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Document 32001R1395
Commission Regulation (EC) No 1395/2001 of 9 July 2001 on the issue of import licences for high-quality fresh, chilled or frozen beef and veal
Regolamento (CE) n. 1395/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate
Regolamento (CE) n. 1395/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate
GU L 187 del 10.7.2001, p. 37–37
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 1395/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate
Gazzetta ufficiale n. L 187 del 10/07/2001 pag. 0037 - 0037
Regolamento (CE) n. 1395/2001 della Commissione del 9 luglio 2001 relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 134/1999(2), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f). (2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio 2001 al 30 giugno 2002. (3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1o al 5 luglio 2001 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente. 2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di agosto 2001 possono essere presentate domande di titoli per 1806,667 t. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. (2) GU L 17 del 22.1.1999, pag. 22.