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Commission Regulation (EC) No 2267/2000 of 12 October 2000 fixing the production levies and the coefficient for calculating the additional levy in the sugar sector for the 1999/2000 marketing year
Regolamento (CE) n. 2267/2000 della Commissione, del 12 ottobre 2000, che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente per il calcolo del contributo supplementare
Regolamento (CE) n. 2267/2000 della Commissione, del 12 ottobre 2000, che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente per il calcolo del contributo supplementare
OJ L 259, 13.10.2000, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000
Regolamento (CE) n. 2267/2000 della Commissione, del 12 ottobre 2000, che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente per il calcolo del contributo supplementare
Gazzetta ufficiale n. L 259 del 13/10/2000 pag. 0029 - 0030
Regolamento (CE) n. 2267/2000 della Commissione del 12 ottobre 2000 che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente per il calcolo del contributo supplementare LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione(2), in particolare l'articolo 33, paragrafo 8 e l'articolo 34, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce le modalità di applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 392/94(4), prevede che gli importi del contributo alle produzione di base, del contributo B nonché, se del caso, del coefficiente di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999, per lo zucchero e per l'isoglucosio e per lo sciroppo di inulina devono essere fissati anteriormente al 15 ottobre per la campagna di commercializzazione precedende. (2) In virtù del regolamento (CE) n. 1944/1999 della Commissione(5), l'importo massimo di cui all'articolo 33, paragrafo 4, primo trattino, del regolamento (CE) n. 2038/1999 è stato portato, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, al 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco. (3) La perdita globale previsibile constatata conformemente all'articolo 33, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999 comporta, ai fini della fissazione degli importi del contributo alla produzione per la campagna di commercializzazione 1999/2000, la presa in considerazione degli importi massimi di cui all'articolo 33 di detto regolamento, secondo il caso, adeguati in virtù del regolamento (CE) n. 1944/1999. (4) L'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2038/1999 prevede che un contributo supplementare è riscosso dai fabbricanti allorquando la perdita globale constatata in applicazione dell'articolo 33, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, non è completamente coperta dall'introito dei contributi alla produzione. Per la campagna di commercializzazione 1999/2000, tale perdita globale non coperta ammonta a 146221038 EUR. Pertanto si deve fissare a 0,18506 coefficiente di cui all'articolo 34, paragrafo 2, di detto regolamento, che per la Comunità rappresenta il rapporto tra la perdita globale constatata per la campagna di commercializzazione 1999/2000, conformemente all'articolo 33, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento e gli introiti del contributo alla produzione di base nonché del contributo B per tale campagna, previa riduzione di tale rapporto di 1. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1999/2000, sono fissati a: a) 1,2638 EUR per 100 kg di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B; b) 23,6963 EUR per 100 kg di zucchero bianco, quale contributo B per lo zucchero B; c) 0,5330 EUR per 100 kg di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B; d) 9,9425 EUR per 100 kg di sostanza secca, quale contributo B per l'isoglucosio B; e) 1,2638 EUR per 100 kg di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, come contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e lo sciroppo di inulina B; f) 23,6963 EUR per 100 kg di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, come contributo B per lo sciroppo di inulina B. Articolo 2 Il coefficiente di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999 è fissato, per la campagna di commercializzazione 1999/2000 a 0,18506. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2000. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1. (2) GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59. (3) GU L 158 del 9.6.1982, pag. 17. (4) GU L 53 del 24.2.1994, pag. 7. (5) GU L 241 dell'11.9.1999, pag. 13.