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Document 32001R1395

Regolamento (CE) n. 1395/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

GU L 187 del 10.7.2001, p. 37–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1395/oj

32001R1395

Regolamento (CE) n. 1395/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 10/07/2001 pag. 0037 - 0037


Regolamento (CE) n. 1395/2001 della Commissione

del 9 luglio 2001

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 134/1999(2),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).

(2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio 2001 al 30 giugno 2002.

(3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1o al 5 luglio 2001 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.

2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di agosto 2001 possono essere presentate domande di titoli per 1806,667 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

(2) GU L 17 del 22.1.1999, pag. 22.

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