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Document 32006R0956
Commission Regulation (EC) No 956/2006 of 28 June 2006 amending Regulation (EEC) No 94/92, as regards the list of third countries from which certain agricultural products obtained by organic production must originate to be marketed within the Community (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 956/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 94/92, con riguardo all’elenco dei paesi terzi di cui determinati prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici devono essere originari per poter essere commercializzati all’interno della Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 956/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 94/92, con riguardo all’elenco dei paesi terzi di cui determinati prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici devono essere originari per poter essere commercializzati all’interno della Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)
OJ L 175, 29.6.2006, p. 41–44
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 315–318
(MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 016 P. 168 - 171
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 016 P. 168 - 171
No longer in force, Date of end of validity: 07/05/2008; abrog. impl. da 32008R0345
29.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 175/41 |
REGOLAMENTO (CE) N. 956/2006 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2006
recante modifica del regolamento (CEE) n. 94/92, con riguardo all’elenco dei paesi terzi di cui determinati prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici devono essere originari per poter essere commercializzati all’interno della Comunità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
L’elenco dei paesi terzi da cui determinati prodotti agricoli ottenuti con metodo biologico devono provenire per poter essere commercializzati all’interno della Comunità, previsto all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91 (in appresso «l’elenco»), è stabilito nell’allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, del 14 gennaio 1992, che stabilisce modalità d’applicazione del regime d’importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (2). |
(2) |
Alcuni prodotti agricoli importati dall’India sono attualmente commercializzati nella Comunità in forza della deroga prevista dall’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91. |
(3) |
L’India ha presentato alla Commissione una domanda di inclusione nell’elenco, fornendo le informazioni richieste a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 94/92. |
(4) |
Dall’esame di tali informazioni e da successivi contatti con le autorità indiane risulta che in India le norme che disciplinano la produzione e l’ispezione dei prodotti agricoli sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 2092/91. |
(5) |
La Commissione ha effettuato un controllo in loco delle norme di produzione e delle misure d’ispezione effettivamente applicate in India, secondo quanto previsto dall’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2092/91. |
(6) |
Il periodo di inclusione della Costa Rica e della Nuova Zelanda nell’elenco scade il 30 giugno 2006. Al fine di evitare interruzioni degli scambi, occorre prorogare per un ulteriore periodo di tempo l’inclusione di tali paesi nell’elenco. |
(7) |
L’Australia ha informato la Commissione che un organismo di controllo ha cambiato nome ed ha rettificato il nome di un altro organismo di controllo. |
(8) |
La Svizzera ha chiesto alla Commissione di modificare le condizioni per la sua inclusione nell’elenco, in conformità dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (3), approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (4), ed in particolare dell’allegato 9 dell’accordo, relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico. |
(9) |
La Svizzera ha fornito le informazioni richieste a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 94/92. Dall’esame di tali informazioni risulta che le norme applicate sono equivalenti a quelle della legislazione comunitaria. |
(10) |
La Nuova Zelanda ha informato la Commissione che un organismo di controllo ha cambiato nome. |
(11) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 94/92. |
(12) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 780/2006 della Commissione (GU L 137, del 25.5.2006, pag. 9).
(2) GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 746/2004 (GU L 122 del 26.4.2004, pag. 10).
(3) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.
(4) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.
ALLEGATO
L’allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 è così modificato:
1) |
Nel testo relativo all’Australia, il punto 3 è sostituito dal seguente:
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2) |
Nel testo relativo alla Costa Rica, il punto 5 è sostituito dal seguente:
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3) |
Dopo il testo relativo alla Costa Rica, è inserito il seguente testo: «INDIA
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4) |
Il testo relativo alla Svizzera è così modificato:
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5) |
Il testo relativo alla Nuova Zelanda è così modificato:
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