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Document 32003E0666
Council Common Position 2003/666/CFSP of 22 September 2003 amending Common Position 2001/357/CFSP concerning restrictive measures against Liberia
Posizione comune 2003/666/PESC del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la posizione comune 2001/357/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia
Posizione comune 2003/666/PESC del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la posizione comune 2001/357/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia
OJ L 235, 23.9.2003, p. 28–29
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2003; abrog. impl. da 32003E0771
Posizione comune 2003/666/PESC del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la posizione comune 2001/357/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia
Gazzetta ufficiale n. L 235 del 23/09/2003 pag. 0028 - 0029
Posizione comune 2003/666/PESC del Consiglio del 22 settembre 2003 che modifica la posizione comune 2001/357/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15, considerando quanto segue: (1) Il 7 maggio 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/357/PESC(1) concernente misure restrittive nei confronti della Liberia per attuare la risoluzione UNSC 1343(2001) che stabilisce le misure da applicare nei confronti della Liberia, adottata il 7 marzo 2001 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite [in seguito denominata "UNSCR 1343(2001)"]. (2) Il 1o agosto 2003 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione UNSCR 1497(2003) che autorizza la creazione di una forza multinazionale in Liberia a sostegno dell'attuazione dell'accordo per il cessate il fuoco in Liberia, firmato ad Accra il 17 giugno 2003, e che prevede una deroga all'attuale embargo sulle armi contro la Liberia per sostenere detta forza multinazionale. (3) Di conseguenza occorrerebbe modificare la posizione comune 2001/357/PESC. (4) Per l'attuazione di talune misure è necessaria un'azione della Comunità, HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE: Articolo 1 L'articolo 1 della posizione comune 2001/357/PESC è sostituito dal seguente: "Articolo 1 1. Sono vietate la fornitura e la vendita alla Liberia di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero utilizzando navi o aerei delle rispettive compagnie di bandiera, alle condizioni di cui alla UNSCR 1343(2001), siano essi originari o non originari di tale territorio. 2. È vietata la fornitura alla Liberia di formazione o assistenza tecnica pertinenti la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione o l'uso degli articoli di cui al paragrafo 1 da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano: a) alle forniture di equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo né alla fornitura della relativa assistenza tecnica o formazione, preventivamente autorizzate dal comitato istituito dal paragrafo 14 della UNSCR 1343(2001), né si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Liberia da dipendenti delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale; né alle b) forniture di armi e materiale connesso nonché di formazione e assistenza tecnica destinate esclusivamente a sostenere e ad essere utilizzate dalla forza multinazionale in Liberia istituita a sostegno dell'attuazione dell'accordo per il cessate il fuoco in Liberia, firmato ad Accra il 17 giugno 2003.". Articolo 2 La presente posizione comune ha efficacia dalla data di adozione. È applicabile dal 1o agosto 2003. Articolo 3 La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 2003. Per il Consiglio Il Presidente R. Buttiglione (1) GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 1. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2003/365/PESC (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 49).