUALE A 28 %

2302 30 90

CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DEL GRANO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI (ECCETTO QUELLI CON TENORE DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 28 %, LA CUI PROPORZIONE DI PRODOTTO CHE PASSA ATTRAVERSO UN SETACCIO DI LARGHEZZA DI MAGLIE PARI A 0,2 MM NON SUPERA, IN PESO, 10 %)

2302 40 10

CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DEL GRANO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI DI CEREALI, CON TENORE, IN PESO, DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 28 %, LA CUI PROPORZIONE DI PRODOTTO CHE PASSA ATTRAVERSO UN SETACCIO DI LARGHEZZA DI MAGLIE PARI A 0,2 MM NON SUPERA, IN PESO, 10 %)

2302 40 90

CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI CEREALI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI (ECCETTO QUELLI CON TENORE DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 28 %, LA CUI PROPORZIONE DI PRODOTTO CHE PASSA ATTRAVERSO UN SETACCIO DI LARGHEZZA DI MAGLIE PARI A 0,2 MM NON SUPERA, IN PESO, 10 %)

2302 50 00

CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI LEGUMI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI

2303 10 11

RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI DI GRANTURCO, AVENTI TENORE DI PROTEINE, IN PESO, CALCOLATO SULLA SOSTANZA SECCA, SUPERIORE A 40 % (ESCLUSE LE ACQUE DI MACERAZIONE CONCENTRATE)

2303 10 19

RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI DI GRANTURCO, AVENTI TENORE DI PROTEINE, IN PESO, CALCOLATO SULLA SOSTANZA SECCA, INFERIORE O UGUALE A 40 % (ESCLUSE LE ACQUE DI MACERAZIONE CONCENTRATE)

2303 10 90

RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI E RESIDUI SIMILI (ECCETTO QUELLI DI GRANTURCO)

2303 20 11

POLPE DI BARBABIETOLE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE SECCHE UGUALE O SUPERIORE A 87 %

2303 20 18

POLPE DI BARBABIETOLE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE SECCHE INFERIORE A 87 %

2303 20 90

CASCAMI DI CANNE DA ZUCCHERO ESAURITE ED ALTRI CASCAMI DELLA FABBRICAZIONE DELLO ZUCCHERO (ECCETTO LE POLPE DI BARBABIETOLE)

2303 30 00

AVANZI DELLA FABBRICAZIONE DELLA BIRRA O DELLA DISTILLAZIONE DEGLI ALCOLI

2304 00 00

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DI SOIA

2306 10 00

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DI SEMI DI COTONE

2306 20 00

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DI SEMI DI LINO

2306 30 00

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DI SEMI DI GIRASOLE

2306 41 00

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DI SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO AVENTE UN TENORE DI ACIDO ERUCICO INFERIORE A 2 %

2306 49 00

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DI SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO AVENTE UN TENORE DI ACIDO ERUCICO UGUALE O SUPERIORE A 2 %

2306 50 00

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DI NOCE DI COCCO

2306 60 00

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DI NOCI O DI MANDORLE DI PALMISTI

2306 70 00

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DI GRASSI OD OLI VEGETALI, DI GERMI DI GRANTURCO

2306 90 11

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI DELL'ESTRAZIONE DI OLIO DI OLIVA, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, AVENTI TENORE, IN PESO, DI OLIO DI OLIVA INFERIORE O UGUALE A 3 %

2306 90 19

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI DELL'ESTRAZIONE DI OLIO DI OLIVA, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, AVENTI TENORE, IN PESO, DI OLIO DI OLIVA SUPERIORE A 3 %

2306 90 90

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DI GRASSI OD OLI VEGETALI (ECCETTO DI SEMI DI COTONE, SEMI DI LINO, SEMI DI GIRASOLE, SEMI DI RAVIZZONE O COLZA, NOCE DI COCCO O DI COPRA, DI NOCI O DI MANDORLE DI PALMISTI)

2308 00 40

GHIANDE DI QUERCIA E CASTAGNE D'INDIA E RESIDUI DELLA SPREMITURA DI FRUTTA, DIVERSA DALL'UVA, PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS (ECCETTO LA VINACCIA)

2309 10 13

ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O AVENTI TENORE, IN PESO, DI TALI MATERIE INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 %

2309 10 19

ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O AVENTI TENORE, IN PESO, DI TALI MATERIE INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 75 %

2309 10 33

ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 %

2309 10 39

ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 50 %

2309 10 53

ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 %

2309 10 70

ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA, GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, MA CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO CASEARI

2309 90 10

PRODOTTI DETTI «SOLUBILI» DI PESCI O DI MAMMIFERI MARINI INTEGRATORI DI MANGIMI PRODOTTI NEL SETTORE AGRICOLO

2309 90 20

RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI DI GRANTURCO DI CUI ALLA NOTA COMPLEMENTARE 5 DEL CAPITOLO 23, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 31

PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA INFERIORE O UGUALE A 10, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E NON CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI CON TENORE DI TALI PRODOTTI INFERIORE A 10 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 33

PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 43

PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 50 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 49

PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 50 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 99

PREPARAZIONI DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

2401 10 10

TABACCHI «FLUE CURED» DEL TIPO VIRGINIA (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI)

2401 10 20

TABACCHI «LIGHT AIR CURED» DEL TIPO BURLEY, COMPRESI GLI IBRIDI DI BURLEY (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI)

2401 10 30

TABACCHI «LIGHT AIR CURED» DEL TIPO MARYLAND (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI)

2401 10 41

TABACCHI «FIRE CURED» DEL TIPO KENTUCKY (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI)

2401 10 49

TABACCHI «FIRE CURED» (ECCETTO QUELLI DEL TIPO KENTUCKY O SCOSTOLATI)

2401 10 50

TABACCHI «LIGHT AIR CURED» (ECCETTO QUELLI DEL TIPO BURLEY E MARYLAND O SCOSTOLATI)

2401 10 70

TABACCHI «DARK AIR CURED» (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI)

2401 10 80

TABACCHI «FLUE CURED» (ECCETTO QUELLI DEL TIPO VIRGINIA O SCOSTOLATI)

2401 10 90

TABACCHI (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI E QUELLI «FLUE CURED», «LIGHT AIR CURED», «FIRE CURED», «DARK AIR CURED» E «SUN CURED» DEL TIPO ORIENTALE)

2401 20 10

TABACCHI «FLUE CURED» DEL TIPO VIRGINIA, PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI

2401 20 20

TABACCHI «AIR CURED» DEL TIPO BURLEY, COMPRESI GLI IBRIDI DI BURLEY, PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI

2401 20 30

TABACCHI «LIGHT AIR CURED» DEL TIPO MARYLAND, PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI

2401 20 41

TABACCHI «FIRE CURED» DEL TIPO KENTUCKY, PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI

2401 20 49

TABACCHI «FIRE CURED», PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI (ECCETTO QUELLI DEL TIPO KENTUCKY)

2401 20 50

TABACCHI «LIGHT AIR CURED», PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI (ECCETTO QUELLI DEL TIPO BURLEY O MARYLAND)

2401 20 70

TABACCHI «DARK AIR CURED», PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI

2401 20 80

TABACCHI «FLUE CURED», PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI (ECCETTO QUELLI DEL TIPO VIRGINIA)

2401 20 90

TABACCHI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI (ECCETTO QUELLI «FLUE CURED», «LIGHT AIR CURED», «FIRE CURED», «DARK AIR CURED» E «SUN CURED» DEL TIPO ORIENTALE)

2401 30 00

CASCAMI DI TABACCO

3301 11 10

OLI NON DETERPENATI DI BERGAMOTTO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 11 90

OLI DETERPENATI DI BERGAMOTTO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 12 10

OLI NON DETERPENATI DI ARANCI DOLCI E AMARI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI FIORI DI ARANCI)

3301 12 90

OLI DETERPENATI DI ARANCI DOLCI E AMARI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI FIORI DI ARANCI)

3301 13 10

OLI ESSENZIALI DI LIMONE, NON DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 13 90

OLI DETERPENATI DI LIMONE, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 14 10

OLI NON DETERPENATI DI LIMA O LIMETTA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 14 90

OLI DETERPENATI DI LIMA O LIMETTA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 19 10

OLI ESSENZIALI DI AGRUMI, NON DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI BERGAMOTTO, ARANCI DOLCI O AMARI, LIMONE E LIMA O LIMETTA)

3301 19 90

OLI ESSENZIALI DI AGRUMI, DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI BERGAMOTTO, ARANCI DOLCI O AMARI, LIMONE E LIMA O LIMETTA)

3301 21 10

OLI NON DETERPENATI DI GERANIO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 21 90

OLI DETERPENATI DI GERANIO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 22 10

OLI NON DETERPENATI DI GELSOMINO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 22 90

OLI ESSENZIALI DI GELSOMINO, DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 23 10

OLI NON DETERPENATI DI LAVANDA O DI LAVANDINA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 23 90

OLI DETERPENATI DI LAVANDA O DI LAVANDINA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 24 10

OLI NON DETERPENATI DI MENTA PIPERITA (MENTHA PIPERITA), COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 24 90

OLI DETERPENATI DI MENTA PIPERITA (MENTHA PIPERITA), COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 25 10

OLI NON DETERPENATI DI MENTA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» [ECCETTO QUELLI DI MENTA PIPERITA (MENTHA PIPERITA)]

3301 25 90

OLI DETERPENATI DI MENTA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» [ECCETTO QUELLI DI MENTA PIPERITA (MENTHA PIPERITA)]

3301 26 10

OLI NON DETERPENATI DI VETIVER, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 26 90

OLI DETERPENATI DI VETIVER, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 29 11

OLI NON DETERPENATI DI GAROFANO, NIAULI E YLANG-YLANG, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 29 31

OLI DETERPENATI DI GAROFANO, NIAULI E YLANG-YLANG, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 29 61

OLI ESSENZIALI, NON DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI AGRUMI, GERANIO, GELSOMINO, LAVANDA O LAVANDINA, MENTA, VETIVER, GAROFANO, NIAULI E YLANG-YLANG)

3301 29 91

OLI ESSENZIALI, DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DELLE VOCI DA 3301 11 10 A 3301 29 59)

3301 30 00

RESINOIDI

3302 10 40

MISCUGLI DI SOSTANZE ODORIFERE E MISCUGLI (COMPRESE LE SOLUZIONI ALCOLICHE) A BASE DI UNA O PIÙ DI TALI SOSTANZE, DEI TIPI UTILIZZATI COME MATERIE PRIME PER L'INDUSTRIA DELLE BEVANDE E ALTRE PREPARAZIONI A BASE DI SOSTANZE ODORIFERE

3302 10 90

MISCUGLI DI SOSTANZE ODORIFERE E MISCUGLI (COMPRESE LE SOLUZIONI ALCOLICHE) A BASE DI UNA O PIÙ DI TALI SOSTANZE, DEI TIPI UTILIZZATI COME MATERIE PRIME PER L'INDUSTRIA DELLE BEVANDE

3501 90 10

COLLE DI CASEINA (ECCETTO QUELLE CONDIZIONATE PER LA VENDITA AL MINUTO COME COLLE E ADESIVI DI PESO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG)

3502 11 10

OVOALBUMINA, ESSICCATA, (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.), INADATTA O DA RENDERE INADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

3502 11 90

OVOALBUMINA, ESSICCATA, (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.), ADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

3502 19 10

OVOALBUMINA, INADATTA O DA RENDERE INADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA [ECCETTO QUELLA ESSICCATA (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.)]

3502 19 90

OVOALBUMINA, ADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA [ECCETTO QUELLA ESSICCATA (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.)]

3502 20 10

LATTOALBUMINA, COMPRESI I CONCENTRATI DI DUE O PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE, CONTENENTE IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80 % DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE, INADATTA O DA RENDERE INADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

3502 20 91

LATTOALBUMINA, COMPRESI I CONCENTRATI DI DUE O PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE, CONTENENTE IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80 % DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE, ADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA, ESSICCATA (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.)

3502 20 99

LATTOALBUMINA, COMPRESI I CONCENTRATI DI DUE O PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE, CONTENENTE IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80 % DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE, ADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA [ECCETTO QUELLA ESSICCATA (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.)]

3502 90 20

ALBUMINE, INADATTE O DA RENDERE INADATTE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA [ECCETTO L'OVOALBUMINA E LA LATTOALBUMINA (COMPRESI I CONCENTRATI DI DUE O PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE, CONTENENTI IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80 % DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE)]

3502 90 70

ALBUMINE, ADATTE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO L'OVOALBUMINA E LA LATTOALBUMINA)

3502 90 90

ALBUMINATI ED ALTRI DERIVATI DELLE ALBUMINE

3503 00 10

GELATINE, ANCHE PRESENTATE IN FOGLI DI FORMA QUADRATA O RETTANGOLARE, ANCHE LAVORATI IN SUPERFICIE O COLORATI, E LORO DERIVATI (ECCETTO GELATINE IMPURE)

3503 00 80

ITTIOCOLLA; ALTRE COLLE DI ORIGINE ANIMALE (ECCETTO QUELLE DI CASEINA DELLA VOCE 3501)

3504 00 00

PEPTONI E LORO DERIVATI; ALTRE SOSTANZE PROTEICHE E LORO DERIVATI, NON NOMINATI ALTROVE; POLVERE DI PELLE, ANCHE TRATTATA AL CROMO

3505 10 50

AMIDI E FECOLE, ESTERIFICATI O ETERIFICATI (ECCETTO DESTRINA)

4101 20 10

CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO INFERIORE O UGUALE A 16 KG, FRESCHI

4101 20 30

CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO INFERIORE O UGUALE A 16 KG, SALATI VERDI

4101 20 50

CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO INFERIORE O UGUALE A 8 KG SE SONO SECCHI O INFERIORE O UGUALE A 10 KG SE SONO SALATI SECCHI

4101 20 90

CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO INFERIORE O UGUALE A 16 KG, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCETTO QUELLI FRESCHI O SALATI VERDI, SEMPLICEMENTE SECCHI O SALATI SECCHI, CONCIATI O PERGAMENATI)

4101 50 10

CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 16 KG, FRESCHI

4101 50 30

CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 16 KG, SALATI VERDI

4101 50 50

CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 16 KG, SALATI O SALATI SECCHI

4101 50 90

CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 16 KG, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCETTO QUELLI FRESCHI O SALATI VERDI, SEMPLICEMENTE SECCHI O SALATI SECCHI, CONCIATI O PERGAMENATI)

4101 90 00

GROPPONI, MEZZI GROPPONI, FLANCHI E CUOI E PELLI GREGGI SPACCATI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, E CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 8 KG

4102 10 10

CUOI E PELLI GREGGI DI AGNELLI, COL VELLO, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCETTO DI AGNELLO DETTO «ASTRAKAN», «CARACUL», «PERSIANO», «BREITSCHWANZ» O SIMILI, O DI AGNELLI DELLE INDIE, DELLA CINA, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET)

4102 10 90

CUOI E PELLI GREGGI DI OVINI, COL VELLO, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCETTO QUELLI DI AGNELLO)

4102 21 00

CUOI E PELLI GREGGI DI PECORE E AGNELLI, SENZA VELLO, PICLATI, ANCHE SPACCATI

4102 29 00

CUOI E PELLI GREGGI DI PECORE E AGNELLI, SENZA VELLO, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE SPACCATI (ECCETTO PICLATI O PERGAMENATI)

4103 10 20

CUOI E PELLI GREGGI DI CAPRINI, FRESCHI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI (ECCETTO CUOI E PELLI DI CAPRINI DELLO YEMEN, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, CON I PELI)

4103 10 50

CUOI E PELLI GREGGI DI CAPRINI, SALATI O SECCHI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI (ECCETTO CUOI E PELLI DI CAPRINI DELLO YEMEN, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, CON I PELI)

4103 10 90

CUOI E PELLI GREGGI DI CAPRINI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI (ECCETTO QUELLI FRESCHI, SALATI, SECCHI, PERGAMENATI, E CUOI E PELLI DI CAPRINI DELLO YEMEN, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, CON I PELI)

4103 20 00

CUOI E PELLI GREGGI DI RETTILI, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCETTO QUELLI PERGAMENATI)

4103 30 00

CUOI E PELLI GREGGI DI SUINI, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI (ECCETTO QUELLI PERGAMENATI)

4103 90 00

CUOI E PELLI GREGGI, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE DEPILATI, COMPRESE LE PELLI DI UCCELLI SENZA PIUME O CALUGINE (ECCETTO QUELLI PERGAMENATI E QUELLI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI), DI EQUINI

4301 10 00

PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI VISONE, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE

4301 30 00

PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DEI SEGUENTI TIPI DI AGNELLO: AGNELLO DETTO «ASTRAKAN», «CARACUL», «PERSIANO», «BREITSCHWANZ» O SIMILI, O DI AGNELLO DELLE INDIE, DELLA CINA, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET E SIMILI, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE

4301 60 00

PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI VOLPE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE

4301 70 10

PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI CUCCIOLI DI FOCA GROENLANDICA («MANTO BIANCO») O DI CUCCIOLI DI FOCA DAL CAPPUCCIO («MANTO GRIGIO-BLU»), INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE

4301 70 90

PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI FOCA E DI OTARIA, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE [ECCETTO QUELLE DI CUCCIOLI DI FOCA GROENLANDICA («MANTO BIANCO») E DI CUCCIOLI DI FOCA DAL CAPPUCCIO («MANTO GRIGIO-BLU»)]

4301 80 10

PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI LONTRA MARINA O DI NUTRIA, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE

4301 80 30

PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI MARMOTTA, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE

4301 80 50

PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI FELIDI SELVATICI DI TUTTI I TIPI, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE

4301 80 80

PELLI DA PELLICCERIA GREGGE, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE (ECCETTO QUELLE DI VISONE, DI AGNELLO DETTO «ASTRAKAN», «CARACUL», «PERSIANO», «BREITSCHWANZ» O SIMILI, E DI AGNELLO DELLE INDIE, DELLA CINA, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, DI VOLPE, DI FOCA, DI LONTRA MARINA, DI NUTRIA, DI MARMOTTA E DI FELIDI SELVATICI)

4301 80 95

PELLI DA PELLICCERIA GREGGE, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE (ECCETTO QUELLE DI VISONE, DI AGNELLO DETTO «ASTRAKAN», «CARACUL», «PERSIANO», «BREITSCHWANZ» O SIMILI, E DI AGNELLO DELLE INDIE, DELLA CINA, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, DI VOLPE, DI FOCA, DI LONTRA MARINA, DI NUTRIA, DI MARMOTTA E DI FELIDI SELVATICI)

4301 90 00

TESTE, CODE, ZAMPE ED ALTRI PEZZI UTILIZZABILI IN PELLICCERIA

5001 00 00

BOZZOLI DI BACHI DA SETA ATTI ALLA TRATTURA

5002 00 00

SETA GREGGIA, NÉ FILATA NÉ TORTA

5003 10 00

CASCAMI DI SETA, COMPRESI I BOZZOLI NON ATTI ALLA TRATTURA, I CASCAMI DI FILATURA E SFILACCIATI, NON CARDATI NÉ PETTINATI

5003 90 00

CASCAMI DI SETA, COMPRESI I BOZZOLI NON ATTI ALLA TRATTURA, I CASCAMI DI FILATURA E SFILACCIATI, CARDATI O PETTINATI

5101 11 00

LANE DI TOSATURA SUCIDE, COMPRESE LE LANE LAVATE A DOSSO, NON CARDATE NÉ PETTINATE

5101 19 00

LANE SUCIDE, COMPRESE LE LANE LAVATE A DOSSO, NON CARDATE NÉ PETTINATE (ECCETTO LE LANE DI TOSATURA)

5101 21 00

LANE DI TOSATURA, SGRASSATE, NON CARBONIZZATE, NON CARDATE NÉ PETTINATE

5101 29 00

LANE SGRASSATE, NON CARBONIZZATE, NON CARDATE NÉ PETTINATE (ECCETTO LE LANE DI TOSATURA)

5101 30 00

LANE CARBONIZZATE, NON CARDATE NÉ PETTINATE

5102 11 00

PELI DI CAPRA DEL CACHEMIR, NON CARDATI NÉ PETTINATI

5102 19 10

PELI DI CONIGLIO D'ANGORA, NON CARDATI NÉ PETTINATI

5102 19 30

PELI DI ALPAGA, DI LAMA O DI VIGOGNA, NON CARDATI NÉ PETTINATI

5102 19 40

PELI DI CAMMELLO O DI YACK, DI CAPRA MOHAIR, DI CAPRA DEL TIBET E CAPRE SIMILI, NON CARDATI NÉ PETTINATI

5102 19 90

PELI DI CONIGLIO, DI LEPRE, DI CASTORO, DI NUTRIA E DI TOPO MUSCHIATO, NON CARDATI NÉ PETTINATI (ESCLUSO IL CONIGLIO D'ANGORA)

5102 20 00

PELI GROSSOLANI, NON CARDATI NÉ PETTINATI (ECCETTO LE LANE, I PELI E LE SETOLE UTILIZZATI NELLA FABBRICAZIONE DI SCOPE E SPAZZOLE, E I PELI DELLA CRINIERA O DELLA CODA)

5103 10 10

PETTINACCE DI LANA O DI PELI FINI, NON CARBONIZZATE (ESCLUSI GLI SFILACCIATI)

5103 10 90

PETTINACCE DI LANA O DI PELI FINI, CARBONIZZATE (ESCLUSI GLI SFILACCIATI)

5103 20 10

CASCAMI DI FILATI DI LANA O DI PELI FINI

5103 20 91

CASCAMI DI LANA O DI PELI FINI, NON CARBONIZZATI (ECCETTO I CASCAMI DI FILATI, LE PETTINACCE E GLI SFILACCIATI)

5103 20 99

CASCAMI DI LANA O DI PELI FINI, CARBONIZZATI (ECCETTO I CASCAMI DI FILATI, LE PETTINACCE E GLI SFILACCIATI)

5103 30 00

CASCAMI DI PELI GROSSOLANI, COMPRESI I CASCAMI DI FILATI (ECCETTO GLI SFILACCIATI E I CASCAMI DI PELI E DI SETOLE UTILIZZATI NELLA FABBRICAZIONE DI SCOPE E SPAZZOLE, E DI PELI DELLA CRINIERA O DELLA CODA)

5201 00 10

COTONE, NON CARDATO NÉ PETTINATO, IDROFILO O IMBIANCHITO

5201 00 90

COTONE, NON CARDATO NÉ PETTINATO (ECCETTO QUELLO IDROFILO O IMBIANCHITO)

5202 10 00

CASCAMI DI FILATI DI COTONE

5202 91 00

SFILACCIATI DI COTONE

5202 99 00

CASCAMI DI COTONE (COMPRESI I CASCAMI DI FILATI E GLI SFILACCIATI)

5203 00 00

COTONE CARDATO O PETTINATO

5301 10 00

LINO GREGGIO O MACERATO

5301 21 00

LINO, MACIULLATO O STIGLIATO

5301 29 00

LINO, PETTINATO O ALTRIMENTI PREPARATO, MA NON FILATO (ECCETTO IL LINO MACIULLATO, STIGLIATO E MACERATO)

5301 30 10

STOPPE DI LINO

5301 30 90

CASCAMI DI LINO, COMPRESI I CASCAMI DI FILATI E GLI SFILACCIATI

5302 10 00

CANAPA (CANNABIS SATIVA), GREGGIA O MACERATA

5302 90 00

CANAPA (CANNABIS SATIVA), PREPARATA, MA NON FILATA; STOPPE E CASCAMI DI CANAPA, COMPRESI I CASCAMI DI FILATI E GLI SFILACCIATI (ECCETTO LA CANAPA MACERATA)


(1)  Secondo la definizione di cui alla legge della Repubblica di Albania n. 8981 del 12 dicembre 2003 recante approvazione del livello della tariffa doganale (Gazzetta ufficiale n. 82 e n. 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell'8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e dalla legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).

ALLEGATO II (b) [ALLEGATO II (b) dell'ASA]

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL'ALBANIA ALLE MATERIE PRIME AGRICOLE ORIGINARE DELLA COMUNITÀ

[di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b)]

I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato verranno ridotti ed eliminati secondo il calendario seguente:

alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto al 90 % del dazio di base,

il 1o gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto all'80 % del dazio di base,

il 1o gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto al 60 % del dazio di base,

il 1o gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto al 40 % del dazio di base,

il 1o gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà annullato.

Codice SA (1)

Designazione delle merci

0101 90 11

CAVALLI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE

0101 90 19

CAVALLI VIVI (ECCETTO I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA E QUELLI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE)

0101 90 30

ASINI VIVI

0101 90 90

MULI E BARDOTTI VIVI

0206 10 91

FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)

0206 10 95

PEZZI DETTI «ONGLETS» E «HAMPES» COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)

0206 10 99

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI, FEGATI E PEZZI DETTI «ONGLETS» E «HAMPES»)

0206 21 00

LINGUE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATE

0206 22 00

FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATI

0206 29 91

PEZZI DETTI «ONGLETS» E «HAMPES» COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)

0206 29 99

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI, LINGUE, FEGATI E PEZZI DETTI «ONGLETS» E «HAMPES»)

0206 30 20

FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, FRESCHI O REFRIGERATI

0206 30 30

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO FEGATI)

0206 30 80

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, FRESCHE O REFRIGERATE

0206 41 20

FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, CONGELATI

0206 41 80

FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, CONGELATI

0206 49 20

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, CONGELATE (ECCETTO FEGATI)

0206 49 80

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, CONGELATE (ECCETTO FEGATI)

0206 80 91

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, ASININA O MULESCA, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)

0206 80 99

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)

0206 90 91

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, ASININA O MULESCA, CONGELATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)

0206 90 99

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA, CONGELATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)

0208 10 11

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI CONIGLI DOMESTICI, FRESCHE O REFRIGERATE

0208 10 19

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI CONIGLI DOMESTICI, CONGELATE

0208 10 90

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI CONIGLI NON DOMESTICI E LEPRI, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE

0208 20 00

COSCE DI RANE, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE

0208 40 10

CARNI DI BALENA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE

0208 90 10

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI PICCIONI DOMESTICI, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE

0208 90 20

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI QUAGLIE, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE

0208 90 40

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI SELVAGGINA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (ECCETTO CONIGLI, LEPRI, SUINI E QUAGLIE)

0208 90 55

CARNI DI FOCA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE

0208 90 60

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI RENNA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE

0208 90 95

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (ECCETTO QUELLE DI ANIMALI DELLE SPECIE BOVINA, SUINA, OVINA, CAPRINA, EQUINA, ASININA O MULESCA, GALLI, GALLINE, ANATRE, OCHE, TACCHINI, TACCHINE E FARAONE, CONIGLI, LEPRI, PRIMATI, BALENE)

0209 00 11

LARDO, FRESCO, REFRIGERATO O CONGELATO, SALATO O IN SALAMOIA

0209 00 19

LARDO SECCO O AFFUMICATO

0209 00 30

GRASSO DI MAIALE, NON FUSO

0209 00 90

GRASSO DI VOLATILI, NON FUSO

0403 90 11

LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 13

LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 19

LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 31

LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 33

LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 39

LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 51

LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 3 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 53

LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 3 % ED INFERIORE O UGUALE A 6 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 59

LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 6 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 61

LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 3 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 63

LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 3 % ED INFERIORE O UGUALE A 6 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 69

LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 6 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0404 10 26

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %

0404 10 28

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 %

0404 10 32

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %

0404 10 34

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %

0404 10 36

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 %

0404 10 38

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %

0404 10 48

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 %

0404 10 52

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 %

0404 10 54

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 %

0404 10 56

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 %

0404 10 58

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 %

0404 10 62

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 %

0404 10 72

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 %

0404 10 74

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 %

0404 10 76

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 %

0404 10 78

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) UGUALE O SUPERIORE A 15 %

0404 10 82

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38 UGUALE O SUPERIORE A 15 %

0404 10 84

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) UGUALE O SUPERIORE A 15 %

0404 90 21

PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %, N.N.A.

0404 90 23

PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 %, N.N.A.

0404 90 29

PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %, N.N.A.

0404 90 81

PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %, N.N.A.

0404 90 83

PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 %, N.N.A.

0404 90 89

PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %, N.N.A.

0405 20 90

PASTE DA SPALMARE LATTIERE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 75 % ED INFERIORE A 80 %

0405 90 10

MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE UGUALE O SUPERIORE A 99,3 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA INFERIORE O UGUALE A 0,5 %

0405 90 90

MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE, BURRO DISIDRATATO E GHEE (ECCETTO QUELLE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE UGUALE O SUPERIORE A 99,3 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA INFERIORE O UGUALE A 0,5 %, BURRO NATURALE, BURRO RICOMBINATO E BURRO DI SIERO DI LATTE)

0406 10 20

FORMAGGI FRESCHI (NON AFFINATI), COMPRESI IL FORMAGGIO DI SIERO DI LATTE E I LATTICINI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 %

0406 10 80

FORMAGGI FRESCHI (NON AFFINATI), COMPRESI IL FORMAGGIO DI SIERO DI LATTE E I LATTICINI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 40 %

0406 20 10

FORMAGGI DI GLARIS ALLE ERBE, GRATTUGIATI O IN POLVERE

0406 20 90

FORMAGGI GRATTUGIATI O IN POLVERE (ECCETTO FORMAGGI DI GLARIS ALLE ERBE)

0406 30 10

FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, OTTENUTI ESCLUSIVAMENTE CON FORMAGGI EMMENTAL, GRUYERE E APPENZELL ED, EVENTUALMENTE, CON AGGIUNTA DI FORMAGGIO GLARIS ALLE ERBE (DETTO «SCHABZIGER»), CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO

0406 30 31

FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 36 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA INFERIORE O UGUALE A 48 % (ECCETTO MISCELE DI FORMAGGI FUSI OTTENUTI CON FORMAGGI EMMENTAL, GRUYERE E APPENZELL)

0406 30 39

FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 36 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA SUPERIORE A 48 % (ECCETTO MISCELE DI FORMAGGI FUSI OTTENUTI CON FORMAGGI EMMENTAL, GRUYERE E APPENZELL)

0406 30 90

FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 36 % (ECCETTO MISCELE DI FORMAGGI FUSI OTTENUTI CON FORMAGGI EMMENTAL, GRUYERE E APPENZELL ED, EVENTUALMENTE, CON AGGIUNTA DI FORMAGGIO GLARIS ALLE ERBE, CONDIZIONATE PER LA VENDITA AL MINUTO)

0406 40 10

ROQUEFORT

0406 40 50

GORGONZOLA

0406 40 90

FORMAGGI A PASTA ERBORINATA (ECCETTO ROQUEFORT E GORGONZOLA)

0406 90 01

FORMAGGI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE (ECCETTO FORMAGGI FRESCHI, COMPRESO FORMAGGIO DI SIERO DI LATTE, NON FERMENTATO, LATTICINI, FORMAGGI FUSI, FORMAGGI A PASTA ERBORINATA E FORMAGGI GRATTUGIATI O IN POLVERE)

0406 90 02

EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN FORME DEL TIPO SPECIFICATO ALLA NOTA COMPLEMENTARE 2 DEL CAPITOLO 4

0406 90 03

EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN FORME DEL TIPO SPECIFICATO ALLA NOTA COMPLEMENTARE 2 DEL CAPITOLO 4

0406 90 04

EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN PEZZI CONDIZIONATI SOTTOVUOTO O CON GAS INERTE, CON LA CROSTA DA ALMENO UN LATO E PESO NETTO PARI O SUPERIORE A 1 KG

0406 90 05

EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN PEZZI CONDIZIONATI SOTTOVUOTO O CON GAS INERTE, CON LA CROSTA DA ALMENO UN LATO E PESO NETTO PARI O SUPERIORE A 1 KG

0406 90 06

EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN PEZZI SENZA CROSTA DI PESO NETTO INFERIORE A 450 G

0406 90 13

EMMENTAL (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE, QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE E QUELLO DELLE SOTTOVOCI DA 0406 90 02 A 0406 90 06)

0406 90 15

GRUYERE E SBRINZ (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE E QUELLI DELLE SOTTOVOCI DA 0406 90 02 A 0406 90 06)

0406 90 17

BERGKÄSE E APPENZELL (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE E QUELLI DELLE SOTTOVOCI DA 0406 90 02 A 0406 90 06)

0406 90 18

FROMAGE FRIBOURGEOIS, VACHERIN MONT D'OR E TETE DE MOINE (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 19

FORMAGGI DI GLARIS ALLE ERBE (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 21

CHEDDAR (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 23

EDAM (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 25

TILSIT (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 27

BUTTERKÄSE (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 29

KASHKAVAL (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 35

KEFALOTYRI (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 37

FINLANDIA (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 39

JARLSBERG (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 50

FORMAGGI DI PECORA O DI BUFALA, IN RECIPIENTI CONTENENTI SALAMOIA O IN OTRI DI PELLI DI PECORA O DI CAPRA (ECCETTO FETA)

0406 90 61

GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA INFERIORE O UGUALE A 47 % (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 69

FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA INFERIORE O UGUALE A 47 %, N.N.A.

0406 90 73

PROVOLONE AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 75

ASIAGO, CACIOCAVALLO, MONTASIO E RAGUSANO AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 76

DANBO, FONTAL, FONTINA, FYNBO, HAVARTI, MARIBO E SAMSØ AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 78

GOUDA AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 79

ESROM, ITALICO, KERNHEM, SAINT-NECTAIRE, SAINT-PAULIN E TALEGGIO AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 81

CANTAL, CHESHIRE, WENSLEYDALE, LANCASHIRE, DOUBLE GLOUCESTER, BLARNEY, COLBY E MONTEREY AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 82

CAMEMBERT AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 84

BRIE AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 85

KEFALOGRAVIERA E KASSERI (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 86

FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 %, N.N.A.

0406 90 87

FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 52 % ED INFERIORE O UGUALE A 62 %, N.N.A.

0406 90 88

FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 62 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 %, N.N.A.

0406 90 93

FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 72 %, N.N.A.

0406 90 99

FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 40 %, N.N.A.

0408 11 20

TUORLI, ESSICCATI, NON ATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI

0408 11 80

TUORLI, ESSICCATI, ATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI

0408 19 20

TUORLI, FRESCHI, COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, MODELLATI, CONGELATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, NON ATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO QUELLI ESSICCATI)

0408 19 81

TUORLI, LIQUIDI, ATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI

0408 19 89

TUORLI (NON LIQUIDI), CONGELATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO TUORLI ESSICCATI)

0408 91 20

UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, ESSICCATE, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, NON ATTE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO TUORLI)

0408 91 80

UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, ESSICCATE, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, ATTE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO TUORLI)

0408 99 20

UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, FRESCHE, COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, MODELLATE, CONGELATE O ALTRIMENTI CONSERVATE, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, NON ATTE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO UOVA ESSICCATE E TUORLI)

0408 99 80

UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, FRESCHE, COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, MODELLATE, CONGELATE O ALTRIMENTI CONSERVATE, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, ATTE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO UOVA ESSICCATE E TUORLI)

0511 10 00

SPERMA DI TORI

0511 99 10

TENDINI E NERVI DI ORIGINE ANIMALE, RITAGLI E ALTRI CASCAMI SIMILI DI PELLI GREGGE

0511 99 90

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, N.N.A.; ANIMALI MORTI, NON ATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO PESCI, CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI)

0603 10 10

FIORI E BOCCIOLI DI ROSE, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI

0603 10 20

FIORI E BOCCIOLI DI GAROFANI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI

0603 10 30

FIORI E BOCCIOLI DI ORCHIDEE, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI

0603 10 40

FIORI E BOCCIOLI DI GLADIOLI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI

0603 10 50

FIORI E BOCCIOLI DI CRISANTEMI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI

0603 10 80

FIORI E BOCCIOLI DI FIORI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI (ECCETTO ROSE, GAROFANI, ORCHIDEE, GLADIOLI E CRISANTEMI)

0603 90 00

FIORI E BOCCIOLI DI FIORI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, ESSICCATI, IMBIANCHITI, TINTI, IMPREGNATI O ALTRIMENTI PREPARATI

0604 10 10

LICHENI DELLE RENNE, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI, ESSICCATI, IMBIANCHITI, TINTI, IMPREGNATI O ALTRIMENTI PREPARATI

0604 91 41

RAMI DI ABETI DI NORDMANN [ABIES NORDMANNIANA (STEV.) SPACH] E DI ABETI NOBILI (ABIES PROCERA REHD.), PER ORNAMENTO

0701 90 10

PATATE, FRESCHE O REFRIGERATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DELLA FECOLA

0701 90 90

PATATE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO PATATE DI PRIMIZIA, PATATE DA SEMINA E PATATE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DELLA FECOLA)

0703 10 90

SCALOGNI, FRESCHI O REFRIGERATI

0703 90 00

PORRI ED ALTRI ORTAGGI AGLIACEI, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO CIPOLLE, SCALOGNI E AGLI)

0705 11 00

LATTUGHE A CAPPUCCIO, FRESCHE O REFRIGERATE

0705 19 00

LATTUGHE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO QUELLE A CAPPUCCIO)

0705 29 00

CICORIE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO WITLOOF)

0706 90 10

SEDANI-RAPA, FRESCHI O REFRIGERATI

0706 90 90

BARBABIETOLE DA INSALATA, SALSEFRICA O BARBA DI BECCO, RAVANELLI E SIMILI RADICI COMMESTIBILI, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO CAROTE, NAVONI, SEDANI-RAPA E BARBAFORTE O CREN)

0707 00 90

CETRIOLINI, FRESCHI O REFRIGERATI

0708 10 00

PISELLI «PISUM SATIVUM», ANCHE SGRANATI, FRESCHI O REFRIGERATI

0708 90 00

LEGUMI DA GRANELLA, ANCHE SGRANATI, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO PISELLI «PISUM SATIVUM» E FAGIOLI «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.»)

0709 10 00

CARCIOFI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 20 00

ASPARAGI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 30 00

MELANZANE, FRESCHE O REFRIGERATE

0709 40 00

SEDANI, FRESCHI O REFRIGERATI (ESCLUSI SEDANI-RAPA)

0709 52 00

TARTUFI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 60 10

PEPERONI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 60 91

PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM», FRESCHI O REFRIGERATI, DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DELLA CAPSICINA O DELLE TINTURE DI OLEORESINE DI «CAPSICUM»

0709 60 95

PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», FRESCHI O REFRIGERATI, DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DI OLI ESSENZIALI O DI RESINOIDI

0709 60 99

PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DELLA CAPSICINA O DELLE TINTURE DI OLEORESINE DI «CAPSICUM» E ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DI OLI ESSENZIALI O DI RESINOIDI, NONCHÉ PEPERONI)

0709 70 00

SPINACI, TETRAGONIE (SPINACI DELLA NUOVA ZELANDA) E ATREPLICI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 90 10

INSALATE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO LATTUGHE E CICORIE)

0709 90 20

BIETOLE DA COSTA E CARDI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 90 31

OLIVE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI OLIO)

0709 90 39

OLIVE, FRESCHE O REFRIGERATE, DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI OLIO

0709 90 40

CAPPERI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 90 50

FINOCCHI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 90 60

GRANTURCO DOLCE, FRESCO O REFRIGERATO

0709 90 70

ZUCCHINE, FRESCHE O REFRIGERATE

0709 90 90

ORTAGGI, FRESCHI O REFRIGERATI, N.N.A.

0710 10 00

PATATE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE

0710 21 00

PISELLI, ANCHE SGRANATI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI

0710 22 00

FAGIOLI, ANCHE SGRANATI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI

0710 29 00

LEGUMI DA GRANELLA, ANCHE SGRANATI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI (ECCETTO PISELLI E FAGIOLI)

0710 30 00

SPINACI, TETRAGONIE (SPINACI DELLA NUOVA ZELANDA) E ATREPLICI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI

0710 80 10

OLIVE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE

0710 80 51

PEPERONI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI

0710 80 59

PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI (ECCETTO PEPERONI)

0710 80 61

FUNGHI DEL GENERE «AGARICUS», ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI

0710 80 69

FUNGHI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI (ECCETTO QUELLI DEL GENERE «AGARICUS»)

0710 80 70

POMODORI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI

0710 80 80

CARCIOFI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI

0710 80 85

ASPARAGI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI

0710 80 95

ORTAGGI O LEGUMI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI (ECCETTO PATATE, LEGUMI DA GRANELLA, SPINACI, TETRAGONIE (SPINACI DELLA NUOVA ZELANDA), ATREPLICI, GRANTURCO DOLCE, OLIVE, PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», FUNGHI, POMODORI)

0710 90 00

MISCELE DI ORTAGGI O DI LEGUMI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI

0711 20 10

OLIVE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE, MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI OLIO)

0711 20 90

OLIVE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE, MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE, DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI OLIO

0711 30 00

CAPPERI TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI

0711 40 00

CETRIOLI E CETRIOLINI, TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI

0711 59 00

FUNGHI E TARTUFI, TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI (ECCETTO FUNGHI DEL GENERE «AGARICUS»)

0711 90 90

MISCELE DI ORTAGGI O DI LEGUMI TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI

0712 20 00

CIPOLLE SECCHE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATE O POLVERIZZATE, MA NON ALTRIMENTI PREPARATE

0712 90 05

PATATE SECCHE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE MA NON ALTRIMENTI PREPARATE

0712 90 11

GRANTURCO DOLCE ESSICCATO, IBRIDO, DESTINATO ALLA SEMINA

0712 90 19

GRANTURCO DOLCE ESSICCATO, ANCHE TAGLIATO IN PEZZI O A FETTE MA NON ALTRIMENTI PREPARATO (ECCETTO IBRIDI DESTINATI ALLA SEMINA)

0712 90 30

POMODORI SECCHI, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATI O POLVERIZZATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI

0712 90 50

CAROTE SECCHE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATE O POLVERIZZATE, MA NON ALTRIMENTI PREPARATE

0712 90 90

ORTAGGI O LEGUMI E LORO MISCELE, SECCHI, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATI O POLVERIZZATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI (ECCETTO PATATE, CIPOLLE, FUNGHI, TARTUFI, GRANTURCO DOLCE, POMODORI E CAROTE)

0713 10 90

PISELLI (PISUM SATIVUM) SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

0713 20 00

CECI SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI

0713 31 00

FAGIOLI DELLE SPECIE VIGNA MUNGO (L.) HEPPER O VIGNA RADIATA (L.) WILCZEK, SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI

0713 32 00

FAGIOLI ADZUKI (PHASEOLUS O VIGNA ANGULARIS), SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI

0713 33 90

FAGIOLI COMUNI (PHASEOLUS VULGARIS), SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

0713 39 00

FAGIOLI DELLE SPECIE VIGNA E PHASEOLUS, SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI (ECCETTO FAGIOLI DELLE SPECIE VIGNA MUNGO (L.) HEPPER O VIGNA RADIATA (L.) WILCZEK, FAGIOLI ADZUKI E FAGIOLI COMUNI)

0801 11 00

NOCI DI COCCO DISSECCATE

0801 19 00

NOCI DI COCCO FRESCHE, ANCHE SGUSCIATE O DECORTICATE

0801 21 00

NOCI DEL BRASILE FRESCHE O SECCHE, CON GUSCIO

0801 31 00

NOCI DI ACAGIÙ FRESCHE O SECCHE, CON GUSCIO

0801 32 00

NOCI DI ACAGIÙ FRESCHE O SECCHE, SGUSCIATE

0802 21 00

NOCCIOLE FRESCHE O SECCHE, CON GUSCIO

0802 22 00

NOCCIOLE FRESCHE O SECCHE, SGUSCIATE E DECORTICATE

0802 31 00

NOCI COMUNI FRESCHE O SECCHE, CON GUSCIO

0802 32 00

NOCI COMUNI, FRESCHE O SECCHE, SGUSCIATE E DECORTICATE

0802 40 00

CASTAGNE E MARRONI, FRESCHI O SECCHI, ANCHE SGUSCIATI O DECORTICATI

0802 50 00

PISTACCHI FRESCHI O SECCHI, ANCHE SGUSCIATI O DECORTICATI

0802 90 85

FRUTTA A GUSCIO, FRESCHE O SECCHE, ANCHE SGUSCIATE O DECORTICATE (ECCETTO NOCI DI COCCO, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI ACAGIÙ, MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI COMUNI, CASTAGNE E MARRONI «CASTANEA SPP.», PISTACCHI, NOCI DI PECÀN, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA, PINOLI O SEMI DEL PINO DOMESTICO E NOCI MACADAMIA)

0803 00 11

FRUTTA DEL PLANTANO (BANANE DA CUOCERE), FRESCHE

0803 00 19

BANANE FRESCHE (ECCETTO FRUTTA DEL PLANTANO)

0804 20 10

FICHI FRESCHI

0804 30 00

ANANASSI, FRESCHI O SECCHI

0804 50 00

GUAIAVE, MANGHI E MANGOSTANI, FRESCHI O SECCHI

0805 10 10

ARANCE SANGUIGNE E SEMI SANGUIGNE, FRESCHE

0805 10 30

NAVEL, NAVELINE, NAVELATE, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATE, MALTESE, SHAMOUTI, OVALI, TROVITA E HAMLIN, FRESCHE

0805 10 50

ARANCE DOLCI, FRESCHE (ECCETTO SANGUIGNE E SEMISANGUIGNE, NAVEL, NAVELINE, NAVELATE, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATE, MALTESE, SHAMOUTI, OVALI, TROVITA E HAMLIN)

0805 10 80

ARANCE, FRESCHE O SECCHE (ECCETTO ARANCE DOLCI, FRESCHE)

0805 20 10

CLEMENTINE, FRESCHE O SECCHE

0805 20 30

MONREAL E SATSUMA, FRESCHI O SECCHI

0805 20 50

MANDARINI E WILKINGS, FRESCHI O SECCHI

0805 20 70

TANGERINI, FRESCHI O SECCHI

0805 20 90

TANGELO, ORTANIQUE, MALAQUINA E SIMILI IBRIDI DI AGRUMI, FRESCHI O SECCHI (ECCETTO CLEMENTINE, MONREAL, SATSUMA, MANDARINI, WILKINGS E TANGERINI)

0805 50 10

LIMONI (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM), FRESCHI O SECCHI

0805 50 90

LIMETTE (CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA), FRESCHE O SECCHE

0806 10 10

UVE DA TAVOLA, FRESCHE

0807 20 00

PAPAIE FRESCHE

0808 10 10

MELE DA SIDRO FRESCHE, PRESENTATE ALLA RINFUSA, DAL 16 SETTEMBRE AL 15 DICEMBRE

0808 10 20

MELE DELLA VARIETÀ GOLDEN DELICIOUS, FRESCHE

0808 10 50

MELE DELLA VARIETÀ GRANNY SMITH, FRESCHE

0808 10 90

MELE FRESCHE (ECCETTO MELE DA SIDRO, PRESENTATE ALLA RINFUSA, DAL 16 SETTEMBRE AL 15 DICEMBRE, NONCHÉ VARIETÀ GOLDEN DELICIOUS E GRANNY SMITH)

0808 20 10

PERE DA SIDRO FRESCHE, PRESENTATE ALLA RINFUSA, DAL 1o AGOSTO AL 31 DICEMBRE

0808 20 50

PERE FRESCHE (ECCETTO PERE DA SIDRO, PRESENTATE ALLA RINFUSA, DAL 1o AGOSTO AL 31 DICEMBRE)

0808 20 90

COTOGNE FRESCHE

0809 10 00

ALBICOCCHE FRESCHE

0809 20 05

CILIEGIE ACIDE (PRUNUS CERASUS) FRESCHE

0809 20 95

CILIEGIE FRESCHE (ECCETTO CILIEGIE ACIDE «PRUNUS CERASUS»)

0809 30 10

PESCHE NOCI FRESCHE

0809 30 90

PESCHE FRESCHE (ECCETTO PESCHE NOCI)

0809 40 05

PRUGNE FRESCHE

0809 40 90

PRUGNOLE FRESCHE

0810 20 10

LAMPONI FRESCHI

0810 20 90

MORE DI ROVO O DI GELSO E MORE-LAMPONI, FRESCHE

0810 30 10

RIBES NERO (CASSIS) FRESCO

0810 30 90

RIBES BIANCO E UVA SPINA, FRESCHI

0810 40 30

MIRTILLI NERI (FRUTTI DEL «VACCINIUM MYRTILLUS»), FRESCHI

0810 40 50

FRUTTI DEL «VACCINIUM MACROCARPUM» E DEL «VACCINIUM CORYMBOSUM», FRESCHI

0810 40 90

FRUTTI DEL GENERE «VACCINIUM», FRESCHI (ECCETTO MIRTILLI ROSSI E FRUTTI DEL «VACCINIUM MYRTILLUS», DEL «VACCINIUM MACROCARPUM» E DEL «VACCINIUM CORYMBOSUM»)

0810 50 00

KIWI FRESCHI

0810 90 30

TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), LITCHI E SAPOTIGLIE, FRESCHI

0810 90 40

FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE E PITAHAYA, FRESCHI

0810 90 95

FRUTTA COMMESTIBILI, FRESCHE [ECCETTO FRUTTA A GUSCIO, BANANE, DATTERI, FICHI, ANANASSI, AVOCADI, GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), LITCHI, SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, AGRUMI, UVE]

0811 10 11

FRAGOLE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, DOLCIFICATE, CONGELATE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %

0811 10 19

FRAGOLE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, DOLCIFICATE, CONGELATE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 13 %

0811 10 90

FRAGOLE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, NON DOLCIFICATE, CONGELATE

0811 20 31

LAMPONI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, NON DOLCIFICATI

0811 20 51

RIBES ROSSO, ANCHE COTTO IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATO, NON DOLCIFICATO

0811 20 59

MORE DI ROVO O DI GELSO, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, NON DOLCIFICATE

0811 20 90

MORE-LAMPONI, RIBES BIANCO E UVA SPINA, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, NON DOLCIFICATI

0811 90 19

FRUTTA COMMESTIBILI, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI INFERIORE A 13 % (ECCETTO FRAGOLE, LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI)

0811 90 39

FRUTTA COMMESTIBILI, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI UGUALE O SUPERIORE A 13 % (ECCETTO FRAGOLE, LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI)

0811 90 50

MIRTILLI NERI (FRUTTI DEL «VACCINIUM MYRTILLUS»), ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, NON DOLCIFICATI

0811 90 70

MIRTILLI DELLE SPECIE «VACCINIUM MYRTILLOIDES» E «VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM», ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, NON DOLCIFICATI

0811 90 75

CILIEGIE ACIDE «PRUNUS CERASUS», ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI

0811 90 80

CILIEGIE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO CILIEGIE ACIDE «PRUNUS CERASUS»)

0811 90 85

GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, ANCHE COTTI

0811 90 95

FRUTTA COMMESTIBILI, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO FRAGOLE, LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI, RIBES A GRAPPOLI, UVA SPINA)

0812 10 00

CILIEGIE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE

0812 90 20

ARANCE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE

0812 90 99

FRUTTA TEMPORANEAMENTE CONSERVATE, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE (ECCETTO CILIEGIE, ALBICOCCHE, ARANCE, PAPAIE)

0813 10 00

ALBICOCCHE SECCHE

0813 20 00

PRUGNE SECCHE

0813 30 00

MELE SECCHE

0813 40 10

PESCHE SECCHE, COMPRESE LE PESCHE NOCI

0813 40 30

PERE SECCHE

0813 40 50

PAPAIE SECCHE

0813 40 60

TAMARINDI SECCHI

0813 40 70

FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE E PITAHAYA, SECCHI

0813 40 95

FRUTTA COMMESTIBILI, SECCHE, N.N.A.

0813 50 12

MISCUGLI DI PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE E PITAHAYA, SECCHI, SENZA PRUGNE

0813 50 15

MISCUGLI DI FRUTTA SECCHE, SENZA PRUGNE [ECCETTO QUELLE DELLE VOCI DA 0801 A 0806 NONCHÉ PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE E PITAHAYA]

0813 50 99

MISCUGLI DI FRUTTA SECCHE N.N.A.

0901 11 00

CAFFÈ (ECCETTO QUELLO TORREFATTO E DECAFFEINIZZATO)

0901 12 00

CAFFÈ DECAFFEINIZZATO (ECCETTO QUELLO TORREFATTO)

0901 21 00

CAFFÈ TORREFATTO (ECCETTO QUELLO DECAFFEINIZZATO)

0901 22 00

CAFFÈ TORREFATTO DECAFFEINIZZATO

0901 90 90

SUCCEDANEI DEL CAFFÈ CONTENENTI CAFFÈ IN QUALSIASI PROPORZIONE

0904 20 30

PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O «PIMENTA», ESSICCATI, NON TRITATI NÉ POLVERIZZATI (ECCETTO PEPERONI)

0909 10 00

SEMI DI ANICE O DI BADIANA

0909 20 00

SEMI DI CORIANDOLO

0909 30 00

SEMI DI CUMINO

0909 40 00

SEMI DI CARVI

0909 50 00

SEMI DI FINOCCHIO; BACCHE DI GINEPRO

0910 10 00

ZENZERO

0910 20 10

ZAFFERANO (ECCETTO QUELLO TRITATO O POLVERIZZATO)

0910 20 90

ZAFFERANO TRITATO O POLVERIZZATO

0910 30 00

CURCUMA

0910 40 11

SERPILLO (ECCETTO QUELLO TRITATO O POLVERIZZATO)

0910 40 13

TIMO (ECCETTO QUELLO TRITATO O POLVERIZZATO E SERPILLO)

0910 40 19

TIMO TRITATO O POLVERIZZATO

0910 40 90

FOGLIE DI ALLORO

0910 50 00

CURRY

0910 91 10

MISCUGLI DI SPEZIE VARIE (ECCETTO QUELLI TRITATI O POLVERIZZATI)

0910 91 90

MISCUGLI DI SPEZIE VARIE, TRITATI O POLVERIZZATI

0910 99 10

SEMI DI FIENO GRECO

0910 99 91

SPEZIE N.N.A. (ECCETTO QUELLE TRITATE O POLVERIZZATE E MISCUGLI DI SPEZIE VARIE)

0910 99 99

SPEZIE TRITATE O POLVERIZZATE N.N.A. (ECCETTO MISCUGLI DI SPEZIE VARIE)

1102 10 00

FARINA DI SEGALA

1102 20 10

FARINA DI GRANTURCO AVENTE TENORE, IN PESO, DI SOSTANZE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %

1102 20 90

FARINA DI GRANTURCO AVENTE TENORE, IN PESO, DI SOSTANZE GRASSE SUPERIORE A 1,5 %

1102 30 00

FARINA DI RISO

1102 90 10

FARINA DI ORZO

1102 90 90

FARINE DI CEREALI (ECCETTO FRUMENTO (GRANO), FRUMENTO SEGALATO, SEGALA, GRANTURCO, RISO, ORZO E AVENA)

1103 11 10

SEMOLE E SEMOLINI DI FRUMENTO (GRANO) DURO

1103 11 90

SEMOLE E SEMOLINI DI FRUMENTO (GRANO) TENERO E DI SPELTA

1103 13 10

SEMOLE E SEMOLINI DI GRANTURCO, AVENTI TENORE, IN PESO, DI SOSTANZE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %

1103 13 90

SEMOLE E SEMOLINI DI GRANTURCO, AVENTI TENORE, IN PESO, DI SOSTANZE GRASSE SUPERIORE A 1,5 %

1103 19 90

SEMOLE E SEMOLINI DI CEREALI (ECCETTO FRUMENTO (GRANO), SEGALA, GRANTURCO, RISO, ORZO E AVENA)

1104 12 90

FIOCCHI DI AVENA

1104 19 10

CEREALI DI FRUMENTO (GRANO) SCHIACCIATI O IN FIOCCHI

1104 19 50

CEREALI DI GRANTURCO SCHIACCIATI O IN FIOCCHI

1104 19 99

CEREALI SCHIACCIATI O IN FIOCCHI [ECCETTO ORZO, AVENA, FRUMENTO (GRANO), SEGALA, GRANTURCO E RISO]

1104 23 10

CEREALI DI GRANTURCO MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI

1104 23 99

CEREALI DI GRANTURCO (DIVERSI DA QUELLI MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI, PERLATI O SOLTANTO SPEZZATI)

1104 29 39

CEREALI PERLATI [ECCETTO ORZO, AVENA, GRANTURCO, RISO, FRUMENTO (GRANO) O SEGALA]

1104 29 89

CEREALI [DIVERSI DA ORZO, AVENA, GRANTURCO, FRUMENTO (GRANO) E SEGALA, MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI, PERLATI O SOLTANTO SPEZZATI]

1104 30 90

GERMI DI CEREALI, INTERI, SCHIACCIATI, IN FIOCCHI O MACINATI [ECCETTO FRUMENTO (GRANO)]

1108 11 00

AMIDO DI FRUMENTO (GRANO)

1108 12 00

AMIDO DI GRANTURCO

1108 13 00

FECOLA DI PATATE

1108 14 00

FECOLA DI MANIOCA

1108 19 90

AMIDO [ECCETTO QUELLO DI FRUMENTO (GRANO), GRANTURCO, FECOLA DI PATATE, FECOLA DI MANIOCA E AMIDO DI RISO]

1202 10 90

ARACHIDI CON GUSCIO (ECCETTO QUELLE TOSTATE O ALTRIMENTI COTTE E QUELLE DESTINATE ALLA SEMINA)

1202 20 00

ARACHIDI SGUSCIATE, ANCHE FRANTUMATE (ECCETTO QUELLE TOSTATE O ALTRIMENTI COTTE)

1211 10 00

RADICI DI LIQUIRIZIA, FRESCHE O SECCHE, ANCHE TAGLIATE, FRANTUMATE O POLVERIZZATE

1211 20 00

RADICI DI GINSENG, FRESCHE O SECCHE, ANCHE TAGLIATE, FRANTUMATE O POLVERIZZATE

1211 30 00

FOGLIE DI COCA, FRESCHE O SECCHE, ANCHE TAGLIATE, FRANTUMATE O POLVERIZZATE

1211 40 00

PAGLIA DI PAPAVERO, FRESCA O SECCA, ANCHE TAGLIATA, FRANTUMATA O POLVERIZZATA

1211 90 30

FAVE TONKA, FRESCHE O SECCHE, ANCHE TAGLIATE, FRANTUMATE O POLVERIZZATE

1211 90 70

RAMI, STELI E FOGLIE DI MAGGIORANA SELVATICA (ORIGANUM VULGARE), ANCHE SPEZZATI, FRANTUMATI O POLVERIZZATI

1211 90 75

FOGLIE E FIORI DI SALVIA (SALVIA OFFICINALIS), FRESCHI O SECCHI, ANCHE SPEZZATI, FRANTUMATI O POLVERIZZATI

1211 90 98

PIANTE, PARTI DI PIANTE, SEMI E FRUTTI, DELLE SPECIE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE IN PROFUMERIA, IN MEDICINA O NELLA PREPARAZIONE DI INSETTICIDI, ANTIPARASSITARI O SIMILI, FRESCHI O SECCHI, ANCHE TAGLIATI, FRANTUMATI O POLVERIZZATI (ECCETTO RADICI DI LIQUIRIZIA E DI GINSENG, FOGLIE DI COCA)

1501 00 19

STRUTTO E ALTRI GRASSI DI MAIALE, FUSI, ANCHE PRESSATI O OTTENUTI MEDIANTE SOLVENTI (ECCETTO QUELLI DESTINATI AD USI INDUSTRIALI)

1508 10 90

OLIO DI ARACHIDE GREGGIO (ECCETTO QUELLO DESTINATO AD USI INDUSTRIALI)

1508 90 90

OLIO DI ARACHIDE (ECCETTO QUELLO GREGGIO) E SUE FRAZIONI, (ECCETTO LA VOCE 1508 90 10) IMPIEGATO PRINCIPALMENTE NELL'ALIMENTAZIONE UMANA

1510 00 10

OLI D'OLIVA GREGGI E LORO MISCELE, ANCHE CON OLI DELLA VOCE 1509

1510 00 90

ALTRI OLI E LORO FRAZIONI, OTTENUTI ESCLUSIVAMENTE DALLE OLIVE, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE E MISCELE DI TALI OLI O FRAZIONI CON GLI OLI O LE FRAZIONI DELLA VOCE 1509 (ECCETTO OLI GREGGI)

1522 00 39

RESIDUI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO DELLE SOSTANZE GRASSE CONTENTENTI OLIO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OLIO D'OLIVA [ECCETTO PASTE DI SAPONIFICAZIONE (SOAPSTOCKS)]

1522 00 91

MORCHIE O FECCE DI OLIO, PASTE DI SAPONIFICAZIONE (SOAPSTOCKS) (ECCETTO QUELLE CONTENENTI OLIO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OLIO DI OLIVA)

1522 00 99

RESIDUI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO DELLE SOSTANZE GRASSE O DELLE CERE ANIMALI O VEGETALI [ECCETTO QUELLI CONTENENTI OLIO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OLIO DI OLIVA, MORCHIE O FECCE DI OLIO NONCHÉ PASTE DI SAPONIFICAZIONE (SOAPSTOCKS)]

1602 10 00

PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DI CARNI, DI FRATTAGLIE O DI SANGUE, CONDIZIONATE PER LA VENDITA AL MINUTO PER L'ALIMENTAZIONE DEI BAMBINI O PER USI DIETETICI, IN RECIPIENTI IL CUI CONTENUTO NON SUPERA 250 G

1602 31 11

PREPARAZIONI CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE DI TACCHINO NON COTTA (ECCETTO SALCICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI)

1602 31 19

PREPARAZIONI CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE DI TACCHINO (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)

1602 31 90

PREPARAZIONI CONTENENTI MENO DI 25 % DI CARNE O DI FRATTAGLIE DI TACCHINO (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)

1602 32 11

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI GALLI E DI GALLINE, NON COTTE, CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI NONCHÉ PREPARAZIONI DI FEGATO)

1602 32 19

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI GALLI E DI GALLINE, COTTE, CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)

1602 32 90

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI E DI FRATTAGLIE DI GALLI E DI GALLINE (ECCETTO QUELLE CONTENENTI 25 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)

1602 39 21

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANATRE, OCHE E FARAONE DELLE SPECIE DOMESTICHE, NON COTTE, CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, NONCHÉ PREPARAZIONI DI FEGATO)

1602 39 29

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANATRE, OCHE E FARAONE DELLE SPECIE DOMESTICHE, COTTE, CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)

1602 39 80

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANATRE, OCHE E FARAONE DELLE SPECIE DOMESTICHE (ECCETTO QUELLE CONTENENTI 25 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)

1602 41 10

PREPARAZIONI E CONSERVE DI PROSCIUTTI E LORO PEZZI, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA

1602 41 90

PREPARAZIONI E CONSERVE DI PROSCIUTTI E LORO PEZZI, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA (ECCETTO QUELLA DOMESTICA)

1602 42 10

PREPARAZIONI E CONSERVE DI SPALLE E LORO PEZZI, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA

1602 42 90

PREPARAZIONI E CONSERVE DI SPALLE E LORO PEZZI, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA (ECCETTO QUELLA DOMESTICA)

1602 49 13

PREPARAZIONI E CONSERVE DI COLLARI E LORO PEZZI, COMPRESI I MISCUGLI DI COLLARI E SPALLE, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA

1602 49 19

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE, COMPRESI I MISCUGLI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, CONTENENTI, IN PESO, 80 % O PIÙ DI CARNE E/O DI FRATTAGLIE DI OGNI SPECIE, COMPRESI IL LARDO E I GRASSI, QUALUNQUE SIA LA LORO NATURA O LA LORO ORIGINE (ECCETTO PROSCIUTTI, SPALLE, LOMBATE, COLLARI E LORO PEZZI, SALSICCE)

1602 49 90

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI, DI FRATTAGLIE E MISCUGLI DELLA SPECIE SUINA (ECCETTO LA SPECIE SUINA DOMESTICA, PROSCIUTTI, SPALLE E LORO PEZZI, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)

1602 50 31

«CORNED BEEF», IN RECIPIENTI ERMETICAMENTE CHIUSI

1602 50 39

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, COTTE (ECCETTO QUELLE IN RECIPIENTI ERMETICAMENTE CHIUSI, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, NONCHÉ PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00)

1602 50 80

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, COTTE (ECCETTO QUELLE IN RECIPIENTI ERMETICAMENTE CHIUSI, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, NONCHÉ PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00)

1602 90 31

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI SELVAGGINA O DI CONIGLIO (ECCETTO QUELLE DI CINGHIALE, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)

1602 90 41

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI RENNA (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)

1602 90 51

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE CONTENENTI CARNIE E/O FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA (ECCETTO QUELLE DI VOLATILI, ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, SELVAGGINA O CONIGLIO, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)

1602 90 61

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE, NON COTTE, CONTENENTI CARNE O FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, COMPRESI MISCUGLI DI CARNE O DI FRATTAGLIE COTTE E NON COTTE (ECCETTO QUELLE DI VOLATILI, ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, SELVAGGINA O CONIGLIO, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI DI FEGATO)

1602 90 72

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI OVINI, NON COTTE, COMPRESI MISCUGLI DI CARNE O DI FRATTAGLIE COTTE E NON COTTE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI E PREPARAZIONI DI FEGATO)

1602 90 74

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI CAPRINI, NON COTTE, COMPRESI MISCUGLI DI CARNE O DI FRATTAGLIE COTTE E NON COTTE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI E PREPARAZIONI DI FEGATO)

1602 90 76

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI OVINI, COTTE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)

1602 90 78

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI CAPRINI, COTTE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)

1701 91 00

ZUCCHERI DI CANNA O DI BARBABIETOLA, CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, ALLO STATO SOLIDO

1701 99 10

ZUCCHERI BIANCHI CONTENENTI, ALLO STATO SECCO, 99,5 % O PIÙ DI SACCAROSIO (ECCETTO QUELLI AROMATIZZATI O COLORATI)

1701 99 90

ZUCCHERI DI CANNA O DI BARBABIETOLA E SACCAROSIO CHIMICAMENTE PURO, ALLO STATO SOLIDO (ECCETTO ZUCCHERI DI CANNA O DI BARBABIETOLA CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, ZUCCHERI GREGGI E ZUCCHERI BIANCHI)

1702 11 00

LATTOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI LATTOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, CONTENENTI, IN PESO, 99 % O PIÙ DI LATTOSIO, ESPRESSO IN LATTOSIO ANIDRO CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA

1702 19 00

LATTOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI LATTOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, CONTENENTI, IN PESO, MENO DEL 99 % DI LATTOSIO, ESPRESSO IN LATTOSIO ANIDRO CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA

1702 20 90

ZUCCHERO D'ACERO, ALLO STATO SOLIDO, E SCIROPPO D'ACERO (ECCETTO QUELLI AROMATIZZATI O COLORATI)

1702 90 60

SUCCEDANEI DEL MIELE, ANCHE MISTI CON MIELE NATURALE

1702 90 71

ZUCCHERI E MELASSI, CARAMELLATI, CONTENENTI, IN PESO, ALLO STATO SECCO, IL 50 % O PIÙ DI SACCAROSIO

1702 90 75

ZUCCHERI E MELASSI, CARAMELLATI, CONTENENTI, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DEL 50 % DI SACCAROSIO, IN POLVERE, ANCHE AGGLOMERATI

1702 90 79

ZUCCHERI E MELASSI, CARAMELLATI, CONTENENTI, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DEL 50 % DI SACCAROSIO (ECCETTO ZUCCHERI E MELASSI IN POLVERE, ANCHE AGGLOMERATI)

1801 00 00

CACAO IN GRANI, INTERI O INFRANTI; GREGGIO O TORREFATTO

2002 10 10

POMODORI PELATI, INTERI O IN PEZZI, PREPARATI O CONSERVATI (MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO)

2002 10 90

POMODORI NON PELATI, INTERI O IN PEZZI, PREPARATI O CONSERVATI (MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO)

2002 90 11

POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA INFERIORE A 12 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO POMODORI INTERI O IN PEZZI)

2002 90 19

POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA INFERIORE A 12 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO POMODORI INTERI O IN PEZZI)

2002 90 31

POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA UGUALE A 12,30 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO POMODORI INTERI O IN PEZZI)

2002 90 39

POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA UGUALE A 12,30 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO POMODORI INTERI O IN PEZZI)

2002 90 91

POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA SUPERIORE A 30 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO POMODORI INTERI O IN PEZZI)

2002 90 99

POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA SUPERIORE A 30 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO POMODORI INTERI O IN PEZZI)

2004 10 10

PATATE COTTE, CONGELATE

2004 10 99

PATATE, PREPARATE O CONSERVATE MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, CONGELATE (ECCETTO QUELLE SEMPLICEMENTE COTTE O SOTTO FORMA DI FARINA, SEMOLINO O FIOCCHI)

2005 20 20

PATATE A FETTE SOTTILI, FRITTE, ANCHE SALATE O AROMATIZZATE, IN IMBALLAGGI ERMETICAMENTE CHIUSI, ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE, NON CONGELATE

2005 20 80

PATATE, PREPARATE O CONSERVATE MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, NON CONGELATE (ECCETTO QUELLE SOTTO FORMA DI FARINA, SEMOLINO O FIOCCHI, NONCHÉ A FETTE SOTTILI, FRITTE, ANCHE SALATE O AROMATIZZATE, IN IMBALLAGGI ERMETICAMENTE CHIUSI)

2008 11 92

ARACHIDI TOSTATE, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG

2008 11 94

ARACHIDI, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG, N.N.A. (ECCETTO QUELLE TOSTATE E BURRO DI ARACHIDI)

2008 11 96

ARACHIDI, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON SUPERIORE A 1 KG

2008 11 98

ARACHIDI, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLE TOSTATE E BURRO DI ARACHIDI)

2008 19 11

NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, COMPRESI I MISCUGLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI FRUTTA TROPICALI E DI NOCI TROPICALI DI UN TIPO SPECIFICATO NELLE NOTE COMPLEMENTARI 7 E 8 DEL CAPITOLO 20, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI

2008 19 13

MANDORLE E PISTACCHI, TOSTATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG

2008 19 19

FRUTTA A GUSCIO ED ALTRI SEMI, COMPRESI I MISCUGLI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO BURRO DI ARACHIDI E ARACHIDI ALTRIMENTI PREPARATE O CONSERVATE, MANDORLE E PISTACCHI TOSTATI E NOCI TROPICALI)

2008 19 59

NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, COMPRESI I MISCUGLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI FRUTTA TROPICALI E DI NOCI TROPICALI DI UN TIPO SPECIFICATO NELLE NOTE COMPLEMENTARI 7 E 8 DEL CAPITOLO 20, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI

2008 19 93

MANDORLE E PISTACCHI, TOSTATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON SUPERIORE A 1 KG

2008 19 95

FRUTTA A GUSCIO TOSTATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO ARACHIDI, MANDORLE, PISTACCHI, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA)

2008 19 99

FRUTTA A GUSCIO ED ALTRI SEMI, COMPRESI I MISCUGLI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO BURRO DI ARACHIDI E ARACHIDI ALTRIMENTI PREPARATE O CONSERVATE, FRUTTA A GUSCIO TOSTATE, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL)]

2008 20 19

ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCETTO QUELLI AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 17 %)

2008 20 51

ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 17 %, IN IMBALLAGGI > 1 KG

2008 20 71

ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 19 %, IN IMBALLAGGI =< 1 KG

2008 20 99

ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI < 4,5 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O ALCOLE)

2008 30 11

AGRUMI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS

2008 30 51

SEGMENTI DI POMPELMI E DI POMELI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG

2008 30 71

SEGMENTI DI POMPELMI E DI POMELI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI =< 1 KG

2008 30 75

MANDARINI, COMPRESI I TANGERINI E I MANDARINI SATSUMA, CLEMENTINE, WILKINGS ED ALTRI IBRIDI SIMILI DI AGRUMI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI =< 1 KG

2008 30 90

AGRUMI, PREPARATI O CONSERVATI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI)

2008 40 11

PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 % E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG

2008 40 21

PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCETTO QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %)

2008 40 31

PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 15 %, IN IMBALLAGGI =< 1 KG

2008 40 51

PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %, IN IMBALLAGGI > 1 KG

2008 40 71

PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 15 %, IN IMBALLAGGI =< 1 KG

2008 40 79

PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 15 %, IN IMBALLAGGI =< 1 KG

2008 50 11

ALBICOCCHE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 % E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG

2008 50 31

ALBICOCCHE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCETTO QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %)

2008 50 39

ALBICOCCHE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCETTO QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %)

2008 50 69

ALBICOCCHE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 13 %, IN IMBALLAGGI > 1 KG

2008 50 94

ALBICOCCHE, PREPARATE O CONSERVATE, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE A 5 KG MA NON INFERIORE A 4,5 KG

2008 50 99

ALBICOCCHE, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI < 4,5 KG (ECCETTO QUELLE CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI)

2008 60 31

CILIEGIE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS (ECCETTO QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %)

2008 60 51

CILIEGIE ACIDE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG

2008 60 59

CILIEGIE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCETTO CILIEGIE ACIDE)

2008 60 71

CILIEGIE ACIDE, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI >= 4,5 KG (ECCETTO QUELLE CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI)

2008 60 79

CILIEGIE, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI >= 4,5 KG (ECCETTO QUELLE CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI E CILIEGIE ACIDE)

2008 60 91

CILIEGIE ACIDE, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI < 4,5 KG (ECCETTO QUELLE CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI)

2008 70 94

PESCHE, PREPARATE O CONSERVATE, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE A 5 KG MA NON INFERIORE A 4,5 KG

2008 80 11

FRAGOLE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS

2008 80 19

FRAGOLE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS

2008 80 31

FRAGOLE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS (ECCETTO QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %)

2008 80 50

FRAGOLE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG

2008 99 45

PRUGNE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG

2008 99 55

PRUGNE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI =< 1 KG

2008 99 72

PRUGNE, PREPARATE O CONSERVATE, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON INFERIORE A 5 KG

2008 99 78

PRUGNE, PREPARATE O CONSERVATE, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE A 5 KG

2009 11 11

SUCCHI DI ARANCIA CONGELATI, DI MASSA VOLUMICA > 1,33 G/CM3 A 20 oC, DI VALORE =< 30 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)

2009 11 19

SUCCHI DI ARANCIA CONGELATI, DI MASSA VOLUMICA > 1,33 G/CM3 A 20 oC, DI VALORE =< 30 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)

2009 11 91

SUCCHI DI ARANCIA CONGELATI, DI MASSA VOLUMICA =< 1,33 G/CM3 A 20 oC, DI VALORE =< 30 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)

2009 11 99

SUCCHI DI ARANCIA CONGELATI, DI MASSA VOLUMICA =< 1,33 G/CM3 A 20 oC, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI FERMENTATI, CONTENENTI ALCOLE, DI VALORE =< 30 EUR PER 100 KG E AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 %)

2009 19 98

SUCCHI DI ARANCIA, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 20 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI CONTENENTI ALCOLE, CONGELATI, DI VALORE <= 30 EUR PER 100 KG E AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 %)

2009 69 11

SUCCHI DI UVA (COMPRESI I MOSTI DI UVA), NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 22 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI CONTENENTI ALCOLE)

2009 69 51

SUCCHI DI UVA (COMPRESI I MOSTI DI UVA), CONCENTRATI, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 30 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 18 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI CONTENENTI ALCOLE)

2009 69 71

SUCCHI DI UVA (COMPRESI I MOSTI DI UVA), CONCENTRATI, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 30 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 18 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI CONTENENTI ALCOLE)

2009 69 79

SUCCHI DI UVA (COMPRESI MOSTI DI UVA), NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 30 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 18 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI CONCENTRATI O CONTENENTI ALCOLE)

2009 79 11

SUCCHI DI MELA, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 22 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI CONTENENTI ALCOLE)

2009 79 91

SUCCHI DI MELA, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 20 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 18 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI CONTENENTI ALCOLE)

2009 79 99

SUCCHI DI MELA, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 20 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC (ECCETTO QUELLI ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O CONTENENTI ALCOLE)

2009 90 11

MISCUGLI DI SUCCHI DI MELA E DI PERA, DI MASSA VOLUMICA > 1,33 G/CM3 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 22 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)

2009 90 13

MISCUGLI DI SUCCHI DI MELA E DI PERA

2009 90 31

MISCUGLI DI SUCCHI DI MELA E DI PERA, DI MASSA VOLUMICA = < 1,33 G/CM3 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 18 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)

2009 90 41

MISCUGLI DI SUCCHI DI AGRUMI E DI ANANASSO, DI MASSA VOLUMICA = < 1,33 G/CM3 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, ADDIZIONATI DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)

2009 90 79

MISCUGLI DI SUCCHI DI AGRUMI E DI ANANASSO, DI MASSA VOLUMICA = < 1,33 G/CM3 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG (ECCETTO QUELLI ADDIZIONATI DI ZUCCHERI, FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)

2305 00 00

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO D'ARACHIDE

2307 00 11

FECCE DI VINO AVENTI UN TITOLO ALCOLOMETRICO TOTALE INFERIORE O UGUALE A 7,9 % MAS E UN TENORE, IN PESO, DI SOSTANZA SECCA UGUALE O SUPERIORE A 25 %

2307 00 19

FECCE DI VINO (ECCETTO QUELLE AVENTI UN TITOLO ALCOLOMETRICO TOTALE INFERIORE O UGUALE A 7,9 % MAS E UN TENORE, IN PESO, DI SOSTANZA SECCA UGUALE O SUPERIORE A 25 %)

2307 00 90

TARTARO GREGGIO

2308 00 11

VINACCIA, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, AVENTI UN TITOLO ALCOLOMETRICO TOTALE INFERIORE O UGUALE A 4,3 % MAS E UN TENORE, IN PESO, DI SOSTANZA SECCA INFERIORE O UGUALE A 40 %

2308 00 19

VINACCIA, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS (ECCETTO VINACCIA AVENTE UN TITOLO ALCOLOMETRICO TOTALE INFERIORE O UGUALE A 4,3 % MAS E UN TENORE, IN PESO, DI SOSTANZA SECCA INFERIORE O UGUALE A 40 %)

2308 00 90

STOCCHI DI GRANTURCO, SCORZE DI FRUTTA E ALTRE MATERIE VEGETALI E CASCAMI VEGETALI, RESIDUI E SOTTOPRODOTTI VEGETALI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, N.N.A. (ECCETTO GHIANDE DI QUERCIA, CASTAGNE D'INDIA E RESIDUI DELLA SPREMITURA DI FRUTTA)

2309 90 35

PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O AVENTI TENORE DI TALI MATERIE INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E AVENTI TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 50 % E INFERIORE A 75 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 39

PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O AVENTI TENORE DI TALI MATERIE INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E AVENTI TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 75 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 41

PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E NON CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI O AVENTI TENORE DI TALI MATERIE INFERIORE A 10 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 51

PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E NON CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI O AVENTI TENORE DI TALI MATERIE INFERIORE A 10 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 53

PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E AVENTI TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 59

PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E AVENTI TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 50 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 70

PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA, GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 91

POLPE DI BARBABIETOLE MELASSATE, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

2309 90 93

PREMISCELE DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA, GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA NÉ PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

2309 90 95

PREPARAZIONI DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI CLORURO DI COLINA UGUALE O SUPERIORE A 49 %, SU SUPPORTO ORGANICO O INORGANICO

2309 90 97

PREPARAZIONI DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA, GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, NÉ PRODOTTI LATTIERO-CASEARI (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, PRODOTTI DETTI «SOLUBILI» DI PESCI O DI MAMMIFERI MARINI)


(1)  Secondo la definizione di cui alla legge della Repubblica di Albania n. 8981 del 12 dicembre 2003 recante approvazione del livello della tariffa doganale (Gazzetta ufficiale n. 82 e n. 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell'8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e dalla legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).

ALLEGATO II (c) [ALLEGATO II (c) dell'ASA]

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL'ALBANIA ALLE MATERIE PRIME AGRICOLE ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ

[di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c)]

Esenti da dazio nell'ambito di un contingente a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice SA (1)

Designazione delle merci

Contingente

(in tonnellate)

1001 90 91

FRUMENTO (GRANO) TENERO E FRUMENTO SEGALATO, DESTINATI ALLA SEMINA

20 000

1001 90 99

SPELTA, FRUMENTO (GRANO) TENERO E FRUMENTO SEGALATO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)


(1)  Secondo la definizione di cui alla legge della Repubblica di Albania n. 8981 del 12 dicembre 2003 recante approvazione del livello della tariffa doganale (Gazzetta ufficiale n. 82 e n. 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell'8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e dalla legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).

ALLEGATO III (ALLEGATO III dell'ASA)

CONCESSIONI COMUNITARIE RELATIVE AI PESCI E AI PRODOTTI DELLA PESCA ALBANESI

Le importazioni nella Comunità europea dei seguenti prodotti originari dell'Albania saranno soggette alle concessioni indicate di seguito:

Codice NC

Designazione delle merci

Data di entrata in vigore dell'accordo (quantitativo totale nel primo anno)

1o gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo

1o gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo e anni successivi

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 10 15

0304 10 17

ex 0304 10 19

ex 0304 10 91

0304 20 15

0304 20 17

ex 0304 20 19

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

CT: 50 t a 0 %

Oltre il CT: 90 % del dazio NPF

CT: 50 t a 0 %

Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

CT: 50 t a 0 %

Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 10 19

ex 0304 10 91

ex 0304 20 19

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

CT: 20 t a 0 %

Oltre il CT: 90 % del dazio NPF

CT: 20 t a 0 %

Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

CT: 20 t a 0 %

Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

ex 0301 99 90

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 10 38

ex 0304 10 98

ex 0304 20 94

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

CT: 20 t a 0 %

Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

CT: 20 t a 0 %

Oltre il CT: 55 % del dazio NPF

CT: 20 t a 0 %

Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

ex 0301 99 90

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 10 38

ex 0304 10 98

ex 0304 20 94

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

CT: 20 t a 0 %

Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

CT: 20 t a 0 %

Oltre il CT: 55 % del dazio NPF

CT: 20 t a 0 %

Oltre il CT: 30 % del dazio NPF


Codice NC

Designazione delle merci

Volume contingentale iniziale

Aliquota del dazio

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Preparazioni e conserve di sardine

100 tonnellate

6 % (1)

1604 16 00

1604 20 40

Preparazioni e conserve di acciughe

1 000 tonnellate (2)

0 % (1)

L'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della posizione SA 1604, escluse le preparazioni e conserve di sardine ed acciughe, sarà ridotta come segue:

Anno

Data di entrata in vigore dell'accordo (dazio %)

1o gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo

1o gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo e anni successivi

Dazio

80 % del dazio NPF

65 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF


(1)  Oltre il volume contingentale si applica interamente l'aliquota del dazio NPF.

(2)  Dal 1o gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il volume contingentale annuale sarà aumentato di 200 tonnellate purché almeno l'80 % del contingente dell'anno precedente sia stato utilizzato entro il 31 dicembre di quell'anno. Tale meccanismo si applicherà fino a quando il volume contingentale annuale raggiunge 1 600 tonnellate oppure le parti concordano l'applicazione di modalità diverse.

ALLEGATO IV (ALLEGATO V dell'ASA)

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

(di cui all'articolo 73)

1.

L'articolo 73, paragrafo 3, concerne le seguenti convenzioni multilaterali di cui gli Stati membri sono parti contraenti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri:

trattato OMPI sul diritto d'autore (Ginevra, 1996),

convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (Ginevra, 1971),

convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV) (atto di Ginevra, 1991).

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere che l'articolo 73, paragrafo 3, si applichi ad altre convenzioni multilaterali.

2.

Le parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961),

convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, emendato nel 1979),

convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971),

trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra, 1996),

accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979),

trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980),

protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989),

trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984),

accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979),

convenzione sul brevetto europeo,

trattato OMPI sul diritto dei brevetti,

accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS).

3.

Dalla data di entrata in vigore dell'accordo, l'Albania garantirà alle imprese e ai cittadini della Comunità, relativamente al riconoscimento e alla protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali.

ELENCO DEI PROTOCOLLI

Protocollo n. 1

sui prodotti siderurgici

Protocollo n. 2

sugli scambi tra l'Albania e la Comunità nel settore dei prodotti agricoli trasformati

Protocollo n. 3

riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato

Protocollo n. 4

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo n. 5

sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

PROTOCOLLO n. 1

sui prodotti siderurgici

(Protocollo n. 1 dell'ASA)

Articolo 1

Il presente protocollo si applica ai prodotti di cui ai capitoli 72 e 73 della nomenclatura combinata, nonché ad altri prodotti siderurgici finiti che potrebbero provenire in futuro dall'Albania, contemplati da detti capitoli.

Articolo 2

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti siderurgici originari dell'Albania sono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 3

1.   Alla data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi doganali applicabili all'importazione in Albania di prodotti siderurgici originari della Comunità di cui all'articolo 19 dell'accordo, elencati all'allegato I dello stesso, sono progressivamente ridotti secondo il calendario ivi previsto.

2.   Alla data di entrata in vigore dell'accordo, i dazi doganali applicabili all'importazione in Albania di altri prodotti siderurgici originari della Comunità sono aboliti.

Articolo 4

1.   Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità di prodotti siderurgici originari dell'Albania e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

2.   Le restrizioni quantitative all'importazione in Albania di prodotti siderurgici originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 5

1.   Alla luce di quanto stipulato all'articolo 71 del presente accordo, le parti riconoscono la necessità che ciascuna di esse affronti urgentemente le carenze strutturali del proprio settore siderurgico per garantire la competitività della sua industria a livello mondiale. Entro tre anni, l'Albania definisce pertanto il programma di ristrutturazione e conversione necessario per la propria industria siderurgica, onde conseguire l'efficienza economica del settore in normali condizioni di mercato. Dietro richiesta, la Comunità fornisce all'Albania l'opportuna consulenza tecnica per raggiungere tale obiettivo.

2.   Oltre a quanto stabilito all'articolo 71 dell'accordo, tutte le pratiche contrarie a detto articolo saranno valutate secondo criteri specifici derivanti dall'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, compresi il diritto derivato e le norme specifiche sul controllo degli aiuti di Stato applicabili al settore siderurgico dopo la scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

3.   Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 71, paragrafo 1, punto iii), del presente accordo, la Comunità riconosce che, nei primi cinque anni successivi alla data di entrata in vigore dell'accordo, l'Albania può concedere eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti siderurgici, aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che:

gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine del periodo di ristrutturazione,

il loro importo e la loro entità siano strettamente limitati a quanto assolutamente necessario per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti, e

il programma di ristrutturazione sia collegato a un piano globale di razionalizzazione e di misure compensatorie volte a contrastare gli effetti distorsivi degli aiuti concessi in Albania.

4.   Ciascuna delle parti garantisce la più completa trasparenza per quanto riguarda l'attuazione del necessario programma di ristrutturazione e conversione, attraverso uno scambio ininterrotto di informazioni con l'altra parte, compresi particolari sul piano di ristrutturazione, nonché su importo, entità e finalità di qualsiasi aiuto di Stato concesso ai sensi dei paragrafi 2 e 3.

5.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione controlla che siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi da 1 a 4.

6.   Qualora una delle parti ritenga che una determinata pratica dell'altra sia incompatibile con le disposizioni del presente articolo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino di arrecare pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione interna, essa può adottare misure opportune previa consultazione del gruppo di contatto di cui all'articolo 7 o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organismo.

Articolo 6

Le disposizioni degli articoli 20, 21 e 22 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti siderurgici tra le parti.

Articolo 7

Le parti convengono che, per controllare ed esaminare la corretta esecuzione del presente protocollo, venga creato un gruppo di contatto in conformità dell'articolo 120 dell'accordo.

PROTOCOLLO n. 2

sugli scambi tra L'Albania e la Comunità nel settore dei prodotti agricoli trasformati

(Protocollo n. 2 dell'ASA)

Articolo 1

1.   La Comunità e l'Albania applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui all'allegato I e agli allegati II (a), II (b), II (c) e II (d), in base alle condizioni ivi indicate.

2.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di:

ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo,

modificare i dazi indicati negli allegati I e II (b), II (c) e II (d),

aumentare o abolire i contingenti tariffari.

Articolo 2

I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione:

quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunità e l'Albania, oppure

in seguito alle riduzioni derivanti da concessioni reciproche sui prodotti agricoli trasformati.

Le riduzioni di cui al primo trattino sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli di base.

Articolo 3

La Comunità e l'Albania si scambiano informazioni in merito ai regimi amministrativi adottati per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Dette disposizioni garantiscono lo stesso trattamento a tutte le parti interessate e sono per quanto possibile semplici e flessibili.

ALLEGATO I

DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI ORIGINARI DELL'ALBANIA

I dazi sono fissati a zero per l'importazione nella Comunità dei prodotti agricoli trasformati originari dell'Albania elencati nella tabella seguente.

Codice NC

Designazione delle merci

(1)

(2)

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

0403 10

Iogurt:

 

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

– – –

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 10 51

– – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

0403 10 53

– – – –

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0403 10 59

– – – –

superiore a 27 %

 

– – –

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 10 91

– – – –

inferiore o uguale a 3 %

0403 10 93

– – – –

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0403 10 99

– – – –

superiore a 6 %

0403 90

altri:

 

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

– – –

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 90 71

– – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

0403 90 73

– – – –

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0403 90 79

– – – –

superiore a 27 %

 

– – –

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 90 91

– – – –

inferiore o uguale a 3 %

0403 90 93

– – – –

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0403 90 99

– – – –

superiore a 6 %

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

0405 20

Paste da spalmare lattiere:

0405 20 10

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %

0405 20 30

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

0501 00 00

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:

0502 10 00

setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole

0502 90 00

altri

0503 00 00

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:

0505 10

piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine:

0505 10 10

– –

gregge

0505 10 90

– –

altre

0505 90 00

altri

0506

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie:

0506 10 00

osseina e ossa acidulate

0506 90 00

altre

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:

0507 10 00

avorio; polveri e cascami d'avorio

0507 90 00

altri

0508 00 00

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

0509 00

Spugne naturali di origine animale:

0509 00 10

gregge

0509 00 90

altre

0510 00 00

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

0710 40 00

granturco dolce

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

0711 90

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

– –

ortaggi o legumi:

0711 90 30

– – –

granturco dolce

0903 00 00

Mate