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Document 32001R1233
Commission Regulation (EC) No 1233/2001 of 22 June 2001 amending Regulation (EC) No 442/2001 opening crisis distillation as provided for in Article 30 of Council Regulation (EC) No 1493/1999 for table wines in Portugal
Regolamento (CE) n. 1233/2001 della Commissione, del 22 giugno 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 442/2001 recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per i vini da tavola in Portogallo
Regolamento (CE) n. 1233/2001 della Commissione, del 22 giugno 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 442/2001 recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per i vini da tavola in Portogallo
GU L 168 del 23.6.2001, p. 11–11
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2001; abrog. impl. da 32001R2429
Regolamento (CE) n. 1233/2001 della Commissione, del 22 giugno 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 442/2001 recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per i vini da tavola in Portogallo
Gazzetta ufficiale n. L 168 del 23/06/2001 pag. 0011 - 0011
Regolamento (CE) n. 1233/2001 della Commissione del 22 giugno 2001 che modifica il regolamento (CE) n. 442/2001 recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per i vini da tavola in Portogallo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000(2), in particolare gli articoli 30 e 33, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 442/2001 della Commissione(3) ha aperto la distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per un quantitativo massimo di 450000 ettolitri di vini da tavola bianchi in Portogallo. (2) Secondo le informazioni ricevute dalle autorità portoghesi, i distillatori avranno delle difficoltà a rispettare la data del 30 giugno 2001 per la consegna di tutti i vini in distilleria a motivo delle insufficienti capacità di ammasso di tali vini prima della distillazione. (3) Dato che un rinvio di tale data non influisce affatto sul completamento dei lavori di distillazione, nell'interesse di un corretto funzionamento del sistema è opportuno prorogare tale data fino al 20 luglio 2001. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 442/2001, la data del "30 giugno 2001" è sostituita da quella del "20 luglio 2001". Articolo 2 II presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. (2) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2. (3) GU L 63 del 3.3.2001, pag. 52.