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Document 31995R2971

Regolamento (CE) n. 2971/95 della Commissione, del 19 dicembre 1995, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 3900/92 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime comunitario di importazione per le conserve di talune specie di tonno, di palamita e di sardine e che fissa i quantitativi di tali prodotti ammessi all' importazione

GU L 310 del 22.12.1995, p. 32–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2971/oj

31995R2971

Regolamento (CE) n. 2971/95 della Commissione, del 19 dicembre 1995, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 3900/92 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime comunitario di importazione per le conserve di talune specie di tonno, di palamita e di sardine e che fissa i quantitativi di tali prodotti ammessi all' importazione

Gazzetta ufficiale n. L 310 del 22/12/1995 pag. 0032 - 0032


REGOLAMENTO (CE) N. 2971/95 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1995 recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 3900/92 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime comunitario di importazione per le conserve di talune specie di tonno, di palamita e di sardine e che fissa i quantitativi di tali prodotti ammessi all'importazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (2), ed in particolare l'articolo 21, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3759/92 stabilisce che per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 1993 le importazioni annue nella Comunità delle conserve di cui all'allegato IV, parte C sono soggette ad un limite massimo; che a tale quantitativo viene applicato un tasso annuo di incremento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3900/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3267/94 (4), fissa i quantitativi di tali prodotti ammessi all'importazione nella Comunità per gli anni 1993, 1994 e 1995;

considerando che deve essere stabilito il quantitativo ammesso all'importazione nel 1996 che occorre pertanto modificare nuovamente il regolamento (CEE) n. 3900/92;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti della pesca non ha potuto emettere un parere sulle misure previste dal presente regolamento entro i tempi fissati dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3900/92, dopo il paragrafo 4, è aggiunto il paragrafo seguente:

« 5. Per il 1996, il documento d'importazione di cui all'articolo 6 è rilasciato per i quantitativi di seguito indicati:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1995.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

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