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Document 32003D0014
2003/14/EC: Commission Decision of 10 January 2003 amending Decision 2001/783/EC as regards the bluetongue protection and surveillance zones and conditions for movements of animals for immediate slaughter (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 5562)
2003/14/CE: Decisione della Commissione, del 10 gennaio 2003, che modifica la decisione 2001/783/CE riguardo alle zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e alle condizioni per i movimenti degli animali destinati alla macellazione immediata (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 5562]
2003/14/CE: Decisione della Commissione, del 10 gennaio 2003, che modifica la decisione 2001/783/CE riguardo alle zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e alle condizioni per i movimenti degli animali destinati alla macellazione immediata (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 5562]
OJ L 7, 11.1.2003, p. 87–89
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 17/04/2003
2003/14/CE: Decisione della Commissione, del 10 gennaio 2003, che modifica la decisione 2001/783/CE riguardo alle zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e alle condizioni per i movimenti degli animali destinati alla macellazione immediata (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 5562]
Gazzetta ufficiale n. L 007 del 11/01/2003 pag. 0087 - 0089
Decisione della Commissione del 10 gennaio 2003 che modifica la decisione 2001/783/CE riguardo alle zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e alle condizioni per i movimenti degli animali destinati alla macellazione immediata [notificata con il numero C(2002) 5562] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/14/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 12, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) In seguito all'evoluzione della situazione della febbre catarrale degli ovini in quattro Stati membri nel 2001, la Commissione ha adottato la decisione 2001/783/CE, del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone(2), modificata da ultimo dalla decisione 2002/906/CE(3). (2) I risultati dell'indagine epidemiologica effettuata dalla Spagna indicano che le isole Baleari sono indenni dalla febbre catarrale degli ovini e quindi, come ha chiesto la Spagna, vanno depennate dall'allegato I B della decisione 2001/783/CE. (3) Poiché il sierotipo 2 è l'unico sierotipo diffuso nelle province di Isernia e dell'Aquila, la situazione epidemiologica di queste due province deve essere ritenuta equivalente a quella del Lazio e della Toscana. A richiesta dell'Italia, queste due province devono pertanto essere depennate dall'allegato I A, che elenca i territori dove sono diffusi il sierotipi 2 e 9, e inserite nell'allegato I C che elenca i territori dove è diffuso solamente il sierotipo 2. (4) Nel 2002, durante il periodo di attività del vettore e dopo le campagne di vaccinazione, la circolazione del virus è risultata altrettanto trascurabile nelle regioni elencate nell'allegato I B che nelle regioni elencate nell'allegato I C; i due allegati devono pertanto essere raggruppati, essendo la loro situazione epidemiologica equivalente. (5) È opportuno prendere disposizioni per i movimenti degli animali destinati alla macellazione, quando il rischio di contatto tra questi animali e i vettori può essere escluso dal punto di entrata in una zona non soggetta a restrizioni fino al macello. (6) È quindi necessario modificare di conseguenza la decisione 2001/783/CE. (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 2001/783/CE è modificata come segue: 1) All'articolo 2, è soppresso il quarto trattino. 2) All'articolo 5, la lettera a) è sostituita dal testo seguente: "a) non è stata dimostrata alcuna circolazione del virus in una zona del raggio di almeno 20 km circostante l'azienda di origine negli ultimi 100 giorni prima del trasporto, oppure, se la vaccinazione è obbligatoria in una zona significativa dal punto di vista epidemiologico attorno alle località di origine degli animali, con una copertura superiore all'80 %, e se gli animali sono stati vaccinati da oltre 30 giorni, viene effettuata caso per caso una valutazione del rischio di un possibile contatto tra gli animali e i vettori durante il trasporto dall'entrata in una zona non soggetta a restrizioni fino al macello, prendendo in considerazione: i) la distanza dal punto di entrata nella zona non soggetta a restrizioni fino al macello e i dati entomologici su tale itinerario, ii) il periodo della giornata in cui avviene il trasporto in riferimento alle ore di attività dei vettori, iii) il possibile impiego di insetticidi in conformità con la direttiva 96/23/CE, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti(4);" 3) L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. (2) GU L 293 del 10.11.2001, pag. 42. (3) GU L 313 del 16.11.2002, pag. 30. (4) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. ALLEGATO "" ALLEGATO I Zone di protezione e di sorveglianza ALLEGATO I A Italia Sicilia: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia Basilicata: Matera, Potenza Puglia: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto Campania: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno ALLEGATO I B Francia Corse du sud, Haute Corse Italia Sardegna: Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano Lazio: Viterbo, Latina, Frosinone, Roma Toscana: Grosseto, Livorno, Pisa, Massa-Carrara Molise: Isernia Abruzzo: Aquila ALLEGATO I C Grecia: tutti i nomos.