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Document 32020R2093
Council Regulation (EU, Euratom) 2020/2093 of 17 December 2020 laying down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027
Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027
Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027
GU L 433I del 22.12.2020, p. 11–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024
22.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 433/11 |
REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2020/2093 DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2020
che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 312,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) |
Tenuto conto della necessità di un adeguato livello di prevedibilità per la preparazione e l’attuazione degli investimenti a medio termine, la durata del quadro finanziario pluriennale (QFP) dovrebbe essere fissata a sette anni a partire dal 1o gennaio 2021. |
(2) |
L’impatto economico della crisi COVID-19 rende necessario che l’Unione fornisca un quadro finanziario a lungo termine che getti le basi di una transizione equa e inclusiva verso un futuro verde e digitale, che sostenga l’autonomia strategica dell’Unione nel lungo termine e la renda resiliente agli shock in futuro. |
(3) |
I massimali annui degli stanziamenti di impegno per categoria di spesa e i massimali annui degli stanziamenti di pagamento stabiliti dal presente regolamento dovrebbero rispettare i massimali per gli impegni e le risorse proprie, che sono fissati conformemente alla vigente decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea adottata conformemente all’articolo 311, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) («decisione sulle risorse proprie»). |
(4) |
Se è necessario attivare le garanzie prestate dal bilancio generale dell’Unione per l’assistenza finanziaria agli Stati membri autorizzata conformemente all’articolo 220, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) («regolamento finanziario»), l’importo necessario dovrebbe essere attivato al di sopra dei massimali per gli stanziamenti di impegno e di pagamento fissati nel QFP, rispettando nel contempo il massimale delle risorse proprie. |
(5) |
Il QFP non dovrebbe tener conto delle voci di bilancio finanziate da entrate con destinazione specifica ai sensi del regolamento finanziario. |
(6) |
Il QFP dovrebbe essere fissato a prezzi 2018. Dovrebbero essere inoltre stabilite le regole per gli adeguamenti tecnici annuali del QFP per ricalcolare i massimali e i margini disponibili. |
(7) |
Dovrebbero essere disciplinate altre situazioni che potrebbero richiedere l’adeguamento del QFP. Tali adeguamenti potrebbero essere connessi al ritardo nell’adozione di nuove norme o programmi in regime di gestione concorrente, a misure connesse alla sana governance economica o a misure adottate ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell’Unione. Dovrebbero essere previste norme anche per un adeguamento specifico dei programmi. |
(8) |
Dovrebbe essere applicata una flessibilità specifica e al livello massimo possibile per consentire all’Unione di rispettare i propri obblighi in conformità dell’articolo 323 del TFUE. |
(9) |
I seguenti strumenti speciali tematici sono necessari per consentire all’Unione di rispondere a particolari circostanze o conseguenze impreviste e permettere così il corretto svolgimento della procedura di bilancio: il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, la riserva di solidarietà e per gli aiuti d’urgenza e la riserva di adeguamento alla Brexit. La riserva di solidarietà e per gli aiuti d’urgenza non è intesa a far fronte alle conseguenze delle crisi connesse al mercato che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli. |
(10) |
I seguenti strumenti speciali non tematici sono necessari per aumentare ulteriormente la flessibilità: lo strumento unico di margine e lo strumento di flessibilità. Lo strumento unico di margine dovrebbe consentire il trasferimento dei margini disponibili al di sotto dei massimali per gli stanziamenti di impegno e di pagamento rispettivamente tra gli esercizi e, nel caso degli stanziamenti di impegno, tra le rubriche del QFP, senza superare gli importi totali dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno e di pagamento durante l’intero periodo del QFP. Lo strumento di flessibilità dovrebbe consentire il finanziamento di spese impreviste specifiche per un dato esercizio. |
(11) |
Dovrebbero essere adottate disposizioni specifiche che prevedano la possibilità di iscrivere in bilancio stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento al di sopra dei massimali fissati nel QFP ove sia necessario ricorrere a strumenti speciali. |
(12) |
Occorre prevedere una revisione del QFP in caso di revisione dei trattati con implicazioni di bilancio, della riunificazione di Cipro o di allargamento dell’Unione, nonché in considerazione dell’esecuzione del bilancio. |
(13) |
Potrebbe inoltre essere necessario rivedere il presente regolamento in relazione a circostanze impreviste che non possono essere gestite entro i limiti stabiliti dal QFP. In tali circostanze è pertanto necessario prevedere la revisione del QFP. |
(14) |
Sono altresì necessarie norme specifiche per gestire i grandi progetti la cui durata è decisamente superiore a quella fissata per il QFP. Dovrebbero essere fissati importi massimi per i contributi a tali progetti a carico del bilancio generale dell’Unione, garantendo così che non incidano su altri progetti finanziati da tale bilancio. |
(15) |
È necessario stabilire le norme generali in materia di cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio, nel rispetto dei poteri di bilancio del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione («istituzioni») quali stabiliti dai trattati e degli obblighi di trasparenza. |
(16) |
La Commissione dovrebbe presentare una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale prima del 1o luglio 2025, onde consentire alle istituzioni di adottarla con sufficiente anticipo rispetto all’inizio del quadro finanziario pluriennale successivo. Conformemente all’articolo 312, paragrafo 4, del TFUE, i massimali corrispondenti all’ultimo anno del QFP stabilito nel presente regolamento dovrebbero continuare ad applicarsi qualora un nuovo quadro finanziario pluriennale non sia stato adottato prima del termine del periodo di validità del QFP di cui al presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Quadro finanziario pluriennale
Il presente regolamento stabilisce il quadro finanziario pluriennale per gli anni dal 2021 al 2027 (QFP).
Articolo 2
Rispetto dei massimali del QFP
1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione («istituzioni»), nel corso di ciascuna procedura di bilancio e durante l’esecuzione del bilancio dell’esercizio interessato, rispettano i massimali annui di spesa stabiliti nell’allegato I («massimali del QFP»).
Il sottomassimale per la rubrica 3, di cui all’allegato I, è stabilito lasciando impregiudicata la flessibilità tra i due pilastri della politica agricola comune (PAC). Il massimale adeguato da applicare al pilastro I della PAC a seguito dei trasferimenti tra il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e i pagamenti diretti è fissato nel pertinente atto giuridico e il QFP è conseguentemente adeguato in applicazione dell’adeguamento tecnico previsto all’articolo 4 del presente regolamento.
2. Ove risulti necessario l’utilizzo delle risorse degli strumenti speciali di cui agli articoli 8, 9, 10 e 12, gli stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento sono iscritti a bilancio al di sopra dei massimali fissati nel QFP.
Ove risulti necessario l’utilizzo delle risorse a titolo dello strumento unico di margine di cui all’articolo 11, gli stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento sono iscritti a bilancio al di sopra dei massimali fissati nel QFP per un dato anno.
3. Se è necessario attivare una garanzia per l’assistenza finanziaria agli Stati membri autorizzata conformemente all’articolo 220, paragrafo 1, del regolamento finanziario, l’importo necessario viene attivato al di sopra dei massimali fissati nel QFP.
Articolo 3
Rispetto del massimale delle risorse proprie
1. Per ognuno degli esercizi coperti dal QFP, il totale degli stanziamenti di pagamento necessari, previo adeguamento annuale e tenuto conto degli adeguamenti e revisioni intervenuti, nonché dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3, non può portare a un tasso di versamento delle risorse proprie superiore al massimale delle risorse proprie stabilito nella vigente decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea adottato in conformità dell’articolo 311, terzo comma, TFUE («decisione sulle risorse proprie»).
2. Ove necessario, i massimali del QFP sono ridotti per garantire il rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito nella decisione sulle risorse proprie.
CAPO 2
ADEGUAMENTI DEL QFP
Articolo 4
Adeguamenti tecnici
1. Ogni anno la Commissione, prima della procedura di bilancio dell’esercizio n+1, effettua i seguenti adeguamenti tecnici del QFP:
a) |
una rivalutazione, ai prezzi dell’anno n+1, dei massimali e degli importi globali degli stanziamenti di impegno e degli stanziamenti di pagamento; |
b) |
un calcolo del margine residuo disponibile sotto il massimale delle risorse proprie stabilito nella decisione sulle risorse proprie; |
c) |
un calcolo dell’importo degli stanziamenti di impegno disponibili nell’ambito dello strumento unico di margine di cui all’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera a), nonché dell’importo massimo totale di cui all’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera a); |
d) |
un calcolo dell’adeguamento del massimale per gli stanziamenti di pagamento nell’ambito dello strumento unico di margine di cui all’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera b), nonché dell’importo massimo di cui all’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera b); |
e) |
un calcolo delle dotazioni aggiuntive per programmi specifici di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e il risultato dell’adeguamento annuale di cui all’articolo 5, paragrafo 2. |
2. La Commissione effettua gli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 sulla base di un deflatore fisso del 2 % annuo.
3. La Commissione comunica i risultati degli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 e le sottostanti previsioni economiche al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. Fatti salvi gli articoli 6 e 7, per l’esercizio considerato non sono effettuati ulteriori adeguamenti tecnici né nel corso dell’esercizio né a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi successivi.
Articolo 5
Adeguamento specifico dei programmi
1. Un importo equivalente alle entrate derivanti dalle ammende imposte dalle istituzioni dell’Unione a norma dei regolamenti (CE) n. 1/2003 (3) e (CE) n. 139/2004 (4) del Consiglio, iscritto nel bilancio dell’anno n-1 in conformità dell’articolo 107 del regolamento finanziario, previa detrazione dell’importo per l’anno n-1 di cui all’articolo 141, paragrafo 1, dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (5), è disponibile quale dotazione aggiuntiva per:
a) |
stanziamenti di impegno per l’anno n+1, a partire dall’anno 2022 e fino al 2027, per i programmi elencati all’allegato II, conformemente alle percentuali stabilite per tali programmi nella colonna «Criterio di ripartizione» della tabella riportata nell’allegato II; e |
b) |
stanziamenti di pagamento per l’anno n+1, a partire dall’anno 2022 e fino al 2027 |
L’importo totale delle dotazioni aggiuntive per il periodo dal 2022 al 2027 per stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento rispettivamente è pari a 11 000 milioni di EUR (a prezzi 2018). Per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, l’importo annuo delle dotazioni aggiuntive per stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento rispettivamente è pari ad almeno 1 500 milioni di EUR (a prezzi 2018) e non supera 2 000 milioni di EUR (a prezzi 2018).
L’importo totale delle dotazioni aggiuntive per gli stanziamenti di impegno per i programmi nel periodo dal 2022 al 2027 è stabilito nella colonna «Dotazione aggiuntiva totale degli stanziamenti di impegno a norma dell’articolo 5» della tabella riportata nell’allegato II.
2. I massimali degli stanziamenti di impegno delle rubriche pertinenti per l’anno n+1, a partire dall’anno 2022 e fino al 2027, sono aumentati degli importi corrispondenti alle dotazioni aggiuntive di cui al paragrafo 1, in conformità delle percentuali stabilite per tali rubriche nella colonna «Criterio di ripartizione» della tabella riportata nell’allegato II. I massimali degli stanziamenti di pagamento per l’anno n+1, a partire dall’anno 2022 e fino al 2027, sono automaticamente aumentati degli importi corrispondenti alle dotazioni aggiuntive di cui al paragrafo 1.
Articolo 6
Adeguamenti relativi alle misure connesse alla corretta governance economica o a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione
1. In caso di ritiro di una sospensione degli impegni di bilancio riguardante fondi dell’Unione conformemente ai pertinenti atti di base, nel quadro di misure collegate alla sana governance economica o a misure adottate ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione, gli importi corrispondenti agli impegni sospesi sono riportati agli anni successivi e i massimali corrispondenti del QFP sono adeguati di conseguenza.
2. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio il risultato di eventuali adeguamenti a norma del paragrafo 1.
3. Gli impegni sospesi dell’anno non possono essere iscritti al bilancio generale dell’Unione oltre l’anno n+2.
Articolo 7
Adeguamento a seguito di nuove norme o di programmi in regime di gestione concorrente
1. Qualora dopo il 1o gennaio 2021 vengano adottati nuove norme o nuovi programmi in regime di gestione concorrente per i fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo per una transizione giusta, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Fondo Asilo e migrazione, il Fondo per la Sicurezza interna e lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, gli importi corrispondenti alle dotazioni non utilizzate nel 2021 sono trasferiti in proporzioni uguali su ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e i corrispondenti massimali del QFP sono adeguati di conseguenza.
2. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio il risultato di eventuali adeguamenti a norma del paragrafo 1.
CAPO 3
STRUMENTI SPECIALI
SEZIONE 1
Strumenti speciali tematici
Articolo 8
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
1. Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, i cui obiettivi e ambito di applicazione sono definiti nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, non supera un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018).
2. Gli stanziamenti per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione sono iscritti nel bilancio generale dell’Unione a titolo di stanziamento accantonato.
Articolo 9
Riserva di solidarietà e per gli aiuti d’urgenza
1. La riserva di solidarietà e per gli aiuti d’urgenza può essere utilizzata per finanziare:
a) |
assistenza per rispondere a situazioni di emergenza derivanti da gravi catastrofi contemplate dal Fondo di solidarietà dell’Unione europea, i cui obiettivi e ambito di applicazione sono definiti nel regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio (6); e |
b) |
risposte rapide a specifiche necessità urgenti all’interno dell’Unione o nei paesi terzi in seguito a eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio, in particolare per gli interventi di emergenza e le operazioni di supporto a seguito di catastrofi naturali non contemplate dalla lettera a), catastrofi provocate dall’uomo, crisi umanitarie in caso di minacce su ampia scala per la sanità pubblica o per la salute degli animali e delle piante, nonché in situazioni di particolare pressione alle frontiere esterne dell’Unione dovute alla pressione dei flussi migratori, se le circostanze lo richiedono. |
2. La riserva di solidarietà e per gli aiuti d’urgenza non supera un importo annuo massimo di 1 200 milioni di EUR (a prezzi 2018). Qualsiasi quota dell’importo annuale non utilizzata nell’anno n può essere utilizzata fino all’anno n+1. La quota dell’importo annuo derivante dall’esercizio precedente viene utilizzata per prima. Qualsiasi quota dell’importo annuo dell’anno n non utilizzata nell’anno n+1 viene annullata.
3. Gli stanziamenti per la riserva di solidarietà e per gli aiuti d’urgenza sono iscritti nel bilancio generale dell’Unione a titolo di stanziamento accantonato.
4. Il 1o ottobre di ciascun anno almeno un quarto dell’importo annuo di cui al paragrafo 2 rimane ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno.
Fatto salvo il primo comma, è possibile mobilitare al massimo le seguenti percentuali dell’importo complessivo disponibile fino al 1o settembre di ogni anno:
— |
50 % per l’assistenza di cui al paragrafo 1, lettera a); l’importo derivante da tale calcolo è ridotto dell’importo mobilitato nell’anno precedente in applicazione del paragrafo 5; |
— |
35 % per l’assistenza ai paesi terzi di cui al paragrafo 1, lettera b); |
— |
15 % per l’assistenza all’interno dell’Unione di cui al paragrafo 1, lettera b). |
Fatto salvo il primo comma, a decorrere dal 1o settembre di ogni anno, la restante parte dell’importo disponibile può essere utilizzata per l’assistenza di cui al secondo comma per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno.
5. In casi eccezionali e se le residue risorse finanziarie della riserva di solidarietà e per gli aiuti d’urgenza non sono sufficienti a coprire gli importi ritenuti necessari all’assistenza a norma del paragrafo 1, lettera a) nell’anno in cui si verifica una catastrofe di cui a tale lettera, la Commissione può proporre di finanziare la differenza attingendo agli importi annui a disposizione a favore della riserva di solidarietà e per gli aiuti d’urgenza nell’anno successivo, fino a un importo massimo di 400 milioni di EUR (a prezzi 2018).
Articolo 10
Riserva di adeguamento alla Brexit
1. Una riserva di adeguamento alla Brexit fornisce assistenza per contrastare le conseguenze impreviste e negative negli Stati membri e nei settori maggiormente colpiti dal recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, subordinatamente e conformemente alle condizioni stabilite nello strumento pertinente.
2. La riserva di adeguamento alla Brexit non supera un importo di 5 000 milioni di EUR (a prezzi 2018).
3. Gli stanziamenti per la riserva di adeguamento alla Brexit sono iscritti nel bilancio generale dell’Unione a titolo di stanziamento accantonato.
SEZIONE 2
Strumenti speciali non tematici
Articolo 11
Strumento unico di margine
1. Lo strumento unico di margine comprende:
a) |
a partire dal 2022, gli importi corrispondenti ai margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno dell’anno n-1 da rendere disponibili al di sopra dei massimali fissati nel QFP per gli stanziamenti di impegno per il periodo 2022-2027; |
b) |
a partire dal 2022, gli importi equivalenti alla differenza tra i pagamenti eseguiti e il massimale di pagamento per l’anno n-1 del QFP, per adeguare verso l’alto il massimale di pagamento per il periodo 2022-2027; e |
c) |
importi supplementari che possono essere resi disponibili al di sopra dei massimali fissati nel QFP in un dato anno per gli stanziamenti di impegno o di pagamento, ovvero entrambi, a seconda dei casi, a condizione che siano detratti integralmente dai margini in una o più rubriche del QFP per l’esercizio in corso o gli esercizi futuri per quanto riguarda gli stanziamenti di impegno, e che siano detratti integralmente dai margini al di sotto del massimale di pagamento degli esercizi futuri per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento. |
Gli importi possono essere mobilitati a norma del primo comma, lettera c), solo se gli importi disponibili ai sensi di tale comma, lettere a) e b), a seconda dei casi, sono insufficienti, e in ogni caso come soluzione di ultima istanza per rispondere a circostanze impreviste.
Il ricorso al primo comma, lettera c), non comporta un superamento dei massimali totali degli stanziamenti di impegno e di pagamento del QFP per l’esercizio in corso e gli esercizi futuri. Di conseguenza, eventuali importi detratti conformemente a tale lettera non sono ulteriormente mobilitati nel contesto del QFP.
2. Il ricorso allo strumento unico di margine ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c) non supera, in un dato anno, i seguenti valori complessivi:
a) |
lo 0,04 % del reddito nazionale lordo dell’Unione in stanziamenti di impegno, calcolato nel quadro dell’adeguamento tecnico annuale del QFP di cui all’articolo 4; |
b) |
lo 0,03 % del reddito nazionale lordo dell’Unione in stanziamenti di pagamento, calcolato nel quadro dell’adeguamento tecnico annuale del QFP di cui all’articolo 4. |
Il ricorso allo strumento unico di margine in un dato anno è coerente con i massimali delle risorse proprie stabiliti nella decisione sulle risorse proprie.
3. Gli adeguamenti annuali di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), non superano i seguenti importi massimi (a prezzi 2018) per il periodo 2025-2027 rispetto al massimale di pagamento iniziale degli esercizi pertinenti:
— |
2025 – 8 000 milioni di EUR; |
— |
2026 – 13 000 milioni di EUR; |
— |
2027 – 15 000 milioni di EUR. |
Gli importi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, si aggiungono agli importi massimi di cui al primo comma del presente paragrafo.
L’eventuale adeguamento verso l’alto è interamente compensato da una corrispondente riduzione del massimale di pagamento per l’anno n-1.
4. Gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), del presente articolo possono essere mobilitati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all’articolo 314 del TFUE per consentire il finanziamento di spese che non potrebbero essere finanziate all’interno dei pertinenti massimali del QFP disponibili in un dato anno.
L’adeguamento verso l’alto di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente articolo è effettuato dalla Commissione, a partire dal 2022, nel quadro dell’adeguamento tecnico di cui all’articolo 4.
Articolo 12
Strumento di flessibilità
1. Lo strumento di flessibilità può essere utilizzato per il finanziamento di spese impreviste specifiche in stanziamenti di impegno e in corrispondenti stanziamenti di pagamento per un dato esercizio che non possono essere finanziate all’interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche. Il massimale annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è pari a 915 milioni di EUR (a prezzi 2018).
2. La quota dell’importo annuo dello strumento di flessibilità non utilizzata può essere utilizzata fino all’anno n+2. Qualsiasi quota dell’importo annuo derivante dagli esercizi precedenti viene utilizzata per prima, in ordine cronologico. Qualsiasi quota dell’importo annuo dell’anno n non utilizzata entro l’anno n+2 viene annullata.
CAPO 4
REVISIONE DEL QFP
Articolo 13
Revisione del QFP
1. Fatti salvi l’articolo 3, paragrafo 2, gli articoli da 14 a 17, il QFP può essere riveduto in caso di situazioni impreviste, nel rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito nella decisione sulle risorse proprie.
2. In linea di principio, l’eventuale proposta di revisione del QFP conformemente al paragrafo 1 è presentata e adottata prima che abbia inizio la procedura di bilancio per l’esercizio o per il primo degli esercizi oggetto della revisione in questione.
3. L’eventuale proposta di una revisione del QFP conformemente al paragrafo 1 esamina le possibilità di una ridistribuzione delle spese fra i programmi previsti nella rubrica oggetto della revisione, in particolare in base alle prospettive di sottoesecuzione degli stanziamenti.
4. L’eventuale revisione del QFP conformemente al paragrafo 1 tiene conto delle possibilità di compensare l’aumento del massimale di una rubrica con la riduzione del massimale di un’altra rubrica.
5. L’eventuale revisione del QFP conformemente al paragrafo 1 garantisce il mantenimento di una relazione ordinata tra stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 14
Revisione relativa all’esecuzione
Unitamente alla comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio dei risultati degli adeguamenti tecnici del QFP, all’occorrenza la Commissione sottopone le proposte di revisione dell’importo totale degli stanziamenti di pagamento che essa ritiene necessarie, tenuto conto dell’esecuzione, per garantire una sana gestione dei massimali di pagamento annuali e, in particolare, il loro andamento ordinato rispetto agli stanziamenti di impegno.
Articolo 15
Revisione in caso di revisione dei trattati
Nel caso di una revisione dei trattati con implicazioni di bilancio, il QFP è riveduto di conseguenza.
Articolo 16
Revisione in caso di allargamento dell’Unione
Nel caso di una o molteplici adesioni all’Unione, il QFP è riveduto per tener conto delle conseguenti spese necessarie.
Articolo 17
Revisione nel caso della riunificazione di Cipro
Nel caso della riunificazione di Cipro, il QFP è riveduto per tener conto della soluzione globale della questione di Cipro nonché delle necessità finanziarie supplementari derivanti dalla riunificazione.
CAPO 5
CONTRIBUTO AL FINANZIAMENTO DI GRANDI PROGETTI
Articolo 18
Contributo al finanziamento di grandi progetti
1. Un importo massimo di 13 202 milioni di EUR (a prezzi 2018) è disponibile dal bilancio generale dell’Unione per il periodo dal 2021 al 2027 per grandi progetti nel quadro del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale.
2. Un importo massimo di 5 000 milioni di EUR (a prezzi 2018) è disponibile dal bilancio generale dell’Unione per il periodo 2021-2027 per il progetto di reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER).
CAPO 6
COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI BILANCIO
Articolo 19
Cooperazione interistituzionale nell’ambito della procedura di bilancio
1. Le istituzioni adottano le misure necessarie per agevolare la procedura annuale di bilancio.
2. Le istituzioni cooperano lealmente nel corso dell’intera procedura al fine di conciliare le rispettive posizioni. Le istituzioni, in tutte le fasi della procedura, cooperano tramite opportuni contatti interistituzionali al fine di seguire l’andamento dei lavori e analizzare il grado di convergenza.
3. Le istituzioni vigilano affinché i rispettivi calendari di lavoro siano per quanto possibile coordinati, per consentire lo svolgimento coerente e convergente dei lavori che conducono all’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione.
4. Possono essere svolti triloghi in tutte le fasi della procedura e ai vari livelli di rappresentanza, in funzione della natura del dibattito previsto. Ciascuna istituzione designa, conformemente al proprio regolamento interno, i rispettivi partecipanti a ciascuna riunione, ne stabilisce il mandato negoziale e comunica tempestivamente alle altre istituzioni le disposizioni pratiche per le riunioni.
Articolo 20
Unità del bilancio
Tutte le spese e le entrate dell’Unione e della Comunità europea dell’energia atomica sono incluse nel bilancio generale dell’Unione in conformità dell’articolo 7 del regolamento finanziario, comprese le spese derivanti da decisioni pertinenti prese all’unanimità dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, nel quadro dell’articolo 332 del TFUE.
CAPO 7
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 21
Transizione verso il prossimo quadro finanziario pluriennale
Anteriormente al 1o luglio 2025, la Commissione presenta una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale.
Articolo 22
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020
Per il Consiglio
La presidente
S. SCHULZE
(1) Approvazione del 16 dicembre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
(5) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.
(6) Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).
ALLEGATO I
QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (UE-27)
(milioni di EUR — prezzi 2018) |
||||||||||
Stanziamenti di impegno |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Totale 2021-2027 |
||
|
19 712 |
19 666 |
19 133 |
18 633 |
18 518 |
18 646 |
18 473 |
132 781 |
||
|
49 741 |
51 101 |
52 194 |
53 954 |
55 182 |
56 787 |
58 809 |
377 768 |
||
|
45 411 |
45 951 |
46 493 |
47 130 |
47 770 |
48 414 |
49 066 |
330 235 |
||
|
4 330 |
5 150 |
5 701 |
6 824 |
7 412 |
8 373 |
9 743 |
47 533 |
||
|
55 242 |
52 214 |
51 489 |
50 617 |
49 719 |
48 932 |
48 161 |
356 374 |
||
di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti |
38 564 |
38 115 |
37 604 |
36 983 |
36 373 |
35 772 |
35 183 |
258 594 |
||
|
2 324 |
2 811 |
3 164 |
3 282 |
3 672 |
3 682 |
3 736 |
22 671 |
||
|
1 700 |
1 725 |
1 737 |
1 754 |
1 928 |
2 078 |
2 263 |
13 185 |
||
|
15 309 |
15 522 |
14 789 |
14 056 |
13 323 |
12 592 |
12 828 |
98 419 |
||
|
10 021 |
10 215 |
10 342 |
10 454 |
10 554 |
10 673 |
10 843 |
73 102 |
||
di cui: spese amministrative delle istituzioni |
7 742 |
7 878 |
7 945 |
7 997 |
8 025 |
8 077 |
8 188 |
55 852 |
||
TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO |
154 049 |
153 254 |
152 848 |
152 750 |
152 896 |
153 390 |
155 113 |
1 074 300 |
||
TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO |
156 557 |
154 822 |
149 936 |
149 936 |
149 936 |
149 936 |
149 936 |
1 061 058 |
ALLEGATO II
ADEGUAMENTO SPECIFICO DEI PROGRAMMI — ELENCO DEI PROGRAMMI, CRITERIO DI RIPARTIZIONE E DOTAZIONE AGGIUNTIVA TOTALE DEGLI STANZIAMENTI DI IMPEGNO
(milioni di EUR — prezzi 2018) |
||||
|
Criterio di ripartizione |
Dotazione aggiuntiva totale degli stanziamenti di impegno a norma dell’articolo 5 |
||
|
36,36 % |
4 000 |
||
Orizzonte Europa |
27,27 % |
3 000 |
||
Fondo InvestEU |
9,09 % |
1 000 |
||
|
54,55 % |
6 000 |
||
UE per la salute (EU4Health) |
26,37 % |
2 900 |
||
Erasmus+ |
15,46 % |
1 700 |
||
Europa creativa |
5,45 % |
600 |
||
Diritti e valori |
7,27 % |
800 |
||
|
9,09 % |
1 000 |
||
Fondo per la gestione integrata delle frontiere |
9,09 % |
1 000 |
||
TOTALE |
100,00 % |
11 000 |