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Document 32002R2380
Commission Regulation (EC) No 2380/2002 of 30 December 2002 amending Regulation (EC) No 883/2001 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1493/1999 as regards trade with third countries in products in the wine sector
Regolamento (CE) n. 2380/2002 della Commissione, del 30 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi
Regolamento (CE) n. 2380/2002 della Commissione, del 30 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi
GU L 358 del 31.12.2002, p. 117–118
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrog. impl. da 32008R0555
Regolamento (CE) n. 2380/2002 della Commissione, del 30 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 358 del 31/12/2002 pag. 0117 - 0118
Regolamento (CE) n. 2380/2002 della Commissione del 30 dicembre 2002 che modifica il regolamento (CE) n. 883/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001(2), in particolare l'articolo 68, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) L'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1574/2002(4), stabilisce che i vini e i succhi di uve confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, originari e provenienti da paesi terzi che realizzano esportazioni nella Comunità inferiori a 1000 ettolitri all'anno sono esentati dall'obbligo della presentazione dell'attestato e del bollettino d'analisi di cui all'articolo 20 dello stesso regolamento. Sono previste importazioni di quantitativi limitati provenienti dall'Indonesia e dalla Tailandia. È pertanto necessario iscrivere i summenzionati due paesi nell'elenco di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 883/2001. (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato VI del regolamento (CE) n. 883/2001 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. (2) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10. (3) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. (4) GU L 235 del 3.9.2002, pag. 10. ALLEGATO "ALLEGATO VI Elenco dei paesi di cui all'articolo 22 - Iran - Libano - Repubblica popolare cinese - Taiwan - India - Bolivia - Repubblica di San Marino - Tailandia - Indonesia".