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Document 32003R1143

Regolamento (CE) n. 1143/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/03, l'importo dell'aiuto per il cotone non sgranato dal 1° luglio 2002 al 31 marzo 2003

GU L 160 del 28.6.2003, p. 41–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1143/oj

32003R1143

Regolamento (CE) n. 1143/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/03, l'importo dell'aiuto per il cotone non sgranato dal 1° luglio 2002 al 31 marzo 2003

Gazzetta ufficiale n. L 160 del 28/06/2003 pag. 0041 - 0043


Regolamento (CE) n. 1143/2003 della Commissione

del 27 giugno 2003

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/03, l'importo dell'aiuto per il cotone non sgranato dal 1o luglio 2002 al 31 marzo 2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio(1),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1051/2001, l'importo dell'aiuto alla produzione di cotone non sgranato viene fissato sulla base della differenza esistente tra il prezzo di obiettivo stabilito per il cotone non sgranato a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 7 dello stesso regolamento, da un lato, e il prezzo del mercato mondiale determinato a norma dell'articolo 4, dall'altro.

(2) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002(4), prevede che entro il 30 giugno deve essere fissato l'importo dell'aiuto per il cotone non sgranato applicabile per ciascun periodo per il quale è stato stabilito un prezzo del mercato mondiale.

(3) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il regolamento (CE) n. 1141/2003 della Commissione(5) ha fissato, per la campagna di commercializzazione 2002/03, la produzione effettiva di cotone non sgranato e la conseguente riduzione del prezzo di obiettivo.

(4) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è stato fissato periodicamente nel corso della campagna 2002/03.

(5) Occorre quindi fissare per la campagna 2002/2003 gli importi degli aiuti applicabili per ciascun periodo per il quale è stato stabilito un prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o luglio 2002 al 31 marzo 2003, gli importi dell'aiuto per il cotone non sgranato corrispondenti ai prezzi del mercato mondiale fissati nei regolamenti di cui in allegato sono fissati, nello stesso allegato, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti suddetti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2003.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

(2) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

(3) GU L 210 del 3.8.2001, pag. 12.

(4) GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

(5) Vedi pagina 37 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Aiuti per il cotone non sgranato

>SPAZIO PER TABELLA>

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