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Document 21985A1231(13)
Agreement in the form of agreed minutes extending the temporary arrangement for a concerted discipline between the European Economic Community and the Republic of Austria concerning reciprocal trade in cheese
Accordo in forma di verbale concordato che proroga l' accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica d' Austria sugli scambi reciproci di formaggi
Accordo in forma di verbale concordato che proroga l' accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica d' Austria sugli scambi reciproci di formaggi
GU L 370 del 31.12.1985, pp. 47–48
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986
Accordo in forma di verbale concordato che proroga l' accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica d' Austria sugli scambi reciproci di formaggi
Gazzetta ufficiale n. L 370 del 31/12/1985 pag. 0047
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 25 pag. 0083
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 25 pag. 0083
***** ACCORDO in forma di verbale concordato che proroga l'accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sugli scambi reciproci di formaggi VERBALE CONCORDATO Al termine delle consultazioni che hanno avuto luogo il 24 luglio 1985 tra le delegazioni dell'Austria e della Commissione delle Comunità europee in merito alla proroga dell'accordo temporaneo di disciplina concertata sugli scambi reciproci di formaggi, le due delegazioni hanno convenuto - con riserva di approvazione da parte delle loro rispettive autorità - quanto segue: 1. È prorogato di un anno l'accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sugli scambi reciproci di formaggi, firmato il 21 ottobre 1981 e modificato, da ultimo, dallo scambio di lettere in data 20 marzo 1984. 2. Avranno luogo quanto prima consultazioni per decidere se ed a quali condizioni si debba modificare o prorogare l'accordo. 3. Le due delegazioni hanno convenuto di procedere allo scambio di lettere figurante in allegato al fine di prendere in considerazione le conseguenze che l'ampliamento della Comunità avrà per quanto riguarda l'accordo sugli scambi di formaggi. Bruxelles, addì 24 luglio 1985. 1.2 // Per la delegazione dell'Austria // Per la delegazione della Commissione delle Comunità europee Lettera n. 1 Signor . . . . . ., ho l'onore di riferirmi all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sugli scambi reciproci di formaggi, nonché alle consultazioni tenutesi in data 24 luglio 1985 in merito alle condizioni per la proroga dello stesso. Le confermo che, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, quest'ultima è disposta ad avviare quanto prima negoziati per adattare l'accordo in modo da tener conto delle relazioni commerciali bilaterali tra i nuovi stati aderenti e l'Austria. Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente. Voglia gradire, Signor . . . . . ., l'espressione della mia più profonda stima. A nome del Consiglio delle Comunità europee Lettera n. 2 Signor . . . . . ., ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, redatta come segue: « ho l'onore di riferirmi all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sugli scambi reciproci di formaggi, nonché alle consultazioni tenutesi in data 24 luglio 1985 in merito alle condizioni per la proroga dello stesso. Le confermo che, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, quest'ultima è disposta ad avviare quanto prima negoziati per adattare l'accordo in modo da tener conto delle relazioni commerciali bilaterali tra i nuovi stati aderenti e l'Austria. Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente. ». Voglia gradire, Signor . . . . . ., l'espressione della mia più profonda stima. Per il governo della Repubblica d'Austria