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Document 32003R1298

Regolamento (CE) n. 1298/2003 della Commissione, del 22 luglio 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari "Φοινίκι Λακωνίας" ("Finiki Lakonias")

GU L 184 del 23.7.2003, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1298/oj

32003R1298

Regolamento (CE) n. 1298/2003 della Commissione, del 22 luglio 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari "Φοινίκι Λακωνίας" ("Finiki Lakonias")

Gazzetta ufficiale n. L 184 del 23/07/2003 pag. 0003 - 0004


Regolamento (CE) n. 1298/2003 della Commissione

del 22 luglio 2003

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari "Φοινίκι Λακωνίας" ("Finiki Lakonias")

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3, 4 e 5,

considerando quanto segue:

(1) In conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Grecia ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione della denominazione "Φοινίκι Λακωνίας" ("Finiki Lakonias") come denominazione d'origine protetta.

(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, è stato constatato che la domanda è conforme alle disposizioni del regolamento stesso, ossia che comprende tutti gli elementi ivi previsti all'articolo 4.

(3) Una dichiarazione di opposizione è stata inviata alla Commissione dall'Italia, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3). Tale opposizione, riguardante la disposizione contemplata nel disciplinare di produzione secondo la quale l'imbottigliamento dell'olio è consentito anche al di fuori della zona geografica definita, è stata ritenuta inaccettabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento citato, in quanto non dimostra l'inottemperanza alle condizioni di cui all'articolo 2 del suddetto regolamento. Nessun'altra dichiarazione di opposizione è stata trasmessa alla Commissione in merito alla denominazione Φοινίκι Λακωνίας (Finiki Lakonias) in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(4) La denominazione di cui trattasi può pertanto essere iscritta nel Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette e godere della protezione comunitaria in qualità di denominazione d'origine.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1291/2003 della Commissione(5).

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2081/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento; la suddetta denominazione è iscritta nel Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette come denominazione d'origine protetta (DOP) ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

(3) GU C 180 del 26.6.2001, pag. 10.

(4) GU L 327 del 17.12.1996, pag. 11.

(5) GU L 181 del 19.7.2003, pag. 12.

ALLEGATO

PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO CE DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Grassi

Olio di oliva

GRECIA

- "Φοινίκι Λακωνίας" ("Finiki Lakonias") (DOP)

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