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Document 32001R1394

Regolamento (CE) n. 1394/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2002 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

GU L 187 del 10.7.2001, p. 31–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1394/oj

32001R1394

Regolamento (CE) n. 1394/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2002 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 10/07/2001 pag. 0031 - 0036


Regolamento (CE) n. 1394/2001 della Commissione

del 9 luglio 2001

recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2002 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/96(2) in particolare l'articolo 2, paragrafi 3 e 4, l'articolo 6, paragrafo 3 e gli articoli 13, 23 e 24,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 519/94, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98(4) il Consiglio ha instaurato nei confronti della Repubblica popolare cinese i contingenti quantitativi annui di cui all'allegato II di detto regolamento. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 520/94 sono applicabili a tali contingenti.

(2) La Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 738/94(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 983/96(6), che stabilisce le disposizioni generali d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94. Tali disposizioni si applicano alla gestione dei contingenti suindicati, fatto salvo il disposto del presente regolamento.

(3) Date le caratteristiche dell'economia cinese, la natura stagionale dell'approvvigionamento di taluni prodotti e i tempi di trasporto, le transazioni commerciali riguardanti i prodotti oggetto dei contingenti sono generalmente decise prima dell'inizio dell'anno contingentale. È quindi opportuno evitare che problemi di ordine amministrativo rendano più difficile per gli importatori effettuare le importazioni previste. Per non pregiudicare la continuità degli scambi commerciali, occorre quindi adottare, prima dell'inizio dell'anno contingentale, le modalità di gestione e di assegnazione dei contingenti da aprire per il 2002.

(4) Esaminati i diversi metodi di gestione previsti dal regolamento (CE) n. 520/94, è opportuno utilizzare il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali. In applicazione di detto metodo, i contingenti sono divisi in due parti, la prima spettante agli importatori tradizionali e la seconda ad altri richiedenti.

(5) L'esperienza acquisita dimostra che questo metodo è il più adatto a garantire la continuità delle transazioni commerciali per gli operatori comunitari interessati e a evitare perturbazioni negli scambi.

(6) Il periodo di riferimento utilizzato dal precedente regolamento di gestione dei contingenti ai fini dell'assegnazione della quota del contingente destinata agli importatori tradizionali non può essere attualizzato. L'anno 2000 è stato caratterizzato da alcune distorsioni, in particolare dal numero più che raddoppiato di domande da parte di uno Stato membro, che ha causato una riduzione sostanziale delle assegnazioni delle quote a tutti gli importatori non tradizionali in tutti gli Stati membri. Gli anni 1998 o 1999 sono quindi i più recenti anni rappresentativi della normale evoluzione degli scambi di prodotti in questione. Di conseguenza, gli importatori tradizionali devono dimostrare di aver importato prodotti originari della Cina, che sono oggetto dei contingenti in causa, nel corso del 1998 o del 1999.

(7) Ai fini dell'assegnazione della parte del contingente riservata agli altri importatori, l'esperienza precedente ha dimostrato che il metodo previsto dall'articolo 10, del regolamento (CE) n. 520/94, vale a dire il metodo basato sull'ordine cronologico di ricevimento delle domande, può risultare inadatto. Pertanto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 520/94, è opportuno determinare un metodo alternativo. A tal fine appare appropriato prevedere un'assegnazione proporzionale ai quantitativi richiesti sulla base di un esame parallelo delle domande di licenza d'importazione effettivamente presentate, conformemente all'articolo 13, del regolamento (CE) n. 520/94.

(8) È emerso che l'aumento inusuale del numero di domande presentate per la quota riservata agli importatori non tradizionali è dovuto a richieste di licenze multiple da parte di società che non operano effettivamente come importatori separati, ma che sono state costituite come persone giuridiche a sé stanti al solo fine di poter presentare ulteriori domande. Il regolamento (CE) n. 520/94, in particolare il quinto considerando e l'articolo 5, prevedono che la Commissione assicuri un accesso equo ai contingenti e che le licenze d'importazione vengano rilasciate per quantitativi economicamente apprezzabili. Al fine di assegnare le quote destinate agli importatori non tradizionali in conformità di detti principi, le procedure amministrative devono essere modificate. La Commissione ritiene necessario che gli operatori che presentano domande in qualità di importatori non tradizionali e che rientrano nella definizione di persone legate ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001(8), possano presentare una sola domanda di licenza per ciascuna linea della quota riservata agli importatori non tradizionali. Al fine di escludere le domande di tipo speculativo, le quantità che ciascun importatore non tradizionale può richiedere dovrebbero essere limitate a un determinato volume.

(9) Ai fini della partecipazione all'assegnazione dei contingenti, è opportuno fissare il periodo per la presentazione delle domande di licenza d'importazione da parte degli importatori tradizionali e degli altri importatori.

(10) Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni relative alle domande di licenza d'importazione ricevute, secondo le modalità di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 520/94. Le informazioni relative alle importazioni precedenti degli importatori tradizionali devono essere espresse nell'unità del contingente interessato.

(11) Viste le caratteristiche degli scambi commerciali relativi ai prodotti contingentati e, in particolare, i tempi di trasporto delle merci, appare opportuno prevedere che la validità della licenza d'importazione termini il 31 dicembre 2002.

(12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti istituito dall'articolo 22, del regolamento (CE) n. 520/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni specifiche relative alla gestione dei contingenti quantitativi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94 per l'anno 2002.

Il regolamento (CE) n. 738/94 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94 è applicabile fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento.

Articolo 2

1. I contingenti quantitativi di cui all'articolo 1 vengono assegnati applicando il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 520/94.

2. La quota di ciascun contingente quantitativo riservata rispettivamente agli importatori tradizionali e agli altri importatori è specificata nell'allegato I del presente regolamento.

3. a) La quota riservata agli altri importatori dev'essere assegnata applicando il metodo di ripartizione proporzionale ai quantitativi richiesti e l'importo/valore che può essere richiesto da ciascun richiedente non può superare l'importo/valore indicato nell'allegato II del presente regolamento.

b) Gli operatori ritenuti essere persone legate ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio(9) che istituisce il codice doganaÌe comunitario) possono presentare una sola domanda di autorizzazione per la quota di contingente riservata agli importatori non tradizionali concernente le merci descritte nella domanda. Oltre alla dichiarazione richiesta dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 738/94, le domande di licenza per quote destinate agli importatori non tradizionali recano una dichiarazione secondo la quale il richiedente non è legato ad alcun altro operatore che abbia presentato una domanda per la quota in questione riservata ad importatori non tradizionali.

Articolo 3

Le domande di licenza d'importazione sono presentate a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee fino alle ore 15 del 7 settembre 2001, (ora di Bruxelles), alle autorità amministrative competenti di cui all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

1. Sono considerati importatori tradizionali ai fini della partecipazione alla quota di ciascun contingente ad essi riservato gli operatori che possano comprovare di aver effettuato importazioni nell'anno civile 1998 o 1999.

2. I giustificativi di cui all'articolo 7, del regolamento (CE) n. 520/94 devono fare riferimento all'immissione in libera pratica dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese oggetto dei contingenti quantitativi contemplati dalla domanda di licenza nel corso dell'anno civile 1998 o 1999, come indicato dall'importatore.

3. In alternativa ai giustificativi di cui al primo trattino dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94, il richiedente può allegare alla richiesta di licenza un giustificativo redatto e certificato dalle competenti autorità nazionali, sulla base dei dati doganali di cui dispongono, delle importazioni dei prodotti interessati effettuate nell'anno civile 1998 o 1999 per il suo tramite o, se del caso, attraverso l'operatore di cui ha ripreso l'attività.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 10 del 21 settembre 2001 (ora di Bruxelles), le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza d'importazione nonché, per le domande presentate dagli importatori tradizionali, il volume delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso del periodo di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 6

Entro il 12 ottobre 2001, la Commissione adotta i criteri quantitativi in base ai quali le autorità nazionali competenti devono soddisfare le domande degli importatori.

Articolo 7

La durata di validità delle licenze d'importazione è di un anno a decorrere dal 1o gennaio 2002.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2001.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1.

(2) GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6.

(3) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

(4) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 1.

(5) GU L 87 del 31.3.1994, pag. 47.

(6) GU L 131 dell'1.6.1996, pag. 47.

(7) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(8) GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.

(9) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO I

RIPARTIZIONE DEI CONTINGENTI

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

QUANTITATIVO MASSIMO CHE PUÒ ESSERE RICHIESTO DA CIASCUN IMPORTATORE NON TRADIZIONALE

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI

1. BELGIQUE/BELGIË Ministère des affaires économiques Administration des relations économiques

4e division: mise en oeuvre des politiques commerciales

Service des licences

Ministerie van Economische Zaken Bestuur van de Economische Betrekkingen

4e afdeling: Toepassing van de Handelspolitiek

Dienst Vergunningen

rue Général-Leman 60/Generaal Lemanstraat 60 B - 1040 Bruxelles/Brussel Tél./Tel. (32-2) 206 58 16 Télécopieur/Fax (32-2) 230 83 22/231 14 84

2. DANMARK Erhvervsfremme Styrelsen Vejlsøvej 29 DK - 8600 Silkeborg Tlf. (45) 35 46 60 00 Fax (45) 35 46 64 01

3. DEUTSCHLAND Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Straße 29-35 D - 65760 Eschborn Tel. (49) 619 64 08-0 Fax (49) 619 69 42 26/(49) 61 96 908-800

4. GREECE/ΕΛΛΑΔΑ Ministry of National Economy General Secretariat of International Economic Relations

Directorate for Foreign Trade Issues

1, Kornarou Street GR - Athens 10563 Tel.: (30-1) 328 60 31/328 60 32 Fax: (30-1) 328 60 94/328 60 59

5. ESPAÑA Ministerio de Economía y Hacienda Dirección General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Tel.: (34) 913 49 38 94/913 49 37 78 Fax: (34) 913 49 38 32/913 49 37 40

6. FRANCE Service des titres du commerce extérieur 8, rue de la Tour-des-Dames F - 75436 Paris Cedex 09 Tél. (33-1) 55 07 46 69/95 Fax (33-1) 55 07 46 59

7. IRELAND Department of Enterprise, Trade and Employment Licensing Unit, Block C Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2 Ireland Tel. (353-1) 631 25 41 Fax (353-1) 631 25 62

8. ITALIA Ministero del Commercio con l'estero DG per la Politica commerciale e la gestione del regime degli scambi - Divisione VII Viale America, 341 I - 00144 Roma Tel. (39) 06 599 31/59 93 24 19/59 93 24 00 Fax (39) 06 592 55 56

9. LUXEMBOURG Ministère des affaires étrangères Office des licences Boîte postale 113 L - 2011 Luxembourg Tél. (352) 22 61 62 Télécopieur (352) 46 61 38

10. NEDERLAND Belastingdienst/Douane Engelse Kamp 2 Postbus 30003 9700 RD Groningen Nederland Tel. (31-50) 523 91 11 Fax (31-50) 526 06 98/523 92 37

11. ÖSTERREICH Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Landstrasser Hauptstraße 55/57 A - 1031 Wien Tel. (43) 171 10 00 83 45 Fax (43) 171 10 00 83 86

12. PORTUGAL Ministério da Economia Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais Avenida da República, 79 P - 1069-059 Lisboa Tel.: (351) 217 91 18 00/19 43 Fax: (351) 217 93 22 10,/217 96 37 23 Telex: 13 418

13. SUOMI/FINLAND Tullihallitus/Tullstyrelsen Erottajankatu 2/Skillnadsgatan 2 FIN - 00101 Helsinki/Helsingfors P./tfn (358-9) 6141 F./fax (358-9) 614 28 52

14. SVERIGE Kommerskollegium Box 6803 S - 113 86 Stockholm Tfn (46-8) 690 48 00 Fax (46-8) 30 67 59

15. UNITED KINGDOM Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House

West Precinct

Billingham TS23 2NF United Kingdom Tel. (44-1642) 36 43 33/36 43 34 Fax (44-1642) 53 35 57

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