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Document 31994R2938
Commission Regulation (EC) No 2938/94 of 2 December 1994 amending Regulation (EEC) No 2137/93 fixing the export refunds in the wine sector
REGOLAMENTO (CE) N. 2938/94 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2137/93 che fissa le restituzioni all' esportazione nel settore vitivinicolo
REGOLAMENTO (CE) N. 2938/94 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2137/93 che fissa le restituzioni all' esportazione nel settore vitivinicolo
GU L 310 del 3.12.1994, p. 9–11
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1995; abrog. impl. da 394R3332
REGOLAMENTO (CE) N. 2938/94 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2137/93 che fissa le restituzioni all' esportazione nel settore vitivinicolo
Gazzetta ufficiale n. L 310 del 03/12/1994 pag. 0009 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 63 pag. 0078
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 63 pag. 0078
REGOLAMENTO (CE) N. 2938/94 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2137/93 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94 (2), in particolare l'articolo 56, paragrafo 4, considerando che l'articolo 56 del regolamento (CEE) n. 822/87 dispone che, nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione; che tuttavia la restituzione può essere versata soltanto per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 345/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce, nel settore vitivinicolo, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro ammontare (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2009/81 (4); considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 345/79, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione: i) i prezzi e la disponibilità dei prodotti in questione sul mercato comunitario, nonché ii) i prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale; considerando che occorre inoltre tener conto delle spese menzionate nel citato articolo 2, come pure dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché degli obiettivi definiti nel medesimo articolo e della necessità di evitare turbative sul mercato comunitario; che tuttavia, nel fissare l'importo delle restituzioni applicabili ai vini liquorosi, la differenza tra i prezzi comunitari e quelli praticati sul mercato mondiale deve essere presa in considerazione unicamente per il vino e i mosti impiegati nella fabbricazione dei vini liquorosi, poiché essa non è riscontrabile per gli altri prodotti utilizzati allo stesso scopo; considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 345/79, i prezzi sul mercato della Comunità devono essere stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli praticati all'esportazione; considerando che i prezzi del commercio internazionale devono essere stabiliti tenendo conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo 3; considerando che la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, una differenziazione della restituzione a seconda dell'uso o della destinazione; considerando che, in seguito all'adesione della Svezia e della Finlandia alla Comunità il 1o gennaio 1995, per prevenire eventuali operazioni speculative è opportuno escludere tali paesi di destinazione dal beneficio delle restituzioni all'esportazione fino al termine del 1994; considerando che il regolamento (CEE) n. 3389/81 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1343/94 (6), ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo; considerando che, se si applicano le norme e le modalità di cui sopra alla situazione attuale del mercato, in particolare ai corsi e ai prezzi dei vini praticati nella Comunità e nel commercio internazionale, occorre fissare le restituzioni conformemente all'allegato del presente regolamento e modificare il regolamento (CEE) n. 2137/93 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1344/94 (8), che ha fissato le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo; considerando che il comitato di gestione per i vini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CEE) n. 2137/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42. (3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 69. (4) GU n. L 195 del 18. 7. 1981, pag. 6. (5) GU n. L 341 del 28. 11. 1981, pag. 24. (6) GU n. L 146 dell'11. 6. 1994, pag. 7. (7) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 91. (8) GU n. L 146 dell'11. 6. 1994, pag. 9. ALLEGATO >(1)"> ID="1">2204 21 25> ID="2">110> ID="3">01; 09> ID="4">3,96 ECU/hl (2)"> ID="1">2204 21 35"> ID="1">2204 29 25"> ID="1">2204 29 35"> ID="1">2204 21 25> ID="2">190> ID="3">01> ID="4">1,30 ECU/%/vol/hl (3)"> ID="1">2204 21 29"> ID="1">2204 21 35"> ID="1">2204 21 39"> ID="1">2204 29 25> ID="4">1,19 ECU/%/vol/hl (3)"> ID="1">2204 29 29> ID="3">09"> ID="1">2204 29 35"> ID="1">2204 29 39"> ID="1">2204 21 25> ID="2">910> ID="3">01; 09> ID="4">3,96 ECU/hl"> ID="1">2204 29 25"> ID="1">2204 21 49> ID="2">910> ID="3">01; 09> ID="4">12,42 ECU/hl"> ID="1">2204 21 59"> ID="1">2204 29 49"> ID="1">2204 29 59"" NB: I codici dei prodotti sono stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2079/94 (GU n. L 215 del 20. 8. 1994, pag. 2).> (1) Le destinazioni sono le seguenti: 01 Tutti i paesi del continente africano ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dalla voce 09; 09 Tutte le altre destinazioni ad eccezione dei paesi terzi e territori seguenti: - Tutti i paesi del continente americano compresi nel regolamento (CEE) n. 208/93 della Commissione (GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 11), - Algeria, - Australia, - Austria, - Cipro, - Israele, - Marocco, - Sudafrica, - Svizzera, - Tunisia, - Turchia, - Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e le Repubbliche di Serbia e Montenegro, - Svezia, - Finlandia. (2) Titolo alcolometrico volumico potenziale come definito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 822/87. (3) Titolo alcolometrico volumico totale come definito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 822/87.