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Document 22000A0121(01)
Protocol Defining, for the period from 3 May 1999 to 2 May 2000, the fishing opportunities and financial compensation provided for in the Agreement between the European Community and the Government of the People's Republic of Angola on fishing off Angola
Protocollo che fissa, per il periodo compreso tra il 3 maggio 1999 e il 2 maggio 2000, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare di Angola sulla pesca al largo dell'Angola
Protocollo che fissa, per il periodo compreso tra il 3 maggio 1999 e il 2 maggio 2000, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare di Angola sulla pesca al largo dell'Angola
GU L 17 del 21.1.2000, pp. 3–21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 02/05/2000
ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2000/103/oj
Protocollo che fissa, per il periodo compreso tra il 3 maggio 1999 e il 2 maggio 2000, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare di Angola sulla pesca al largo dell'Angola
Gazzetta ufficiale n. L 017 del 21/01/2000 pag. 0003 - 0021
PROTOCOLLO che fissa, per il periodo compreso tra il 3 maggio 1999 e il 2 maggio 2000, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare di Angola sulla pesca al largo dell'Angola Articolo 1 A decorrere dal 3 maggio 1999, per un periodo di un anno, i limiti di cui all'articolo 2 dell'accordo sono stabiliti come segue: 1) natanti adibiti alla pesca di gamberetti: 6550 tonnellate di stazza lorda (TSL) al mese, media annua (massimo 22 pescherecci). I quantitativi catturati dalle navi della Comunità sono costituiti per il 30 % da gamberi e per il 70 % da gamberetti grigi, per un totale massimo di 5000 t; 2) pescherecci a strascico per la pesca demersale: 2000 TSL al mese; media annua; 3) palangari di fondo, reti da posta a pali: 1750 TSL al mese; media annua. È vietata la pesca al Centrophorus granulosus; 4) tonniere congelatrici con reti a circuizione: 18 navi; 5) pescherecci con palangari di superficie: 25 navi; 6) a titolo sperimentale: pesca di specie pelagiche: 2 navi. Dato il suo carattere particolare, per questo tipo di pesca è prevista una fase sperimentale di sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente protocollo. Articolo 2 1. L'importo della compensazione finanziaria prevista all'articolo 7 dell'accordo è fissato, per il periodo di cui all'articolo 1 del presente protocollo, a 10300000 EUR, da versare su un conto indicato dal Ministero della pesca. 2. Qualora taluni pescherecci non rientrino nel quadro previsto dall'accordo e le autorità angolane non accettino che essi vengano sostituiti da altri, la conseguente diminuzione delle possibilità di pesca per la Comunità conduce a un proporzionale adeguamento della compensazione finanziaria di cui al paragrafo 1. 3. L'impiego di detta compensazione è di esclusiva competenza dell'Angola. Articolo 3 Durante il periodo di cui all'articolo 1 la Comunità partecipa, con un importo di 1700000 EUR, al finanziamento di programmi scientifici e tecnici dell'Angola (attrezzature, infrastrutture, sorveglianza, seminari, sudi, sostegno istituzionale alla pesca artigianale, ecc.). Tale contributo viene versato al Centro di ricerche del Ministero della pesca. Una parte di tale importo può essere utilizzata per finanziare il contributo dell'Angola alle organizzazioni internazionali del settore della pesca. Per la durata del presente protocollo, la Comunità contribuirà alla realizzazione di studi scientifici e di campagne di ricerca per un importo globale annuo di 350000 EUR. Articolo 4 Le due parti convengono che il miglioramento della competenza e delle conoscenze degli addetti alla pesca marittima costituisce un elemento essenziale per il successo della loro cooperazione. A tal fine la Comunità mette a disposizione delle autorità angolane borse di studio o di formazione pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca. Queste borse possono essere utilizzate anche in qualsiasi Stato legato alla Comunità da un accordo di cooperazione. Il costo totale di tali borse è limitato a 1000000 EUR, da versare sul conto indicato dal Ministero della pesca in tre quote annue di uguale importo. Detto Ministero gestisce l'insieme delle borse e le altre azioni finanziate in tale ambito. Articolo 5 La mancata esecuzione da parte della Comunità, entro i termini stabiliti, dei pagamenti previsti agli articoli 2, 3 e 4 può comportare la sospensione dell'applicazione dell'accordo. Articolo 6 L'allegato dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola è abrogato e sostituito dagli allegati del presente protocollo. Articolo 7 Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma. Esso si applica a decorrere dal 3 maggio 1999. ALLEGATO A CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ NELLE ACQUE DELL'ANGOLA 1. RICHIESTA DI LICENZA E FORMALITÀ PER IL RILASCIO 1.1. La Commissione delle Comunità europee, in prosieguo denominata "Commissione", presenta alle autorità angolane della pesca, tramite la delegazione della Commissione in Angola, una domanda compilata dall'armatore per ogni peschereccio che intenda pescare in base al presente accordo, almeno quindici giorni prima che inizi il periodo di validità della licenza richiesta. Le domande devono essere compilate nei formulari appositi forniti dall'Angola, i cui modelli figurano nelle appendici 1 e 2. Per la prima domanda, il formulario deve essere accompagnato da un certificato di stazza della nave. Ogni domanda di licenza deve essere accompagnata dalla prova dell'avvenuto pagamento del canone per il corrispondente periodo di validità. Ai fini del presente protocollo, i prodotti della pesca catturati da navi comunitarie che operano nel quadro dell'accordo sono considerati di origine comunitaria. 1.2. Ciascuna licenza viene rilasciata all'armatore per un determinato peschereccio. Su richiesta della Commissione, una licenza valida per un peschereccio può essere sostituita, in caso comprovato di forza maggiore, da una licenza valida per un altro peschereccio comunitario con caratteristiche analoghe. 1.3. La licenza è rilasciata dalle autorità angolane al capitano del peschereccio nel porto di Luanda, previa ispezione dell'imbarcazione da parte dell'autorità competente. Tuttavia, per le tonniere e per i pescherecci con palangari di superficie, una copia della licenza può essere inviata via fax agli armatori oppure ai loro rappresentanti o agenti. 1.4. La delegazione della Commissione delle Comunità europee in Angola è informata delle licenze rilasciate dall'autorità angolana competente in materia di pesca. 1.5. La licenza deve essere tenuta sempre a bordo; tuttavia, nel caso delle tonniere e dei pescherecci con palangari di superficie, una volta ricevuta la notifica dell'avvenuto versamento dell'anticipo, da parte della Commissione alle autorità angolane, la nave è iscritta in un elenco delle navi autorizzate alla pesca che è comunicato alle autorità angolane responsabili del controllo. In attesa di ricevere la licenza definitiva, una copia di detta licenza può essere ottenuta via fax. Detta copia deve essere tenuta a bordo. 1.6. Le licenze sono valide per un periodo di un anno. 1.7. Ogni peschereccio deve essere rappresentato da un agente con residenza ufficiale in Angola, riconosciuto dal Ministero della pesca. 1.8. Le autorità angolane comunicano quanto prima le informazioni relative ai conti bancari e alla valuta da utilizzare per l'esecuzione finanziaria dell'accordo. 2. CANONI 2.1. Disposzioni applicabili ai pescherecci a strascico Per le licenze sono fissati i seguenti canoni: - natanti adibiti alla pesca di gamberetti: 56 EUR/mese per TSL; - pescherecci per la pesca demersale: 195 EUR/anno per TSL. Il pagamento dei canoni può essere effettuato con scadenza trimestrale o semestrale. In tal caso si applica una maggiorazione rispettivamente del 5 % e del 3 %. 2.2. Disposizioni applicabili alle tonniere e ai pescherecci con palangari di superficie I canoni sono fissati a 20 EUR per tonnellata catturata nella zona di pesca dell'Angola. Le licenze sono rilasciate previo versamento all'Angola di una somma forfettaria di 4000 EUR all'anno per ciascuna tonniera congelatrice con reti a circuizione, equivalente ai canoni dovuti per la cattura di 200 tonnellate di tonnidi all'anno, e di una somma forfettaria di 2000 EUR all'anno per ciascun peschereccio con palangari di superficie, equivalente ai canoni dovuti per la cattura di 100 tonnellate di tonnidi all'anno. Al termine del primo trimestre dell'anno successivo a quello delle catture, la Commissione effettua il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna di pesca, sulla base delle dichiarazioni di cattura effettuate da ciascun peschereccio e confermate da un organismo scientifico specializzato stabilito nella regione. Il computo suddetto viene comunicato contemporaneamente alle autorità angolane e agli armatori. Eventuali pagamenti supplementari saranno effettuati dagli armatori entro 30 giorni dalla notifica del computo definitivo, mediante versamento sul conto aperto presso un istituto finanziario o qualunque altro organismo designato dalle autorità angolane. Tuttavia, qualora l'importo definitivo sia inferiore all'anticipo summenzionato, l'armatore non può recuperare il saldo corrispondente. 3. FERMO BIOLOGICO Un periodo di fermo biologico per la pesca dei gamberetti può essere stabilito ogni anno sulla base dei risultati delle osservazioni scientifiche in corso. Detto periodo deve essere notificato alla Commissione e agli armatori con un preavviso minimo di tre mesi. Durante il periodo di fermo biologico è sospeso il pagamento dei canoni. 4. CATTURE ACCESSORIE Le catture accessorie dei natanti adibiti alla pesca di gamberetti sono di proprietà degli armatori. Detti pescherecci sono autorizzati a pescare granchi fino ad un limite di 500 tonnellate all'anno. 5. SBARCHI I pescherecci comunitari con palangari di superficie cercano di contribuire all'approvvigionamento dei conservifici di tonno dell'Angola in funzione del loro sforzo di pesca nella zona, ad un prezzo fissato di comune accordo fra gli armatori e le autorità angolane della pesca, sulla base dei prezzi correnti del mercato internazionale. L'importo viene pagato in moneta convertibile. 6. TRASBORDI Tutti i trasbordi devono essere notificati con otto giorni di anticipo alle autorità angolane competenti e vengono effettuati in una delle baie di Luanda/Lobito alla presenza di agenti del fisco. Quindici giorni prima della fine di ciascun mese deve essere trasmessa al servizio di ispezione e di sorveglianza del Ministero della pesca copia della documentazione concernente i trasbordi del mese precedente. 7. DICHIARAZIONE DELLE CATTURE 7.1. Natanti adibiti alla pesca di gamberetti e pescherecci a strascico per la pesca demersale 7.1.1. Al termine di ciascuna campagna di pesca, questi pescherecci sono tenuti ad inoltrare all'Istituto di controllo della pesca a Luanda, tramite la delegazione della Commissione, le schede relative alle catture che figurano alle appendici 3 e 4. Inoltre, ogni peschereccio deve presentare al Gabinetto del piano del Ministero della pesca una relazione mensile in cui sono indicati i quantitativi catturati durante il mese e i quantitativi conservati a bordo l'ultimo giorno del mese. La relazione deve essere presentata, tramite la delegazione della Commissione, entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo al mese di cui trattasi. In caso di inosservanza di tali disposizioni, l'Angola si riserva il diritto di applicare le sanzioni previste dalla normativa nazionale in vigore. 7.1.2. Essi devono inoltre comunicare ogni giorno alla stazione radio di Luanda la loro posizione geografica e le catture effettuate il giorno precedente. L'indicativo di chiamata viene notificato all'armatore al momento del rilascio della licenza di pesca. Qualora risulti impossibile servirsi di questa radio, i pescherecci possono utilizzare mezzi alternativi di comunicazione quali il telex o il telegramma. Tali pescherecci possono lasciare la zona di pesca dell'Angola soltanto previa autorizzazione da parte della Direzione di ispezione e di sorveglianza del Ministero della pesca e previo controllo delle catture conservate a bordo. 7.2. Tonniere e pescherecci con palangari di superficie Durante il periodo di attività nella zona di pesca dell'Angola, i pescherecci devono comunicare ogni tre giorni alla stazione radio di Luanda la loro posizione e il volume delle catture effettuate. All'entrata e all'uscita dalla zona di pesca dell'Angola, i pescherecci devono comunicare alla stazione radio summenzionata la loro posizione ed il volume delle catture conservate a bordo. Qualora sia impossibile servirsi di questa radio, i pescherecci possono utilizzare mezzi alternativi di comunicazione quali il telex o il telegramma. Inoltre, il capitano deve compilare un giornale di bordo, a norma dell'appendice 5, per ciascun periodo di pesca nella zona di pesca dell'Angola. Il formulario, compilato in modo leggibile, deve essere firmato dal capitano del peschereccio e inviato, tramite la delegazione della Commissione, alla Direzione nazionale di ispezione e di sorveglianza del Ministero della pesca entro quarantacinque giorni dal termine della campagna di pesca. In caso di inosservanza di tale disposizione, l'Angola si riserva il diritto di applicare le sanzioni previste dalla normativa nazionale in vigore. 8. ZONE DI PESCA 8.1. Le zone di pesca accessibili ai natanti adibiti alla pesca di gamberetti comprendono tutte le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica popolare di Angola a nord di 12°20' situate oltre le prime 12 miglia nautiche misurate dalle linee di base. 8.2. Le zone di pesca accessibili alle tonniere congelatrici con reti a circuizione e ai pescherecci con palangari di superficie comprendono tutte le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica popolare di Angola situate oltre le prime 12 miglia nautiche misurate dalle linee di base. 8.3. Le zone di pesca accessibili alle navi per la pesca demersale comprendono le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica popolare di Angola che si trovano: - per i pescherecci a strascico, oltre le 12 miglia nautiche misurate dalla linea di base e limitate a nord dal parallelo 13°00' sud e a sud da una linea situata 5 miglia a nord della frontiera tra le zone economiche esclusive dell'Angola e della Namibia; - per le navi che utilizzano altri attrezzi da pesca, oltre le 8 miglia nautiche misurate a partire dalle linee di base e limitate a sud da una linea situata 5 miglia a nord della frontiera tra le zone economiche esclusive dell'Angola e della Namibia. 9. ASSUNZIONE DI MARINAI Gli armatori delle navi da pesca (ad eccezione delle tonniere congelatrici con reti a circuizione e dei pescherecci con palangari di superficie) che hanno ottenuto licenze di pesca a norma del presente accordo devono contribuire alla formazione professionale pratica di almeno cinque cittadini angolani a bordo ci ciascun peschereccio, scelti liberamente da un elenco presentato dal Ministero della pesca. Qualora, su richiesta dell'Angola, venga imbarcato un osservatore, quest'ultimo è da considerarsi incluso nei cinque cittadini angolani di cui sopra. Gli armatori comunitari devono sforzarsi di aumentare il numero di marinai e di migliorarne la formazione professionale. I salari dei marinai sono a carico degli armatori, nei termini stipulati dalle parti contraenti, e devono essere versati su un conto aperto presso un istituto finanziario designato dal Ministero della pesca. Detti salari devono includere un'assicurazione sulla vita contro tutti i rischi. 10. OSSERVATORI SCIENTIFICI Ogni peschereccio può essere invitato ad accogliere a bordo un osservatore scientifico designato e stipendiato dal Ministero della pesca. Questo osservatore fruisce a bordo, per quanto possibile, delle stesse prerogative previste per gli ufficiali della nave. L'osservatore scientifico deve ricevere tutte le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle sue funzioni. Le modalità d'imbarco e le attività degli osservatori scientifici non devono interrompere né ostacolare le operazioni di pesca. Per rimborsare l'Angola delle spese derivanti dalla presenza a bordo degli osservatori, gli armatori versano un importo di 14 EUR per ogni giorno di attività dell'osservatore. La durata dell'imbarco di un osservatore scientifico a bordo di una nave è di una bordata. 11. ISPEZIONE E CONTROLLO Su richiesta delle autorità angolane, i natanti comunitari adibiti alla pesca che operano nell'ambito dell'accordo devono autorizzare ed agevolare l'accesso a bordo e il lavoro dei funzionari angolani incaricati di ispezionare e controllare le attività di pesca. La permanenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario all'esecuzione dei loro compiti. 12. APPROVVIGIONAMENTO DI CARBURANTE; RIPARAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI Ad eccezione delle tonniere, tutti i pescherecci che operano nella zona di pesca dell'Angola in virtù del presente accordo devono effettuare gli approvvigionamenti di carburante e di acqua, nonché le riparazioni e la manutenzione in cantiere, per quanto possibile in Angola. Analogamente, il trasporto degli equipaggi deve essere effettuato per quanto possibile sulla compagnia aerea di bandiera angolana (TAAG). 13. DIMENSIONE DELLE MAGLIE Le dimensioni minime delle maglie sono le seguenti: 13.1. pesca di gamberetti: 40 mm; 13.2. pesca demersale: 110 mm; L'eventuale introduzione di nuove dimensioni delle maglie si applicherà ai pescherecci comunitari soltanto a decorrere dal sesto mese successivo alla notifica alla Commissione. 14. PROCEDURA IN CASO DI FERMO La delegazione della Commissione a Luanda viene informata entro quarantotto ore di qualsiasi fermo di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità avvenuto nella zona di pesca dell'Angola nell'ambito del presente accordo e riceve contemporaneamente un rapporto sulle circostanze e i motivi che lo hanno determinato. ALLEGATO B CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DELL'ANGOLA DA PARTE DEI PESCHERECCI COMUNITARI ADIBITI ALLA CATTURA DELLE SPECIE PELAGICHE 1. RICHIESTA DI LICENZA E FORMALITÀ PER IL RILASCIO 1.1. La Commissione, in prosieguo denominata "Commissione", presenta alle autorità angolane della pesca, tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee in Angola, una domanda compilata dall'armatore per ogni peschereccio che intenda pescare a norma del presente accordo, almeno quindici giorni prima che inizi il periodo di validità della licenza richiesta. Le domande devono essere compilate nei formulari appositi forniti dall'Angola, i cui modelli figurano nell'appendice 1. Per la prima domanda, il formulario deve essere accompagnato da un certificato di stazza della nave. Ogni domanda di licenza deve essere accompagnata dalla prova dell'avvenuto pagamento del canone per il corrispondente periodo di validità. In caso di rinnovo della licenza, alle autorità angolane deve essere fornita soltanto la prova del pagamento del canone corrispondente al periodo richiesto; i documenti summenzionati vanno presentati unicamente in occasione della prima domanda di licenza o di modifica delle caratteristiche tecniche della nave. 1.2. Ciascuna licenza viene rilasciata all'armatore per un determinato peschereccio. Su richiesta della Commissione, una licenza valida per un peschereccio può essere sostituita, in caso comprovato di forza maggiore, da una licenza valida per un altro peschereccio comunitario con caratteristiche analoghe. 1.3. All'atto della prima domanda la licenza viene rilasciata dalle autorità angolane al capitano del peschereccio nel porto più vicino, previa ispezione dell'imbarcazione da parte dell'autorità competente. 1.4. La delegazione della Commissione in Angola è informata delle licenze rilasciate dall'autorità angolana competente in materia di pesca. 1.5. La licenza deve essere tenuta sempre a bordo; tuttavia, una volta ricevuta la notifica dell'avvenuto versamento dell'anticipo da parte della Commissione alle autorità angolane, la nave è iscritta in un elenco delle navi autorizzate alla pesca che verrà notificato alle autorità angolane responsabili del controllo. In attesa di ricevere la licenza definitiva, una copia di detta licenza può essere ottenuta via fax. Detta copia deve essere tenuta a bordo. 1.6. Le licenze sono valide per un periodo minimo di un (1) mese e possono essere rinnovate. 1.7. Ogni peschereccio deve essere rappresentato da un agente con residenza ufficiale in Angola, riconosciuto dal Ministero della pesca. 1.8. Le autorità angolane comunicano, precedentemente all'entrata in vigore del presente protocollo, le informazioni relative al conto bancario e alla valuta da utilizzare per la corresponsione dei canoni. 1.9. La licenza è destinata alla pesca del suro e dello sgombro. È consentita la presenza a bordo di una cattura accessoria di altre specie fino ad un massimo del 10 %. 2. CANONI Il canone per la licenza è fissato a 2 EUR/mese per GT. Al termine della campagna sperimentale, le condizioni per l'esercizio di questo tipo di pesca vengono fissate di comune accordo dagli armatori e dalle autorità angolane in base all'analisi dei risultati ottenuti. 3. TRASBORDI Tutti i trasbordi devono essere notificati con otto giorni di anticipo alle autorità angolane competenti e vengono effettuati in una delle baie di Luanda/Lobito alla presenza di agenti del fisco. Quindici giorni prima della fine di ciascun mese deve essere trasmessa alla Direzione nazionale di ispezione e di sorveglianza del Ministero della pesca copia della documentazione concernente i trasbordi del mese precedente. 4. DICHIARAZIONE DELLE CATTURE 4.1. Al termine di ciascuna campagna di pesca, questi pescherecci sono tenuti ad inoltrare all'Istituto di controllo della pesca a Luanda, tramite la delegazione della Commissione, le schede relative alle catture che figurano all'appendice 6. Inoltre, ogni peschereccio deve presentare al Gabinetto del piano del Ministero della pesca, tramite la delegazione della Commissione, una relazione mensile in cui siano indicati i quantitativi catturati durante il mese e i quantitativi conservati a bordo l'ultimo giorno del mese. La relazione deve essere presentata entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo al mese di cui trattasi. 4.2. I pescherecci possono lasciare la zona di pesca dell'Angola soltanto previa autorizzazione da parte della Direzione di ispezione e di sorveglianza del Ministero della pesca e previo controllo delle catture conservate a bordo. In caso di mancata osservanza di tale disposizione, l'Angola si riserva il diritto di applicare le sanzioni previste dalla normativa nazionale in vigore. 5. ZONE DI PESCA Le zone di pesca accessibili ai natanti adibiti alla pesca di specie pelagiche comprendono tutte le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica dell'Angola situate oltre le 12 miglia. 6. ASSUNZIONE DI MARINAI Nel corso del periodo sperimentale, le navi adibite alla pesca di specie pelagiche non sono soggette all'obbligo di imbarcare marinai angolani. 7. OSSERVATORI SCIENTIFICI Ogni peschereccio può essere invitato ad accogliere a bordo un osservatore scientifico designato e stipendiato dal Ministero della pesca. Questo osservatore fruisce a bordo, per quanto possibile, delle stesse prerogative previste per gli ufficiali della nave. L'osservatore scientifico deve ricevere tutte le agevolazioni necessarie per l'assolvimento delle sue funzioni. Le modalità d'imbarco e le attività degli osservatori scientifici non devono interrompere né ostacolare le operazioni di pesca. Per rimborsare l'Angola delle spese derivanti dalla presenza a bordo degli osservatori, gli armatori versano un importo di 15 EUR per ogni giorno di attività dell'osservatore. La durata dell'imbarco di un osservatore scientifico a bordo di una nave è di una bordata. 8. ISPEZIONE E CONTROLLO Su richiesta delle autorità angolane, i natanti comunitari adibiti alla pesca pelagica che operano nell'ambito dell'accordo devono autorizzare ed agevolare l'accesso a bordo e il lavoro dei funzionari angolani incaricati di ispezionare e controllare le attività di pesca. La permanenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario all'esecuzione dei loro compiti. 9. APPROVVIGIONAMENTO DI CARBURANTE, RIPARAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI Tutti i pescherecci che operano nella zona di pesca dell'Angola a norma del presente accordo devono effettuare gli approvvigionamenti di carburante e di acqua, nonché le riparazioni e la manutenzione in cantiere, per quanto possibile in Angola. Analogamente, il trasporto degli equipaggi deve essere effettuato sulla compagnia aerea di bandiera angolana (TAAG). L'approvvigionamento di carburante è vietato fuori dalle rade di Luanda o di Lobito, salvo autorizzazione della Direzione nazionale di ispezione e di sorveglianza del Ministero della pesca. 10. DIMENSIONE DELLE MAGLIE La dimensione minima delle maglie utilizzate è quella definita nella normativa nazionale. 11. PROCEDURA IN CASO DI FERMO La delegazione della Commissione a Luanda viene informata entro quarantotto ore di qualsiasi fermo di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità avvenuto nella zona di pesca dell'Angola nell'ambito del presente accordo e riceve contemporaneamente un rapporto sulle circostanze e i motivi che lo hanno determinato. Appendice 1 DOMANDA DI UNA LICENZA PER LA PESCA DI GAMBERETTI E DELLE SPECIE DEMERSALI NELLE ACQUE DELL'ANGOLA >PIC FILE= "L_2000017IT.001202.EPS"> >PIC FILE= "L_2000017IT.001301.EPS"> Appendice 2 DOMANDA DI UNA LICENZA PER LA PESCA DEI TONNIDI NELLE ACQUE DELL'ANGOLA >PIC FILE= "L_2000017IT.001402.EPS"> >PIC FILE= "L_2000017IT.001501.EPS"> Appendice 3.1 >PIC FILE= "L_2000017IT.001602.EPS"> Appendice 3.2 >PIC FILE= "L_2000017IT.001702.EPS"> Appendice 4.1 >PIC FILE= "L_2000017IT.001802.EPS"> Appendice 4.2 >PIC FILE= "L_2000017IT.001902.EPS"> Appendice 5 >PIC FILE= "L_2000017IT.002002.EPS"> Appendice 6 >PIC FILE= "L_2000017IT.002102.EPS">