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Document 31996R0621
Commission Regulation (EC) No 621/96 of 9 April 1996 amending Regulation (EEC) No 84/93 on the specific aid to be granted to producer groups in the raw tobacco sector
Regolamento (CE) n. 621/96 della Commissione, del 9 aprile 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 84/93 concernente l'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio
Regolamento (CE) n. 621/96 della Commissione, del 9 aprile 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 84/93 concernente l'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio
GU L 89 del 10.4.1996, pp. 8–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998
Regolamento (CE) n. 621/96 della Commissione, del 9 aprile 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 84/93 concernente l'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio
Gazzetta ufficiale n. L 089 del 10/04/1996 pag. 0008 - 0009
REGOLAMENTO (CE) N. 621/96 DELLA COMMISSIONE del 9 aprile 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 84/93 concernente l'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 415/96 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, considerando che alcuni Stati membri incontrano difficoltà nell'attuare le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 84/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2637/95 (4), in particolare per tutelare i produttori membri di associazioni in caso di recessi di soci e per dare la possibilità di pagare anticipi sull'aiuto specifico anche a tali associazioni, per le quali il costo delle cauzioni è insostenibile; che occorre pertanto fissare alcuni termini per il rispetto delle condizioni minime imposte alle associazioni di produttori e rendere ammissibili le spese per la costituzione delle cauzioni relative al pagamento degli anticipi; considerando che è opportuno stabilire che il termine per il rispetto delle condizioni minime da parte delle associazioni di produttori si applichi a partire dal raccolto 1995; considerando che, per motivi di coerenza con il regolamento (CE) n. 1066/95 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 259/96 (6), occorre modificare il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CEE) n. 84/93; considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 84/93, un produttore di tabacco non può appartenere a più di un'associazione che è quindi opportuno che lo Stato membro verifichi tale requisito nel quadro di controlli regolari; considerando che la finalità dell'aiuto specifico è soprattutto quella di contribuire al miglioramento della qualità conferita e che, in questa prospettiva, è indicato aumentare la percentuale dell'aiuto specifico riservata alla remunerazione supplementare dei produttori in funzione della qualità; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 84/93 è modificato come segue: 1) All'articolo 2, paragrafo 1, il testo della lettera f) è sostituito dal seguente: «f) per ogni gruppo varietale oggetto delle attività delle associazioni: - avere almeno 120 membri che dispongano complessivamente di attestati di quote per una quantità minima di 200 tonnellate oppure - disporre di attestati di quote per una quantità pari o superiore a 2 500 t, con un numero minimo di 50 membri. Tuttavia, in regioni di produzione isolate o lontane da altre regioni di produzione dello stesso gruppo varietale, l'associazione può essere riconosciuta se raggruppa almeno i due terzi dei produttori e dei quantitativi indicati sui relativi attestati di quote. Gli Stati membri determinano quali regioni soddisfano le condizioni di cui al secondo comma, tenendo conto dei criteri economici ed infrastrutturali. Gli Stati membri possono stabilire condizioni minime complementari riguardanti il numero di produttori e la produzione interessata.» 2) All'articolo 5: a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente testo: «Spetta allo Stato membro anche il compito di verificare, in particolare, il rispetto del disposto dell'articolo 1, paragrafo 4.»; b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4: «3. L'associazione riconosciuta, rispondente ai requisiti previsti per il riconoscimento alla data del 15 novembre, può beneficiare dell'aiuto specifico per il raccolto dell'anno successivo. 4. L'associazione riconosciuta che non risponde più ai requisiti di riconoscimento alla data del 15 novembre, può presentare anteriormente al termine previsto per la conclusione dei contratti di coltivazione, in seguito all'assegnazione di quantità supplementari in virtù dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1066/95 della Commissione (*) una domanda di riconoscimento, come previsto all'articolo 3, per poter beneficiare dell'aiuto specifico per il raccolto dello stesso anno. (*) GU n. L 108 del 13. 5. 1995, pag. 5.» 3) All'articolo 7: a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente trattino: «- rimborso delle spese per le cauzioni costituite a norma dell'articolo 8 bis.»; b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le spese di cui al paragrafo 1, primo trattino, devono rappresentare almeno il 90 % dell'importo totale dell'aiuto specifico. L'associazione non può, per nessun motivo, applicare detrazioni all'aiuto specifico.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 1 del presente regolamento si applica a partire dal raccolto 1996, salvo l'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 84/93, aggiunto con la presente modifica, che si applica a partire dal raccolto 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70. (2) GU n. L 59 dell'8. 3. 1996, pag. 3. (3) GU n. L 12 del 20. 1. 1993, pag. 5. (4) GU n. L 271 del 14. 11. 1995, pag. 10. (5) GU n. L 108 del 13. 5. 1995, pag. 5. (6) GU n. L 34 del 13. 2. 1996, pag. 14.