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Document 31977L0094
Council Directive 77/94/EEC of 21 December 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to foodstuffs for particular nutritional uses
Direttiva 77/94/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare
Direttiva 77/94/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare
OJ L 26, 31.1.1977, p. 55–58
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 017 P. 38 - 41
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 007 P. 3 - 6
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 007 P. 3 - 6
No longer in force, Date of end of validity: 16/05/1989; abrogato e sostituito da 31989L0398
Direttiva 77/94/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare
Gazzetta ufficiale n. L 026 del 31/01/1977 pag. 0055 - 0058
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0038
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 7 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 7 pag. 0003
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1976 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un ' alimentazione particolare ( 77/94/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 49 , 57 , 66 e 235 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che le differenze tra le legislazioni nazionali sui prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare ostacolano la libera circolazione di tali prodotti , possono creare condizioni difformi di concorrenza ed hanno pertanto un ' incidenza diretta sull ' instaurazione e sul funzionamento del mercato comune ; considerando che è perciò necessario procedere al ravvicinamento di tali legislazioni ; considerando che detto ravvicinamento presuppone , in una prima fase , l ' elaborazione di una definizione comune , la determinazione di misure atte ad assicurare la difesa del consumatore contro le frodi relative alla natura dei prodotti e la fissazione delle norme cui deve soddisfare l ' etichettatura dei prodotti in questione ; considerando che in una seconda fade il Consiglio dovrà stabilire le definizioni e determinare le caratteristiche particolari applicabili a taluni gruppi di tali prodotti ; considerando che il termine « dietetico » ( o « di regime » ) non ha il medesimo significato in tutti gli Stati membri e che questi ultimi debbono essere in grado di tener conto degli usi esistenti al momento dell ' esecuzione della presente direttiva ; considerando che i prodotti di cui alla presente direttiva sono prodotti alimentari la cui composizione ed elaborazione devono essere specialmente studiate per rispondere alle esigenze nutritive particolari delle persone alle quali sono essenzialmente destinati ; che , per conseguire l ' obiettivo nutritivo specifico , potrà pertanto essere necessario prevedere deroghe alle disposizioni generali o particolari applicabili ai prodotti alimentari ; considerando che la determinazione delle modalità relative al prelievo dei campioni e dei metodi d ' analisi necessari per il controllo degli additivi nonchù della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione dei diversi gruppi di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare è una misura di applicazione di carattere tecnico e che , per semplificare ed accelerare la procedura , è opportuno affidarne l ' adozione alla Commissione ; considerando che in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione delle competenze per l ' esecuzione di norme stabilite nel settore dei prodotti destinati all ' alimentazione umana , occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito del comitato permanente dei prodotti alimentari , $$HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1 . La presente direttiva riguarda i prodotti alimentari destinati ad un ' alimentazione particolare . 2 . a ) I prodotti alimentari destinati ed un ' alimentazione particolare sono prodotti alimentari che , per la loro particolare composizione o per il particolare processo di fabbricazione , si distinguono nettamente dai prodotti alimentari di consumo corrente , sono adatti all ' obiettivo nutritivo indicato e sono commercializzati in modo da indicare che sono conformi a tale obiettivo . b ) Un ' alimentazione particolare deve rispondere alle esigenze alimentari particolari : i ) di alcune categorie di persone del cui processo di assimilazione o il cui metabolismo è perturbato , ii ) di alcune categorie di persone che si trovano in condizioni fisiologiche particolari per cui possono trarre benefici particolari dall ' ingestione controllata di talune sostanze negli alimenti oppure iii ) dei lattanti o bambini nella prima infanzia , in buona salute . 3 . Il Consiglio adotta , secondo la procedura prevista dall ' articolo 100 del trattato , mediante direttiva , le disposizioni particolari applicabili a taluni gruppi di prodotti definiti al presente articolo ( direttive specifiche ) . Articolo 2 1 . La natura o la composizione dei prodotti di cui all ' articolo 1 deve essere tale che detti prodotti siano adeguati all ' obiettivo nutritivo particolare al quale sono destinati . 2 . I prodotti definiti all ' articolo 1 possono essere caratterizzati dall ' indicazione « dietetico » o « di regime » . Gli Stati membri possono tuttavia limitare l ' impiego di tali indicazioni ai prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , lettera b ) i ) o lettera b ) i ) e ii ) . 3 . Nel commercio dei prodotti alimentari di consumo corrente e nella pubblicità ed essi relativa , gli Stati membri vietano : a ) l ' impiego delle qualifiche « dietetico » o « di regime » , sole o insieme ad altri termini , per designare tali prodotti alimentari ; b ) tutte le altre indicazioni o qualsiasi presentazione detta a fare credere che si tratti di uno dei prodotti di dei all ' articolo 1 . 4 . Tuttavia , a norma delle direttive specifiche - o, in loro mancanza , ai sensi delle disposizioni nazionali - per i prodotti alimentari di consumo corrente adatti ad un ' alimentazione particolare può essere consentito menzionare tale proprietà . Le stesse disposizioni possono fissare le modalità in base alle quali tale indicazione viene fornita . Articolo 3 I prodotti di cui all ' articolo 1 debbono anche rispondere alle disposizioni obbligatorie applicabili al prodotto alimentare di consumo corrente , salvo per quanto concerne le modifiche apportate a tali prodotti per renderli conformi alle definizioni previste all ' articolo 1 , purchù tali modifiche siano ammesse a norma delle direttive specifiche ovvero , mancando queste , a norma delle disposizioni nazionali . Articolo 4 1 . L ' etichettatura di un prodotto di cui all ' articolo 1 e le modalità secondo cui esso è preparato , la sua presentazione e la relativa pubblicità non devono attribuire a tale prodotto proprietà preventive , curative e di guarigione di malattie dell ' uomo nù menzionare tali proprietà . Le direttive specifiche o , in loro mancanza , le disposizioni nazionali possono prevedere deroghe al primo comma in casi eccezionali e ben determinati . 2 . Le direttive specifiche o , in loro mancanza , le disposizioni nazionali fissano le modalità secondo le quali l ' etichettatura , la presentazione e la pubblicità possono fare allusione ad un regime o ad una categoria di persone cui è destinato un prodotto di cui all ' articolo 1 . 3 . Il paragrafo 1 non osta alla diffusione di tutte le informazioni o raccomandazioni utili destinate esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina , dell ' alimentazione o della farmacia . Articolo 5 1 . Le disposizioni relative all ' etichettatura dei prodotti alimentari in generale o di taluni prodotti alimentari determinati di consumo corrente si applicano ai prodotti di cui all ' articolo 1 . 2 . L ' etichettatura dei prodotti di cui all ' articolo 1 contiene inoltre le seguenti indicazioni : a ) le caratteristiche nutritive particolari che accompagnano la denominazione . Tuttavia per i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , lettera b ) , iii ) , questa indicazione può essere sostituita dall ' indicazione della loro destinazione ; b ) gli elementi particolari della composizione qualitativa e quantitativa o il particolare processo di fabbricazione che conferiscono al prodotto le sue caratteristiche nutritive particolari ; c ) il valore energetico disponibile espresso in kJ e in kcal , nonchù il tenore di glucidi , protidi e lipidi , per 100 g o 100 ml di prodotto commercializzato e relativo al quantitativo proposto al consumo qualora il prodotto sia cosi presentato . Tuttavia , se questo valore energetico è inferiore a 50 kJ ( 12 kcal ) / 100 g o 100 ml del prodotto commercializzato , le indicazioni in questione possono essere sostituite dalle diciture « valore energetico inferiore a 50 kJ ( 12 kcal ) / 100 g » ovvero « valore energetico inferiore a 50 kJ ( 12 kcal ) / 100 ml » ; d ) la quantità netta ; e ) le indicazioni previste , eventualmente , dalle direttive specifiche oppure , in loro mancanza , dalle disposizioni nazionali . 3 . La presente direttiva non pregiudica le legislazioni nazionali che prevedono l ' indicazione : - di un elenco degli ingredienti , compresi gli additivi , - della data . Articolo 6 1 . I prodotti di cui all ' articolo 1 possono essere commercializzati soltanto sotto forma di preimballaggi e in modo che siano avvolti interamente dall ' imballaggio . 2 . Gli Stati membri possono tuttavia prevedere deroghe per il commercio al dettaglio ; le indicazioni di cui all ' articolo 5 devono in tal caso accompagnare il prodotto al momento della presentazione . Articolo 7 1 . Fatti salvi gli articoli 3 , 5 e 12 , gli Stati membri adottano ogni disposizione utile affinchù il commercio dei prodotti di cui all ' articolo 1 , conformi alle definizioni ed alle norme previste nella presente direttiva o nelle direttive specifiche , non possa essere ostacolato dall ' applicazione delle disposizioni nazionali non armonizzate che disciplinano la composizione , le caratteristiche di fabbricazione , il condizionamento o l ' etichettatura di questi prodotti in particolare o dei prodotti alimentari in generale . 2 . I paragrafo 1 non è applicabile alle disposizioni non armonizzate giustificate da motivi : - di tutela della salute pubblica ; - di repressione delle frodi , semprechù queste disposizioni non siano tali da ostacolare l ' applicazione delle definizioni e delle norme previste dalla presente direttiva ; - di tutela delle proprietà industriale e commerciale , di indicazioni di provenienza , di denominazione d ' origine e di repressione della concorrenza sleale . Articolo 8 1 . Il Consiglio , che delibera all ' unanimità su proposta della Commissione , determina se necessario i requisiti di purezza delle sostanze aventi scopo nutritivo particolare e degli additivi il cui uso è autorizzato per ciascun gruppo di prodotti di cui all ' articolo 1 . 2 . Sono determinate secondo la procedura prevista dall ' articolo 9 : a ) le modalità di prelievo dei campioni e i metodi di analisi necessari per il controllo dei requisiti di purezza di cui al paragrafo 1 ; b ) le modalità relative al prelievo dei campioni e i metodi di analisi necessari per il controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione dei vari gruppi di prodotti di cui all ' articolo 1 , compresa la definizione dei difetti e delle unità difettose . Articolo 9 1 . Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo , il comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con decisione del Consiglio del 13 novembre 1969 , in appresso denominato il « comitato » , viene investito della questione dal suo presidente , sia ad iniziativa di quest ' ultimo sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro . 2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire il relazione all ' urgenza dei problemi in causa . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto . 3 . a ) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato . b ) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato o i mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata . c ) Se al termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui le misure proposte sono state presentate al Consiglio , quest ' ultimo non ha deliberato , le misure proposte sono adottate dalla Commissione . Articolo 10 L ' articolo 9 è applicabile per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data in cui il comitato è stato consultato per la prima volta in base all ' articolo 9 , paragrafo 1 . Articolo 11 La presente direttiva non si applica ai prodotti destinati ad essere esportati fuori della Comunità . Articolo 12 Entro il termine di diciotto mesi a decorrere dalla notifica della presente direttiva , gli Stati membri modificano , se necessario , la loro legislazione per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione . La legislazione cosi modificata è applicata in modo da : - ammettere , due anni dopo la notifica della presente direttiva , il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva , fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in mancanza delle direttive specifiche ; - vietare , tre anni dopo la notifica della presente direttiva , il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva . Articolo 13 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addi 21 dicembre 1976 . Per il Consiglio Il Presidente A.P.L.M.M . van der STEE ( 1 ) GU n . C 139 del 28 . 10 . 1969 , pag . 39 . ( 2 ) GU n . C 10 del 27 . 1 . 1970 , pag . 27 .