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Document 31992L0060

    Direttiva 92/60/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, che modifica la direttiva 90/425/CEE relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno

    GU L 268 del 14.9.1992, p. 75–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32017R0625

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/60/oj

    31992L0060

    Direttiva 92/60/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, che modifica la direttiva 90/425/CEE relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno

    Gazzetta ufficiale n. L 268 del 14/09/1992 pag. 0075 - 0076
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 45 pag. 0074
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 45 pag. 0074


    DIRETTIVA 92/60/CEE DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 che modifica la direttiva 90/425/CEE relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che la Comunità deve adottare le misure destinate ad instaurare gradualmente il mercato interno entro il 31 dicembre 1992;

    considerando che la direttiva 90/425/CEE (3) ha stabilito l'abolizione dei controlli veterinari su taluni animali vivi e prodotti alle frontiere interne della Comunità;

    considerando che dall'adozione della direttiva 90/425/CEE il Consiglio ha fissato i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali vivi e per i prodotti in provenienza dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità; che in proposito è opportuno tener conto della direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (4), e della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (5);

    considerando che, a norma dell'articolo 21, quarto comma della direttiva 90/425/CEE, è opportuno inserire nel campo di applicazione di detta direttiva e della direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (6), gli animali vivi ed i prodotti di origine animale non contemplati dalle succitate direttive;

    considerando che a norma dell'articolo 25 della direttiva 90/425/CEE occorre determinare «il regime applicabile allo scadere delle disposizioni transitorie previste all'articolo 24»; che in proposito è opportuno prendere in considerazione i progressi realizzati nella Comunità per quanto riguarda sia la fissazione di norme per gli animali vivi e per i prodotti in provenienza dai paesi terzi, sia in materia di armonizzazione delle misure di lotta contro l'afta epizootica e la peste suina, concretizzati dalla direttiva 90/423/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, recante modifica della direttiva 85/511/CEE, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, della direttiva 64/432/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, e della direttiva 72/462/CEE, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (7) e della direttiva 91/685/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che modifica la direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (8);

    considerando che, soprattutto alla luce della favorevole evoluzione dell'armonizzazione del settore veterinario, è opportuno stabilire la soppressione, dal 1o luglio 1992, dei controlli veterinari alle frontiere interne effettuati su tutti gli animali vivi e sui prodotti di origine animale;

    considerando che conviene, tuttavia, stabilire norme specifiche per i controlli veterinari applicabili agli spostamenti di animali da compagnia privi di qualsiasi carattere commerciale ed accompagnati da una persona fisica, responsabile degli animali durante lo spostamento,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 90/425/CEE è modificata come segue:

    1) all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

    «La presente direttiva non si applica ai controlli veterinari relativi agli spostamenti tra Stati membri di animali da compagnia, privi di qualsiasi carattere commerciale, accompagnati da una persona fisica e responsabile degli animali durante lo spostamento»;

    2) all'articolo 7, paragrafo 2 la data «1o gennaio 1993» è sostituita da «1o luglio 1992»;

    3) all'articolo 21, primo comma sono soppresse le parole: «fino al 31 dicembre 1992»;

    4) il testo dell'articolo 21, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

    «Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le condizioni e le modalità applicabili agli scambi degli animali e dei prodotti di cui al primo comma.»;

    5) all'articolo 21, terzo comma l'ultima frase è soppressa;

    6) il testo dell'articolo 22 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 22

    1. Gli Stati membri presentano alla Commissione, secondo un modello armonizzato, le informazioni essenziali relative ai controlli effettuali a titolo della presente direttiva.

    2. La Commissione esamina in seno al comitato veterinario permanente le informazioni di cui al paragrafo 1. Essa può adottare le misure adeguate, secondo la procedura prevista all'articolo 18.

    3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la periodicità della comunicazione delle informazioni, il modello da adottare e il tipo di informazione, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 18.»;

    7) il testo dell'articolo 24 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 24

    Per consentire un'attuazione progressiva del regime di controllo previsto dalla presente direttiva, gli Stati membri possono, fino al 31 dicembre 1992, effettuare durante il trasporto:

    - un controllo documentale sugli animali e prodotti di cui agli allegati A e B o importati in provenienza da paesi terzi;

    - controlli veterinari per campione, non discriminatori, sugli animali e prodotti di cui all'allegato B.»;

    8) l'articolo 25 è soppresso;

    9) nell'allegato B, la parte A è sostituita dal testo seguente:

    «A. Legislazione veterinaria - Altri animali vivi che non figurano nell'allegato A.I.»;

    10) nell'allegato B, la parte B è sostituita dal testo seguente:

    «B. Legislazione veterinaria - Spermi, ovuli ed embrioni che non figurano nell'allegato A.I.».

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o luglio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato della presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    Arlindo MARQUES CUNHA

    (1) GU n. C 122 del 14. 5. 1992, pag. 18.(2) GU n. C 176 del 13. 7. 1992.(3) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/628/CEE (GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17).(4) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.(5) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.(6) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag.13.(7) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 13.(8) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 1.

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