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Document 32004R0492

Regolamento (CE) n. 492/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1338/2002 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India e modifica il regolamento (CE) n. 1339/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario, tra l'altro, dell'India

GU L 80 del 18.3.2004, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/492/oj

32004R0492

Regolamento (CE) n. 492/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1338/2002 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India e modifica il regolamento (CE) n. 1339/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario, tra l'altro, dell'India

Gazzetta ufficiale n. L 080 del 18/03/2004 pag. 0006 - 0007


Regolamento (CE) n. 492/2004 del Consiglio

dell'8 marzo 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1338/2002 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India e modifica il regolamento (CE) n. 1339/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario, tra l'altro, dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare gli articoli 8 e 9,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea(2), in particolare gli articoli 13 e 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. FASE PRECEDENTE DEL PROCEDIMENTO

(1) Nel luglio 2002, con il regolamento (CE) n. 1338/2002(3) il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India. Lo stesso giorno, il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1339/2002(4), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India.

(2) Nell'ambito dei procedimenti in questione, la Commissione ha accettato, con la decisione 2002/611/CE(5), un impegno di prezzo offerto dalla società indiana Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd (in appresso: la "società").

(3) Le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India ed esportato nella Comunità dalla società (codice addizionale TARIC A 398) sono state esentate dai dazi compensativo e antidumping ai sensi degli articoli 2 del regolamento (CE) n. 1338/2002 e del regolamento (CE) n. 1339/2002.

B. REVOCA VOLONTARIA DI UN IMPEGNO

(4) Nel dicembre 2003, la Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd ha manifestato alla Commissione la propria intenzione di revocare volontariamente l'impegno.

(5) Conseguentemente, la decisione 2002/611/CE è stata abrogata.

C. DAZI COMPENSATIVO E ANTIDUMPING DEFINITIVI

(6) L'inchiesta nel cui ambito è stato accettato l'impegno offerto dalla società si è conclusa con i) l'accertamento definitivo delle sovvenzioni e del pregiudizio nel regolamento (CE) n. 1338/2002; e con ii) l'accertamento definitivo del dumping e del pregiudizio nel regolamento (CE) n. 1339/2002.

(7) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 2026/97 e dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 384/96, le aliquote del dazio compensativo e del dazio antidumping da istituire sulle importazioni del prodotto fabbricato ed esportato dalla società devono essere stabilite in base ai fatti accertati nel corso dell'inchiesta nel cui ambito è stato accettato l'impegno. Pertanto, sulla base del considerando 67 del regolamento (CE) n. 1338/2002 e del considerando 46 del regolamento (CE) n. 1339/2002, si ritiene opportuno fissare l'aliquota del dazio compensativo definitivo al livello del 7,1 % ad valorem e l'aliquota del dazio antidumping definitivo al livello del 18,3 % ad valorem.

D. MODIFICA DEI REGOLAMENTI (CE) N. 1338/2002 e (CE) N. 1339/2002

(8) In considerazione di quanto sopra, occorre abrogare l'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1338/2002 e l'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1339/2002 nonché i relativi allegati.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono abrogati l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 2 e l'allegato del regolamento (CE) n. 1338/2002.

Articolo 2

Sono abrogati l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 2 e l'allegato del regolamento (CE) n. 1339/2002.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. Ahern

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

(2) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1973/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 4).

(3) GU L 196 del 25.7.2002, pag. 1.

(4) GU L 196 del 25.7.2002, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 236/2004 (GU L 40 del 12.2.2004, pag. 17).

(5) GU L 196 del 25.7.2002, pag. 36.

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