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Document 32005R1915
Commission Regulation (EC) No 1915/2005 of 24 November 2005 amending Regulation (EC) No 1982/2004 with regard to the simplification of the recording of the quantity and specifications on particular movements of goods
Regolamento (CE) n. 1915/2005 della Commissione, del 24 novembre 2005 , che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 per quanto riguarda la semplificazione delle registrazioni di quantità e coordinate in rapporto a particolari movimenti di merci
Regolamento (CE) n. 1915/2005 della Commissione, del 24 novembre 2005 , che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 per quanto riguarda la semplificazione delle registrazioni di quantità e coordinate in rapporto a particolari movimenti di merci
GU L 307 del 25.11.2005, pp. 8–9
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 322M del 2.12.2008, pp. 125–126
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32020R1197
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25.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 307/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1915/2005 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 per quanto riguarda la semplificazione delle registrazioni di quantità e coordinate in rapporto a particolari movimenti di merci
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 3, paragrafi 4 e 5, e gli articoli 9, 10 e 12,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione del 18 novembre 2004, che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti (CE) n. 1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 della Commissione (2), stabilisce disposizioni applicabili a determinati elementi statistici e specifiche merci. È opportuno adattare tali disposizioni per agevolare la raccolta di dati e renderle più accurate in rapporto ad alcune particolari transazioni commerciali. |
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(2) |
Nell’intento di ridurre l’onere imposto agli operatori responsabili di fornire le informazioni è opportuno concedere agli Stati membri la facoltà di esentare le imprese dall’obbligo di fornire informazioni relative ai quantitativi espressi in termini di massa netta per tutte le merci per le quali è disposto che vengano indicate allo stesso tempo unità di misura supplementari. |
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(3) |
Per ottemperare alle prescrizioni nazionali agli Stati membri andrebbe accordata maggiore flessibilità per quanto riguarda la raccolta di codici relativi alla natura delle transazioni considerate, se ed in quanto le informazioni trasmesse alla Commissione non ne risultano influenzate negativamente. |
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(4) |
Nell’intento di armonizzare le statistiche comunitarie relative agli scambi di navi ed aeromobili tra Stati membri, la trasmissione di dati pertinenti a tali scambi andrebbe limitata alle transazioni registrate nei registri marittimi od aeronautici nazionali e concluse da imprese aventi sede nello Stato membro dichiarante. |
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(5) |
È opportuno stabilire disposizioni aggiuntive in tema di fonti dei dati per consentire alle autorità nazionali di raccogliere informazioni più precise in merito ad arrivi e spedizioni per quanto riguarda gli scambi di navi ed aeromobili, prodotti del mare, energia elettrica e gas naturale. |
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(6) |
Occorrono chiarimenti anche per quanto riguarda le parti di ricambio utilizzate per riparazioni. |
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(7) |
È di conseguenza auspicabile modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1982/2004. |
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(8) |
I provvedimenti di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del Comitato delle statistiche relative agli scambi di beni tra Stati membri, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1982/2004 è modificato come segue:
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1) |
L’articolo 9 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 9 Quantità delle merci 1. La massa netta è indicata in chilogrammi. L’indicazione della massa netta può tuttavia non venire richiesta ai fornitori delle informazioni laddove sia indicata un’unità di misura supplementare a termini del paragrafo 2. 2. Le unità supplementari sono menzionate conformemente alle informazioni precisate nella nomenclatura combinata (nel seguito “NC”), stabilita dal regolamento del Consiglio (CEE) n. 2658/87 (*1), in corrispondenza delle sottovoci interessate, il cui elenco è pubblicato nella prima parte “Disposizioni preliminari” di detto regolamento. (*1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).» " |
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2) |
All’articolo 10 è aggiunta la frase seguente: «Gli Stati membri possono raccogliere nella colonna B numeri di codice per finalità d’interesse nazionale purché alla Commissione vengano trasmessi solo i numeri di codice che figurano nella colonna A.» |
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3) |
L’articolo 17 è modificato come segue:
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4) |
All’articolo 21 il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: «4. Qualora non sussistano conflitti con altre norme comunitarie le autorità nazionali possono accedere per ragioni fiscali o doganali a tutte le fonti supplementari d’informazioni disponibili diverse dal sistema Intrastat o dal documento amministrativo unico, quali le informazioni desumibili dalle dichiarazioni delle navi registrate nello Stato membro interessato in merito ai prodotti del mare sbarcati in altri Stati membri.» |
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5) |
All’articolo 22 il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: «4. Qualora non sussistano conflitti con altre norme comunitarie le autorità nazionali possono accedere per ragioni fiscali o doganali a tutte le fonti supplementari d’informazioni disponibili, diverse dal sistema Intrastat o dal documento amministrativo unico, che possano risultare necessarie ai fini dell’applicazione del presente articolo.» |
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6) |
L’Articolo 23 è modificato come segue:
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7) |
All’allegato I il punto h) è sostituito dal testo seguente:
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8) |
L’allegato II è soppresso. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2005.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione