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Document 32003R1662
Council Regulation (EC) No 1662/2003 of 22 September 2003 amending Regulation (EC) No 1030/2003 concerning certain restrictive measures in respect of Liberia
Regolamento (CE) n. 1662/2003 del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia
Regolamento (CE) n. 1662/2003 del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia
OJ L 235, 23.9.2003, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2003; abrog. impl. da 32003R1891
Regolamento (CE) n. 1662/2003 del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia
Gazzetta ufficiale n. L 235 del 23/09/2003 pag. 0001 - 0002
Regolamento (CE) n. 1662/2003 del Consiglio del 22 settembre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia(1) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301, vista la posizione comune 2003/666/PESC del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la posizione comune 2001/357/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) La risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1497 (2003) del 1o agosto 2003 [in seguito denominata UNSCR 1497 (2003)], ha autorizzato gli Stati membri delle Nazioni Unite a dar vita a una forza multinazionale in Liberia per sostenere l'applicazione dell'accordo di cessate il fuoco del 17 giugno 2003 e per esonerare la fornitura di armi e di materiale bellico, nonché la fornitura di formazione o assistenza tecnica alla forza multinazionale dall'embargo sulle armi imposto dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1343 (2001) del 7 marzo 2001. (2) La posizione comune 2001/357/PESC(2) e il regolamento (CE) n. 1030/2003(3) hanno imposto misure restrittive nei confronti della Liberia. La posizione comune 2003/666/PESC prevede una modifica dell'attuale regime al fine di allinearlo con la UNSCR 1497 (2003). (3) Occorrerebbe pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1030/2003, che fra l'altro vieta di fornire alla Liberia formazione o assistenza tecnica per l'uso di armamenti e materiale bellico di qualsiasi tipo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1030/2003 è sostituito dal seguente: "2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica: a) alla fornitura di tale formazione e assistenza tecnica destinata solamente al sostegno della forza multinazionale in Liberia e all'uso da parte sua, se è stata concessa l'autorizzazione preventiva per tali attività da parte delle competenti autorità, elencate nell'allegato I, dello Stato membro in cui è stabilito il fornitore di tale formazione e assistenza tecnica; b) a qualsiasi altra fornitura di tale formazione e assistenza tecnica per cui il comitato istituito dal paragrafo 14 della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1343 (2001) abbia concesso preventivamente una deroga. Le deroghe in questione vengono ottenute tramite le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato I del presente regolamento.". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 2003. Per il Consiglio Il Presidente R. Buttiglione (1) Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale. (2) GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 1. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2003/365/PESC (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 49). (3) GU L 150 del 18.6.2003, pag. 1.