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Document 31999R1556
Council Regulation (EC) No 1556/1999 of 12 July 1999 amending Regulation (EC) No 47/1999 on the arrangements for imports of certain textile products originating in Taiwan
Regolamento (CE) n. 1556/1999 del Consiglio del 12 luglio 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 47/1999 relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan
Regolamento (CE) n. 1556/1999 del Consiglio del 12 luglio 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 47/1999 relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan
GU L 184 del 17.7.1999, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001
Regolamento (CE) n. 1556/1999 del Consiglio del 12 luglio 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 47/1999 relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan
Gazzetta ufficiale n. L 184 del 17/07/1999 pag. 0001 - 0002
REGOLAMENTO (CE) N. 1556/1999 DEL CONSIGLIO del 12 luglio 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 47/1999 relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) che nell'appendice A dell'allegato II del regolamento (CE) n. 47/1999(1) sono indicati limiti quantitativi supplementari per determinati prodotti appartenenti alla categoria 28; (2) che i quantitativi fissati per i prodotti suddetti sono risultati inferiori a quelli effettivamente esportati da Taiwan nel 1998; (3) che, nel periodo 1999-2001, occorre mantenere un accesso al mercato comunitario per i prodotti tessili originari di Taiwan non inferiore a quello effettivamente registrato nel 1998; (4) che, a fini di chiarezza, trasparenza e certezza del diritto, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore e si applichi subito dopo la pubblicazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'appendice A dell'allegato II del regolamento (CE) n. 47/1999 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica fino al 31 dicembre 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1999. Per il Consiglio Il Presidente S. NIINISTÖ (1) GU L 12 del 16.1.1999, pag. 1. ALLEGATO "Appendice A >SPAZIO PER TABELLA>"