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Document 32006R0266

Regolamento (CE) n. 266/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 che stabilisce misure di accompagnamento a favore dei paesi aderenti al protocollo dello zucchero interessati dalla riforma del regime comunitario in questo settore

GU L 50 del 21.2.2006, p. 1–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/266/oj

21.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 50/1


REGOLAMENTO (CE) n. 266/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2006

che stabilisce misure di accompagnamento a favore dei paesi aderenti al protocollo dello zucchero interessati dalla riforma del regime comunitario in questo settore

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità europea si è impegnata, nel quadro dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000 (di seguito «accordo di partenariato ACP-CE») (2), ad aiutare i paesi ACP nel loro percorso verso la riduzione della povertà e lo sviluppo sostenibile e riconosce l'importanza dei settori dei prodotti di base e dei rispettivi protocolli.

(2)

Le disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero stabilite dal regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (3), saranno riesaminate, tenendo conto delle proposte legislative presentate dalla Commissione al Consiglio.

(3)

In virtù del protocollo sullo zucchero, che figura nell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, alcuni paesi ACP dipendono per l'esportazione dello zucchero dal mercato della UE. La riforma modificherà significativamente le condizioni di mercato per questi paesi.

(4)

Il processo di adeguamento dei paesi firmatari del protocollo sullo zucchero a queste nuove condizioni di mercato sarà complesso, tenuto conto dell'importanza socioeconomica e del ruolo multifunzionale del settore dello zucchero e dell'elevato grado di dipendenza dal mercato UE per diversi di questi paesi.

(5)

Nella sua comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio «Realizzazione di un modello agricolo sostenibile per l'Europa mediante la riforma della PAC» (riforma del settore dello zucchero), la Commissione si è impegnata a sostenere il processo di adeguamento dei paesi firmatari del protocollo sullo zucchero e ha enunciato i principi delle sue proposte di aiuto nel documento di lavoro relativo ad un piano di azione su misure di accompagnamento per i paesi firmatari del protocollo sullo zucchero interessati dalla riforma del regime dello zucchero nella UE. Tale documento di lavoro ha formato oggetto di un dibattito con i paesi firmatari del suddetto protocollo.

(6)

È fondamentale prestare assistenza con la massima rapidità possibile ai paesi firmatari del protocollo sullo zucchero al fine di assicurare il buon esito della loro transizione alle nuove condizioni, in piena complementarità con l'aiuto in corso di attuazione.

(7)

Di conseguenza è necessario concedere un aiuto finanziario e tecnico, compreso eventualmente il sostegno di bilancio, complementare rispetto a quello previsto nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-CE, ai paesi firmatari del protocollo sullo zucchero affinché possano adeguarsi alle nuove condizioni di mercato, proponendo un ampio ventaglio di aiuti per tenere conto delle diverse situazioni tra i paesi e anche in seno ad uno stesso paese. Tale aiuto deve comprendere l'aumento della competitività del loro settore dello zucchero di canna, lo sviluppo di attività economiche sostitutive e i mezzi sufficienti per far fronte alle pesanti conseguenze sociali, ambientali ed economiche più ampie determinate dalla riduzione del contributo del settore dello zucchero alle loro economie, oppure un insieme di alcune di tali misure.

(8)

Dato che questo aiuto dovrebbe riflettere le misure di adeguamento specifiche necessarie per ciascun fornitore ACP in seguito alla riforma, è opportuno fissare criteri obiettivi per stabilire la portata dell'aiuto stesso.

(9)

Tale aiuto dovrebbe essere garantito per un periodo di un anno, con un sostegno costante previsto fino al 2013 attraverso la componente sviluppo dello strumento di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione economica.

(10)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, cioè accompagnare il processo di adeguamento dei paesi firmatari del protocollo sullo zucchero interessati dalla riforma del regime comunitario dello zucchero, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(11)

Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1.   È istituito un regime di aiuto tecnico e finanziario, compreso eventualmente un sostegno di bilancio, al fine di accompagnare il processo di adeguamento dei paesi firmatari del protocollo sullo zucchero che devono affrontare nuove condizioni sul mercato dello zucchero a causa della prossima riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

2.   Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 3, il regime è attuato nel 2006.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1)

«paesi firmatari del protocollo sullo zucchero», i paesi ACP elencati nell'allegato;

2)

«zucchero», lo zucchero di canna greggio o bianco.

Articolo 3

Idoneità al finanziamento e procedura

1.   I paesi firmatari del protocollo sullo zucchero hanno diritto al beneficio dell'assistenza tecnica e finanziaria, compreso un eventuale sostegno di bilancio.

2.   L'assistenza tecnica e finanziaria è concessa su richiesta di ciascun paese firmatario del protocollo sullo zucchero. Le domande di assistenza tecnica e finanziaria sono presentate entro il 29 aprile 2006.

3.   Le domande sono basate su una strategia di adeguamento completa e pluriennale, elaborata dal paese interessato conformemente all'articolo 4, di concerto con tutte le parti interessate. La strategia di adeguamento pluriennale può comprendere azioni in fase di realizzazione nonché tener conto delle conseguenze finanziarie attuali e future dei piani sociali già realizzati, all'esplicita condizione che le azioni e i piani sociali in questione vadano chiaramente nella direzione degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

4.   I paesi firmatari del protocollo sullo zucchero che presentano una domanda che non sia basata su una strategia di adeguamento completa e pluriennale possono beneficiare, nel 2006, unicamente di un'assistenza tecnica e finanziaria destinata a contribuire all'elaborazione di questa strategia.

Articolo 4

Strategia di adeguamento pluriennale

1.   La strategia di adeguamento pluriennale persegue uno o più dei seguenti obiettivi:

a)

aumentare la competitività del settore dello zucchero e della canna da zucchero, laddove questo sia un processo sostenibile, soprattutto in termini di redditività economica a lungo termine del settore, tenendo conto della situazione delle diverse parti in causa della catena;

b)

promuovere la diversificazione economica delle zone dipendenti dallo zucchero, ad esempio riorientando l'attuale produzione di zucchero verso la produzione di bioetanolo ed altri impieghi non alimentari dello zucchero;

c)

affrontare le conseguenze più ampie del processo di adeguamento, eventualmente collegate, ma non esclusivamente, all'occupazione e ai servizi sociali, all'utilizzazione dei terreni e al risanamento ambientale, al settore dell'energia, alla ricerca e all'innovazione e alla stabilità macroeconomica.

2.   La strategia definisce almeno gli obiettivi perseguiti, il metodo e gli strumenti individuati a tal fine, le responsabilità delle parti in causa e il piano finanziario per attuare la strategia.

Essa comprende una valutazione della propria sostenibilità nelle attuali e nelle future condizioni di mercato nonché sul piano sociale e ambientale. Essa deve dimostrare la sua coerenza rispetto alle strategie generali di sviluppo del paese e all'obiettivo di riduzione della povertà.

3.   Nel quadro della strategia pluriennale è elaborato un piano di assistenza specifico per il 2006. Nell'elaborazione di questo piano è dato particolare rilievo a:

a)

la ricerca dell'efficacia dei costi e dell'impatto sostenibile;

b)

una chiara definizione e sorveglianza degli obiettivi e degli indicatori di realizzazione.

Articolo 5

Misure adottate dalla Commissione

1.   Di concerto con i paesi firmatari del protocollo sullo zucchero interessati, la strategia di adeguamento pluriennale è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2 e conformemente all'articolo 4.

2.   Particolare rilievo sarà accordato alla situazione specifica di ciascun paese firmatario del protocollo sullo zucchero. Per quanto riguarda i paesi che attraversano una crisi politica, slegata dall'andamento del settore dello zucchero, la concessione di assistenza nel quadro del presente regolamento sarà valutata dalla Commissione caso per caso.

3.   L'assistenza concessa ai paesi firmatari del protocollo sullo zucchero laddove manchi una strategia di adeguamento pluriennale è subordinata, per il 2006, ad un piano annuale di lavoro, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

4.   L'assistenza fornita in base al presente regolamento è complementare ma anche addizionale all'assistenza fornita da altri strumenti di cooperazione allo sviluppo.

Articolo 6

Attuazione delle misure

Le misure finanziate nel quadro del presente regolamento sono attuate conformemente alle regole generali stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (di seguito «il regolamento finanziario») (5). Per quanto riguarda le procedure di gestione, si tratta in particolare dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento finanziario e dell'articolo 36 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (6) recante modalità di esecuzione del regolamento finanziario.

Articolo 7

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato geograficamente competente per lo sviluppo (di seguito «il comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 30 giorni.

Il diritto del Parlamento europeo ad essere periodicamente informato, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, di detta decisione, deve essere pienamente rispettato.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

Importo globale

L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente regolamento è di 40 000 000 EUR (di seguito «l'importo globale»).

Articolo 9

Ripartizione dell'importo globale

1.   Nei limiti dell'importo globale disponibile per il periodo di applicazione del presente regolamento, la Commissione fissa l'importo massimo disponibile per ciascun paese firmatario del protocollo sullo zucchero per il finanziamento delle azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 4, paragrafo 3, in funzione dei bisogni di ciascun paese e in particolare degli effetti della riforma sul settore dello zucchero nel paese in questione e dell'importanza di tale settore nell'economia. La fissazione dei criteri di assegnazione si basa sui dati delle campagne precedenti al 2004.

2.   Ulteriori istruzioni relative alla ripartizione dell'importo globale tra i paesi firmatari del protocollo sullo zucchero sono definite dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

3.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dell'aiuto finanziario e tecnico di cui all'articolo 3, paragrafo 4, destinato a contribuire all'elaborazione di una strategia pluriennale ammonta a 300 000 EUR.

4.   Nei limiti dell'importo globale, un importo indicativo del 3 % sarà utilizzato per assicurare le risorse umane e materiali necessarie alla gestione efficace e al monitoraggio dell'assistenza.

Articolo 10

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.   Gli accordi scaturiti dal presente regolamento contengono disposizioni che garantiscono la tutela degli interessi finanziari della Comunità, segnatamente per quanto riguarda la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità, conformemente ai regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95 (7) ed (Euratom, CE) n. 2185/96 (8) e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (9).

2.   Gli accordi autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti ad effettuare una verifica dei documenti o un controllo in loco di qualsiasi contraente o subcontraente che abbia beneficiato di fondi comunitari. Essi autorizzano altresì espressamente la Commissione a procedere a verifiche e ispezioni in loco, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

3.   Tutti i contratti scaturiti dall'attuazione dell'assistenza garantiscono i diritti della Commissione e della Corte dei conti di cui al paragrafo 2 durante e dopo l'esecuzione dei contratti.

Articolo 11

Periodo di validità

1.   Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Esso si applica fino al 31 dicembre 2006. Esso continua ad applicarsi agli atti giuridici e agli impegni relativi all'attuazione dell'esercizio 2006.

3.   Qualora lo strumento di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione economica non sia entrato in vigore il 1o gennaio 2007, il periodo di validità del presente regolamento è prorogato fino all'entrata in vigore del suddetto strumento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 15 febbraio 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

H. WINKLER


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 gennaio 2006.

(2)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dall'accordo del 25 giugno 2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4).

(3)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

(7)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(8)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(9)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.


ALLEGATO

Paesi firmatari del protocollo sullo zucchero di cui all'articolo 2

1.

Barbados

2.

Belize

3.

Guyana

4.

Giamaica

5.

Saint Kitts e Nevis

6.

Trinidad e Tobago

7.

Figi

8.

Repubblica del Congo

9.

Costa d'Avorio

10.

Kenya

11.

Madagascar

12.

Malawi

13.

Maurizio

14.

Mozambico

15.

Swaziland

16.

Tanzania

17.

Zambia

18.

Zimbabwe


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