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Document 22001D0058
Decision of the EEA Joint Committee No 58/2001 of 18 May 2001 amending Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms
Decisione del Comitato misto SEE n. 58/2001, del 18 maggio 2001, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
Decisione del Comitato misto SEE n. 58/2001, del 18 maggio 2001, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
GU L 165 del 21.6.2001, p. 64–64
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In force
Decisione del Comitato misto SEE n. 58/2001, del 18 maggio 2001, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
Gazzetta ufficiale n. L 165 del 21/06/2001 pag. 0064 - 0064
Decisione del Comitato misto SEE n. 58/2001 del 18 maggio 2001 che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sulla Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare gli articoli 86 e 98, considerando quanto segue: (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 24/2000 del Comitato misto SEE, del 25 febbraio 2000(1). (2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali(2). (3) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare a decorrere dal 1o gennaio 2001, DECIDE: Articolo 1 All'articolo 3 (ambiente) del protocollo 31 dell'accordo viene aggiunto il testo seguente: "4. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2001, al programma d'azione comunitario di cui al paragrafo 7. 5. Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente al programma d'azione comunitario di cui al paragrafo 7 conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo. 6. Gli Stati EFTA partecipano pienamente ai comitati CE che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione del programma d'azione comunitario di cui al paragrafo 7. 7. L'atto comunitario seguente e gli atti da esso derivanti sono oggetto del presente articolo: - 32000 D 2850: Decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 1)." Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 19 maggio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(3) siano pervenute al Comitato misto SEE. Essa si applica a partire dal 1o gennaio 2001. Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2001. Per il Comitato misto SEE Il Presidente P. Westerlund (1) GU L 103 del 12.4.2001, pag. 51. (2) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 1. (3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.