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Document 22002D0407

2002/407/CE: Decisione n. 2/2002 del Consiglio di associazione UE-Repubblica ceca, del 27 marzo 2002, che adotta le modalità e le condizioni generali per la partecipazione della Repubblica ceca ai programmi comunitari

GU L 140 del 30.5.2002, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/407/oj

22002D0407

2002/407/CE: Decisione n. 2/2002 del Consiglio di associazione UE-Repubblica ceca, del 27 marzo 2002, che adotta le modalità e le condizioni generali per la partecipazione della Repubblica ceca ai programmi comunitari

Gazzetta ufficiale n. L 140 del 30/05/2002 pag. 0023 - 0024


Decisione n. 2/2002 del Consiglio di associazione UE-Repubblica ceca

del 27 marzo 2002

che adotta le modalità e le condizioni generali per la partecipazione della Repubblica ceca ai programmi comunitari

(2002/407/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto il protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra(1), riguardante la partecipazione della Repubblica ceca ai programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 1 del protocollo aggiuntivo, la Repubblica ceca può partecipare ai programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità in una vasta gamma di settori. Possono inoltre essere aggiunti altri settori di competenza comunitaria.

(2) A norma dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo, il Consiglio di associazione dovrebbe stabilire le modalità e le condizioni della partecipazione della Repubblica ceca a dette attività.

(3) Le condizioni specifiche di partecipazione a ciascun programma comunitario, comprese le implicazioni finanziarie, dovrebbero essere stabilite dalla Commissione delle Comunità europee con le autorità competenti della Repubblica ceca,

DECIDE:

Articolo 1

La Repubblica ceca può partecipare a tutti i programmi comunitari accessibili ai paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, ai sensi delle disposizioni che adottano tali programmi.

Articolo 2

La Repubblica ceca contribuisce finanziariamente al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti della Repubblica ceca possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che li riguardano, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali la Repubblica ceca contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Ai progetti e alle iniziative presentati dai partecipanti della Repubblica ceca si applicano, per quanto possibile, le condizioni, le regole e le procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

La Commissione e le autorità competenti della Repubblica ceca stabiliscono le modalità e le condizioni specifiche per la partecipazione della Repubblica ceca a ciascun programma comunitario, compreso il contributo finanziario. Qualora la Repubblica ceca chieda un'assistenza comunitaria esterna ai sensi del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale(2), dette modalità e condizioni specifiche possono essere stabilite mediante un protocollo di finanziamento.

Articolo 6

La presente decisione si applica per un periodo indeterminato.

Essa può essere denunciata da ciascuna delle parti mediante preavviso scritto di sei mesi.

Articolo 7

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione e successivamente, con scadenza triennale, il Consiglio di associazione può riesaminare l'attuazione della presente decisione sulla base dell'effettiva partecipazione della Repubblica ceca ad uno o più programmi comunitari.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2002.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

J. Kavan

(1) GU L 317 del 30.12.1995, pag. 45.

(2) GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2666/2000 (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1).

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