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Document 31998R1142

Regolamento (CE) n. 1142/98 della Commissione del 2 giugno 1998 relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999)

OJ L 159, 3.6.1998, p. 11–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1142/oj

31998R1142

Regolamento (CE) n. 1142/98 della Commissione del 2 giugno 1998 relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999)

Gazzetta ufficiale n. L 159 del 03/06/1998 pag. 0011 - 0013


REGOLAMENTO (CE) N. 1142/98 DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 1998 relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che, in virtù del calendario CXL, è necessario aprire un contingente annuo per l'importazione di 53 000 t di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91; che devono essere definite le modalità di applicazione del contingente per l'esercizio 1998/1999 che inizia il 1° luglio 1998;

considerando che occorre applicare un metodo di gestione analogo a quello applicato in passato ai contingenti corrispondenti; che in base a tale regime la Commissione ripartisce i quantitativi disponibili in parte tra gli operatori tradizionali e in parte tra gli operatori che avviano la loro attività nel commercio di carni bovine;

considerando che è opportuno assegnare agli importatori tradizionali l'80 % del contingente, ossia 42 400 t, su richiesta e proporzionalmente ai quantitativi che hanno importato nell'ambito dello stesso tipo di contingente nel periodo di riferimento più recente; che talvolta errori amministrativi commessi dall'organismo internazionale competente rischiano di limitare l'accesso degli operatori a questa parte del contingente; che occorre prevedere disposizioni per correggere eventuali pregiudizi;

considerando che, nel quadro di una procedura fondata sulla presentazione di domande da parte degli interessati e sull'accettazione delle medesime da parte della Commissione, occorre autorizzare l'accesso alla seconda parte del contingente, pari a 10 600 t, agli operatori che possono dimostrare la serietà della loro impresa e che trattano quantitativi di una certa entità; che la serietà dell'impresa va dimostrata mediante la presentazione di prova di operazioni commerciali di una certa consistenza con paesi terzi nel settore delle carni bovine;

considerando che le esportazioni di carni bovine dal Regno Unito sono state gravemente compromesse dalle discussioni sulla BSE, in particolare dalla fine marzo del 1996; che per definire i criteri di rendimento per le 10 600 t occorre tener conto della situazione delle esportazioni nel Regno Unito;

considerando che per controllare i criteri suddetti è necessario che le domande siano presentate nello Stato membro presso il quale l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA;

considerando che, per prevenire operazioni speculative, è necessario escludere dall'accesso al contingente gli operatori che dalla data del 1° aprile 1998 non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine;

considerando che, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, ai titoli d'importazione rilasciati a norma del presente regolamento si applicano il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1404/97 (3), e il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 759/98 (5);

considerando che per un'efficace gestione del contingente e soprattutto per prevenire eventuali frodi è necessario che i titoli utilizzati vengono rinviati alle autorità competenti affinché queste ultime possano verificare l'esattezza dei quantitativi in essi indicati; che è necessario a tale scopo imporre alle autorità competenti di effettuare tali verifiche; che l'importo della cauzione da costituire per il rilascio dei titoli deve essere fissato in modo da garantire la loro utilizzazione e la loro restituzione alle autorità competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999, un contingente tariffario di 53 000 t, in peso di carne disossata, per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91.

Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.4003.

Ai fini dell'imputazione al contingente suddetto, 100 kg di carne non disossata equivalgono a 77 kg di carne disossata.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per «carne congelata» la carne che, al momento dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a - 12 °C.

3. Il dazio della tariffa doganale comune applicabile al contingente di cui al paragrafo 1 è fissato al 20 % ad valore.

Articolo 2

1. Il contingente di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti:

a) la prima, pari all'80 %, ossia 42 400 t, è ripartita tra gli importatori della Comunità proporzionalmente ai quantitativi da essi importati a norma dei regolamenti della Commissione (CE) n. 3305/94 (6), (CE) n. 1151/95 (7), (CE) n. 1141/96 (8) e (CE) n. 1042/97 (9), anteriormente al 1° aprile 1998.

Fatto salvo il disposto del primo comma, gli Stati membri possono accettare come quantitativo di riferimento diritti di importazione a titolo dell'anno precedente che non sono mai stati attribuiti a seguito di un errore amministrativo commesso dall'organismo nazionale competente.

b) La seconda parte, pari al 20 %, ossia 10 600 t, è ripartita tra gli operatori che possono comprovare di aver svolto un'attività commerciale con paesi terzi, relativamente ad un quantitativo minimo e durante un determinato periodo, per carni bovine diverse da quelle di cui alla lettera a), escluse le carni sottoposte ad operazioni di perfezionamento attivo o passivo.

2. Ai fini dall'applicazione del paragrafo 1, lettera b), il quantitativo di 10 600 t è riservato agli operatori in grado di comprovare di avere:

- importato una quantità di carni bovine pari almeno a 160 t nel periodo dal 1° aprile 1996 al 31 marzo 1998, diverse dalle quantità importate a norma dei regolamenti (CE) n. 1151/95, (CE) n. 1141/96 e (CE) n. 1042/97, oppure

- esportato una quantità di carni bovine pari almeno a 300 t nel corso dello stesso periodo.

A tal fine, si considerano carni bovine i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202, nonché 0206 29 91 e i quantitativi minimi di riferimento sono espressi in peso del prodotto.

In deroga al disposto del secondo trattino, per gli operatori stabiliti nel Regno Unito e iscritti nel registro dell'IVA di tale paese dal 1° aprile 1996, il periodo di esportazione è compreso tra il 1° aprile 1994 e il 31 marzo 1996.

3. Il quantitativo di 10 600 t di cui al paragrafo 2 viene ripartito proporzionalmente ai quantitativi richiesti dagli operatori aventi diritto.

4. Le prove dell'importazione e dell'esportazione sono fornite esclusivamente mediante un documento doganale di immissione in libera pratica o un documento di esportazione.

Gli Stati membri possono accettare copie dei documenti summenzionati debitamente certificate dall'autorità competente.

Articolo 3

1. Non possono beneficiare del regime istituito dal presente regolamento gli operatori che al 1° aprile 1998 non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine.

2. Le società nate dalla fusione di imprese aventi ciascuna dei diritti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), beneficiano degli stessi diritti delle imprese da cui sono nate.

Articolo 4

1. Le domande di diritti d'importazione vanno presentate anteriormente al 12 giugno 1998, unitamente alle prove di cui all'articolo di cui all'articolo 2, paragrafo 4, all'autorità competente dello Stato membro presso il quale il richiedente è iscritto nel registro dell'IVA. Qualora un richiedente di uno dei regimi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

Le domande ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), devono vertere su quantitativi non superiori a 50 t di carni congelate disossate.

2. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione anteriormente al 25 giugno 1998;

- per il regime di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), l'elenco degli importatori aventi diritto recante il nome e l'indirizzo degli stessi, nonché il quantitativo di carni ammissibili importate nel periodo di riferimento considerato;

- per il regime di cui all'articolo 2, paragrafo 1 lettera b), l'elenco dei richiedenti recante il nome e l'indirizzo degli stessi nonché i quantitativi richiesti.

Articolo 5

1. La Commissione decide tempestivamente entro quali limiti le domande possono essere accolte.

2. Se i quantitativi per i quali sono state presentate le domande di diritti d'importazione superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Articolo 6

1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli d'importazione.

2. La domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente ha domandato diritti d'importazione.

3. Sulla base delle decisioni della Commissione in merito all'assegnazione dei quantitativi ai sensi dell'articolo 5, i titoli d'importazione sono rilasciati su richiesta e a nome degli operatori che hanno ottenuto diritti d'importazione.

4. Le domande di titoli e i titoli stessi recano:

a) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) n° 1142/98]

- Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 1142/98)

- Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 1142/98)

- ÊáôåøõãìÝíï âüåéï êñÝáò [Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1142/98]

- Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 1142/98)

- Viande bovine congelée [Règlement (CE) n° 1142/98]

- Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 1142/98]

- Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 1142/98)

- Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) nº 1142/98]

- Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 1142/98)

- Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 1142/98);

b) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine;

c) nella casella 16, l'indicazione di uno dei seguenti gruppi di codici NC:

- 0202 10 00, 0202 20,

- 0202 30,

- 0206 29 91.

Articolo 7

Per l'applicazione del regime previsto dal presente regolamento, l'importazione di carni congelate nel territorio doganale della Comunità è subordinata al rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 72/462/CEE del Consiglio (10).

Articolo 8

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88, su tutti i quantitativi che superano quelli indicati nel titolo d'importazione viene riscosso il dazio intero della tariffa doganale comune applicabile il giorno di immissione in libera prativa.

3. I titoli d'importazione rilasciati conformemente al presente regolamento sono validi per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio. Tuttavia, nessun titolo è valido dopo il 30 giugno 1999.

4. La cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissata a 35 ECU/100 kg peso netto. Essa è costituita quando viene presentata la domanda del titolo.

5. All'atto della presentazione dei titoli d'importazione per lo svincolo delle cauzioni costituite, le autorità competenti verificano se i quantitativi che figurano nei titoli restituiti corrispondono a quelli indicati sugli stessi titoli al momento del rilascio. Per i titoli non restituiti gli Stati membri eseguono indagini intese ad accertare da chi e in quale misura siano stati utilizzati. Essi comunicano quanto prima alla Commissione i risultati di tali indagini.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

(2) GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 5.

(3) GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 5.

(4) GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

(5) GU L 105 del 4. 4. 1998, pag. 7.

(6) GU L 341 del 30. 12. 1994, pag. 49.

(7) GU L 116 del 23. 5. 1995, pag. 15.

(8) GU L 151 del 26. 6. 1996, pag. 9.

(9) GU L 152 dell'11. 6. 1997, pag. 2.

(10) GU L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

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