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Document 31998R1281
Commission Regulation (EC) No 1281/98 of 19 June 1998 on the issuing of import licences for bananas under the tariff quota for the third quarter of 1998 and on the submission of new applications (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1281/98 della Commissione del 19 giugno 1998 relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario e alla presentazione di nuove domande per il terzo trimestre 1998 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1281/98 della Commissione del 19 giugno 1998 relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario e alla presentazione di nuove domande per il terzo trimestre 1998 (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 176 del 20.6.1998, pp. 21–22
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1998
Regolamento (CE) n. 1281/98 della Commissione del 19 giugno 1998 relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario e alla presentazione di nuove domande per il terzo trimestre 1998 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 176 del 20/06/1998 pag. 0021 - 0022
REGOLAMENTO (CE) N. 1281/98 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 1998 relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario e alla presentazione di nuove domande per il terzo trimestre 1998 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20, considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/96 (4), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità; che il regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CE) n. 702/95 (6), ha stabilito modalità complementari d'applicazione riguardo al regime del contingente tariffario previsto agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93; considerando che l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1442/93, dispone che, se per un trimestre e per un'origine determinata, ossia, secondo i casi, per un paese o per un gruppo di paesi figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95, i quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione per l'una o/e l'altra categoria di operatori superano sensibilmente i quantitativi indicativi determinati, viene fissata una percentuale di riduzione da applicare alle domande; che tuttavia tale riduzione non si applica alle domande di titoli della categoria C né alle domande delle categorie A e B che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate, purché la quantità complessiva oggetto delle domande delle categorie A e B non superi, per una data origine, il 15 % del totale dei quantitativi richiesti; considerando che, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1442/93, i quantitativi indicativi per l'importazione nel quadro del contingente tariffario sono stati fissati, per il terzo trimestre 1998, dal regolamento (CE) n. 1087/98 della Commissione (7); considerando che, per le domande di titoli che indicano quantitativi inferiori o comunque che non superano sensibilmente i quantitativi indicativi stabiliti per il trimestre considerato, i titoli sono rilasciati per i quantitativi richiesti; che tuttavia, per talune origini, il volume dei quantitativi richiesti supera sensibilmente i quantitativi indicativi o le quote fissate all'allegato del regolamento (CE) n. 478/95; che occorre pertanto determinare la percentuale di riduzione da applicare, alle suddette condizioni, alle domande di titolo per le origini e per la categoria di titolo considerate; considerando che è opportuno stabilire il quantitativo massimo per il quale possono essere ancora presentate domande di titolo, tenendo conto dei quantitativi indicativi fissati dal regolamento (CE) n. 1087/98 e delle domande accettate al termine del periodo di presentazione delle domande; considerando che le disposizioni del presente regolamento devono avere effetto immediato, così da poter rilasciare quanto prima i titoli; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nel quadro del contingente tariffario per l'importazione di banane, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, i titoli di importazione per il terzo trimestre del 1998 sono rilasciati: 1) per la quantità indicata nella domanda di titolo: a) previa applicazione del coefficiente di riduzione 0,6562, per l'origine «Costa Rica», per quanto riguarda le domande di titolo delle categorie A e B, escluse tuttavia le domande che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate; b) previa applicazione del coefficiente di riduzione 0,7961, per l'origine «Colombia», per quanto riguarda le domande di titolo delle categorie A e B, escluse tuttavia le domande che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate; 2) per la quantità indicata nella domanda di titolo, per le origini diverse da quelle indicate al punto 1; 3) per la quantità indicata nella domanda, per le domande di titolo di categoria C. Articolo 2 Sono fissati in allegato i quantitativi per i quali possono essere ancora presentate domande di titoli per il terzo trimestre del 1998. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1. (2) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (3) GU L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6. (4) GU L 181 del 20. 7. 1996, pag. 13. (5) GU L 49 del 4. 3. 1995, pag. 13. (6) GU L 71 del 31. 3. 1995, pag. 84. (7) GU L 155 del 29. 5. 1998, pag. 20. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>