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Document 31999R1566
Commission Regulation (EC) No 1566/1999 of 16 July 1999 amending Regulation (EC) No 194/97 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1566/1999 della Commissione del 16 luglio 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 194/97 che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti in prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1566/1999 della Commissione del 16 luglio 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 194/97 che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti in prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 184 del 17.7.1999, p. 17–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 04/04/2002
Regolamento (CE) n. 1566/1999 della Commissione del 16 luglio 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 194/97 che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti in prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 184 del 17/07/1999 pag. 0017 - 0017
REGOLAMENTO (CE) N. 1566/1999 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 194/97 che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti in prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari(1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, (1) considerando che il regolamento (CE) n. 194/97 della Commissione, del 31 gennaio 1997, che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti in prodotti alimentari(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/1999(3), fissa i tenori massimi ammissibili di aflatossine per quanto riguarda, tra l'altro, frutta a guscio e frutta secca e cereali; (2) considerando che i tenori massimi ammissibili di aflatossina B 1 e di aflatossina totale stabiliti per frutta a guscio e frutta secca destinate ad essere sottoposte a cernita o ad altri trattamenti fisici prima del consumo umano o dell'impiego come ingredienti di derrate alimentari devono essere riesaminati prima del 1o luglio 1999 e in funzione delle nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche; che sono stati presentati soltanto dati incompleti; che è stato confermato l'impegno di presentare maggiori informazioni in materia e di proseguire le ricerche in corso; che è pertanto opportuno prolungare il periodo di tempo consentito per presentare tali informazioni; (3) considerando che è previsto che venga fissato prima del 1o luglio 1999 un limite specifico per i cereali destinati ad essere sottoposti a cernita o ad altri trattamenti fisici prima del consumo umano o dell'impiego come ingredienti di derrate alimentari; che per quanto riguarda i cereali non si può escludere che metodi di cernita o altri trattamenti fisici possano ridurre il livello di contaminazione da aflatossine; che, al fine di poter verificare l'efficacia di tali metodi, sono stati richiesti dati che giustificassero la fissazione di un limite massimo specifico per cereali non trasformati; che da un monitoraggio su larga scala è risultato che nella campagna 1998-1999 non sono stati rilevati livelli elevati di aflatossine nei cereali; che pertanto non può essere dimostrata l'efficacia dei metodi di cernita o altri trattamenti fisici volti a ridurre il livello di contaminazione da aflatossine; che, tenendo conto del fatto che il grado di contaminazione può variare da un anno all'altro, occorre di conseguenza prolungare il periodo di tempo entro cui presentare tali dati; (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La data del "1o luglio 1999" nelle note a piè di pagina 5 e 6 dell'allegato del regolamento (CE) n. 194/97 è sostituita con il "1o luglio 2001". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 30 giugno 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1. (2) GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 48. (3) GU L 108 del 27.4.1999, pag. 16.