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Document 31990L0422
Council Directive 90/422/EEC of 26 june 1990 amending Directive 64/432/EEC as regards enzootic bovine leukosis
Direttiva 90/422/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che modifica la Direttiva 64/432/CEE per quanto concerne la leucosi bovina enzootica
Direttiva 90/422/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che modifica la Direttiva 64/432/CEE per quanto concerne la leucosi bovina enzootica
OJ L 224, 18.8.1990, p. 9–12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 033 P. 125 - 128
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 033 P. 125 - 128
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1998; abrog. impl. da 397L0012
Direttiva 90/422/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che modifica la Direttiva 64/432/CEE per quanto concerne la leucosi bovina enzootica
Gazzetta ufficiale n. L 224 del 18/08/1990 pag. 0009 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 33 pag. 0125
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 33 pag. 0125
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1990 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne la leucosi bovina enzootica (90/422/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che la direttiva 88/406/CEE (4), che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (5), modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE (6), istituisce garanzie sanitarie comuni per quanto concerne la leucosi bovina enzootica, applicabili a talune categorie di bovini destinati agli scambi intracomunitari, con effetto a decorrere dal 1g luglio 1990; considerando che, a norma dell'articolo 4 della direttiva 88/406/CEE, devono essere presentate proposte intese a fissare i criteri che consentano il riconoscimento di uno Stato membro, o di parte del territorio di uno Stato membro, come indenne da leucosi bovina enzootica e le condizioni da soddisfare per il mantenimento di tale qualifica, nonché le norme applicabili agli scambi a partire da tali regioni; considerando che da indagini effettuate finora risulta che taluni Stati membri e talune regioni sono indenni da leucosi bovina enzootica; che occorre definire, su base comunitaria, le modalità per determinare tali zone e le condizioni da rispettare per il loro mantenimento come zone indenni, nonché le norme applicabili agli scambi; considerando che è necessario concedere agli Stati membri un termine supplementare per conformarsi alle esigenze della direttiva 64/432/CEE così modificata, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 64/432/CEE è modificata come segue: 1) Il testo dell'articolo 2 lettera s), è sostituito dal testo seguente: «s) Allevamento indenne da leucosi bovina enzootica: un allevamento che soddisfa le condizioni previste all'allegato G, capitolo I, lettera A.» 2) All'articolo 2 è aggiunta la lettera seguente: «t) Stato membro o regione indenne da leucosi bovina enzootica: una regione o uno Stato membro che soddisfi i requisiti fissati nell'allegato G, capitolo I, lettera B.» 3) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e) è sostituito dal testo seguente: «e) oltre al requisito di cui alla lettera d), se sono di età superiore a 12 mesi e qualora provengano da una regione o da uno Stato membro che non abbia ricevuto la qualifica di indenne da leucosi bovina enzootica, aver reagito negativamente ad un esame individuale effettuato, in conformità dell'allegato G, capitolo II, nei 30 giorni precedenti la data del carico;» 4) All'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente: «15. In deroga ai requisiti di cui all'allegato G, capitolo I, punto B 2), uno Stato membro o una regione di uno Stato membro dichiarata indenne da leucosi bovina enzootica ai sensi dell'articolo 2, lettera t), può essere autorizzato, secondo la procedura prevista all'articolo 12, a ridurre il livello di controllo degli animali di più di 2 anni, a condizione che gli esami abbiano permesso di constatare il rispetto dei seguenti requisiti: - almeno per 3 anni non siano stati constatati casi di leucosi bovina enzootica nella proporzione di 1 allevamento su 10 000; - tutti gli animali che hanno reagito positivamente ad un esame di immunodiffusione siano stati abbattuti e l'allevamento sia restato in regime di restrizione fino al ripristino della sua qualifica in conformità dell'allegato G, capitolo I, punti C 1) o 2); - tutti gli animali macellati in detto Stato membro o in detta regione abbiano subito l'ispezione post mortem di un veterinario ufficiale, che deve notificare tutti i tumori in vista di un esame di laboratorio. Qualora una delle condizioni di cui al primo comma non sia più soddisfatta - segnatamente nel caso contemplato all'allegato G, capitolo I, punto C 3) - la Commissione, dopo aver valutato le circostanze della recrudescenza della leucosi bovina enzootica, adotta, se tale valutazione lo giustifica e secondo la medesima procedura, una decisione intesa ad annullare la decisione di deroga adottata nei confronti di detto Stato membro o della regione oppure delle regioni di tale Stato membro.» 5) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase è sostituito dal testo seguente: «Tali garanzie non possono però essere richieste per l'introduzione di animali provenienti da uno Stato membro o da una regione indenni dalla leucosi bovina enzootica.» 6) All'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera b) è aggiunto il comma seguente: «Sono dispensati da tale esame gli animali provenienti da uno Stato membro, da una regione o da un'azienda indenne da leucosi bovina enzootica.» 7) Il testo attuale dell'allegato G diventa il capitolo II dell'allegato stesso; il testo del punto A 2), lettera j) del capitolo II è sostituito dal testo seguente: «j) Spagna: Subdirección general de sanidad animal. Laboratorio de sanidad y producción animal Algete (Madrid);» 8) L'allegato della presente direttiva è inserito come capitolo I dell'allegato G. Articolo 2 Agli articoli 2 e 5 della direttiva 88/406/CEE, la data del 1g luglio 1990 è sostituita con quella del 1g luglio 1991. Tuttavia, nel periodo compreso tra il 1g luglio 1990 ed il 30 giugno 1991, gli Stati membri che hanno qualificato tutti i loro allevamenti o parte di essi sono autorizzati, per mantenere questa qualifica, a subordinare l'introduzione di animali della specie bovina, diversi da quelli da macello, negli allevamenti indenni da leucosi bovina enzootica alle esigenze seguenti: a) gli animali devono provenire da un allevamento indenne da leucosi bovina enzootica, oppure b) gli animali devono essere nati ed essere stati allevati in un allevamento in cui tutti i bovini di più di 24 mesi di età al momento dell'esame e che fanno parte dell'allevamento bovino da cui gli animali provengono abbiano dato esito negativo durante gli ultimi 12 mesi ad un esame effettuato conformemente all'allegato G. Articolo 3 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1g luglio 1990 per quanto concerne l'articolo 2 ed entro il 1g ottobre 1990 per quanto concerne le altre disposizioni. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1990. Per il Consiglio Il Presidente M. O'KENNEDY (1) GU n. C 17 del 24. 1. 1990, pag. 11. (2) GU n. C 113 del 7. 5. 1990, pag. 205. (3) GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 31. (4) GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 1. (5) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64. (6) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13. ALLEGATO «CAPITOLO I ALLEVAMENTI, STATI MEMBRI O REGIONI INDENNI DA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA A. Allevamento indenne da leucosi bovina enzootica 1) un allevamento nel quale: iii) nessun caso di leucosi bovina enzootica sia stato constatato, clinicamente oppure come risultato degli esami effettuati conformemente al capitolo II, né confermato nel corso degli ultimi due anni; e iii) tutti gli animali di età superiore ai 24 mesi abbiano, nel corso dei precedenti 12 mesi, reagito negativamente a due esami praticati conformemente al presente allegato ad un intervallo di almeno quattro mesi; e iii) al termine degli esami di cui al sottopunto ii), si trovino unicamente gli animali nati in detto allevamento o che provengano da un allevamento indenne da leucosi bovina enzootica; e nel quale, dopo la sua qualifica, gli animali di più di 24 mesi abbiano continuato a reagire negativamente ad uno degli esami praticati conformemente al capitolo II ad un intervallo di 3 anni e le condizioni previste ai punti i) e iii) continuino ad essere soddisfatte; 2) un allevamento situato in uno Stato membro o in una regione idenne da leucosi bovina enzootica. B. Stato membro o regione indenne da leucosi bovina enzootica Uno Stato membro o una regione ai sensi dell'articolo 2, lettera o) di tale Stato membro: 1) nel quale o nella quale: a) almeno il 99,8 % degli allevamenti bovini siano indenni da leucosi bovina enzootica ai sensi della lettera s), oppure b) da un lato, durante gli ultimi cinque anni precedenti la data di notifica della presente direttiva o durante gli ultimi tre anni successivi a tale data, non sia stato notificato né confermato in alcun modo un caso di leucosi bovina enzootica e, dall'altro, nel corso degli ultimi due anni, ii) i controlli estemporanei praticati in tutto il territorio conformemente al capitolo II, effettuati per un periodo di due anni su tutti gli animali di età superiore ai 24 mesi in almeno il 10 % degli allevamenti abbiano dato risultati negativi; e ii) tutti gli animali di età superiore ai 24 mesi abbiano reagito negativamente almeno una volta ad uno degli esami di cui al capitolo II; 2) nel quale o nella quale, dopo aver soddisfatto le condizioni di cui al punto 1): ii) ogni anno, un campione a caso con un tasso di certezza del 99 % abbia dimostrato che meno dello 0,2 % degli allevamenti era stato infettato, oppure almeno il 20 % di bovini di età superiore ai due anni abbia reagito negativamente ad uno degli esami praticati in conformità del capitolo II, e ii) siano sempre soddisfatti i requisiti di cui al punto A 1). C. Sospensione della qualifica di indennità dopo l'insorgere della leucosi 1) Se in un allevamento indenne da leucosi bovina enzootica un animale ha reagito positivamente ad uno degli esami di cui al punto ii), viene sospesa la qualifica di tale allevamento fino a quando non vengano adottate le seguenti misure: iii) l'animale che ha reagito positivamente e, se si tratta di una vacca, l'eventuale vitello debbono abbandonare l'allevamento ed essere macellati sotto il controllo delle autorità veterinarie; iii) gli altri animali debbono essere sottoposti ad un esame sierologico individuale, che deve dare un risultato negativo, effettuato conformemente al capitolo II almeno 3 mesi dopo l'eliminazione dell'animale positivo e della sua eventuale discendenza; iii) un'indagine epidemiologica deve essere svolta e gli allevamenti epidemiologicamente collegati all'allevamento infetto debbono essere sottoposti alle misure di cui al punto ii). Tuttavia, l'autorità competente può concedere una deroga all'obbligo della macellazione del vitello di una vacca infetta, qualora il vitello sia stato separato dalla madre dopo il parto. In questo caso il vitello è sottoposto ai requisiti di cui al punto 2) ii); 2) se uno o più animali di un allevamento indenne da leucosi bovina enzootica hanno reagito positivamente, viene sospesa la qualifica di tale allevamento fino a quando non vengano adottate le seguenti misure: iii) gli animali infetti e, se si tratta di vacche infette - salvo deroga concessa dall'autorità competente a norma del punto 1) iii), secondo comma -, i loro eventuali vitelli devono abbandonare l'allevamento ed essere macellati sotto il controllo delle autorità veterinarie; iii) gli altri animali - compresi eventualmente i vitelli degli animali infetti - di età inferiore a sei mesi debbono, previa identificazione, restare nell'azienda fino a quando non siano soddisfatte le condizioni relative agli esami di cui al punto A 1) ii); iii) l'allevamento deve restare sotto controllo ufficiale fino a quando non siano nuovamente soddisfatte le condizioni di cui ai punti A 1) ii) e iii); iv) dev'essere effettuata un'indagine epidemiologica e gli allevamenti epidemiologicamente collegati all'allevamento infetto debbono essere sottoposti alle misure di cui al punto A 1) ii); 3) se la leucosi bovina enzootica è stata constatata e confermata su più dello 0,2 % degli allevamenti della regione o dello Stato membro, viene sospesa la loro qualifica e, oltre alle misure di cui al punto 1) o 2), il 20 % degli altri allevamenti della regione o dello Stato membro deve essere soggetto ad uno degli esami di cui al capitolo II, entro i termini fissati al punto A 1) ii). La qualifica viene ripristinata in caso di risultato negativo di tali esami.»