This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31996D0642
96/642/EC: Commission Decision of 8 November 1996 setting up an Energy Consultative Committee
96/642/CE: Decisione della Commissione dell'8 novembre 1996 recante creazione di un comitato consultivo dell'energia
96/642/CE: Decisione della Commissione dell'8 novembre 1996 recante creazione di un comitato consultivo dell'energia
GU L 292 del 15.11.1996, pp. 34–36
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2001; abrogato da 32001D0546
96/642/CE: Decisione della Commissione dell'8 novembre 1996 recante creazione di un comitato consultivo dell'energia
Gazzetta ufficiale n. L 292 del 15/11/1996 pag. 0034 - 0036
DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 1996 recante creazione di un comitato consultivo dell'energia (96/642/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, considerando che nel Libro bianco della Commissione «Una politica dell'Energia per l'Unione europea» [COM(95) 682], del 13 dicembre 1995, è prevista la creazione di un comitato consultivo dell'energia; considerando che la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1996, prende nota con soddisfacimento della portata e della trasparenza delle consultazioni avvenute con le organizzazioni che rappresentano i fornitori e i consumatori di energia nella Comunità sulla base del Libro verde e invita la Commissione a continuare questo processo di consultazione nel quadro di una politica energetica comunitaria; considerando che le autorità nazionali e gli operatori economici del settore riconoscono la necessità di un dialogo tra i rappresentanti del settore dell'energia e i servizi della Commissione; considerando che questo dialogo deve consentire alla Commissione di raccogliere in particolare pareri pertinenti sugli obiettivi della politica europea dell'energia e la sua attuazione; considerando che il programma quadro di RST, basato sul trattato CE e sul trattato Euratom garantisce lo sviluppo tecnologico nei settori dell'energia non nucleare e dell'energia nucleare; considerando che occorre istituire un comitato consultivo dell'energia la cui struttura ed organizzazione siano atte a rispondere agli obiettivi della Commissione; considerando che è importante per la Commissione consultare un organo rappresentativo dei vari settori dell'energia; considerando che occorre dare a questo comitato uno statuto basato sull'esperienza acquisita, DECIDE: Articolo 1 1. È istituito presso la Commissione un comitato consultivo dell'energia, qui di seguito denominato «Comitato». 2. Il comitato è composto da personalità eminenti provenienti dai settori della produzione, della distribuzione, del consumo, dei sindacati del settore energetico, nonché da rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale. Articolo 2 Missione 1. Il comitato può essere consultato da parte della Commissione su tutti i problemi relativi alla politica comunitaria dell'energia. 2. Il comitato formula pareri o invia relazioni alla Commissione, su richiesta di quest'ultima o di propria iniziativa; le deliberazioni del comitato non sono sottoposte ad alcun voto. 3. Quando la Commissione sollecita un parere o una relazione del comitato, in virtù del secondo paragrafo, essa può stabilire i termini entro i quali il parere deve essere fornito oppure la relazione deve esserle inviata. Articolo 3 Composizione 1. Il comitato comprende 31 (trentuno) membri; 2. I posti sono attribuiti come segue: - 15 membri in rappresentanza dei professionisti del settore energetico nel suo insieme, - 8 membri in rappresentanza dei consumatori dell'energia, - 6 membri in rappresentanza dei sindacati dei lavoratori del settore, - 1 membro in rappresentanza della protezione dell'ambiente, - 1 rappresentante dei servizi della Commissione. Articolo 4 Nomine 1. I membri titolari e i membri supplenti del comitato sono nominati dalla Commissione. 2. Per ogni membro titolare, è designato un membro supplente. 3. Le organizzazioni europee del settore dell'energia (industria, consumatori, sindacati) e della protezione dell'ambiente propongono, su richiesta della Commissione, un elenco di tre persone per ogni posto (titolari e supplenti). 4. I candidati proposti per un posto da parte delle organizzazioni devono essere di nazionalità diversa. 5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, il supplente assiste alle riunioni del comitato o di un gruppo di lavoro (ai sensi dell'articolo 10) soltanto in caso di impedimento o assenza del membro titolare. Articolo 5 Mandato 1. La durata del mandato dei membri titolari del comitato e dei supplenti è di tre (3) anni ed è rinnovabile una volta. La Commissione si riserva però la possibilità di porre fine al mandato prima della sua scadenza. 2. Allo scadere del loro mandato, i membri del comitato e i supplenti restano in funzione fintanto che non sia stato provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato. 3. Il mandato di un membro prende fine prima della scadenza del mandato a seguito di dimissioni o decesso. Il mandato di un membro può anche terminare se l'organismo che ha presentato la sua candidatura ne chiede la sostituzione. Il membro titolare è sostituito per il periodo ancora da coprire, secondo la procedura di cui all'articolo 4. 4. Le funzioni esercitate non sono remunerate. Articolo 6 Pubblicazione L'elenco dei membri è pubblicato per informazione dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 7 Presidenza 1. Il comitato elegge tra i suoi membri, per una durata di tre anni, un presidente. L'elezione ha luogo alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti. 2. Il comitato, a maggioranza dei due terzi dei membri presenti, elegge ogni tre anni tra i suoi membri tre (3) vicepresidenti che rappresentano rispettivamente l'industria, i consumatori e i sindacati. 3. Il presidente e i vicepresidenti il cui mandato è scaduto restano in funzione fino a quando non sia stato provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato. 4. In caso di cessazione del mandato del presidente o di uno dei vicepresidenti, si provvede alla sostituzione per la durata del mandato che resta da coprire, secondo la procedura di cui al primo e secondo comma. Articolo 8 Ufficio di presidenza 1. Il presidente e i vicepresidenti costituiscono l'ufficio di presidenza. 2. L'ufficio di presidenza prepara e organizza i lavori del comitato. 3. L'ufficio di presidenza può invitare i relatori di qualsiasi gruppo di lavoro di cui all'articolo 10 a partecipare alle proprie riunioni. Articolo 9 Segreteria La Commissione esplica le funzioni di segreteria del comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro. Articolo 10 Gruppi di lavoro 1. Per realizzare l'obiettivo definito all'articolo 2, il comitato può: a) istituire gruppi di lavoro ad hoc e può autorizzare un membro a farsi sostituire da un esperto ufficialmente designato in seno ad un gruppo di lavoro. Il rappresentante così nominato ha gli stessi diritti del membro titolare che sostituisce nelle riunioni del gruppo di lavoro. b) proporre alla Commissione di invitare degli esperti per assisterlo in determinati lavori. 2. I gruppi di lavoro sono composti al massimo di 11 membri. 3. La costituzione di un gruppo di lavoro è subordinata ad un'autorizzazione di bilancio preventiva della Commissione. Articolo 11 Osservatori I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione assistono alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro in veste di osservatori. Articolo 12 Pareri e relazioni Il comitato trasmette i suoi pareri o relazioni alla Commissione. Nel caso in cui il parere o il rapporto richiesto raccolgono l'accordo unanime del comitato, esso stabilisce delle conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto. Se un parere o una relazione non raccolgono l'accordo all'unanimità, il comitato trasmette alla Commissione le opinioni divergenti espresse al suo interno. Articolo 13 Riunioni 1. Il comitato e l'ufficio di presidenza si riuniscono presso la sede della Commissione. 2. Il comitato e l'ufficio di presidenza sono convocati su iniziativa del presidente o dietro richiesta della maggioranza dei loro membri. Articolo 14 Riservatezza Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a rispettare la riservatezza dei lavori. Articolo 15 Revisione La Commissione, dopo aver sentito il comitato, ha la facoltà di rivedere la presente decisione in funzione dell'esperienza acquisita. Articolo 16 Entrata in vigore La presente decisione prende effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1996. Per la Commissione Christos PAPOUTSIS Membro della Commissione