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Document 31994R2938

REGOLAMENTO (CE) N. 2938/94 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2137/93 che fissa le restituzioni all' esportazione nel settore vitivinicolo

GU L 310 del 3.12.1994, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1995; abrog. impl. da 394R3332

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2938/oj

31994R2938

REGOLAMENTO (CE) N. 2938/94 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2137/93 che fissa le restituzioni all' esportazione nel settore vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 310 del 03/12/1994 pag. 0009 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 63 pag. 0078
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 63 pag. 0078


REGOLAMENTO (CE) N. 2938/94 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2137/93 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94 (2), in particolare l'articolo 56, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 56 del regolamento (CEE) n. 822/87 dispone che, nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione; che tuttavia la restituzione può essere versata soltanto per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 345/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce, nel settore vitivinicolo, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro ammontare (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2009/81 (4);

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 345/79, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione:

i) i prezzi e la disponibilità dei prodotti in questione sul mercato comunitario, nonché

ii) i prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale;

considerando che occorre inoltre tener conto delle spese menzionate nel citato articolo 2, come pure dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché degli obiettivi definiti nel medesimo articolo e della necessità di evitare turbative sul mercato comunitario; che tuttavia, nel fissare l'importo delle restituzioni applicabili ai vini liquorosi, la differenza tra i prezzi comunitari e quelli praticati sul mercato mondiale deve essere presa in considerazione unicamente per il vino e i mosti impiegati nella fabbricazione dei vini liquorosi, poiché essa non è riscontrabile per gli altri prodotti utilizzati allo stesso scopo;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 345/79, i prezzi sul mercato della Comunità devono essere stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli praticati all'esportazione;

considerando che i prezzi del commercio internazionale devono essere stabiliti tenendo conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo 3;

considerando che la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, una differenziazione della restituzione a seconda dell'uso o della destinazione;

considerando che, in seguito all'adesione della Svezia e della Finlandia alla Comunità il 1o gennaio 1995, per prevenire eventuali operazioni speculative è opportuno escludere tali paesi di destinazione dal beneficio delle restituzioni all'esportazione fino al termine del 1994;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3389/81 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1343/94 (6), ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo;

considerando che, se si applicano le norme e le modalità di cui sopra alla situazione attuale del mercato, in particolare ai corsi e ai prezzi dei vini praticati nella Comunità e nel commercio internazionale, occorre fissare le restituzioni conformemente all'allegato del presente regolamento e modificare il regolamento (CEE) n. 2137/93 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1344/94 (8), che ha fissato le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2137/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42.

(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 69.

(4) GU n. L 195 del 18. 7. 1981, pag. 6.

(5) GU n. L 341 del 28. 11. 1981, pag. 24.

(6) GU n. L 146 dell'11. 6. 1994, pag. 7.

(7) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 91.

(8) GU n. L 146 dell'11. 6. 1994, pag. 9.

ALLEGATO

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NB: I codici dei prodotti sono stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2079/94 (GU n. L 215 del 20. 8. 1994, pag. 2).>

(1) Le destinazioni sono le seguenti:

01 Tutti i paesi del continente africano ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dalla voce 09;

09 Tutte le altre destinazioni ad eccezione dei paesi terzi e territori seguenti:

- Tutti i paesi del continente americano compresi nel regolamento (CEE) n. 208/93 della Commissione (GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 11),

- Algeria,

- Australia,

- Austria,

- Cipro,

- Israele,

- Marocco,

- Sudafrica,

- Svizzera,

- Tunisia,

- Turchia,

- Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e le Repubbliche di Serbia e Montenegro,

- Svezia,

- Finlandia.

(2) Titolo alcolometrico volumico potenziale come definito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 822/87.

(3) Titolo alcolometrico volumico totale come definito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 822/87.

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