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Document 32003R2232
Commission Regulation (EC) No 2232/2003 of 23 December 2003 concerning the opening of tariff quotas applicable to the importation into the European Community of certain processed agricultural products originating in Switzerland
Regolamento (CE) n. 2232/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità europea di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Svizzera
Regolamento (CE) n. 2232/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità europea di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Svizzera
GU L 339 del 24.12.2003, p. 20–21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2011
Regolamento (CE) n. 2232/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità europea di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Svizzera
Gazzetta ufficiale n. L 339 del 24/12/2003 pag. 0020 - 0021
Regolamento (CE) n. 2232/2003 della Commissione del 23 dicembre 2003 relativo all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità europea di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Svizzera LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, vista la decisione 2000/239/CE del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte e la Confederazione elvetica dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica(2), in particolare l'articolo 2, considerando quanto segue: (1) I contingenti annuali per determinati prodotti agricoli trasformati previsti dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, concernente il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica denominato qui di seguito "l'accordo", dovrebbero essere aperti per il 2004. (2) I contingenti annuali per i prodotti classificati alle voci 2202 10 00 ed ex 2202 90 10 della NC previsti dall'accordo sono stati esauriti e quindi, in conformità dell'accordo, per l'anno 2004 essi devono essere aumentati del 10 %. (3) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(3), stabilisce le regole relative alla gestione dei contingenti tariffari. I contingenti tariffari aperti in virtù di tale regolamento vanno quindi gestiti nel rispetto di tali regole. (4) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I contingenti tariffari comunitari per le importazioni dei prodotti agricoli trasformati originari della Svizzera che figurano nell'allegato sono aperti in esenzione di dazio dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004. Per le importazioni dei prodotti elencati nella tabella 2 dell'allegato in eccesso rispetto al contingente in esenzione di dazio si applica un dazio del 9,1 %. Articolo 2 I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003. Per la Commissione Erkki Liikanen Membro della Commissione (1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5). (2) GU L 76 del 25.3.2000, pag. 11. (3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003 (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16). ALLEGATO Tabella 1 >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 2 >SPAZIO PER TABELLA>