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Document 32004R0922
Commission Regulation (EC) No 922/2004 of 29 April 2004 amending Regulation (EC) No 2799/1999 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards the grant of aid for skimmed milk and skimmed-milk powder intended for animal feed and the sale of such skimmed-milk powder
Regolamento (CE) n. 922/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere
Regolamento (CE) n. 922/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere
GU L 163 del 30.4.2004, p. 96–96
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 08/07/2004; abrog. impl. da 32004R1251
Regolamento (CE) n. 922/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere
Gazzetta ufficiale n. L 163 del 30/04/2004 pag. 0096 - 0096
Regolamento (CE) n. 922/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), in particolare l'articolo 15, considerando quando segue: (1) L'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione(2) stabilisce l'importo dell'aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Visto l'andamento della situazione relativa all'approvvigionamento di latte scremato e di latte scremato in polvere, occorre ridurre l'importo dell'aiuto. (2) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2799/1999. (3) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2799/1999, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. L'importo dell'aiuto è fissato a: a) 4,57 EUR/100 kg di latte scremato con un tenore in proteine nell'estratto secco non grasso non inferiore al 35,6 %, b) 4,04 EUR/100 kg di latte scremato con un tenore in proteine nell'estratto secco non grasso non inferiore al 31,4 % ma inferiore al 35,6 %, c) 56,60 EUR/100 kg di latte scremato in polvere con un tenore in proteine nell'estratto secco non grasso non inferiore al 35,6 %, d) 49,92 EUR/100 kg di latte scremato in polvere con un tenore in proteine nell'estratto secco non grasso non inferiore al 31,4 % ma inferiore al 35,6 %." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6). (2) GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2132/2003 (GU L 320 del 5.12.2003, pag. 4).