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Document 31998R1147
Commission Regulation (EC) No 1147/98 of 2 June 1998 amending for the 11th time Regulation (EC) No 913/97 adopting exceptional support measures for the pigmeat market in Spain
Regolamento (CE) n. 1147/98 della Commissione del 2 giugno 1998 recante undicesima modifica del regolamento (CE) n. 913/97, che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna
Regolamento (CE) n. 1147/98 della Commissione del 2 giugno 1998 recante undicesima modifica del regolamento (CE) n. 913/97, che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna
OJ L 159, 3.6.1998, p. 35–37
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 11/02/1999
Regolamento (CE) n. 1147/98 della Commissione del 2 giugno 1998 recante undicesima modifica del regolamento (CE) n. 913/97, che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna
Gazzetta ufficiale n. L 159 del 03/06/1998 pag. 0035 - 0037
REGOLAMENTO (CE) N. 1147/98 DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 1998 recante undicesima modifica del regolamento (CE) n. 913/97, che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20, considerando che, in seguito alla comparsa della peste suina classica in alcune regioni di produzione in Spagna, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine per tale Stato membro con il regolamento (CE) n. 913/97 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 988/98 (4); considerando che, a motivo della prosecuzione delle restrizioni veterinarie e commerciali e della loro estensione a zone nuove, segnatamente nelle province di Saragozza e di Siviglia, occorre aumentare il numero di suinetti che possono essere consegnati alle autorità competenti, in modo da poter così proseguire l'applicazione delle misure eccezionali a partire dal 14 maggio 1998, nonché adattare l'elenco delle zone ammissibili figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 913/97 per tener conto dell'attuale situazione veterinaria e sanitaria; considerando che la decisione 97/285/CE della Commissione, del 30 aprile 1997, recante talune misure protettive contro la peste suina classica in Spagna (5), modificata da ultimo dalla decisione 98/271/CE (6), è stata sostituita dalla decisione 98/339/CE (7); che è necessario tener conto di tale cambiamento; considerando che le restrizioni alla libera circolazione di suini vivi sono applicate da varie settimane in una delle zone situate nella provincia di Saragozza e nella zona situata nella provincia di Siviglia, il che provoca un aumento considerevole di peso dei suini e di conseguenza una situazione intollerabile sul piano del benessere degli animali; che appare pertanto giustificato applicare le misure di sostegno in queste nuove zone a partire dal 14 maggio 1998; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 913/97 è modificato come segue: 1) all'articolo 2, paragrafo 2, il rinvio «97/285/CE» è sostituito da «98/339/CE»; 2) il testo dell'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento. 3) il testo dell'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 14 maggio 1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (3) GU L 131 del 23. 5. 1997, pag. 14. (4) GU L 140 del 12. 5. 1998, pag. 3. (5) GU L 114 dell'1. 5. 1997, pag. 47. (6) GU L 120 del 23. 4. 1998, pag. 23. (7) GU L 148 del 19. 5. 1998, pag. 43. ALLEGATO I «ALLEGATO I Numero totale massimo di animali a partire dal 6 maggio 1997: >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II «ALLEGATO II Parte 1 - Nella provincia di Saragozza, le zone di protezione e di sorveglianza definite negli allegati I e II dell'ordinanza della Diputación General de Aragón, del 25 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunidad, del 27 marzo 1998, pag. 1411. - Nella provincia di Saragozza, le zone di protezione e di sorveglianza definite negli allegati I e II dell'ordinanza della Diputación General de Aragón, del 17 aprile 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunidad, del 20 aprile 1998, pag. 1868. - Nella provincia di Saragozza, le zone di protezione e di sorveglianza definite negli allegati I e II dell'ordinanza della Diputación General de Aragón, del 28 aprile 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunidad, del 4 maggio 1998, pag. 1999. - Nella provincia di Siviglia, le zone di protezione e di sorveglianza definite negli allegati I e II dell'ordinanza della Junta de Andalucía, del 23 aprile 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Junta, del 28 aprile 1998, pag. 4951. Parte 2 Le "comarcas" veterinarie delle province di Segovia, Madrid, Toledo, Saragozza e Siviglia di cui all'allegato I della decisione 98/339/CE.»